Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7267/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
5.12.1974,
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Riccardo Bernardini;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 25.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 26.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso congiunto e (dalla cui Parte_1 Parte_2
Per_ relazione sentimentale sono nate le figlie e , rispettivamente il 26.9.2004 e il Per_2
1
rilevato che all'udienza del 25.3.2025 i ricorrenti, personalmente comparsi, hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della prole, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Genova del
11.3.2014, reso nel procedimento recante N. 4691/2013 V.G. (già parzialmente modificato e integrato con sentenza n. 234/2024 del 17.8.2024 del predetto Tribunale),
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti le figlie, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. In considerazione delle esigenze di lavoro della madre e del fatto che ella deve a breve recarsi con urgenza negli Stati Uniti, le decisioni relative alla minore relativamente alla Per_2
salute e alle scelte scolastiche potranno essere assunte in autonomia dal padre;
egli cercherà comunque di confrontarsi preventivamente con la madre, fermo che potrà poi assumere le decisioni appunto in autonomia;
in ogni caso terrà la madre informata di tali scelte;
Per_ 2. , ormai maggiorenne ma non ancora autosufficiente sul piano economico, attualmente vive presso l'abitazione della madre in Genova, via Alessandro Repetto 2/5 scala sinistra, e i genitori concordano che ivi permanga, fintantoché lo vorrà; il padre potrà continuare a vedere Per_
liberamente accordandosi con lei;
3. rimarrà collocata abitativamente presso il padre;
la madre potrà continuare a Per_2
frequentare liberamente accordandosi con lei;
Per_2
2
4. il padre provvederà in via integrale al mantenimento e alle spese straordinarie di e la Per_2
Per_ madre in via integrale al mantenimento e alle spese straordinarie di;
il padre inoltre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per e la madre a Per_2
Per_ percepire integralmente l'assegno unico per;
Per_ il padre concorrerà altresì al mantenimento ordinario in via diretta di nei tempi in cui la frequenterà; analogamente farà la madre per;
Per_2
i genitori concordano che la minore ai fini fiscali e ai fini della compilazione dell'ISEE si Per_2
intenda affidata in via esclusiva al padre, il quale potrà altresì avvalersi integralmente delle detrazioni di legge per la ragazza”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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