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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5414 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 22006/2022 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sante Daniele CARUCCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Putignano (BA) alla Via Verdi, 10/C, in forza di procura speciale a margine della citazione (con la precisazione che in data 17/09/2025 è pervenuta al difensore comunicazione di revoca del mandato conferito per l'odierno giudizio);
-PARTE ATTRICE-
contro
:
in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea BERNARDINI ed Andrea PERINO ed elettivamente
[...] domiciliata presso il loro studio in Torino, corso Galileo Ferraris n. 43, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA- avente per oggetto: Appalto – Improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione demandata, ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010;
pagina 1 di 16
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 09.12.2025):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in ragione di quanto esposto e argomentato nel presente atto:
1. Accertare l'entità dei lavori effettivamente e complessivamente svolti da Parte_1 nell'ambito del contratto di subappalto, meglio indicato e documentato in narrativa, nell'importo complessivo di euro 197.654,20 e per l'effetto
2. Condannare al pagamento del saldo dei lavori svolti ovvero la somma di euro 90.549,06 CP_1 pari al residuo credito esistente e calcolato sulla somma di 197.654,20, al netto degli acconti percepiti
e pari ad euro 107.105,14, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al soddisfo o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al soddisfo;
3. Accertare e dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento formulata ex art. 1460 CC dall'attrice in data 18 aprile 2022 per le motivazioni di fatto e diritto esposte in narrativa, e per
l'effetto
4. Dichiarare illegittima la risoluzione contrattuale del 28 aprile 2022 formalizzata da e CP_1 conseguentemente condannare ulteriormente per le ragioni illustrate e comprovate, ovvero in CP_1 ragione delle ulteriori e diverse ragioni che emergeranno in corso di giudizio a risarcire i danni subiti dalla quantificati nella misura complessiva di € 78.300,00 s.e.o., o nella diversa Parte_1 misura ritenuta di giustizia, maggiore o minore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata sulle singole voci di danno dalle rispettive date di maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
5. con vittoria di spese e onorari di giudizio, unitamente al pagamento delle spese di lite maturate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo rg. 22006-1, in favore dell'odierno procuratore che si dichiara distrattario.”.
pagina 2 di 16 Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 05.12.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
in via preliminare: stante l'inottemperanza all'ordine giudiziale di esperimento del tentativo di mediazione delegata, dichiarare l'improcedibilità delle domande svolte in giudizio. nel merito, in via principale: rigettare le domande svolte da nei confronti di Parte_1
CP_1 nel merito, in via riconvenzionale: condannare a pagare alla convenuta Parte_1 CP_1 la somma complessiva di euro 106.869,96, o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre
[...] interessi al tasso ex D.Lgs 231/2022 dalla data di diffida del 23 settembre 2022 sino alla data del 7 marzo 2023 sulla somma di euro 45.275,49 e sulla residua somma di euro 6.869,96 al saldo, nonché al tasso legale dalla data di risoluzione contrattuale e successivamente ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente domanda al saldo, sulla somma di euro 100.000,00. nel merito, in via subordinata: compensare le pretese creditorie di che dovessero Parte_1 denegatamente essere accertate nella presente sede con il controcredito di pari alla somma CP_1 di euro 106.869,96, o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso ex D.Lgs
231/2022 dalla data di diffida del 23 settembre 2022 sino alla data del 7 marzo 2023 sulla somma di euro 45.275,49 e sulla residua somma di euro 6.869,96 al saldo, nonché al tasso legale dalla data di risoluzione contrattuale e successivamente ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente domanda al saldo, sulla somma di euro 100.000,00.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge.”.
pagina 3 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 10.11.2022 ritualmente notificato, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ha convenuto in giudizio
[...] Parte_2 presso il Tribunale di Torino la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in ragione di quanto esposto e argomentato nel presente atto:
1. Accertare l'entità dei lavori effettivamente e complessivamente svolti da Parte_1 nell'ambito del contratto di subappalto, meglio indicato e documentato in narrativa, nell'importo complessivo di euro 197.654,20 e per l'effetto
2. Condannare al pagamento del saldo dei lavori svolti ovvero la somma di euro 90.549,06 CP_1 pari al residuo credito esistente e calcolato sulla somma di 197.654,20, al netto degli acconti percepiti
e pari ad euro 107.105,14, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al soddisfo o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al soddisfo;
3. Accertare e dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento formulata ex art. 1460 CC dall'attrice in data 18 aprile 2022 per le motivazioni di fatto e diritto esposte in narrativa, e per
l'effetto
4. Dichiarare illegittima la risoluzione contrattuale del 28 aprile 2022 formalizzata da e CP_1 conseguentemente condannare ulteriormente per le ragioni illustrate e comprovate, ovvero in CP_1
pagina 4 di 16 ragione delle ulteriori e diverse ragioni che emergeranno in corso di giudizio a risarcire i danni subiti dalla quantificati nella misura complessiva di € 78.300,00 s.e.o., o nella diversa Parte_1 misura ritenuta di giustizia, maggiore o minore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata sulle singole voci di danno dalle rispettive date di maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
5. con vittoria di spese e onorari di giudizio, in distrazione”.
