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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/06/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 296 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 18.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. FASULO GAETANO, giusta procura in
[...]
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 20.07.2020, l'avv. ha adito il Tribunale Parte_1 di Isernia per chiedere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n° 18/2020 dell'11.06.2020, prot. n. 9391, emessa dall' di Campobasso-Isernia, Controparte_1 dell'importo di euro 674,75 per la violazione contenuta nel verbale unico di accertamento e notificazione CB00001/2018-257-03 del 31.08.2018 – protocollo n. 21440 del 4 settembre 2018, contenente la contestazione dei seguenti illeciti: “1) la violazione dell'art. 39, co. 1,2 e 7 D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, conv. Con modif. in l. 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'art. 22, co.5, DL.vo n. 151/2015 (Cod. Trib. 741T) poiché avrebbe: infedelmente registrato sul LUL, i dati e le prestazioni lavorative, relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2018 della lavoratrice , determinando differenti trattamenti Controparte_2 retributivi, previdenziali e fiscali. Nello specifico le ulteriori ore lavorate da registrare sono: n. 21 ore riferite al mese di gennaio 2018, n. 19 ore riferite al mese di febbraio 2018, n. 20 ore riferite al mese di marzo 2018 e n. 12 ore riferite al mese di aprile 2018, precisamente al 18.04.2018; 2) Art. 1, L.4/1953 (Cod. Trib. 741T) poiché non avrebbe: consegnato all'atto della corresponsione della retribuzione, riferita al mese di febbraio 2018, alla lavoratrice , il prospetto paga Controparte_2 contenente tutti i dati prescritti dalla legge”. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso sia per Controparte_1
l'inconsistenza dell'eccezione di decadenza che nel merito, avendo solo in 18.08.2018 il Dr. , per il ricorrente, fatto pervenire all'ITL di Campobasso – Isernia i Persona_1 documenti richiesti, che erano stati dall' richiesti con termine 18.06.2018, e CP_1 comunque il rigetto nel merito. La causa veniva, dunque, istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale delle sig.re e terminata la quale è stata Controparte_2 CP_3 rinviata all'udienza del 18.02.2025 per la discussione, con la concessione di un termine per note.
*** 2. In primo luogo, posto che il giudizio concerne innanzitutto la legittimità formale e sostanziale del provvedimento, va affrontata la questione dell'estinzione della potestà sanzionatoria per violazione dei termini procedurali scanditi dall'art. 14 della l. 689/81. Tale normativa prevede, al secondo comma, che 'Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento' e che (ultimo comma) 'L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.' È indubbio che il termine di cui all'art. 14 co.6 L. n. 689/81 non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11). In particolare, secondo quanto recentemente precisato dalla Cassazione sez. II, 29/09/2020, n. 20522, il dies a quo del predetto termine va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità; tuttavia, a tale esigenza si contrappone quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa;
quindi, nel contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito) (cfr. Cass. 7681 del 2014). Per quanto esposto, la valutazione giudiziale, per non essere arbitraria nel giustificare il tempo trascorso, deve considerare se le tempistiche dell'accertamento e della valutazione risultino avere un'idonea giustificazione o meno in attività che non potevano che essere svolte in un determinato lasso temporale, tenuto conto sia delle indagini da effettuare che delle valutazioni da compiere 2.1. A fondamento della dedotta eccezione, gli opponenti sostengono che gli accertamenti ispettivi dell' sono iniziati con accesso il 18.04.2018, e si sono CP_1 conclusi con Verbale unico di accertamento CB00001/2018-257-03 del 31.08.2018 – protocollo n. 21440 del 4 settembre 2018, che è stato notificato solo in data 19.09.2018 al trasgressore Avv. . Parte_1
