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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5897 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57182/2023, vertente
TRA
(Roma, 14.5.1966), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Gennaro Contardi
ricorrente
E
(Roma, 22.3.1974), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Anna Regoli e dell'avv. Alessandro Ruggiero;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 13.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
La causa è portata all'esame del collegio per la regolazione delle condizioni del divorzio tra i coniugi ed nei cui confronti questo ufficio ha pronunciato sentenza non Parte_1 Controparte_1
definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi sono i genitori di cinque figli: (nata il [...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2
maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente;
(nata il [...] e pertanto tra Per_3
pochi giorni a sua volta maggiorenne), (nata il [...]) e (nato l'[...]) Per_4 Per_5
minorenni, che in sede di separazione sono stati affidati ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre alla quale è stata assegnata la casa familiare.
In merito alle modalità di affidamento dei figli minori le parti concordano per l'affidamento condiviso mentre con riferimento al loro collocamento entrambi i coniugi chiedono che venga disposta la collocazione prevalente presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare.
All'udienza del 22.10.2024 sono state ascoltate le figlie ed le quali hanno riferito di Per_3 Per_4
vivere presso la madre unitamente alla sorella e al fratello , di vedere il padre Per_2 Per_5
regolarmente anche se pernottano raramente da lui e di trovarsi bene in questo assetto familiare;
le ragazze hanno poi precisato che la sorella maggiore ha intrapreso la Facoltà di Medicina e vive Per_1
stabilmente dal padre.
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI
Nel corso del giudizio non sono emerse criticità in ordine al regime di affidamento condiviso e pertanto, ad avviso del collegio, non vi è motivo di derogarvi.
Parimenti, non vi sono motivi per modificare il collocamento dei figli e , posto che i Per_4 Per_5
ragazzi sin dalla separazione dei genitori hanno sempre convissuto con la madre, ed hanno dichiarato di trovare adeguata l'organizzazione sin qui adottata dalla famiglia, che va mantenuta pertanto stabile.
Quanto alla frequentazione, il collegio ritiene che per quanto riguarda il figlio debba Per_5
rimanere ferma la disciplina di visita paterna prevista in sede di separazione, mentre con riferimento alla figlia visto quanto riferito dalla ragazza in sede di audizione (“frequento il secondo anno Per_4
del liceo con indirizzo scienze umane, quando frequentavo le medie vedevo papà con le modalità con cui
ora lo vede mio fratello ma mi trovavo male perché dovevo fare su e giù, da quando ho iniziato il liceo mi sono stabilita di più a casa di mamma, ho bisogno di un posto stabile;
l'ultima volta che ho dormito da papà è stato tanto tempo fa, ora ci vado da papà alcuni pomeriggi ma non per dormire, mamma abita
a Talenti e lì in zona conosco tutto e mi muovo meglio a prescindere dalla scuola” e considerata anche la sua età (quasi 16 anni), appare utile utilizzare un modello più elastico e pertanto la frequentazione con il padre andrà mantenuta libera, con accordi da prendere di volta in volta tra le parti.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE 3
La casa familiare sita in Roma, Via Pietro Aretino, 88 resta assegnata alla moglie che vi abita stabilmente con quattro dei cinque figli (tra cui i due ancora minori di età e quella appena maggiorenne).
MANTENIMENTO FIGLI
Vi è contrasto in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli.
Le condizioni vigenti prevedono l'obbligo del padre di corrispondere un assegno di complessivi €
1.800,00 (€ 450,00 per ciascuno) per il mantenimento dei 4 figli conviventi con la madre, ovvero
, e;
il mantenimento diretto da parte del padre della figlia con Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_1
lui convivente e la suddivisione delle spese straordinarie necessarie per i cinque figli nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
Il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli ad €
240,00 per ciascuno e un contributo perequativo materno al mantenimento della figlia , con Per_1
spese straordinarie necessarie per i cinque figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno mentre la resistente ha chiesto un contributo perequativo paterno pari ad € 500,00 per ciascun figlio e spese straordinarie necessarie per gli stessi a carico del padre nella misura dell'80%.
Quanto alla situazione patrimoniale del ricorrente si rappresenta che lo stesso è medico di base e dichiara di percepire un reddito mensile netto di circa € 6.000,00.
E' proprietario di alcuni immobili per i quali percepisce canoni di locazione pari a circa € 1.100,00 mensili (€ 750,00+ € 350,00) nonché di diversi box siti in Roma, per i quali ha dedotto di essere solo fittiziamente l'intestatario, trattandosi di beni in realtà di proprietà del padre che ne percepisce in via esclusiva gli utili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
È poi comproprietario unitamente alla moglie della casa coniugale, gravata da mutuo (cointestato) con rata mensile pari ad € 1.062,00, nonché di un ulteriore immobile sito in Roma in via Pietro Aretino
n. 69 sempre gravato da mutuo (cointestato) con rata mensile pari ad € 1.029,00, rate che sostiene per intero. Inoltre, paga un canone mensile di locazione di € 900,00 per la casa in cui vive, in Roma, unitamente alla figlia . Per_1
La resistente è massaggiatrice presso QC Terme a Roma, lavora a chiamata e percepisce un reddito mensile netto di € 800,00-1.400,00 variabile, oltre al 50% del canone di locazione di un immobile in comproprietà con il marito per € 350,00 mensili. È comproprietaria con il marito di una serie di immobili in Roma e di altri immobili, per una quota del 16%, con la madre e il fratello, pervenuti per successione, prevalentemente destinati a residenza della madre. Vive nella casa familiare con i figli
, e . Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
Sulla scorta di quanto sopra riportato, il collegio ritiene che il contributo paterno al mantenimento dei figli , e , conviventi con la madre - tenuto conto delle condizioni Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
reddituali e delle risorse patrimoniali dei coniugi e dei tempi di permanenza dei ragazzi presso ciascun 4
genitore, considerato altresì che il padre è gravato da mutuo e deve provvedere alle spese abitative proprie, possa essere confermato in € 1.800,00 (€ 450,00 per ciascun figlio) aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Quanto al mantenimento della figlia appare ragionevole porlo in via diretta ed esclusiva a carico Per_1
del padre presso cui la giovane dimora stabilmente.
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie necessarie per i cinque figli così come previste dal protocollo in uso presso questo
Tribunale. Il predetto contributo alle spese straordinarie per i figli deve essere posto nella misura dell'80% a carico del padre e del restante 20% a carico della madre, stante la obiettiva sproporzione tra i redditi dei coniugi.
ASSEGNO DIVORZILE
In sede di separazione è stato posto a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 500,00 mensili;
di tale somma il marito chiede la revoca, la moglie invoca un aumento.
Secondo l'orientamento che a partire dalla pronuncia 18287/2018 delle Sezioni Unite della
Cassazione può dirsi consolidato, presupposto indefettibile per l'attribuzione dell'assegno divorzile
(sia con riferimento alla componente propriamente assistenziale che a quella compensativa) è che sussista uno squilibrio significativo tra le condizioni economiche dei due interessati, pur se l'assegno di per sé non è funzionale al loro livellamento, né al ripristino di un tenore di vita pari a quello della famiglia unita.
Nel caso presente, considerati tutti gli oneri che gravano sulle risorse paterne (il pagamento di due mutui per immobili cointestati con la moglie, per complessivi 2.100 euro circa, il canone di affitto di
900,00 euro mensili, l'assegno di 1.800,00 euro per i 4 figli che vivono con la madre, il mantenimento diretto di e l'80% delle spese straordinarie) il divario tra le risorse disponibili in capo ai due Per_1
coniugi viene ad elidersi fino ad essere pressoché annullato;
non sussistono pertanto i presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile posto che la componente compensativa (che in astratto compete alla moglie per avere – pacificamente – provveduto in via del tutto prevalente all'accudimento della numerosa prole) viene ad essere soddisfatta dalla comproprietà dei due immobili di cui il marito sta sostenendo in via esclusiva il pagamento, tramite mutuo.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57182/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni del divorzio tra le parti in epigrafe: 5
- affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente Per_4 Per_5
collocazione presso la madre e frequentazione con il padre regolata come indicato in motivazione;
- conferma l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
- pone a carico di in favore di un assegno di € 1800,00 mensili Parte_1 Controparte_1
(€ 450,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli , Per_2 Per_3
e , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat e Per_4 Per_5
dispone che il padre si faccia carico in via diretta del mantenimento ordinario della figlia con Per_1
lui convivente;
- pone le spese straordinarie occorrenti per i cinque figli - regolate sulla base del protocollo vigente presso questo ufficio giudiziario - a carico del padre per l'80% e a carico della madre per il 20%;
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 2- 4- 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57182/2023, vertente
TRA
(Roma, 14.5.1966), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Gennaro Contardi
ricorrente
E
(Roma, 22.3.1974), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Anna Regoli e dell'avv. Alessandro Ruggiero;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 13.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
La causa è portata all'esame del collegio per la regolazione delle condizioni del divorzio tra i coniugi ed nei cui confronti questo ufficio ha pronunciato sentenza non Parte_1 Controparte_1
definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi sono i genitori di cinque figli: (nata il [...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2
maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente;
(nata il [...] e pertanto tra Per_3
pochi giorni a sua volta maggiorenne), (nata il [...]) e (nato l'[...]) Per_4 Per_5
minorenni, che in sede di separazione sono stati affidati ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre alla quale è stata assegnata la casa familiare.
In merito alle modalità di affidamento dei figli minori le parti concordano per l'affidamento condiviso mentre con riferimento al loro collocamento entrambi i coniugi chiedono che venga disposta la collocazione prevalente presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare.
All'udienza del 22.10.2024 sono state ascoltate le figlie ed le quali hanno riferito di Per_3 Per_4
vivere presso la madre unitamente alla sorella e al fratello , di vedere il padre Per_2 Per_5
regolarmente anche se pernottano raramente da lui e di trovarsi bene in questo assetto familiare;
le ragazze hanno poi precisato che la sorella maggiore ha intrapreso la Facoltà di Medicina e vive Per_1
stabilmente dal padre.
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI
Nel corso del giudizio non sono emerse criticità in ordine al regime di affidamento condiviso e pertanto, ad avviso del collegio, non vi è motivo di derogarvi.
Parimenti, non vi sono motivi per modificare il collocamento dei figli e , posto che i Per_4 Per_5
ragazzi sin dalla separazione dei genitori hanno sempre convissuto con la madre, ed hanno dichiarato di trovare adeguata l'organizzazione sin qui adottata dalla famiglia, che va mantenuta pertanto stabile.
Quanto alla frequentazione, il collegio ritiene che per quanto riguarda il figlio debba Per_5
rimanere ferma la disciplina di visita paterna prevista in sede di separazione, mentre con riferimento alla figlia visto quanto riferito dalla ragazza in sede di audizione (“frequento il secondo anno Per_4
del liceo con indirizzo scienze umane, quando frequentavo le medie vedevo papà con le modalità con cui
ora lo vede mio fratello ma mi trovavo male perché dovevo fare su e giù, da quando ho iniziato il liceo mi sono stabilita di più a casa di mamma, ho bisogno di un posto stabile;
l'ultima volta che ho dormito da papà è stato tanto tempo fa, ora ci vado da papà alcuni pomeriggi ma non per dormire, mamma abita
a Talenti e lì in zona conosco tutto e mi muovo meglio a prescindere dalla scuola” e considerata anche la sua età (quasi 16 anni), appare utile utilizzare un modello più elastico e pertanto la frequentazione con il padre andrà mantenuta libera, con accordi da prendere di volta in volta tra le parti.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE 3
La casa familiare sita in Roma, Via Pietro Aretino, 88 resta assegnata alla moglie che vi abita stabilmente con quattro dei cinque figli (tra cui i due ancora minori di età e quella appena maggiorenne).
MANTENIMENTO FIGLI
Vi è contrasto in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli.
Le condizioni vigenti prevedono l'obbligo del padre di corrispondere un assegno di complessivi €
1.800,00 (€ 450,00 per ciascuno) per il mantenimento dei 4 figli conviventi con la madre, ovvero
, e;
il mantenimento diretto da parte del padre della figlia con Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_1
lui convivente e la suddivisione delle spese straordinarie necessarie per i cinque figli nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
Il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli ad €
240,00 per ciascuno e un contributo perequativo materno al mantenimento della figlia , con Per_1
spese straordinarie necessarie per i cinque figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno mentre la resistente ha chiesto un contributo perequativo paterno pari ad € 500,00 per ciascun figlio e spese straordinarie necessarie per gli stessi a carico del padre nella misura dell'80%.
Quanto alla situazione patrimoniale del ricorrente si rappresenta che lo stesso è medico di base e dichiara di percepire un reddito mensile netto di circa € 6.000,00.