1.3. In data 8.03.2023 si è costituita telematicamente la parte convenuta società in CP_1 persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore depositando CP_2 comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
in via principale: rigettare le domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_1 in via riconvenzionale: condannare a pagare alla convenuta la Parte_1 CP_1 somma complessiva di euro 106.869,96, o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso ex D.Lgs 231/2022 dalla data di diffida del 23 settembre 2022 sino alla data del 7 marzo 2023 sulla somma di euro 45.275,49 e sulla residua somma di euro 6.869,96 al saldo, nonché al tasso legale dalla data di risoluzione contrattuale e successivamente ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente domanda al saldo, sulla somma di euro 100.000,00. in via subordinata: compensare le pretese creditorie di che dovessero Parte_1 denegatamente essere accertate nella presente sede con il controcredito di pari alla somma CP_1 di euro 106.869,96, o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso ex D.Lgs
231/2022 dalla data di diffida del 23 settembre 2022 sino alla data del 7 marzo 2023 sulla somma di euro 45.275,49 e sulla residua somma di euro 6.869,96 al saldo, nonché al tasso legale dalla data di risoluzione contrattuale e successivamente ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente domanda al saldo, sulla somma di euro 100.000,00.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge”.
1.4. All'udienza in data 3.04.2023 il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. a decorrere dal 1.09.2023.
pagina 5 di 16 1.5. Con Ordinanza in data 14.12.2023 il Giudice Istruttore, ritenuta l'opportunità di disporre in primo luogo CTU sui quesiti indicati dalla parte convenuta nella memoria 30.10.2023:
“1) Accerti e valuti il CTU se le regole dell'arte e la norma di costruzione del sistema a cappotto di isolamento termico posato da prevedano come elementi obbligatori del sistema Parte_1 anche i giunti di dilatazione, e siano pertanto ricompresi negli oneri del subappaltatore come da obblighi contrattuali, e in subordine, qualora questi siano esclusi, ne accerti la valorizzazione della posa in opera;
2) Accerti e valuti il CTU se la detrazione operata dalla direzione lavori relativa alla rasatura non Cont eseguita a regola d'arte determini la detrazione applicata da nella contabilità finale di subappalto comprensiva dell'incidenza del costo del materiale pari all'importo di euro 11.824,06;
3) Accerti il CTU, anche in base alla documentazione versata agli atti di causa, le detrazioni applicate Cont da nella contabilità finale del subappaltatore per maggiori costi sostenuti ed il saldo di quanto dovuto da Parte_1 ed ha nominato all'uopo CTU l'ing. . Persona_1
1.6. Successivamente al deposito della relazione scritta da parte del CTU, con Ordinanza in data
27.11.2024 il nuovo Giudice Istruttore dr. DI CAPUA:
- ha demandato al CTU di depositare una breve relazione scritta contenente chiarimenti e/o integrazioni, in risposta alle seguenti osservazioni avanzate dalla parte attrice opponente nelle predette note scritte, ritenuta ammissibile dalla Cassazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 17 marzo
2005, n. 5762; Cass. civile, sez. lav., 17 settembre 1991, n. 9672): “Chiarisca il CTU se la valutazione operata tenga conto del contratto a misura e se i giunti di dilatazione siano stati effettivamente pagati oppure no, anche in ragione delle diverse conclusioni alle quali è pervenuto il Geom. Parte_3 nell'ambito della procedura di ATP in corso di causa”;
- ha disposto l'acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo d'ufficio del procedimento di
Accertamento Tecnico preventivo iscritto al n. 22006-Sub 1 R.G. presso il Tribunale di Torino, comprensivo della relazione scritta depositata dal CTU Ing. , da ammettersi nel presente Parte_3 giudizio;
- ha riservato all'esito la valutazione sulle ulteriori deduzioni istruttorie proposte dalle parti;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 13.02.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”; pagina 6 di 16 - ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.7. Con successiva Ordinanza in data 19.02.2025 il Giudice Istruttore:
- ha rigettato le prove orali dedotte dalle parti;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissato udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 25.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.8. La parte attrice non ha depositato “note scritte” ed in data 22.09.2025 ha invece depositato dichiarazione del seguente tenore letterale:
“Ai fini dell'udienza è presente l'Avv. Sante Daniele Carucci per il quale Parte_1 comunica che in data 17/09/2025, è pervenuta comunicazione di revoca del mandato conferito per
l'odierno giudizio.
Si chiede pertanto un breve rinvio della causa, al fine di consentire la costituzione del nuovo difensore.”;
1.9. La parte convenuta ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data 25.09.2025, esponendo e domandando quanto segue: Cont
“ In ottemperanza al provvedimento del 19 febbraio 2025, (“ ) deposita le presenti CP_1 note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con la predetta ordinanza era stato, altresì, disposto l'esperimento di mediazione ex art. 5 quater
D.Lgs. n. 28/2010. pagina 7 di 16 Controparte non ha introdotto il procedimento delegato che doveva svolgersi e concludersi entro la data di udienza di rinvio 25 settembre 2025, con conseguente improcedibilità delle domande svolte nel presente contesto contenzioso, per inottemperanza all'ordine giudiziale. Cont In ragione degli esiti della consulenza tecnica espletata dal dott. richiede che, in Per_1 applicazione del principio della soccombenza virtuale, venga condannata alla Parte_1 rifusione delle spese di lite e di consulenza.
Nondimeno, parte attrice ha intrapreso un'azione giudiziaria incompleta a causa della mancata osservanza all'ordine di mediazione delegata, costringendo parte convenuta a sostenere le spese legali collegate al giudizio, e anche per tale ragione le relative spese dovrebbero essere poste a suo carico. Cont Infine, evidenzia che, stante l'inadempienza di controparte alla richiesta di pagamento della quota di liquidazione compenso al CTU posto in capo ad entrambe le parti in via solidale come da decreto del 16 luglio 2024, l'esponente lo ha corrisposto nella sua integralità.
* * *
come in epigrafe rappresentata e difesa, confida pertanto nell'accoglimento delle seguenti CP_1
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
stante l'inottemperanza all'ordine giudiziale di esperimento del tentativo di mediazione delegata, dichiarare l'improcedibilità delle domande svolte in giudizio. con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge.”.
1.10. Con Ordinanza in data 1.10.2025 il Giudice Istruttore:
- ritenuta la causa matura per la decisione, sia in quanto è già stata disposta CTU con rigetto delle istanze di prove orali, sia in quanto l'eventuale declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 eccepita dalla parte convenuta dev'essere comunque disposta con
Sentenza;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 164/2024 (c.d. “Correttivo CARTABIA”), “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui
… all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
pagina 8 di 16 - ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ infine, le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e
7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
pagina 9 di 16 - ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 09.12.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.11. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.12. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 09.12.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
2. Sull'improcedibilità delle domande proposte dalle parti nel presente giudizio per la mancata presentazione della domanda di mediazione.
2.1. In via pregiudiziale, come correttamente eccepito dalla parte convenuta (ma, in ogni caso, trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio), dev'essere dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dalle parti nel presente giudizio per la mancata instaurazione del procedimento di mediazione demandata entro la successiva udienza di rinvio, ai sensi dell'art. 5 quater, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022).
2.2. Invero, con la citata Ordinanza in data 19.02.2025 il Giudice Istruttore:
- ha rigettato le prove orali dedotte dalle parti;
- ha ritenuto opportuno disporre la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater, D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 e modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 216/2024), tenuto conto dei rilievi che seguono: pagina 10 di 16 § la norma citata prevede testualmente quanto segue:
“
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale.”;
§ dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda;
§ la procedura non è impedita dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. 28/2010);
§ il disposto di cui all'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc (cfr. in tal senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito
2012, 5, 1078);
§ dunque, la procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili (cfr. Tribunale Milano sez. IX, 14 ottobre 2015 in Ilfamiliarista.it 2015, 17 dicembre;
Tribunale Milano ord. 29 ottobre 2013) e pendenti (Tribunale Brescia 28 novembre 2013);
§ nel caso di specie, la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater D.lgs. n. 28/2010 si rende particolarmente opportuna, considerando:
➢ la possibilità di valutare concretamente l'esito della presente causa, sulla base delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, ormai definitivamente cristallizzate (essendo maturate le preclusioni di merito), della CTU esperita, delle risultanze del procedimento di Accertamento
Tecnico preventivo iscritto al n. 22006-Sub 1 R.G. presso il Tribunale di Torino nonché dei documenti prodotti (non essendo state accolte le altre deduzioni istruttorie proposte dalle parti ed essendo ormai maturate le preclusioni istruttorie);
➢ quanto disposto con l'Ordinanza;
➢ l'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
pagina 11 di 16 ➢ l'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
➢ il vantaggio di evitare i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in
Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
➢ l'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
- ha quindi disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater
D.Lgs. n. 28/2010 e fissato una successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs.
n. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022 e sostituito, da ultimo dal D.Lgs. n. 216/2024), il quale prevede testualmente quanto segue:
“
1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.”;
2.3. Peraltro, nel caso di specie nessuna delle parti ha presentato la domanda di “mediazione demandata” entro l'udienza successiva di rinvio fissata dal Giudice, con conseguente improcedibilità delle domande proposte dalle parti nel presente giudizio, come previsto dal citato art. 5 quater, comma
3, D.Lgs. n. 28/2010, ai sensi del quale “All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
2.4. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni,
a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
pagina 12 di 16 Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
Invero, l'art. 92, 2° comma, c.p.c., prevede testualmente quanto segue: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
Nel caso di specie, è ravvisabile una “soccombenza reciproca” atteso che, come si è detto, nessuna delle parti ha presentato la domanda di “mediazione demandata” entro l'udienza successiva di rinvio fissata dal Giudice, con conseguente improcedibilità sia delle domande proposte dalla parte attrice sia delle domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta.
3.2. Inoltre, si deve richiamare la Sentenza della Corte Costituzionale in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
Nel caso di specie, si ravvisano anche “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire all'integrale compensazione delle spese processuali, tenuto conto dei rilievi che seguono:
- di regola suole affermarsi in giurisprudenza che l'istituto della mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del
2010 persegue essenzialmente l'obiettivo deflattivo di abbattere, nell'interesse generale, il contenzioso giudiziario e, inoltre, quello di realizzare, attraverso la composizione della lite, l'interesse particolare dei contendenti ad un più immediato soddisfacimento delle proprie pretese sostanziali rispetto a quello conseguibile all'esito del processo (cfr. in tal senso: Tribunale Modena 10 ottobre 2014 in
Giurisprudenza locale - Modena 2014);
- la mediazione non costituisce, dunque, uno strumento che opera solo in chiave deflattiva del contenzioso, ma assolve anche ulteriori funzioni, come quella di garantire un miglior accesso alla giustizia a cittadini ed imprese e di agevolare una soluzione più rapida delle controversie, in modo da pagina 13 di 16 realizzare, al contempo, un più corretto funzionamento del mercato;
pertanto, si ripercuote sull'andamento dell'economia non solo la durata dei processi civili, ma anche il corretto funzionamento degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie;
- in particolare, i vantaggi che possono derivare alle parti dalle risoluzioni alternative delle controversie in sede di mediazione (o anche di conciliazione ex art. 185 o ex art. 185 bis c.p.c.) sono molteplici e possono così sintetizzarsi:
➢ l'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
➢ l'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso in essere tra le parti in causa;
➢ il vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
➢ il vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali, talvolta comprensivo delle spese di una Consulenza Tecnica d'Ufficio che si renda necessario esperire in corso di causa;
➢ il vantaggio per la parte che propone una domanda di condanna al pagamento di una certa somma di denaro di ottenere in tempi brevi un minor importo, senza peraltro dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte (che risultasse soccombente nei vari gradi di giudizio), e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte vittoriosa dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
- peraltro, i vantaggi di una risoluzione alternativa della controversia non concernono soltanto le parti, ma l'intero sistema ordinamentale, in quanto:
➢ la causa conciliata o transatta viene definitivamente “eliminata” dal mondo processuale, contribuendo così a deflazionare l'enorme contenzioso non soltanto in primo grado (Tribunale o
Giudice di Pace), bensì anche in Appello e nel giudizio in Cassazione;
➢ da ciò consegue l'ulteriore evidente vantaggio di abbreviare i tempi di definizione delle altre cause (definite con Sentenza);
➢ in particolare, la mediazione contribuisce a realizzare un più corretto funzionamento del mercato;
➢ il corretto funzionamento degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie finisce poi per ripercuotersi favorevolmente sull'andamento dell'economia;
pagina 14 di 16 - infine, la mediazione può e deve essere vista anche come un prezioso strumento di soluzione della crisi d'impresa, il cui esercizio richiede anche una gestione tempestiva, competente ed efficace delle
(frequenti) situazioni di criticità, onde evitare che diventino irreversibili e, a tal fine, la mediazione può essere un ulteriore strumento per raggiungere tali obiettivi, tenuto conto che:
➢ l'impresa ha necessità di intervenire tempestivamente e la mediazione presenta proprio il vantaggio dei tempi ridotti;
➢ l'impresa in crisi non ha adeguate risorse finanziarie e la mediazione presenta il vantaggio dei costi contenuti;
➢ l'impresa di regola ha interesse a mantenere, in una prospettiva di risanamento, i rapporti con banche e fornitori e la mediazione, mirando alla pacificazione delle parti in conflitto, può avere una particolare rilevanza proprio in ambito commerciale in quanto consente di recuperare tali rapporti;
- dunque, tenuto conto dei numerosi vantaggi offerti dal buon esito della procedura di mediazione
(obbligatoria o demandata), tutte le parti in causa dovrebbero perseguire l'interesse al suo buon esito e, prima ancora, alla sua instaurazione, a prescindere dalla conseguenza dell'improcedibilità prevista dal legislatore a (solo) carico della parte che propone la domanda giudiziale, tenuto anche conto che la medesima domanda potrebbe essere riproposta;
- proprio per tale ragione, nel caso di specie il sottoscritto Giudice Istruttore ha disposto la mediazione senza specificare quale parte avrebbe dovuto promuoverla;
in particolare, anche la parte convenuta ben avrebbe potuto instaurare la procedura di mediazione, contribuendo così ad assicurare il buon esito della stessa.
3.3. Per la medesima ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato
Decreto, devono porsi definitivamente a carico delle parti in egual misura.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
22006/2022 R.G. promossa dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore dott. (parte attrice) contro la società in persona Parte_2 CP_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore (parte convenuta), nel CP_2 contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l'improcedibilità delle domande proposte dalle parti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 5 quater, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.
3) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto in data 26/07/2024, definitivamente a carico:
➢ della parte attrice nella misura del 50%; Parte_1
➢ della parte convenuta nella misura del 50%. CP_1
Così deciso in Torino, in data 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 22006/2022 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sante Daniele CARUCCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Putignano (BA) alla Via Verdi, 10/C, in forza di procura speciale a margine della citazione (con la precisazione che in data 17/09/2025 è pervenuta al difensore comunicazione di revoca del mandato conferito per l'odierno giudizio);
-PARTE ATTRICE-
contro
:
in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea BERNARDINI ed Andrea PERINO ed elettivamente
[...] domiciliata presso il loro studio in Torino, corso Galileo Ferraris n. 43, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA- avente per oggetto: Appalto – Improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione demandata, ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010;
pagina 1 di 16
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 09.12.2025):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in ragione di quanto esposto e argomentato nel presente atto:
1. Accertare l'entità dei lavori effettivamente e complessivamente svolti da Parte_1 nell'ambito del contratto di subappalto, meglio indicato e documentato in narrativa, nell'importo complessivo di euro 197.654,20 e per l'effetto
2. Condannare al pagamento del saldo dei lavori svolti ovvero la somma di euro 90.549,06 CP_1 pari al residuo credito esistente e calcolato sulla somma di 197.654,20, al netto degli acconti percepiti
e pari ad euro 107.105,14, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al soddisfo o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al soddisfo;
3. Accertare e dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento formulata ex art. 1460 CC dall'attrice in data 18 aprile 2022 per le motivazioni di fatto e diritto esposte in narrativa, e per
l'effetto
4. Dichiarare illegittima la risoluzione contrattuale del 28 aprile 2022 formalizzata da e CP_1 conseguentemente condannare ulteriormente per le ragioni illustrate e comprovate, ovvero in CP_1 ragione delle ulteriori e diverse ragioni che emergeranno in corso di giudizio a risarcire i danni subiti dalla quantificati nella misura complessiva di € 78.300,00 s.e.o., o nella diversa Parte_1 misura ritenuta di giustizia, maggiore o minore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata sulle singole voci di danno dalle rispettive date di maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
5. con vittoria di spese e onorari di giudizio, unitamente al pagamento delle spese di lite maturate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo rg. 22006-1, in favore dell'odierno procuratore che si dichiara distrattario.”.
pagina 2 di 16 Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 05.12.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
in via preliminare: stante l'inottemperanza all'ordine giudiziale di esperimento del tentativo di mediazione delegata, dichiarare l'improcedibilità delle domande svolte in giudizio. nel merito, in via principale: rigettare le domande svolte da nei confronti di Parte_1
CP_1 nel merito, in via riconvenzionale: condannare a pagare alla convenuta Parte_1 CP_1 la somma complessiva di euro 106.869,96, o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre
[...] interessi al tasso ex D.Lgs 231/2022 dalla data di diffida del 23 settembre 2022 sino alla data del 7 marzo 2023 sulla somma di euro 45.275,49 e sulla residua somma di euro 6.869,96 al saldo, nonché al tasso legale dalla data di risoluzione contrattuale e successivamente ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente domanda al saldo, sulla somma di euro 100.000,00. nel merito, in via subordinata: compensare le pretese creditorie di che dovessero Parte_1 denegatamente essere accertate nella presente sede con il controcredito di pari alla somma CP_1 di euro 106.869,96, o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso ex D.Lgs
231/2022 dalla data di diffida del 23 settembre 2022 sino alla data del 7 marzo 2023 sulla somma di euro 45.275,49 e sulla residua somma di euro 6.869,96 al saldo, nonché al tasso legale dalla data di risoluzione contrattuale e successivamente ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente domanda al saldo, sulla somma di euro 100.000,00.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge.”.
pagina 3 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 10.11.2022 ritualmente notificato, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ha convenuto in giudizio
[...] Parte_2 presso il Tribunale di Torino la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in ragione di quanto esposto e argomentato nel presente atto:
1. Accertare l'entità dei lavori effettivamente e complessivamente svolti da Parte_1 nell'ambito del contratto di subappalto, meglio indicato e documentato in narrativa, nell'importo complessivo di euro 197.654,20 e per l'effetto
2. Condannare al pagamento del saldo dei lavori svolti ovvero la somma di euro 90.549,06 CP_1 pari al residuo credito esistente e calcolato sulla somma di 197.654,20, al netto degli acconti percepiti
e pari ad euro 107.105,14, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al soddisfo o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al soddisfo;
3. Accertare e dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento formulata ex art. 1460 CC dall'attrice in data 18 aprile 2022 per le motivazioni di fatto e diritto esposte in narrativa, e per
l'effetto
4. Dichiarare illegittima la risoluzione contrattuale del 28 aprile 2022 formalizzata da e CP_1 conseguentemente condannare ulteriormente per le ragioni illustrate e comprovate, ovvero in CP_1
pagina 4 di 16 ragione delle ulteriori e diverse ragioni che emergeranno in corso di giudizio a risarcire i danni subiti dalla quantificati nella misura complessiva di € 78.300,00 s.e.o., o nella diversa Parte_1 misura ritenuta di giustizia, maggiore o minore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata sulle singole voci di danno dalle rispettive date di maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
5. con vittoria di spese e onorari di giudizio, in distrazione”.
1.3. In data 8.03.2023 si è costituita telematicamente la parte convenuta società in CP_1 persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore depositando CP_2 comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
in via principale: rigettare le domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_1 in via riconvenzionale: condannare a pagare alla convenuta la Parte_1 CP_1 somma complessiva di euro 106.869,96, o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso ex D.Lgs 231/2022 dalla data di diffida del 23 settembre 2022 sino alla data del 7 marzo 2023 sulla somma di euro 45.275,49 e sulla residua somma di euro 6.869,96 al saldo, nonché al tasso legale dalla data di risoluzione contrattuale e successivamente ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente domanda al saldo, sulla somma di euro 100.000,00. in via subordinata: compensare le pretese creditorie di che dovessero Parte_1 denegatamente essere accertate nella presente sede con il controcredito di pari alla somma CP_1 di euro 106.869,96, o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi al tasso ex D.Lgs
231/2022 dalla data di diffida del 23 settembre 2022 sino alla data del 7 marzo 2023 sulla somma di euro 45.275,49 e sulla residua somma di euro 6.869,96 al saldo, nonché al tasso legale dalla data di risoluzione contrattuale e successivamente ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente domanda al saldo, sulla somma di euro 100.000,00.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge”.
1.4. All'udienza in data 3.04.2023 il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. a decorrere dal 1.09.2023.
pagina 5 di 16 1.5. Con Ordinanza in data 14.12.2023 il Giudice Istruttore, ritenuta l'opportunità di disporre in primo luogo CTU sui quesiti indicati dalla parte convenuta nella memoria 30.10.2023:
“1) Accerti e valuti il CTU se le regole dell'arte e la norma di costruzione del sistema a cappotto di isolamento termico posato da prevedano come elementi obbligatori del sistema Parte_1 anche i giunti di dilatazione, e siano pertanto ricompresi negli oneri del subappaltatore come da obblighi contrattuali, e in subordine, qualora questi siano esclusi, ne accerti la valorizzazione della posa in opera;
2) Accerti e valuti il CTU se la detrazione operata dalla direzione lavori relativa alla rasatura non Cont eseguita a regola d'arte determini la detrazione applicata da nella contabilità finale di subappalto comprensiva dell'incidenza del costo del materiale pari all'importo di euro 11.824,06;
3) Accerti il CTU, anche in base alla documentazione versata agli atti di causa, le detrazioni applicate Cont da nella contabilità finale del subappaltatore per maggiori costi sostenuti ed il saldo di quanto dovuto da Parte_1 ed ha nominato all'uopo CTU l'ing. . Persona_1
1.6. Successivamente al deposito della relazione scritta da parte del CTU, con Ordinanza in data
27.11.2024 il nuovo Giudice Istruttore dr. DI CAPUA:
- ha demandato al CTU di depositare una breve relazione scritta contenente chiarimenti e/o integrazioni, in risposta alle seguenti osservazioni avanzate dalla parte attrice opponente nelle predette note scritte, ritenuta ammissibile dalla Cassazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 17 marzo
2005, n. 5762; Cass. civile, sez. lav., 17 settembre 1991, n. 9672): “Chiarisca il CTU se la valutazione operata tenga conto del contratto a misura e se i giunti di dilatazione siano stati effettivamente pagati oppure no, anche in ragione delle diverse conclusioni alle quali è pervenuto il Geom. Parte_3 nell'ambito della procedura di ATP in corso di causa”;
- ha disposto l'acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo d'ufficio del procedimento di
Accertamento Tecnico preventivo iscritto al n. 22006-Sub 1 R.G. presso il Tribunale di Torino, comprensivo della relazione scritta depositata dal CTU Ing. , da ammettersi nel presente Parte_3 giudizio;
- ha riservato all'esito la valutazione sulle ulteriori deduzioni istruttorie proposte dalle parti;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 13.02.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”; pagina 6 di 16 - ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.7. Con successiva Ordinanza in data 19.02.2025 il Giudice Istruttore:
- ha rigettato le prove orali dedotte dalle parti;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissato udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 25.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.8. La parte attrice non ha depositato “note scritte” ed in data 22.09.2025 ha invece depositato dichiarazione del seguente tenore letterale:
“Ai fini dell'udienza è presente l'Avv. Sante Daniele Carucci per il quale Parte_1 comunica che in data 17/09/2025, è pervenuta comunicazione di revoca del mandato conferito per
l'odierno giudizio.
Si chiede pertanto un breve rinvio della causa, al fine di consentire la costituzione del nuovo difensore.”;
1.9. La parte convenuta ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data 25.09.2025, esponendo e domandando quanto segue: Cont
“ In ottemperanza al provvedimento del 19 febbraio 2025, (“ ) deposita le presenti CP_1 note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con la predetta ordinanza era stato, altresì, disposto l'esperimento di mediazione ex art. 5 quater
D.Lgs. n. 28/2010. pagina 7 di 16 Controparte non ha introdotto il procedimento delegato che doveva svolgersi e concludersi entro la data di udienza di rinvio 25 settembre 2025, con conseguente improcedibilità delle domande svolte nel presente contesto contenzioso, per inottemperanza all'ordine giudiziale. Cont In ragione degli esiti della consulenza tecnica espletata dal dott. richiede che, in Per_1 applicazione del principio della soccombenza virtuale, venga condannata alla Parte_1 rifusione delle spese di lite e di consulenza.
Nondimeno, parte attrice ha intrapreso un'azione giudiziaria incompleta a causa della mancata osservanza all'ordine di mediazione delegata, costringendo parte convenuta a sostenere le spese legali collegate al giudizio, e anche per tale ragione le relative spese dovrebbero essere poste a suo carico. Cont Infine, evidenzia che, stante l'inadempienza di controparte alla richiesta di pagamento della quota di liquidazione compenso al CTU posto in capo ad entrambe le parti in via solidale come da decreto del 16 luglio 2024, l'esponente lo ha corrisposto nella sua integralità.
* * *
come in epigrafe rappresentata e difesa, confida pertanto nell'accoglimento delle seguenti CP_1
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
stante l'inottemperanza all'ordine giudiziale di esperimento del tentativo di mediazione delegata, dichiarare l'improcedibilità delle domande svolte in giudizio. con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge.”.
1.10. Con Ordinanza in data 1.10.2025 il Giudice Istruttore:
- ritenuta la causa matura per la decisione, sia in quanto è già stata disposta CTU con rigetto delle istanze di prove orali, sia in quanto l'eventuale declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 eccepita dalla parte convenuta dev'essere comunque disposta con
Sentenza;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 164/2024 (c.d. “Correttivo CARTABIA”), “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui
… all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
pagina 8 di 16 - ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ infine, le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e
7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
pagina 9 di 16 - ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 09.12.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.11. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.12. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 09.12.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
2. Sull'improcedibilità delle domande proposte dalle parti nel presente giudizio per la mancata presentazione della domanda di mediazione.
2.1. In via pregiudiziale, come correttamente eccepito dalla parte convenuta (ma, in ogni caso, trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio), dev'essere dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dalle parti nel presente giudizio per la mancata instaurazione del procedimento di mediazione demandata entro la successiva udienza di rinvio, ai sensi dell'art. 5 quater, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022).
2.2. Invero, con la citata Ordinanza in data 19.02.2025 il Giudice Istruttore:
- ha rigettato le prove orali dedotte dalle parti;
- ha ritenuto opportuno disporre la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater, D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 e modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 216/2024), tenuto conto dei rilievi che seguono: pagina 10 di 16 § la norma citata prevede testualmente quanto segue:
“
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale.”;
§ dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda;
§ la procedura non è impedita dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. 28/2010);
§ il disposto di cui all'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc (cfr. in tal senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito
2012, 5, 1078);
§ dunque, la procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili (cfr. Tribunale Milano sez. IX, 14 ottobre 2015 in Ilfamiliarista.it 2015, 17 dicembre;
Tribunale Milano ord. 29 ottobre 2013) e pendenti (Tribunale Brescia 28 novembre 2013);
§ nel caso di specie, la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater D.lgs. n. 28/2010 si rende particolarmente opportuna, considerando:
➢ la possibilità di valutare concretamente l'esito della presente causa, sulla base delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, ormai definitivamente cristallizzate (essendo maturate le preclusioni di merito), della CTU esperita, delle risultanze del procedimento di Accertamento
Tecnico preventivo iscritto al n. 22006-Sub 1 R.G. presso il Tribunale di Torino nonché dei documenti prodotti (non essendo state accolte le altre deduzioni istruttorie proposte dalle parti ed essendo ormai maturate le preclusioni istruttorie);
➢ quanto disposto con l'Ordinanza;
➢ l'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
pagina 11 di 16 ➢ l'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
➢ il vantaggio di evitare i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in
Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
➢ l'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
- ha quindi disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater
D.Lgs. n. 28/2010 e fissato una successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs.
n. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022 e sostituito, da ultimo dal D.Lgs. n. 216/2024), il quale prevede testualmente quanto segue:
“
1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.”;
2.3. Peraltro, nel caso di specie nessuna delle parti ha presentato la domanda di “mediazione demandata” entro l'udienza successiva di rinvio fissata dal Giudice, con conseguente improcedibilità delle domande proposte dalle parti nel presente giudizio, come previsto dal citato art. 5 quater, comma
3, D.Lgs. n. 28/2010, ai sensi del quale “All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
2.4. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni,
a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
pagina 12 di 16 Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
Invero, l'art. 92, 2° comma, c.p.c., prevede testualmente quanto segue: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
Nel caso di specie, è ravvisabile una “soccombenza reciproca” atteso che, come si è detto, nessuna delle parti ha presentato la domanda di “mediazione demandata” entro l'udienza successiva di rinvio fissata dal Giudice, con conseguente improcedibilità sia delle domande proposte dalla parte attrice sia delle domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta.