Secondo i ricorrenti, il termine de quo deve farsi decorrere dalla data del 18.4.2018 – giorno dell'accesso e della raccolta di informazioni dalla lavoratrice -, Controparte_2 con il corollario che il verbale notificato il 19.09.2018 al trasgressore dovrebbe essere considerato non tempestivo per l'avvenuto superamento del termine perentorio di 90 giorni. Avverso quanto eccepito dagli opponenti, l' osserva che, in Controparte_1 occasione dell'accesso ispettivo, gli ispettori hanno redatto il verbale di primo accesso e, al fine di espletare le ulteriori attività istruttorie utili e indispensabili ad accertare per intero i fatti e concludere la procedura di verifica ispettiva, hanno fissato il termine per la consegna da parte del ricorrente della documentazione indicata nel medesimo verbale, e che fino al 07.08.2020 per parte ricorrente sono stati inviati i documenti richiesti. Anche se il fatto che anche oltre il termine previsto siano stati depositati documenti non è rilevante, non potendo farsi dipendere dal comportamento del sanzionato il decorso del termine di decadenza, è vero che il termine a quo deve cominciare a farsi decorrere dal giorno 18.6.2018, fissato per la consegna della documentazione richiesta, dato che detti documenti sono stati oggetto di esame e poi risultati utili per ravvisare la violazione contestata. In particolare, la suddetta attività istruttoria deve ritenersi strumentale ed essenziale alle verifiche ispettive in quanto la stessa ha consentito di ottenere un quadro istruttorio certo e univoco sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e sulla non genuinità del contratto di conferimento di incarico professionale. Al riguardo, tuttavia, si osserva, che l'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, come modificato dalla l. n. 183/2010, espressamente stabilisce al comma 4: «alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido», sicché posto che il sistema del verbale unico impone una notifica contestuale di infrazioni nel medesimo procedimento, gli organi accertatori devono prendere in considerazione tutti gli elementi ed anche tutti quelli deducibili dalla documentazione prescritta per il datore di lavoro ed indicata nel primo verbale di accesso. Tale concezione “complessiva” di accertamento è stata fatta propria dal Ministero del Lavoro nella circ. n. 41/2010, laddove è affermato che «il termine di 90 giorni non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso. Il dies a quo, dunque, va a coincidere con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicate nel verbale unico». Poiché risulta che la raccomandata per la notificazione è stata spedita, dall' Controparte_1
, il 04.09.2018, dunque prima del termine di decadenza di 90 giorni previsto
[...] dall'art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, considerato il principio della scissione soggettiva tra notificante e destinatario degli effetti della notificazione descritto dall'art. 149 c.p.c. comma 3 e ritenuto che questo sia applicabile, per analogia (e considerata l'espressa estensione all'ipotesi di notifica degli atti di imposizione tributaria, espressa con sentenza del 17.12.2021 n.40543 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione). La prima doglianza, dunque, deve essere rigettata. 3. Nel merito, è opportuno premettere che è principio ormai consolidato quello secondo il quale l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689/81 non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'inesistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (Cass.
9.7.1999 n. 7179, cfr. pure Cass. 18.5.2001, n. 6813, Cass.
8.6.2000 n. 7844, Cass. 22.6.1995 n. 7048, Cass. 13.3.1996 n. 2085). In sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno. Sul piano metodologico, preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però altrettanto vero che ai sensi degli art. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti. Più specificamente, la Corte di Cassazione ha da ultimo esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014). Di conseguenza, il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso. 4. Tanto premesso, ritiene il giudicante che l' abbia fornito prova Controparte_1 sufficiente della sussistenza delle contestate violazioni. Nel caso di specie, dal materiale istruttorio offerto in memoria di costituzione, ed in particolare dalle concordi dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici presenti, è emerso che la sig.ra svolgesse 5 ore di lavoro al giorno, dal lunedì al venerdì, e non, come CP_2 sostenuto da parte ricorrente, 4 ore di lavoro al giorno. In particolare, la stessa lavoratrice ha dichiarato agli ispettori: “(..) Controparte_2 lavoro 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Infatti la mattina apro io lo studio alle ore
,00 e vado via alle 11,30. Il pomeriggio apro lo studio alle 16,00 e vado via alle 18,30 (..)”. Coerente con la dichiarazione della lavoratrice appare, poi, quella resa dalla sig.ra la quale ha affermato: “(..) la sig.ra (..) effettua un orario di lavoro CP_3 CP_2 part-time dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 16,00 alle 18,30 dal lunedì al venerdì (..)”. All'udienza del 18/3/2024 e del 3/12/2024, rispettivamente, la lavoratrice
[...]
