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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/02/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6754/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6754/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 febbraio 2025, alle ore 12:00, innanzi alla dott.ssa Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per essuno compare. Parte_1 Cont Per rappresentata dalla mandataria in Parte_2 Controparte_1 sostituzione dell'avv. FERA FRANCESCO, l'avv. Massimiliano Varsi che richiama le note depositate telematicamente e precisa come in esse. Dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e alle ore 1220 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6754/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISDOMINI Parte_1 C.F._1
ALESSIA, elettivamente domiciliato in VIA MARCELLO DURAZZO 1/9 16100 GENOVA presso il difensore avv. VISDOMINI ALESSIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERA Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA XII OTTOBRE, 12/5 B 16121 GENOVA presso il difensore avv. FERA FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Solo l'opposta ha depositato note difensive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione dispiegata da deve essere rigettata. Parte_1
Parte opposta ha azionato il residuo dei due contratti di mutuo stipulati da (all. Parte_3
6 e 7 fascicolo monitorio) e garantiti da fideiussioni specifiche (doc. 11 e 12 fascicolo monitorio) da parte di (odierno opponente) e A fronte del mancato Parte_1 Parte_4
pagamento delle rate dei due mutui, è stata iniziata procedura esecutiva contro che ha Parte_3
visto la vendita del compendio immobiliare per il quale erano stati stipulati i due contratti di mutuo e sul quale era stata altresì rilasciata ipoteca, con aggiudicazione per l'importo di € 155.000,00 e successiva distribuzione del ricavato con incasso da parte di , quale Controparte_3
pagina 2 di 4 procuratore speciale di per il recupero giudiziale dei crediti dei quali era Controparte_4 CP_4 diventata titolare, della somma di € 97.319,63.
L'opponente ha mosso solo due contestazioni, per la verità generiche: l'eccessività della somma richiesta con il decreto ingiuntivo, considerato l'importo dei due mutui e l'avvenuta distribuzione del ricavato dell'aggiudicazione e l'avvenuta concessione del secondo mutuo a , quando Persona_1
la sua esposizione debitoria era evidente, aggravandone così la posizione.
ha, fin dalla fase monitoria (come può vedersi dalla relativa documentazione depositata), CP_1
fornito puntuale specificazione del credito;
in particolare i due estratti conto ex art. 50 TUB (all. B). Da essi emerge come alla data del 26.6.2018 la somma dovuta era, a titolo di capitale ed interessi, quella di
€ 284.580,3, somma sulla quale dovevano essere conteggiati gli interessi fino al saldo e detratta la somma ottenuta nella procedura di composizione della crisi. Ed infatti, nella precisazione del credito depositata nella procedura di composizione della crisi (all. 10) aggiornata al 14.2.2024 (in cui sono stati considerati gli interessi ulteriori e la somma ottenuta da di € 97.319,63) la somma indicata è per CP_1
l'appunto quella di euro 280.950,09, richiesta con il ricorso monitorio.
A fronte di tali specifici conteggi l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione.
Anche per quanto riguarda l'altra contestazione, essa è rimasta allo stato di mera doglianza labiale.
Per questi motivi
l'opposizione deve essere rigettata con condanna alle spese di lite.
Nel caso di specie, in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi.
Non sussistono invece ragioni per riconoscere la richiesta responsabilità aggravata da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo n. 1054/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Genova e per l'effetto lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.
2. Condanna a rifondere all'opposto le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
pagina 3 di 4 6.023,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 25 febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6754/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 febbraio 2025, alle ore 12:00, innanzi alla dott.ssa Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per essuno compare. Parte_1 Cont Per rappresentata dalla mandataria in Parte_2 Controparte_1 sostituzione dell'avv. FERA FRANCESCO, l'avv. Massimiliano Varsi che richiama le note depositate telematicamente e precisa come in esse. Dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e alle ore 1220 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6754/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISDOMINI Parte_1 C.F._1
ALESSIA, elettivamente domiciliato in VIA MARCELLO DURAZZO 1/9 16100 GENOVA presso il difensore avv. VISDOMINI ALESSIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERA Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA XII OTTOBRE, 12/5 B 16121 GENOVA presso il difensore avv. FERA FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Solo l'opposta ha depositato note difensive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione dispiegata da deve essere rigettata. Parte_1
Parte opposta ha azionato il residuo dei due contratti di mutuo stipulati da (all. Parte_3
6 e 7 fascicolo monitorio) e garantiti da fideiussioni specifiche (doc. 11 e 12 fascicolo monitorio) da parte di (odierno opponente) e A fronte del mancato Parte_1 Parte_4
pagamento delle rate dei due mutui, è stata iniziata procedura esecutiva contro che ha Parte_3
visto la vendita del compendio immobiliare per il quale erano stati stipulati i due contratti di mutuo e sul quale era stata altresì rilasciata ipoteca, con aggiudicazione per l'importo di € 155.000,00 e successiva distribuzione del ricavato con incasso da parte di , quale Controparte_3
pagina 2 di 4 procuratore speciale di per il recupero giudiziale dei crediti dei quali era Controparte_4 CP_4 diventata titolare, della somma di € 97.319,63.
L'opponente ha mosso solo due contestazioni, per la verità generiche: l'eccessività della somma richiesta con il decreto ingiuntivo, considerato l'importo dei due mutui e l'avvenuta distribuzione del ricavato dell'aggiudicazione e l'avvenuta concessione del secondo mutuo a , quando Persona_1
la sua esposizione debitoria era evidente, aggravandone così la posizione.
ha, fin dalla fase monitoria (come può vedersi dalla relativa documentazione depositata), CP_1
fornito puntuale specificazione del credito;
in particolare i due estratti conto ex art. 50 TUB (all. B). Da essi emerge come alla data del 26.6.2018 la somma dovuta era, a titolo di capitale ed interessi, quella di
€ 284.580,3, somma sulla quale dovevano essere conteggiati gli interessi fino al saldo e detratta la somma ottenuta nella procedura di composizione della crisi. Ed infatti, nella precisazione del credito depositata nella procedura di composizione della crisi (all. 10) aggiornata al 14.2.2024 (in cui sono stati considerati gli interessi ulteriori e la somma ottenuta da di € 97.319,63) la somma indicata è per CP_1
l'appunto quella di euro 280.950,09, richiesta con il ricorso monitorio.
A fronte di tali specifici conteggi l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione.
Anche per quanto riguarda l'altra contestazione, essa è rimasta allo stato di mera doglianza labiale.
Per questi motivi
l'opposizione deve essere rigettata con condanna alle spese di lite.
Nel caso di specie, in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi.
Non sussistono invece ragioni per riconoscere la richiesta responsabilità aggravata da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo n. 1054/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Genova e per l'effetto lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.
2. Condanna a rifondere all'opposto le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
pagina 3 di 4 6.023,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 25 febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 4 di 4