3.2. Inoltre, si deve richiamare la Sentenza della Corte Costituzionale in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
Nel caso di specie, si ravvisano anche “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire all'integrale compensazione delle spese processuali, tenuto conto dei rilievi che seguono:
- di regola suole affermarsi in giurisprudenza che l'istituto della mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del
2010 persegue essenzialmente l'obiettivo deflattivo di abbattere, nell'interesse generale, il contenzioso giudiziario e, inoltre, quello di realizzare, attraverso la composizione della lite, l'interesse particolare dei contendenti ad un più immediato soddisfacimento delle proprie pretese sostanziali rispetto a quello conseguibile all'esito del processo (cfr. in tal senso: Tribunale Modena 10 ottobre 2014 in
Giurisprudenza locale - Modena 2014);
- la mediazione non costituisce, dunque, uno strumento che opera solo in chiave deflattiva del contenzioso, ma assolve anche ulteriori funzioni, come quella di garantire un miglior accesso alla giustizia a cittadini ed imprese e di agevolare una soluzione più rapida delle controversie, in modo da pagina 13 di 16 realizzare, al contempo, un più corretto funzionamento del mercato;
pertanto, si ripercuote sull'andamento dell'economia non solo la durata dei processi civili, ma anche il corretto funzionamento degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie;
- in particolare, i vantaggi che possono derivare alle parti dalle risoluzioni alternative delle controversie in sede di mediazione (o anche di conciliazione ex art. 185 o ex art. 185 bis c.p.c.) sono molteplici e possono così sintetizzarsi:
➢ l'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
➢ l'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso in essere tra le parti in causa;
➢ il vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
➢ il vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali, talvolta comprensivo delle spese di una Consulenza Tecnica d'Ufficio che si renda necessario esperire in corso di causa;
➢ il vantaggio per la parte che propone una domanda di condanna al pagamento di una certa somma di denaro di ottenere in tempi brevi un minor importo, senza peraltro dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte (che risultasse soccombente nei vari gradi di giudizio), e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte vittoriosa dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
- peraltro, i vantaggi di una risoluzione alternativa della controversia non concernono soltanto le parti, ma l'intero sistema ordinamentale, in quanto:
➢ la causa conciliata o transatta viene definitivamente “eliminata” dal mondo processuale, contribuendo così a deflazionare l'enorme contenzioso non soltanto in primo grado (Tribunale o
Giudice di Pace), bensì anche in Appello e nel giudizio in Cassazione;
➢ da ciò consegue l'ulteriore evidente vantaggio di abbreviare i tempi di definizione delle altre cause (definite con Sentenza);
➢ in particolare, la mediazione contribuisce a realizzare un più corretto funzionamento del mercato;
➢ il corretto funzionamento degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie finisce poi per ripercuotersi favorevolmente sull'andamento dell'economia;
pagina 14 di 16 - infine, la mediazione può e deve essere vista anche come un prezioso strumento di soluzione della crisi d'impresa, il cui esercizio richiede anche una gestione tempestiva, competente ed efficace delle
(frequenti) situazioni di criticità, onde evitare che diventino irreversibili e, a tal fine, la mediazione può essere un ulteriore strumento per raggiungere tali obiettivi, tenuto conto che:
➢ l'impresa ha necessità di intervenire tempestivamente e la mediazione presenta proprio il vantaggio dei tempi ridotti;
➢ l'impresa in crisi non ha adeguate risorse finanziarie e la mediazione presenta il vantaggio dei costi contenuti;
➢ l'impresa di regola ha interesse a mantenere, in una prospettiva di risanamento, i rapporti con banche e fornitori e la mediazione, mirando alla pacificazione delle parti in conflitto, può avere una particolare rilevanza proprio in ambito commerciale in quanto consente di recuperare tali rapporti;
- dunque, tenuto conto dei numerosi vantaggi offerti dal buon esito della procedura di mediazione
(obbligatoria o demandata), tutte le parti in causa dovrebbero perseguire l'interesse al suo buon esito e, prima ancora, alla sua instaurazione, a prescindere dalla conseguenza dell'improcedibilità prevista dal legislatore a (solo) carico della parte che propone la domanda giudiziale, tenuto anche conto che la medesima domanda potrebbe essere riproposta;
- proprio per tale ragione, nel caso di specie il sottoscritto Giudice Istruttore ha disposto la mediazione senza specificare quale parte avrebbe dovuto promuoverla;
in particolare, anche la parte convenuta ben avrebbe potuto instaurare la procedura di mediazione, contribuendo così ad assicurare il buon esito della stessa.
3.3. Per la medesima ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato
Decreto, devono porsi definitivamente a carico delle parti in egual misura.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
22006/2022 R.G. promossa dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore dott. (parte attrice) contro la società in persona Parte_2 CP_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore (parte convenuta), nel CP_2 contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l'improcedibilità delle domande proposte dalle parti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 5 quater, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.
3) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto in data 26/07/2024, definitivamente a carico:
➢ della parte attrice nella misura del 50%; Parte_1
➢ della parte convenuta nella misura del 50%. CP_1
Così deciso in Torino, in data 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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