E' proprietario di alcuni immobili per i quali percepisce canoni di locazione pari a circa € 1.100,00 mensili (€ 750,00+ € 350,00) nonché di diversi box siti in Roma, per i quali ha dedotto di essere solo fittiziamente l'intestatario, trattandosi di beni in realtà di proprietà del padre che ne percepisce in via esclusiva gli utili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
È poi comproprietario unitamente alla moglie della casa coniugale, gravata da mutuo (cointestato) con rata mensile pari ad € 1.062,00, nonché di un ulteriore immobile sito in Roma in via Pietro Aretino
n. 69 sempre gravato da mutuo (cointestato) con rata mensile pari ad € 1.029,00, rate che sostiene per intero. Inoltre, paga un canone mensile di locazione di € 900,00 per la casa in cui vive, in Roma, unitamente alla figlia . Per_1
La resistente è massaggiatrice presso QC Terme a Roma, lavora a chiamata e percepisce un reddito mensile netto di € 800,00-1.400,00 variabile, oltre al 50% del canone di locazione di un immobile in comproprietà con il marito per € 350,00 mensili. È comproprietaria con il marito di una serie di immobili in Roma e di altri immobili, per una quota del 16%, con la madre e il fratello, pervenuti per successione, prevalentemente destinati a residenza della madre. Vive nella casa familiare con i figli
, e . Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
Sulla scorta di quanto sopra riportato, il collegio ritiene che il contributo paterno al mantenimento dei figli , e , conviventi con la madre - tenuto conto delle condizioni Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
reddituali e delle risorse patrimoniali dei coniugi e dei tempi di permanenza dei ragazzi presso ciascun 4
genitore, considerato altresì che il padre è gravato da mutuo e deve provvedere alle spese abitative proprie, possa essere confermato in € 1.800,00 (€ 450,00 per ciascun figlio) aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Quanto al mantenimento della figlia appare ragionevole porlo in via diretta ed esclusiva a carico Per_1
del padre presso cui la giovane dimora stabilmente.
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie necessarie per i cinque figli così come previste dal protocollo in uso presso questo
Tribunale. Il predetto contributo alle spese straordinarie per i figli deve essere posto nella misura dell'80% a carico del padre e del restante 20% a carico della madre, stante la obiettiva sproporzione tra i redditi dei coniugi.
ASSEGNO DIVORZILE
In sede di separazione è stato posto a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 500,00 mensili;
di tale somma il marito chiede la revoca, la moglie invoca un aumento.
Secondo l'orientamento che a partire dalla pronuncia 18287/2018 delle Sezioni Unite della
Cassazione può dirsi consolidato, presupposto indefettibile per l'attribuzione dell'assegno divorzile
(sia con riferimento alla componente propriamente assistenziale che a quella compensativa) è che sussista uno squilibrio significativo tra le condizioni economiche dei due interessati, pur se l'assegno di per sé non è funzionale al loro livellamento, né al ripristino di un tenore di vita pari a quello della famiglia unita.
Nel caso presente, considerati tutti gli oneri che gravano sulle risorse paterne (il pagamento di due mutui per immobili cointestati con la moglie, per complessivi 2.100 euro circa, il canone di affitto di
900,00 euro mensili, l'assegno di 1.800,00 euro per i 4 figli che vivono con la madre, il mantenimento diretto di e l'80% delle spese straordinarie) il divario tra le risorse disponibili in capo ai due Per_1
coniugi viene ad elidersi fino ad essere pressoché annullato;
non sussistono pertanto i presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile posto che la componente compensativa (che in astratto compete alla moglie per avere – pacificamente – provveduto in via del tutto prevalente all'accudimento della numerosa prole) viene ad essere soddisfatta dalla comproprietà dei due immobili di cui il marito sta sostenendo in via esclusiva il pagamento, tramite mutuo.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57182/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni del divorzio tra le parti in epigrafe: 5
- affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente Per_4 Per_5
collocazione presso la madre e frequentazione con il padre regolata come indicato in motivazione;
- conferma l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
- pone a carico di in favore di un assegno di € 1800,00 mensili Parte_1 Controparte_1
(€ 450,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli , Per_2 Per_3
e , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat e Per_4 Per_5
dispone che il padre si faccia carico in via diretta del mantenimento ordinario della figlia con Per_1
lui convivente;
- pone le spese straordinarie occorrenti per i cinque figli - regolate sulla base del protocollo vigente presso questo ufficio giudiziario - a carico del padre per l'80% e a carico della madre per il 20%;
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 2- 4- 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi