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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2098 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da avv. LE LE (C.F. ) C.F._1
appellante rappresentato e difeso da sé medesimo contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Concas
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1713/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 04.10.2023 e depositata in data 05.10.2023.
1 Conclusioni di LE LE:
“Nel merito ed in principalità:
1) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112,
c.p.c.;
2) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per ultra e extra petizione;
3) Accertare e dichiarare la inammissibilità e improcedibilità della domanda, di cui al procedimento iscritto al n. 46/2023 R.G. avanti il Tribunale di Treviso;
4) Accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda, stante la stabilità dell'ordinanza riservata del 13/12/2022, resa dal G.E. nella E.M. n. 951/2022 R.G., pendente avanti il Tribunale di Treviso;
5) Accertare e dichiarare il difetto dell'interesse a agire in capo all'appellato 6) CP_1
Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di “dichiarare estinto il procedimento esecutivo n. 951/2022 di cui al pignoramento c/o terzi per cessata materia del contendere”;
7) Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di “ordinare la cancellazione del pignoramento c/o la avente ad oggetto il conto corrente del Controparte_2 sig. ”; Controparte_1
8) Accertare e dichiarare la inesistenza del requisito della “pronta spedizione” e del
“grave pregiudizio nel ritardo”, quanto alla lite promossa dall'appellato;
9) Accertare e dichiarare la nullità del provvedimento presidenziale di data 3 – 4/1/2023 di abbreviazione dei termini, ex art. 163 bis, secondo comma, c.p.c., per assenza della
“pronta spedizione” e del “grave pregiudizio nel ritardo”;
10) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164, primo comma,
c.p.c., per violazione dei termini ordinari concessi al Convenuto, quanto al termine minimo per comparire, inferiore a giorni novanta, nonché per avere assegnato al Convenuto un termine di costituzione in Cancelleria inferiore a giorni venti , per lo stesso art. 164, primo comma, c.p.c.;
11) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per omessa enunciazione della causa petendi, ex art. 164, quarto comma, c.p.c. ;
12) Accertare e dichiarare il credito dell'Appellante, come affermato in sede oppositiva;
2 13) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,5% dell'importo dei diritti e onorari, I.V.A. e C.P.A., con riferimento alla complessità della lite, e alle numerose questioni giuridiche affrontate, con l'applicazione dei valori massimi, di entrambi i gradi del giudizio;
14) Con la condanna dell'appellato al risarcimento del danno, previsto al comma primo dell'art. 96, c.p.c., nella misura di Euro
5.000,00=, o quell'altra e diversa somma, anche maggiore, che risulterà di Giustizia;
15) Con la condanna dell'appellato al pagamento delle somma equitativamente determinata, prevista al comma terzo dell'art. 96, c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di
Giustizia”.
Conclusioni di : Controparte_1
“– Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'Appello proposto dall'Avv. LE LE avverso la sentenza
n.1713/2023 del Tribunale di Treviso.
– Rigettare il gravame perchè infondato in fatto e diritto e confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
– Chiedesi la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art.96 cpc in favore dell'appellato da quantificarsi secondo giustizia per aver agito ripetutamente con la consapevolezza del proprio torto e con intento dilatorio e defatigatorio.
– In ogni caso, condannare la parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del procedimento di appello oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 21.01.2023 ai sensi dell'art. 616 c.p.c.,
introduceva la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione Controparte_1
intrapresa nei suoi confronti dall'avv. LE LE con atto di pignoramento presso terzi notificato nel marzo 2022 anche a Controparte_2
quale terza pignorata, che faceva seguito alla notifica in data 25.11.2021
[...]
CP_ dell'atto di precetto che aveva intimato al il pagamento della somma di €10.429,64, in forza della sentenza n. 3059/2020 della Corte d'Appello di Venezia.
A sostegno dell'opposizione adduceva di aver eseguito in data Controparte_1
3 30.09.2022 il pagamento della somma di €17.353,29, superiore a quella precettata e che la pretesa del creditore di vedersi assegnata l'ulteriore somma di €3.214,92 oggetto di pignoramento era infondata, chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva per cessata materia del contendere e che fosse ordinata la cancellazione del pignoramento del conto corrente acceso presso la . Controparte_2
Si costituiva l'avv. LE LE, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Disposta l'integrazione del giudizio nei confronti di Controparte_2
il Tribunale di Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata,
[...] accertava e dichiarava che, essendo intervenuto il pagamento della somma di €17.353,29 nel corso della procedura esecutiva, non sussisteva il diritto di LE LE di procedere ulteriormente ad esecuzione forzata in danno di in forza Controparte_1
del titolo esecutivo azionato e condannava il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia l'avv. LE LE ha interposto tempestivo appello, affidato a sette motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo lamenta che la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione non sia stata preceduta dalla fase sommaria e che l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva sia nullo.
2.2 Col secondo motivo afferma che il tribunale ha errato nel qualificare il giudizio CP_ promosso dal come la fase di merito dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avendo omesso di considerare che l'atto di citazione contiene domande diverse da quelle formulate dall'esecutato innanzi al G.E. nell'espropriazione pressi terzi.
2.3 Col terzo motivo censura la decisione laddove ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo all'esecutato, malgrado il G.E., con ordinanza emessa il 13.12.2022, avesse sospeso l'esecuzione.
2.4 Col quarto motivo deduce che la domanda di controparte rivolta a conseguire la
4 declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo per intervenuta cessazione della materia del contendere e la cancellazione del pignoramento è inammissibile e improcedibile.
2.5 Col quinto motivo critica la sentenza laddove ha affermato che il LE, costituendosi in giudizio, ha sanato, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., qualsivoglia nullità inerente alla violazione dei termini minimi di comparizione e deduce l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'abbreviazione dei termini di comparizione, ex art. 163 bis, secondo comma,
c.p.c., disposta con decreto presidenziale del 03/01/2023.
2.6 Col sesto motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere omesso di rilevare la nullità dell'atto di citazione per omessa enunciazione della causa petendi.
2.7 Col settimo motivo contesta la sentenza laddove ha affermato che “la somma versata dal debitore esecutato è satisfattiva rispetto al credito azionato (pari ad euro 10.429,64) e le ulteriori somme chieste dal creditore esecutante non possono essere a lui riconosciute in difetto di qualsivoglia titolo esecutivo”, senza considerare che il creditore procedente aveva imputato il pagamento alle spese irripetibili non oggetto dell'esecuzione avviata con l'atto di pignoramento presso terzi.
L'appellante ha inoltre chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 primo comma c.p.c. e ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.
3. Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
4. pur regolarmente evocata Controparte_2
in giudizio, non si è costituita.
5. I motivi di gravame formulati dall'appellante, che possono essere esaminati
5 congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
6. Ai fini di una corretta comprensione del termini della controversia è opportuno procedere ad una breve ricostruzione dello svolgimento dei fatti.
Con atto di precetto notificato in data 25.11.2021 l'avv. LE LE intimava a
[...]
il pagamento della somma di €10.429,64, in forza della sentenza n. Controparte_1
3059/2020 della Corte d'Appello di Venezia, a cui seguiva nel marzo 2022 il pignoramento delle somme giacenti presso il conto corrente acceso dall'esecutato presso
Controparte_2
Con mail del 09.09.2022 l'avv. LE quantificava in complessivi €17.353,29 (di cui
€12.037,34 per capitale e €5.393,95 per spese) la somma a lui dovuta, che comprendeva non solo il credito derivante dal citato titolo esecutivo ed azionato con l'espropriazione presso terzi, ma anche le spese sopportate in altre procedure esecutive intraprese per il suo soddisfacimento, con l'intesa che solo all'avvenuto integrale pagamento egli si sarebbe astenuto dal procedere in via esecutiva.
In data 30.09.2022 eseguiva, tramite il suo commercialista Controparte_1 [...]
il pagamento della somma di €17.353,29. Controparte_3
Sennonché all'udienza del 24.10.22 dinanzi al G.E. l'avv. LE deduceva di essere creditore dell'ulteriore somma di €3.214,92, chiedendo l'assegnazione delle somme pignorate.
Il debitore esecutato dichiarava di esercitare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo la sospensione dell'esecuzione.
Il G.E., “dando atto del ricorso in opposizione formulato da ” Controparte_1 concedeva “a parte opponente termine per la notificazione sino al 2/11/2022 anche a mezzo p.e.c.”, assegnando altresì “a parte opposta termine per deposito di memoria autorizzata e documenti sino al 24/11/2022”.
Quindi il G.E., con ordinanza emessa il 13.12.2022, che veniva confermata dal Tribunale di Treviso in sede di reclamo con ordinanza del 02.05.2023, sospendeva l'esecuzione promossa dall'avv. LE mediante il pignoramento presso terzi.
Infine, , dopo aver ottenuto con decreto presidenziale del 03.0./2023 Controparte_1
l'abbreviazione dei termini di comparizione, ex art. 163 bis, secondo comma, c.p.c.,
6 notificava alla controparte l'atto di citazione sopra richiamato, introducendo la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione.
7. Va rilevato in primo luogo che la giurisprudenza di legittimità ha sempre riconosciuto la necessità che, una volta iniziata l'esecuzione, tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili.
Il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass. 11 ottobre 2018, n.
25170).
Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito.
Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare l'adozione di provvedimenti urgenti.
Su tali basi, dunque, si è affermato che l'atto introduttivo dell'opposizione non rispetta “il modello legale se non si tratti di «ricorso al giudice dell'esecuzione»”, e dunque se “non sia rivolta direttamente al giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa” (così, nuovamente, Cass. sent. n. 25170 del 2018, cit.).
La conseguenza di tale inosservanza del modello legale è la nullità dell'atto, che determina
– se non sanata – “l'improponibilità della domanda di merito delle opposizioni esecutive
(ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena)” (cfr., ancora una volta,
Cass., sent. n. 25170 del 2018, cit. e Cass. ord. n. 6892 del 14 marzo 2024).
Si è però precisato che sia per l'opposizione all'esecuzione che per l'opposizione agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento già iniziato, le forme previste dagli art. 615
7 comma secondo e 617 comma secondo cod. proc. civ. non sono richieste a pena di nullità e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo
(costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti predetti;
ne consegue che, una volta proposta in uno dei predetti modi l'opposizione, non è necessario un formale atto di costituzione da parte dell'opponente, che deve ritenersi, anche in mancanza di esso, ritualmente presente e costituito nel processo instaurato a norma dell'art. 618 cod. proc. civ.
(v Cass. S. U. n. 10187 del 15/10/1998; Cass. n. 27162 del 19/12/2006).
Nel caso di specie sono stati rispettati entrambi i principi, poiché il debitore esecutato si è opposto all'assegnazione delle somme pignorate con dichiarazione resa a verbale dinanzi al giudice dell'esecuzione, manifestando la volontà di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c.
e successivamente all'emissione dell'ordinanza di sospensione adottata dal g.e. ha instaurato la fase a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito, nel rispetto del termine assegnatogli.
8. Va poi considerato che in sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.
CP_ La domanda proposta dal essendo rivolta a conseguire la dichiarazione di inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione in conseguenza dell'estinzione del credito sopravvenuta nel corso del processo esecutivo, è incontestabilmente qualificabile come opposizione all'esecuzione.
La causa petendi è rappresentata dalla contestazione del diritto del creditore a procedere alla esecuzione forzata perché il credito per il quale si procede si è estinto.
Ne discende pertanto l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della ragione giustificativa della domanda.
8 9. Il giudice di prime cure ha poi correttamente ritenuto sussistente l'interesse del debitore esecutato ad instaurare il giudizio di merito, malgrado il g.e. avesse sospeso la procedura esecutiva, avendo l'opponente l'interesse a conseguire un giudicato favorevole sull'opposizione, a fronte della contestazione dell'efficacia estintiva del pagamento da parte del creditore.
10. Riguardo al quarto motivo di gravame, deve rilevarsi il difetto di interesse dell'appellante alla sua proposizione, dal momento che il primo giudice ha già rilevato, con statuizione non censurata, l'inammissibilità della domanda di controparte rivolta a conseguire la declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo per intervenuta cessazione della materia del contendere e la cancellazione del pignoramento.
11. In ordine al quinto motivo di gravame, si osserva innanzitutto che l'esercizio del potere di abbreviazione - fino alla metà - dei termini di comparizione, attribuito dall'art. 163 bis, comma secondo, c.p.c. al presidente del tribunale (ovvero al presidente di sezione tabellarmente designato per l'adozione di tali provvedimenti) non è sindacabile.
Risulta inoltre che il termine di comparizione abbreviato è stato in concreto osservato dall'attore, che ha notificato l'atto di citazione in opposizione nel rispetto del termine di giorni 45.
12. Infine, è incontestabile che il pagamento da parte del debitore esecutato della somma di
€17.353,29 è riferibile al credito azionato in via esecutiva dall'avv. LE mediante il CP_ pignoramento delle somme giacenti sul conto corrente bancario intestato al essendo stato effettuato in esecuzione del sollecito inviato dal creditore con pec del 09.09.2022, in cui è stato lo stesso avv. LE a quantificare in complessivi €17.353,29 (di cui
€12.037,34 per capitale e €5.393,95 per spese) la somma a lui dovuta, che include la somma di €10.429,64, che gli spettava in forza della sentenza n. 3059/2020 della Corte
d'Appello di Venezia e di cui all'atto di precetto notificato in data 25.11.2021.
13. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate
9 come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Tuttavia la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata dall'appellato va rigettata.
Il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (v. Cass. n. 3464 del
09/02/2017).
La sussistenza di tali requisiti va esclusa nel caso di specie, in quanto non può ritenersi che le questioni discusse manchino di quel minimum di controvertibilità, che è sufficiente ad escludere nell'odierno appellante il dolo e la colpa grave.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3) rigetta la domanda di condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
4) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €2.915,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
5) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.01.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2098 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da avv. LE LE (C.F. ) C.F._1
appellante rappresentato e difeso da sé medesimo contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Concas
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1713/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 04.10.2023 e depositata in data 05.10.2023.
1 Conclusioni di LE LE:
“Nel merito ed in principalità:
1) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112,
c.p.c.;
2) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per ultra e extra petizione;
3) Accertare e dichiarare la inammissibilità e improcedibilità della domanda, di cui al procedimento iscritto al n. 46/2023 R.G. avanti il Tribunale di Treviso;
4) Accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda, stante la stabilità dell'ordinanza riservata del 13/12/2022, resa dal G.E. nella E.M. n. 951/2022 R.G., pendente avanti il Tribunale di Treviso;
5) Accertare e dichiarare il difetto dell'interesse a agire in capo all'appellato 6) CP_1
Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di “dichiarare estinto il procedimento esecutivo n. 951/2022 di cui al pignoramento c/o terzi per cessata materia del contendere”;
7) Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di “ordinare la cancellazione del pignoramento c/o la avente ad oggetto il conto corrente del Controparte_2 sig. ”; Controparte_1
8) Accertare e dichiarare la inesistenza del requisito della “pronta spedizione” e del
“grave pregiudizio nel ritardo”, quanto alla lite promossa dall'appellato;
9) Accertare e dichiarare la nullità del provvedimento presidenziale di data 3 – 4/1/2023 di abbreviazione dei termini, ex art. 163 bis, secondo comma, c.p.c., per assenza della
“pronta spedizione” e del “grave pregiudizio nel ritardo”;
10) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164, primo comma,
c.p.c., per violazione dei termini ordinari concessi al Convenuto, quanto al termine minimo per comparire, inferiore a giorni novanta, nonché per avere assegnato al Convenuto un termine di costituzione in Cancelleria inferiore a giorni venti , per lo stesso art. 164, primo comma, c.p.c.;
11) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per omessa enunciazione della causa petendi, ex art. 164, quarto comma, c.p.c. ;
12) Accertare e dichiarare il credito dell'Appellante, come affermato in sede oppositiva;
2 13) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,5% dell'importo dei diritti e onorari, I.V.A. e C.P.A., con riferimento alla complessità della lite, e alle numerose questioni giuridiche affrontate, con l'applicazione dei valori massimi, di entrambi i gradi del giudizio;
14) Con la condanna dell'appellato al risarcimento del danno, previsto al comma primo dell'art. 96, c.p.c., nella misura di Euro
5.000,00=, o quell'altra e diversa somma, anche maggiore, che risulterà di Giustizia;
15) Con la condanna dell'appellato al pagamento delle somma equitativamente determinata, prevista al comma terzo dell'art. 96, c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di
Giustizia”.
Conclusioni di : Controparte_1
“– Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'Appello proposto dall'Avv. LE LE avverso la sentenza
n.1713/2023 del Tribunale di Treviso.
– Rigettare il gravame perchè infondato in fatto e diritto e confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
– Chiedesi la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art.96 cpc in favore dell'appellato da quantificarsi secondo giustizia per aver agito ripetutamente con la consapevolezza del proprio torto e con intento dilatorio e defatigatorio.
– In ogni caso, condannare la parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del procedimento di appello oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 21.01.2023 ai sensi dell'art. 616 c.p.c.,
introduceva la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione Controparte_1
intrapresa nei suoi confronti dall'avv. LE LE con atto di pignoramento presso terzi notificato nel marzo 2022 anche a Controparte_2
quale terza pignorata, che faceva seguito alla notifica in data 25.11.2021
[...]
CP_ dell'atto di precetto che aveva intimato al il pagamento della somma di €10.429,64, in forza della sentenza n. 3059/2020 della Corte d'Appello di Venezia.
A sostegno dell'opposizione adduceva di aver eseguito in data Controparte_1
3 30.09.2022 il pagamento della somma di €17.353,29, superiore a quella precettata e che la pretesa del creditore di vedersi assegnata l'ulteriore somma di €3.214,92 oggetto di pignoramento era infondata, chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva per cessata materia del contendere e che fosse ordinata la cancellazione del pignoramento del conto corrente acceso presso la . Controparte_2
Si costituiva l'avv. LE LE, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Disposta l'integrazione del giudizio nei confronti di Controparte_2
il Tribunale di Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata,
[...] accertava e dichiarava che, essendo intervenuto il pagamento della somma di €17.353,29 nel corso della procedura esecutiva, non sussisteva il diritto di LE LE di procedere ulteriormente ad esecuzione forzata in danno di in forza Controparte_1
del titolo esecutivo azionato e condannava il convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia l'avv. LE LE ha interposto tempestivo appello, affidato a sette motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo lamenta che la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione non sia stata preceduta dalla fase sommaria e che l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva sia nullo.
2.2 Col secondo motivo afferma che il tribunale ha errato nel qualificare il giudizio CP_ promosso dal come la fase di merito dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avendo omesso di considerare che l'atto di citazione contiene domande diverse da quelle formulate dall'esecutato innanzi al G.E. nell'espropriazione pressi terzi.
2.3 Col terzo motivo censura la decisione laddove ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo all'esecutato, malgrado il G.E., con ordinanza emessa il 13.12.2022, avesse sospeso l'esecuzione.
2.4 Col quarto motivo deduce che la domanda di controparte rivolta a conseguire la
4 declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo per intervenuta cessazione della materia del contendere e la cancellazione del pignoramento è inammissibile e improcedibile.
2.5 Col quinto motivo critica la sentenza laddove ha affermato che il LE, costituendosi in giudizio, ha sanato, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., qualsivoglia nullità inerente alla violazione dei termini minimi di comparizione e deduce l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'abbreviazione dei termini di comparizione, ex art. 163 bis, secondo comma,
c.p.c., disposta con decreto presidenziale del 03/01/2023.
2.6 Col sesto motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere omesso di rilevare la nullità dell'atto di citazione per omessa enunciazione della causa petendi.
2.7 Col settimo motivo contesta la sentenza laddove ha affermato che “la somma versata dal debitore esecutato è satisfattiva rispetto al credito azionato (pari ad euro 10.429,64) e le ulteriori somme chieste dal creditore esecutante non possono essere a lui riconosciute in difetto di qualsivoglia titolo esecutivo”, senza considerare che il creditore procedente aveva imputato il pagamento alle spese irripetibili non oggetto dell'esecuzione avviata con l'atto di pignoramento presso terzi.
L'appellante ha inoltre chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 primo comma c.p.c. e ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.
3. Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
4. pur regolarmente evocata Controparte_2
in giudizio, non si è costituita.
5. I motivi di gravame formulati dall'appellante, che possono essere esaminati
5 congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
6. Ai fini di una corretta comprensione del termini della controversia è opportuno procedere ad una breve ricostruzione dello svolgimento dei fatti.
Con atto di precetto notificato in data 25.11.2021 l'avv. LE LE intimava a
[...]
il pagamento della somma di €10.429,64, in forza della sentenza n. Controparte_1
3059/2020 della Corte d'Appello di Venezia, a cui seguiva nel marzo 2022 il pignoramento delle somme giacenti presso il conto corrente acceso dall'esecutato presso
Controparte_2
Con mail del 09.09.2022 l'avv. LE quantificava in complessivi €17.353,29 (di cui
€12.037,34 per capitale e €5.393,95 per spese) la somma a lui dovuta, che comprendeva non solo il credito derivante dal citato titolo esecutivo ed azionato con l'espropriazione presso terzi, ma anche le spese sopportate in altre procedure esecutive intraprese per il suo soddisfacimento, con l'intesa che solo all'avvenuto integrale pagamento egli si sarebbe astenuto dal procedere in via esecutiva.
In data 30.09.2022 eseguiva, tramite il suo commercialista Controparte_1 [...]
il pagamento della somma di €17.353,29. Controparte_3
Sennonché all'udienza del 24.10.22 dinanzi al G.E. l'avv. LE deduceva di essere creditore dell'ulteriore somma di €3.214,92, chiedendo l'assegnazione delle somme pignorate.
Il debitore esecutato dichiarava di esercitare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo la sospensione dell'esecuzione.
Il G.E., “dando atto del ricorso in opposizione formulato da ” Controparte_1 concedeva “a parte opponente termine per la notificazione sino al 2/11/2022 anche a mezzo p.e.c.”, assegnando altresì “a parte opposta termine per deposito di memoria autorizzata e documenti sino al 24/11/2022”.
Quindi il G.E., con ordinanza emessa il 13.12.2022, che veniva confermata dal Tribunale di Treviso in sede di reclamo con ordinanza del 02.05.2023, sospendeva l'esecuzione promossa dall'avv. LE mediante il pignoramento presso terzi.
Infine, , dopo aver ottenuto con decreto presidenziale del 03.0./2023 Controparte_1
l'abbreviazione dei termini di comparizione, ex art. 163 bis, secondo comma, c.p.c.,
6 notificava alla controparte l'atto di citazione sopra richiamato, introducendo la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione.
7. Va rilevato in primo luogo che la giurisprudenza di legittimità ha sempre riconosciuto la necessità che, una volta iniziata l'esecuzione, tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili.
Il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass. 11 ottobre 2018, n.
25170).
Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito.
Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare l'adozione di provvedimenti urgenti.
Su tali basi, dunque, si è affermato che l'atto introduttivo dell'opposizione non rispetta “il modello legale se non si tratti di «ricorso al giudice dell'esecuzione»”, e dunque se “non sia rivolta direttamente al giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa” (così, nuovamente, Cass. sent. n. 25170 del 2018, cit.).
La conseguenza di tale inosservanza del modello legale è la nullità dell'atto, che determina
– se non sanata – “l'improponibilità della domanda di merito delle opposizioni esecutive
(ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena)” (cfr., ancora una volta,
Cass., sent. n. 25170 del 2018, cit. e Cass. ord. n. 6892 del 14 marzo 2024).
Si è però precisato che sia per l'opposizione all'esecuzione che per l'opposizione agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento già iniziato, le forme previste dagli art. 615
7 comma secondo e 617 comma secondo cod. proc. civ. non sono richieste a pena di nullità e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo
(costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti predetti;
ne consegue che, una volta proposta in uno dei predetti modi l'opposizione, non è necessario un formale atto di costituzione da parte dell'opponente, che deve ritenersi, anche in mancanza di esso, ritualmente presente e costituito nel processo instaurato a norma dell'art. 618 cod. proc. civ.
(v Cass. S. U. n. 10187 del 15/10/1998; Cass. n. 27162 del 19/12/2006).
Nel caso di specie sono stati rispettati entrambi i principi, poiché il debitore esecutato si è opposto all'assegnazione delle somme pignorate con dichiarazione resa a verbale dinanzi al giudice dell'esecuzione, manifestando la volontà di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c.
e successivamente all'emissione dell'ordinanza di sospensione adottata dal g.e. ha instaurato la fase a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito, nel rispetto del termine assegnatogli.
8. Va poi considerato che in sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.
CP_ La domanda proposta dal essendo rivolta a conseguire la dichiarazione di inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione in conseguenza dell'estinzione del credito sopravvenuta nel corso del processo esecutivo, è incontestabilmente qualificabile come opposizione all'esecuzione.
La causa petendi è rappresentata dalla contestazione del diritto del creditore a procedere alla esecuzione forzata perché il credito per il quale si procede si è estinto.
Ne discende pertanto l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della ragione giustificativa della domanda.
8 9. Il giudice di prime cure ha poi correttamente ritenuto sussistente l'interesse del debitore esecutato ad instaurare il giudizio di merito, malgrado il g.e. avesse sospeso la procedura esecutiva, avendo l'opponente l'interesse a conseguire un giudicato favorevole sull'opposizione, a fronte della contestazione dell'efficacia estintiva del pagamento da parte del creditore.
10. Riguardo al quarto motivo di gravame, deve rilevarsi il difetto di interesse dell'appellante alla sua proposizione, dal momento che il primo giudice ha già rilevato, con statuizione non censurata, l'inammissibilità della domanda di controparte rivolta a conseguire la declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo per intervenuta cessazione della materia del contendere e la cancellazione del pignoramento.
11. In ordine al quinto motivo di gravame, si osserva innanzitutto che l'esercizio del potere di abbreviazione - fino alla metà - dei termini di comparizione, attribuito dall'art. 163 bis, comma secondo, c.p.c. al presidente del tribunale (ovvero al presidente di sezione tabellarmente designato per l'adozione di tali provvedimenti) non è sindacabile.
Risulta inoltre che il termine di comparizione abbreviato è stato in concreto osservato dall'attore, che ha notificato l'atto di citazione in opposizione nel rispetto del termine di giorni 45.
12. Infine, è incontestabile che il pagamento da parte del debitore esecutato della somma di
€17.353,29 è riferibile al credito azionato in via esecutiva dall'avv. LE mediante il CP_ pignoramento delle somme giacenti sul conto corrente bancario intestato al essendo stato effettuato in esecuzione del sollecito inviato dal creditore con pec del 09.09.2022, in cui è stato lo stesso avv. LE a quantificare in complessivi €17.353,29 (di cui
€12.037,34 per capitale e €5.393,95 per spese) la somma a lui dovuta, che include la somma di €10.429,64, che gli spettava in forza della sentenza n. 3059/2020 della Corte
d'Appello di Venezia e di cui all'atto di precetto notificato in data 25.11.2021.
13. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate
9 come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Tuttavia la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata dall'appellato va rigettata.
Il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (v. Cass. n. 3464 del
09/02/2017).
La sussistenza di tali requisiti va esclusa nel caso di specie, in quanto non può ritenersi che le questioni discusse manchino di quel minimum di controvertibilità, che è sufficiente ad escludere nell'odierno appellante il dolo e la colpa grave.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3) rigetta la domanda di condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
4) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €2.915,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
5) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.01.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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