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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 3989 / 2024
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. PAOLA Parte_1
CORRADI e dall'Avv. LAURENZI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paola Corradi in Roma, Viale degli Ammiragli n.46;
- Attore -
E
in persona dell'amministratore p.t, Controparte_1
rappresento e difeso dall'Avv. MAZZOTTA FULVIO, per procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 9;
- Convenuto -
Oggetto: Condominio, impugnazione di delibera assembleare pagina 1 di 7 Conclusioni: le parti concludevano come da note in atti;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale il Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito,
[...]
previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge ed eventuale sospensione del presente giudizio ai fini della conclusione del procedimento di mediazione avviato in quanto condizione obbligatoria di procedibilità della presente impugnativa, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria e incidentale: •
accertare e dichiarare preliminarmente l'illegittimità, l'invalidità, la nullità e/o l'annullabilità per i motivi di diritto di cui alla lettera B) della premessa del presente atto di citazione delle delibere adottate al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione in data 23.11.2023, così come riportate e descritte in fatto nella lettera A) della premessa del presente atto di citazione, e,
disporne, per l'effetto, l'annullamento; • con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre oneri e spese generali come per legge” Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto da parte CP_1
attrice e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, Voler -
RIGETTARE, le domande dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di legge da liquidarsi in pagina 2 di 7 favore dell'avvocato Fulvio Mazzotta che si dichiara antistatario.” La causa veniva istruita, con decreto 171 bis cpc il Giudice fissava l'udienza di comparizione al
30.10.2024 e le parti depositavano in atti le memorie di cui all'art. 171-ter C.P.C.; a detta udienza, il Giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisone, rimetteva la stessa in decisione ai sensi dell'art.281 quinques, I comma, C.P.C., fissando all'uopo l'udienza del 14.01.2025, concedendo, altresì, alle parti i termini di cui all'art. 189
C.P.C. per il deposito di note di precisazione conclusioni, memorie conclusionali e note di replica e, infine, sostituendo l'udienza con il deposito telematico di note di trattazione scritta. La parte convenuta depositava in atti in data 13/01/2025 istanza di rimessione in termini per il deposito delle note di replica erroneamente depositate in altro procedimento. Il Giudice con ordinanza del 14/01/2025 rigettava tale istanza per le motivazioni indicate nella detta ordinanza. In data 15/01/2025 a scioglimento della riserva dell'udienza del 14/01/2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione. La
domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta. Il convenuto ha CP_1
chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere in quanto con le successive assemblee del 18/01/2024 e del 09/02/2024 veniva posto all'odg lo stesso punto presente nella delibera impugnata e si procedeva ad una nuova delibera. La cessata materia del contendere non può essere dichiarata in quanto le successive delibere non sono specificamente coincidenti con quella impugnata e non appaiono conformi alla legge,
tale conformità è contestata dal convenuto, infatti tali assemblee hanno entrambe un quorum di millesimi 451,34 inferiore a quello necessario per la nomina e revoca pagina 3 di 7 dell'amministratore. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita da altra presa in conformità della legge o dello statuto. Nel caso in esame le successive delibere non appaiono, prima facie, conformi alla legge in quanto prive del quorum previsto dalla legge e la parte convenuta contesta tali delibere. Nell'ipotesi di cui all'art. 2377, comma 8, c.c., il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere soltanto ove accerti che: la delibera adottata in sostituzione di quella impugnata sia conforme alla legge e allo statuto;
le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e formulino conclusioni conformi. Dunque, per determinare la cessazione della materia del contendere non è sufficiente, infatti, la sostituzione della delibera impugnata con altra asseritamente presa in conformità della legge, ma è necessario che tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata condizione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (condizione soggettiva) e che il giudice verifichi la rimozione della precedente causa d'invalidità (condizione oggettiva), dovendo accertare se la deliberazione ratificante, anche in ipotesi non impugnata, sia immune dai vizi denunciati contro la deliberazione ratificata. (Tribunale Lucca 23 gennaio 2014 n.
