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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1250/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1250/2024 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa da:
(c.f.: ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Antonella Brancati (c.f. ), sito in Catanzaro (CZ), Via Maddalena, C.F._2
18, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
(c.f.: ), nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._3 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
Ugo Custo (C.F.: ), sito in Catanzaro (CZ), Via Pio X, che lo rappresenta e C.F._4 difende giusta procura in atti;
-ricorrenti-
CON
P.M. in sede
Interventore ex Lege
CONCLUSIONI all'udienza del 21 maggio 2025 entrambi i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 29 luglio 2024, i coniugi e Parte_1 CP_1 premettevano di avere contratto matrimonio in data 24 marzo 2001, a Catanzaro (CZ) - iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 al n. 8, parte I, Serie A, Uff. 1-, e che dalla loro unione nasceva, in data 04.11.1996, il figlio . Per_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per aspri ed insanabili contrasti, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“ La casa coniugale resta assegnata al marito con tutti gli arredi, mentre la userà solo Parte_1 una parte. Precisamente avrà assegnata la parte ovest della casa mentre il la Parte_1 CP_1 parte est avendo gli stessi provveduto alla divisione della stessa. - Ciascun coniuge rinuncia al mantenimento”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 21 maggio 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, delle quali il Tribunale prende atto.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e i quali hanno contratto matrimonio in Catanzaro Parte_1 CP_1
(CZ), il 24 marzo 2001, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2001,
n. 8, parte I, serie A, Uff.1, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e c.f.: ), nato CP_1 C.F._3
a Catanzaro (CZ) in data 11 febbraio 1965, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1250/2024 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa da:
(c.f.: ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Antonella Brancati (c.f. ), sito in Catanzaro (CZ), Via Maddalena, C.F._2
18, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
(c.f.: ), nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._3 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
Ugo Custo (C.F.: ), sito in Catanzaro (CZ), Via Pio X, che lo rappresenta e C.F._4 difende giusta procura in atti;
-ricorrenti-
CON
P.M. in sede
Interventore ex Lege
CONCLUSIONI all'udienza del 21 maggio 2025 entrambi i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 29 luglio 2024, i coniugi e Parte_1 CP_1 premettevano di avere contratto matrimonio in data 24 marzo 2001, a Catanzaro (CZ) - iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 al n. 8, parte I, Serie A, Uff. 1-, e che dalla loro unione nasceva, in data 04.11.1996, il figlio . Per_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per aspri ed insanabili contrasti, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“ La casa coniugale resta assegnata al marito con tutti gli arredi, mentre la userà solo Parte_1 una parte. Precisamente avrà assegnata la parte ovest della casa mentre il la Parte_1 CP_1 parte est avendo gli stessi provveduto alla divisione della stessa. - Ciascun coniuge rinuncia al mantenimento”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 21 maggio 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, delle quali il Tribunale prende atto.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e i quali hanno contratto matrimonio in Catanzaro Parte_1 CP_1
(CZ), il 24 marzo 2001, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2001,
n. 8, parte I, serie A, Uff.1, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e c.f.: ), nato CP_1 C.F._3
a Catanzaro (CZ) in data 11 febbraio 1965, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo