Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 951/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 951/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Amedeo Gatti del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10 febbraio 2025.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2025 e premettendo di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Parma il 28 giugno 2018, di non avere generato figli, di essere separati consensualmente in virtù della sentenza emessa da questo Tribunale il 24 aprile 2024 (depositata il 30 aprile 2024) e di non volersi riconciliare, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio senza ulteriori condizioni, se non quelle di legge.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, le stesse conclusioni sono state riproposte con le note autorizzate depositate il 17 marzo 2025.
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Tanto premesso, sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale specie alla luce della loro reiterata manifestazione di volontà di non riconciliarsi.
Si deve prendere atto, per altro verso, delle condizioni concordate dalle parti, prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e afferenti a diritti disponibili degli stessi ricorrenti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parma, il Parte_1 Parte_2
28 giugno 2018, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 143, parte 1, anno 2018, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come testualmente riportate nel ricorso datato 24 gennaio 2024 e depositato il 10 febbraio 2025.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Parma, 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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