111). La declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore,
ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (Trib. Catania n. 1650 del pagina 4 di 7 09.05.2014). Pertanto, la causa deve essere decisa. Al caso de quo può essere fatta applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” al fine di consentire al Giudice
di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di celerità ed economicità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. La Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena operatività del principio della ragione più liquida tra le questioni di merito: l'art. 276, comma 2, c.p.c. impone al giudice di esaminare preventivamente le questioni pregiudiziali di rito e successivamente quelle di merito, mentre lo lascia libero di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene «più liquida» in assenza di un vincolo di subordinazione imposto dalle parti. In particolare, si è affermato che «se, in un processo,
sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise». Con riferimento alle questioni di merito
è necessario considerare inoltre l'art. 187, comma 2, c.p.c. il quale prevede che il giudice possa decidere la causa senza esaminare e risolvere tutte le questioni sollevate dalle parti e rilevate d'ufficio, allorché, in tal modo, il giudizio pervenga ad una pronuncia declaratoria del modo di essere della situazione soggettiva controversa. Si tratta di una disposizione che dà attuazione ai principi di economia processuale e di ragionevole durata in quanto, dispensando il giudice dal dovere di trattare e istruire ogni singola pagina 5 di 7 questione di merito, si riducono i tempi del giudizio. Dall'art. 187, comma 2, c.p.c. è
possibile trarre due regole particolarmente importanti. In primo luogo, la controversia potrà essere definita ogni volta che, accertata una questione di fatto o di diritto, sia possibile affermare l'inesistenza del diritto sostanziale fatto valere: non è necessario che il giudice prenda posizione su tutti i temi di merito in quanto, quelli non affrontati saranno, legittimamente, assorbiti e su di essi non potrà certamente formarsi il giudicato.
In secondo luogo, la condizione necessaria e sufficiente per una pronuncia immediata è
che la questione esaminata, idonea a definire il processo, sia pronta per essere decisa. La
delibera impugnata deve essere annullata in quanto tale delibera di revoca del precedente amministratore e di nomina del nuovo è stata assunta senza il rispetto del quorum previsto dalla legge, infatti è stata approvata da una maggioranza che non rappresenta la metà del valore millesimale dell'edificio ma da una maggioranza rappresentante 494,74
millesimi e pertanto inferiore alla maggioranza di 500 millesimi previsti dalla norma.
Infatti, l'art.1129 del Codice civile chiaramente statuisce che la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina quindi, da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (secondo comma dell'art. 1136 del c.c.). L'articolo 1136 del Codice civile stabilisce quale maggioranza è
necessaria per la nomina dell'amministratore di
condominio. Si tratta della maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno la metà dei millesimi dell'intero edificio. Tale eccezione è assorbente di pagina 6 di 7 qualsiasi altra considerazione. Assorbita ogni altra eccezione di merito. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando dichiara l'invalidità, annulla e revoca le delibere adottate al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione in data
23.11.2023, assunte dal . Condanna il CP_1 Parte_2
convenuto a rifondere le spese del presente giudizio, in favore della parte CP_1
attrice, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A.
come per legge, oltre Euro 518,00 per contributo unificato, oltre Euro 27,00 per marca,
oltre successive occorrende.
Così deciso in Roma il 15/01/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 3989 / 2024
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. PAOLA Parte_1
CORRADI e dall'Avv. LAURENZI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paola Corradi in Roma, Viale degli Ammiragli n.46;
- Attore -
E
in persona dell'amministratore p.t, Controparte_1
rappresento e difeso dall'Avv. MAZZOTTA FULVIO, per procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 9;
- Convenuto -
Oggetto: Condominio, impugnazione di delibera assembleare pagina 1 di 7 Conclusioni: le parti concludevano come da note in atti;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale il Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito,
[...]
previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge ed eventuale sospensione del presente giudizio ai fini della conclusione del procedimento di mediazione avviato in quanto condizione obbligatoria di procedibilità della presente impugnativa, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria e incidentale: •
accertare e dichiarare preliminarmente l'illegittimità, l'invalidità, la nullità e/o l'annullabilità per i motivi di diritto di cui alla lettera B) della premessa del presente atto di citazione delle delibere adottate al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione in data 23.11.2023, così come riportate e descritte in fatto nella lettera A) della premessa del presente atto di citazione, e,
disporne, per l'effetto, l'annullamento; • con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre oneri e spese generali come per legge” Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto da parte CP_1
attrice e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, Voler -
RIGETTARE, le domande dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di legge da liquidarsi in pagina 2 di 7 favore dell'avvocato Fulvio Mazzotta che si dichiara antistatario.” La causa veniva istruita, con decreto 171 bis cpc il Giudice fissava l'udienza di comparizione al
30.10.2024 e le parti depositavano in atti le memorie di cui all'art. 171-ter C.P.C.; a detta udienza, il Giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisone, rimetteva la stessa in decisione ai sensi dell'art.281 quinques, I comma, C.P.C., fissando all'uopo l'udienza del 14.01.2025, concedendo, altresì, alle parti i termini di cui all'art. 189
C.P.C. per il deposito di note di precisazione conclusioni, memorie conclusionali e note di replica e, infine, sostituendo l'udienza con il deposito telematico di note di trattazione scritta. La parte convenuta depositava in atti in data 13/01/2025 istanza di rimessione in termini per il deposito delle note di replica erroneamente depositate in altro procedimento. Il Giudice con ordinanza del 14/01/2025 rigettava tale istanza per le motivazioni indicate nella detta ordinanza. In data 15/01/2025 a scioglimento della riserva dell'udienza del 14/01/2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione. La
domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta. Il convenuto ha CP_1
chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere in quanto con le successive assemblee del 18/01/2024 e del 09/02/2024 veniva posto all'odg lo stesso punto presente nella delibera impugnata e si procedeva ad una nuova delibera. La cessata materia del contendere non può essere dichiarata in quanto le successive delibere non sono specificamente coincidenti con quella impugnata e non appaiono conformi alla legge,
tale conformità è contestata dal convenuto, infatti tali assemblee hanno entrambe un quorum di millesimi 451,34 inferiore a quello necessario per la nomina e revoca pagina 3 di 7 dell'amministratore. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita da altra presa in conformità della legge o dello statuto. Nel caso in esame le successive delibere non appaiono, prima facie, conformi alla legge in quanto prive del quorum previsto dalla legge e la parte convenuta contesta tali delibere. Nell'ipotesi di cui all'art. 2377, comma 8, c.c., il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere soltanto ove accerti che: la delibera adottata in sostituzione di quella impugnata sia conforme alla legge e allo statuto;
le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e formulino conclusioni conformi. Dunque, per determinare la cessazione della materia del contendere non è sufficiente, infatti, la sostituzione della delibera impugnata con altra asseritamente presa in conformità della legge, ma è necessario che tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata condizione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (condizione soggettiva) e che il giudice verifichi la rimozione della precedente causa d'invalidità (condizione oggettiva), dovendo accertare se la deliberazione ratificante, anche in ipotesi non impugnata, sia immune dai vizi denunciati contro la deliberazione ratificata. (Tribunale Lucca 23 gennaio 2014 n.
111). La declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore,
ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (Trib. Catania n. 1650 del pagina 4 di 7 09.05.2014). Pertanto, la causa deve essere decisa. Al caso de quo può essere fatta applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” al fine di consentire al Giudice
di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di celerità ed economicità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. La Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena operatività del principio della ragione più liquida tra le questioni di merito: l'art. 276, comma 2, c.p.c. impone al giudice di esaminare preventivamente le questioni pregiudiziali di rito e successivamente quelle di merito, mentre lo lascia libero di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene «più liquida» in assenza di un vincolo di subordinazione imposto dalle parti. In particolare, si è affermato che «se, in un processo,
sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise». Con riferimento alle questioni di merito
è necessario considerare inoltre l'art. 187, comma 2, c.p.c. il quale prevede che il giudice possa decidere la causa senza esaminare e risolvere tutte le questioni sollevate dalle parti e rilevate d'ufficio, allorché, in tal modo, il giudizio pervenga ad una pronuncia declaratoria del modo di essere della situazione soggettiva controversa. Si tratta di una disposizione che dà attuazione ai principi di economia processuale e di ragionevole durata in quanto, dispensando il giudice dal dovere di trattare e istruire ogni singola pagina 5 di 7 questione di merito, si riducono i tempi del giudizio. Dall'art. 187, comma 2, c.p.c. è
possibile trarre due regole particolarmente importanti. In primo luogo, la controversia potrà essere definita ogni volta che, accertata una questione di fatto o di diritto, sia possibile affermare l'inesistenza del diritto sostanziale fatto valere: non è necessario che il giudice prenda posizione su tutti i temi di merito in quanto, quelli non affrontati saranno, legittimamente, assorbiti e su di essi non potrà certamente formarsi il giudicato.
In secondo luogo, la condizione necessaria e sufficiente per una pronuncia immediata è
che la questione esaminata, idonea a definire il processo, sia pronta per essere decisa. La
delibera impugnata deve essere annullata in quanto tale delibera di revoca del precedente amministratore e di nomina del nuovo è stata assunta senza il rispetto del quorum previsto dalla legge, infatti è stata approvata da una maggioranza che non rappresenta la metà del valore millesimale dell'edificio ma da una maggioranza rappresentante 494,74
millesimi e pertanto inferiore alla maggioranza di 500 millesimi previsti dalla norma.
Infatti, l'art.1129 del Codice civile chiaramente statuisce che la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina quindi, da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (secondo comma dell'art. 1136 del c.c.). L'articolo 1136 del Codice civile stabilisce quale maggioranza è
necessaria per la nomina dell'amministratore di
condominio. Si tratta della maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno la metà dei millesimi dell'intero edificio. Tale eccezione è assorbente di pagina 6 di 7 qualsiasi altra considerazione. Assorbita ogni altra eccezione di merito. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando dichiara l'invalidità, annulla e revoca le delibere adottate al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione in data
23.11.2023, assunte dal . Condanna il CP_1 Parte_2
convenuto a rifondere le spese del presente giudizio, in favore della parte CP_1
attrice, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A.
come per legge, oltre Euro 518,00 per contributo unificato, oltre Euro 27,00 per marca,
oltre successive occorrende.
Così deciso in Roma il 15/01/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
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