Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 309/2024 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Piacenza n. 89/2024 pubblicata in data 11 marzo 2024 promossa con ricorso depositato in data 21/05/2024 da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Paternò via Somalia n.6 presso e nello studio dell'avv. Maria Grazia Pannitteri che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato a Napoli via Seggio del Popolo n.22 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Guerriero che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Milazzo n.4/2 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco, Oreste Manzi e
Renato Vestini giusta procura generale alle liti a ministero notaio Per_1
n. 37875 rep del 22 marzo 2024
[...]
APPELLATO
1
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 30.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Piacenza in funzione di giudice del lavoro accoglieva l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 085 2021
90012515 68/000 proposta da e, per l'effetto, dichiarava Controparte_1
l'inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base dell'avviso di addebito n. 38520130001004152000 di € 8.062,08 notificato il 04.02.2014 e dell'avviso di addebito n. 38520130001004253000 di € 1.138,53 notificato in data 04.02.2014, recanti crediti di titolarità dell' per intervenuta CP_3
CP_ prescrizione degli stessi e condannava e Parte_1
alla rifusione delle spese processuali.
In tale ricorso proponeva opposizione eccependo Controparte_1
l'inesistenza/nullità della notifica degli avvisi di addebito n.38520130001004152000 e 38520130001004253000 e la ricorrenza di un fatto estintivo del titolo, sopravvenuto alla sua formazione, ossia la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, con riferimento al periodo antecedente sia alla notifica degli stessi sia alla notifica dell'intimazione di pagamento de qua, non essendovi stato alcun atto interruttivo.
Deduceva, inoltre, la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa/insufficiente indicazione delle causali del pagamento.
Si costituiva in giudizio chiedendo che il ricorso fosse dichiarato CP_3
inammissibile e, comunque, rigettato nel merito.
Si costituiva chiedendo che l'opposizione Controparte_4
fosse dichiarata inammissibile e/o infondata e, comunque, che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Piacenza decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza di primo
2 grado nella parte in cui aveva statuito la maturata estinzione della pretesa contributiva limitatamente a quella riportata nell'avviso di addebito n.
38520130001004152000 sostenendo che il giudice avesse errato nel computo dei termini previsti dalla disciplina in tema di sospensione della normativa anti- covid.
Sosteneva che il periodo di sospensione non fosse di 311 giorni come indicato dal primo giudice, ma di 478 giorni stante il disposto dell'art. 67 del dl n.
18/2020 e dell'art. 12 comma 1 dlgs n. 159/2015 dallo stesso richiamato.
Deduceva, quindi, che il credito contributivo non fosse prescritto nell'avviso di addebito n. 38520130001004152000 stante la sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.8.2021 e l'interruzione della prescrizione avvenuta con la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata il 22.02.2016.
Con il secondo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse errato nel condannare alle spese di lite stante l'infondatezza dell'opposizione in relazione a tale avviso di addebito.
Si costituiva con memoria depositata 27 novembre 2024 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello deducendo che non si applicassero i termini di sospensione di cui all'art. 68 del dl n. 18/2020, ma solo quelli di cui all'art. 37
II comma dl n. 18/2020 e all'art. 11 IX comma dl n. 183/2020. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 17 gennaio 2025 chiedendo che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e in subordine l'accoglimento dell'appello proposto da . Parte_1
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 30 gennaio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Va, innanzitutto, esaminato il primo motivo di appello relativo alla prescrizione.
A tale proposito si precisa che parte appellante in primo grado ha dedotto l'insussistenza della prescrizione basandosi precipuamente sull'art. 68 del dl n.
18/2020, mentre in appello ha fondato la sua tesi principalmente sull'art. 67 del dl n. 18/2020.
Considerato che si tratta di norme di legge relative entrambe alla prescrizione, che è l'oggetto del giudizio, il motivo di appello è, comunque, ammissibile.
Tanto precisato si ritiene che il motivo di appello sia infondato pur dovendosi integrare la motivazione del giudice di primo grado che non ha motivato in
3 relazione alle deduzioni sulla sospensione della prescrizione di
[...]
. Parte_1
Si deve, innanzitutto, richiamare la normativa della cui applicabilità si discute nel presente giudizio.
L'art. 68 del dl n. 18/2020 “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” dispone che:
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo
9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del
21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020
e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di diciotto e di dieci rate, anche non consecutive.
3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini
4 delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e
193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto- legge n. 119 del 2018:
a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno
2022.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b),
e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
5 comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Orbene si ritiene che la sospensione prevista dall'art. 68 comma 4 bis del dl n.
18/2020 non si applichi al caso di specie.
La sospensione della prescrizione prevista da tale articolo, come già affermato da questa Corte d'appello con sentenza n.115/2024, è, infatti, strettamente correlata alla sospensione dei termini di versamento prevista dai commi 1 e 2 bis della medesima norma, termini che, quindi, non devono essere ancora scaduti, e, nel caso di specie, non è, quindi, applicabile dal momento che il termine era già ampiamente scaduto alla data dell'8.3.2020.
Né, peraltro, si tratta di carico affidato all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'art. 68 dl n. 18/2020.
Occorre, quindi, verificare se sussista nel caso di specie la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 67 del dl n. 18/2020.
L'art. 67 del dl n. 18/2020 intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” statuisce che: “1. Sono sospesi dall'8 marzo al
31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative
6 disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria Email_1
3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile e 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
L'art. 12 dlsg n. 159/2015 richiamato dall'art. 67 u.c. del dl n. 18/2020 stabilisce, poi, che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
7 riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al
31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_5 pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”
In relazione all'art. 12 comma 1 del dlgs n. 159/2015 richiamato dall'art. 67 del dl n. 18/2020 si rileva che il termine di versamento alla data dell' 8 marzo 2020 era ampiamente scaduto.
Si osserva, poi, che, come si evince dalla lettura delle suddette norme, in forza dell'art. 67 uc del dl n. 18/2020 si applicano solo i commi 1 e 3 dell'art. 12 del dlsg n. 159/2015 e non anche il comma 2 che prevede che “ I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”.
Ciò è del resto logico tenuto conto della speciale disciplina contenuta nell'art. 37 del medesimo dl 18/2020 e nell'art. 11 del dl n.183/2020 che regolamentano compiutamente la sospensione della prescrizione in materia previdenziale nel
8 periodo emergenziale Covid stabilendo la sospensione della prescrizione dei crediti contributivi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) con conseguente allungamento del computo del termine di scadenza della prescrizione di 311 giorni (129 giorni
+ 182 giorni) rispetto all'originario termine di maturazione della stessa.
Le disposizioni di cui all'art. 37 del dl n. 18/2020 e del successivo art. 11 del dl n.183/2020 sono, infatti, evidentemente speciali rispetto a quella di cui all'art. 67 dl n.18/2020 del medesimo dl n.18/2020 in quanto si riferiscono espressamente ai crediti contributivi.
Del resto, diversamente opinando, non avrebbe senso il suddetto art. 37 comma
2 inserito nel medesimo dl n. 18/2020 che disciplina appunto esplicitamente la sospensione della prescrizione dei contributi e dei premi stabilendo espressamente che: “2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
E', poi, evidente che nel medesimo decreto legge n. 18/2020 non possono coesistere due norme che regolano entrambe, ma in maniera differente la medesima fattispecie e, cioè, la sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali e che, comunque, l'eventuale contrasto tra norme si risolve in base ai principi generali dando preminenza alla disciplina speciale e nel caso di specie non vi è dubbio che l'art. 37 comma 2 sia norma speciale riferendosi esplicitamente alla “sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Se si accedesse alla tesi di non avrebbe Parte_1
neppure senso la successiva emanazione dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 che dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
9 L'art. 11 intitolato “ Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, infatti, accedendo alla tesi dell'appellante determinerebbe di fatto una riduzione dei termini di sospensione della prescrizione dei crediti contributivi.
Ne consegue, pertanto, che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile solo la sospensione della prescrizione prevista dagli artt. 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020, e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020.
Questa disciplina, però, non evita nel caso di specie la prescrizione come indicato dal giudice di primo grado e non contestato dall'appellante che invoca, infatti, la maggior sospensione di cui alle norme sopra indicate non applicabili al caso di specie.
Considerato, quindi, quanto sopra sussiste la prescrizione anche dell'avviso di addebito oggetto di appello e, quindi, deve essere rigettato tale motivo di appello.
Stante il rigetto del primo motivo di appello va rigettato anche il secondo motivo di appello relativo alle spese connesso all'accoglimento del primo motivo di appello.
CP_ Si precisa, infine, che non avendo proposto appello incidentale sul punto la domanda di declaratoria di carenza di legittimazione passiva formulata dallo stesso nel presente giudizio di appello è inammissibile e, peraltro, ove ammissibile sarebbe infondata in quanto è l'ente creditore.
L'appello deve, quindi, essere rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Stante la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 309/2024 RGL così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 30 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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