e l'Avv. chiamate a testimoniare sui fatti relativi alla ex art. 39, CP_2 CP_3 commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 112/2008 (infedele registrazioni delle ore di lavoro sui prospetti paga) non hanno confermato le dichiarazioni rilasciate agli ispettori nell'immediatezza dell'accesso ispettivo. La sig.ra ha dichiarato: “Riconosco la mia sottoscrizione ma non confermo il contenuto CP_2 delle dichiarazioni. Io lavoravo 4 ore al giorno per 5 giorni, infatti ho discusso con l'ispettrice perché non volevo sottoscrivere il verbale. Probabilmente in quella giornata è vero che ero arrivata alle 9:00 e sarei andata via alle 11:30, ma era un fuori orario. Era un periodo particolare e le esigenze erano diverse, ma facevo sempre quattro ore, magari in quei giorni arrivavo prima”. Secondo giurisprudenza costante, in caso di discrasia tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e giudiziale, non si può attribuire a priori la prevalenza all'una o all'altra delle dichiarazioni acquisite in un giudizio: e quindi né riconoscere efficacia di prova legale al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese in fase amministrativa, né vincolare il giudice al contenuto delle dichiarazioni testimoniali, dovendosi, invece seguire il principio di ordine generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia. Si deve, quindi, procedere alla comparazione e alla valutazione di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa, potendosi riconoscere maggiore attendibilità al materiale acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale. Perciò, come anticipato, dal punto di vista della valenza probatoria intrinseca le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non hanno efficacia di piena prova fino a querela di falso, ma hanno bensì valore di prova (sufficiente alla decisione della causa), che può essere infirmata solo da una prova contraria (che sia ovviamente attendibile, credibile e logica), come ha ribadito la Corte di Cassazione nelle pronunce n. 22724 del 2013, n. 14965 del 2012, n. 13975 del 5 giugno 2009 e n. 405 del 2004. Ancora, giova ricordare che le dichiarazioni rese nella fase ispettiva sono comunque in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati. Pertanto, ove nel giudizio contenzioso vengano rese dichiarazioni contrastanti, ben possono essere privilegiate le prime laddove si ritenga che queste, rese senza preavviso e nella immediatezza dei fatti, siano più genuine e sincere in quanto non "inquinate" dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro. Nel caso di specie, deve essere data prevalenza alle dichiarazioni rese in sede di accertamento in quanto quelle rese in sede processuale sono, da una parte, generiche (la parla di esigenze del periodo, ma non specifica quali), e dall'altra difficilmente CP_2 credibili, dato che il contratto da entrambi sottoscritto non prevede alcuna flessibilità oraria;
inoltre, sono concordanti con quelle rese inizialmente dalla praticante CP_3
Ancora, le asserzioni della testimone risultano assolutamente generiche, oltre CP_2 che di improbabile veridicità, dato che quella che viene contestata è la correttezza del comportamento degli Ispettori, pubblici ufficiali, in una sede che non è quella propria. Peraltro, il ricorrente non risulta avere mai segnalato tale vicenda, neppure negli scritti difensivi ex art. 18 L. 689/81 al fine di chiedere l'annullamento della procedura ispettiva nella fase dell'istruttoria propedeutica all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta. Anche relativamente all'obbligo di consegna della busta paga, la sig.ra in data CP_2
18.04.2018, data dell'accesso ispettivo, ha dichiarato: “preciso che la consegna del prospetto paga non è contestuale al pagamento dello stipendio (…) l'ultimo prospetto paga disponibile che ho è quello riferito al mese di gennaio 2018 che vi esibisco”. La lavoratrice, in quella sede, non ha accennato al fatto che la busta paga del mese di febbraio 2018 le fosse stata consegnata ma che, in quella occasione, non riusciva a rinvenirla;
considerato, infine, che sui prospetti paga prodotti da controparte agli ispettori del lavoro non vi è indicata alcuna data di ricezione del documento ma solo la firma della lavoratrice, anche sul punto le eccezioni del ricorrente sono prive di pregio.
Dunque, l'istruttoria non ha efficacemente smentito le risultanze dell'attività ispettiva. 5. Le spese di causa – che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione sono regolate secondo la ordinaria disciplina del processo civile (cfr. Cass. 18.7.2000 n. 9446, Cass. 3027/93, Cass. 4212/92 e altre) e possono liquidarsi anche di ufficio (cfr. Cass. 21.4.1990 n. 3346; conforme Cass. 6333/85) – seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_4 le spese di causa, liquidate in euro 662,00 per compensi
[...] professionali, oltre r.s.f. 15%, iva e c.p.a se dovuti Così deciso in Isernia, il 09.06.2025 all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 296 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 18.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. FASULO GAETANO, giusta procura in
[...]
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 20.07.2020, l'avv. ha adito il Tribunale Parte_1 di Isernia per chiedere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n° 18/2020 dell'11.06.2020, prot. n. 9391, emessa dall' di Campobasso-Isernia, Controparte_1 dell'importo di euro 674,75 per la violazione contenuta nel verbale unico di accertamento e notificazione CB00001/2018-257-03 del 31.08.2018 – protocollo n. 21440 del 4 settembre 2018, contenente la contestazione dei seguenti illeciti: “1) la violazione dell'art. 39, co. 1,2 e 7 D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, conv. Con modif. in l. 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'art. 22, co.5, DL.vo n. 151/2015 (Cod. Trib. 741T) poiché avrebbe: infedelmente registrato sul LUL, i dati e le prestazioni lavorative, relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2018 della lavoratrice , determinando differenti trattamenti Controparte_2 retributivi, previdenziali e fiscali. Nello specifico le ulteriori ore lavorate da registrare sono: n. 21 ore riferite al mese di gennaio 2018, n. 19 ore riferite al mese di febbraio 2018, n. 20 ore riferite al mese di marzo 2018 e n. 12 ore riferite al mese di aprile 2018, precisamente al 18.04.2018; 2) Art. 1, L.4/1953 (Cod. Trib. 741T) poiché non avrebbe: consegnato all'atto della corresponsione della retribuzione, riferita al mese di febbraio 2018, alla lavoratrice , il prospetto paga Controparte_2 contenente tutti i dati prescritti dalla legge”. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso sia per Controparte_1
l'inconsistenza dell'eccezione di decadenza che nel merito, avendo solo in 18.08.2018 il Dr. , per il ricorrente, fatto pervenire all'ITL di Campobasso – Isernia i Persona_1 documenti richiesti, che erano stati dall' richiesti con termine 18.06.2018, e CP_1 comunque il rigetto nel merito. La causa veniva, dunque, istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale delle sig.re e terminata la quale è stata Controparte_2 CP_3 rinviata all'udienza del 18.02.2025 per la discussione, con la concessione di un termine per note.
