TRIB
Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2024, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 20433/19 riservata in decisione alla udienza del 30.11.2023 vertente TRA
, quale procuratore di sé stesso nonchè Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Marco D'Amico, elett.te domiciliati presso lo studio dell'appellante in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n. 13;
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: OPPOSIZIONE avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 FATTO
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e Parte_1 ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso il verbale di accertamento di violazione del CdS n. A19110323070 emesso dal in data Controparte_1
05.02.2019, notificato in data 05.04.2019, con cui veniva ingiunto all'attore il pagamento della somma € 56,50 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 comma 1 a) e 14, atteso che in data 05.02.2019 l'autovettura di sua proprietà, tg. FN973EH, sostava in Napoli alla via Ottavio Caiazzo n. 14 nel centro abitato ove vige il divieto.
Si era costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con la sentenza n. 52451/19 pubblicata in data 19.02.2020, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, in quanto l'ausiliare del traffico non poteva elevare il verbale, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “il valore e la natura della causa, nonché il suo poco grado di complessità sono giustificati motivi per compensare ex art 92 c.p.c. per intero, tra le parti, le spese del processo. ”.
Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si è costituito il Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia del ritualmente citato e non costituitosi. Controparte_1
In via preliminare, va rilevato che l'appello è ammissibile anche se proposto con atto di citazione.
In base a quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. 01.09.2011, n. 150, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass.
02.11.2015, n. 22390).
L'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo.
In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio
è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello.
Come osservato dalla Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021:” Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011,
è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”. Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 24.09.2020 e quindi la citazione è stata depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 19.02.2020), tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto (vedi art. 1 legge n. 742 del
07.10.1969), nonché della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus) per il processo civile, che andava dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020).
Nel merito, l'appello è fondato L'appellante sostiene che il GD ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il motivo è fondato.
Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione.
La sentenza è stata pubblicata in data 19.02.2020, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato il verbale perché emesso dall'ausiliare del traffico, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare.
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
In base all'art. 91 c.p.c., il deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo all'appellante Parte_1 compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 132,50, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 52451/19 pubblicata in data 19.02.2020 del Giudice di Pace di Napoli e condanna il a rimborsare a Controparte_1 Pt_1 le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi
[...] ed € 132,50 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna il a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. dichiaratosi Parte_1 anticipatario.
Così deciso in Napoli il 12.2.2024.
Il Giudice
Dott. Francesco Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 20433/19 riservata in decisione alla udienza del 30.11.2023 vertente TRA
, quale procuratore di sé stesso nonchè Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Marco D'Amico, elett.te domiciliati presso lo studio dell'appellante in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n. 13;
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: OPPOSIZIONE avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 FATTO
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e Parte_1 ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso il verbale di accertamento di violazione del CdS n. A19110323070 emesso dal in data Controparte_1
05.02.2019, notificato in data 05.04.2019, con cui veniva ingiunto all'attore il pagamento della somma € 56,50 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 comma 1 a) e 14, atteso che in data 05.02.2019 l'autovettura di sua proprietà, tg. FN973EH, sostava in Napoli alla via Ottavio Caiazzo n. 14 nel centro abitato ove vige il divieto.
Si era costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con la sentenza n. 52451/19 pubblicata in data 19.02.2020, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, in quanto l'ausiliare del traffico non poteva elevare il verbale, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “il valore e la natura della causa, nonché il suo poco grado di complessità sono giustificati motivi per compensare ex art 92 c.p.c. per intero, tra le parti, le spese del processo. ”.
Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si è costituito il Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia del ritualmente citato e non costituitosi. Controparte_1
In via preliminare, va rilevato che l'appello è ammissibile anche se proposto con atto di citazione.
In base a quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. 01.09.2011, n. 150, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass.
02.11.2015, n. 22390).
L'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo.
In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio
è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello.
Come osservato dalla Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021:” Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011,
è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”. Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 24.09.2020 e quindi la citazione è stata depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 19.02.2020), tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto (vedi art. 1 legge n. 742 del
07.10.1969), nonché della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus) per il processo civile, che andava dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020).
Nel merito, l'appello è fondato L'appellante sostiene che il GD ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il motivo è fondato.
Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione.
La sentenza è stata pubblicata in data 19.02.2020, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato il verbale perché emesso dall'ausiliare del traffico, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare.
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
In base all'art. 91 c.p.c., il deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo all'appellante Parte_1 compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 132,50, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'appello avverso la sentenza n. 52451/19 pubblicata in data 19.02.2020 del Giudice di Pace di Napoli e condanna il a rimborsare a Controparte_1 Pt_1 le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi
[...] ed € 132,50 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna il a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. dichiaratosi Parte_1 anticipatario.
Così deciso in Napoli il 12.2.2024.
Il Giudice
Dott. Francesco Pastore