*** 2. In primo luogo, posto che il giudizio concerne innanzitutto la legittimità formale e sostanziale del provvedimento, va affrontata la questione dell'estinzione della potestà sanzionatoria per violazione dei termini procedurali scanditi dall'art. 14 della l. 689/81. Tale normativa prevede, al secondo comma, che 'Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento' e che (ultimo comma) 'L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.' È indubbio che il termine di cui all'art. 14 co.6 L. n. 689/81 non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11). In particolare, secondo quanto recentemente precisato dalla Cassazione sez. II, 29/09/2020, n. 20522, il dies a quo del predetto termine va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità; tuttavia, a tale esigenza si contrappone quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa;
quindi, nel contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito) (cfr. Cass. 7681 del 2014). Per quanto esposto, la valutazione giudiziale, per non essere arbitraria nel giustificare il tempo trascorso, deve considerare se le tempistiche dell'accertamento e della valutazione risultino avere un'idonea giustificazione o meno in attività che non potevano che essere svolte in un determinato lasso temporale, tenuto conto sia delle indagini da effettuare che delle valutazioni da compiere 2.1. A fondamento della dedotta eccezione, gli opponenti sostengono che gli accertamenti ispettivi dell' sono iniziati con accesso il 18.04.2018, e si sono CP_1 conclusi con Verbale unico di accertamento CB00001/2018-257-03 del 31.08.2018 – protocollo n. 21440 del 4 settembre 2018, che è stato notificato solo in data 19.09.2018 al trasgressore Avv. . Parte_1
Secondo i ricorrenti, il termine de quo deve farsi decorrere dalla data del 18.4.2018 – giorno dell'accesso e della raccolta di informazioni dalla lavoratrice -, Controparte_2 con il corollario che il verbale notificato il 19.09.2018 al trasgressore dovrebbe essere considerato non tempestivo per l'avvenuto superamento del termine perentorio di 90 giorni. Avverso quanto eccepito dagli opponenti, l' osserva che, in Controparte_1 occasione dell'accesso ispettivo, gli ispettori hanno redatto il verbale di primo accesso e, al fine di espletare le ulteriori attività istruttorie utili e indispensabili ad accertare per intero i fatti e concludere la procedura di verifica ispettiva, hanno fissato il termine per la consegna da parte del ricorrente della documentazione indicata nel medesimo verbale, e che fino al 07.08.2020 per parte ricorrente sono stati inviati i documenti richiesti. Anche se il fatto che anche oltre il termine previsto siano stati depositati documenti non è rilevante, non potendo farsi dipendere dal comportamento del sanzionato il decorso del termine di decadenza, è vero che il termine a quo deve cominciare a farsi decorrere dal giorno 18.6.2018, fissato per la consegna della documentazione richiesta, dato che detti documenti sono stati oggetto di esame e poi risultati utili per ravvisare la violazione contestata. In particolare, la suddetta attività istruttoria deve ritenersi strumentale ed essenziale alle verifiche ispettive in quanto la stessa ha consentito di ottenere un quadro istruttorio certo e univoco sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e sulla non genuinità del contratto di conferimento di incarico professionale. Al riguardo, tuttavia, si osserva, che l'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, come modificato dalla l. n. 183/2010, espressamente stabilisce al comma 4: «alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido», sicché posto che il sistema del verbale unico impone una notifica contestuale di infrazioni nel medesimo procedimento, gli organi accertatori devono prendere in considerazione tutti gli elementi ed anche tutti quelli deducibili dalla documentazione prescritta per il datore di lavoro ed indicata nel primo verbale di accesso. Tale concezione “complessiva” di accertamento è stata fatta propria dal Ministero del Lavoro nella circ. n. 41/2010, laddove è affermato che «il termine di 90 giorni non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso. Il dies a quo, dunque, va a coincidere con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicate nel verbale unico». Poiché risulta che la raccomandata per la notificazione è stata spedita, dall' Controparte_1
, il 04.09.2018, dunque prima del termine di decadenza di 90 giorni previsto
[...] dall'art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, considerato il principio della scissione soggettiva tra notificante e destinatario degli effetti della notificazione descritto dall'art. 149 c.p.c. comma 3 e ritenuto che questo sia applicabile, per analogia (e considerata l'espressa estensione all'ipotesi di notifica degli atti di imposizione tributaria, espressa con sentenza del 17.12.2021 n.40543 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione). La prima doglianza, dunque, deve essere rigettata. 3. Nel merito, è opportuno premettere che è principio ormai consolidato quello secondo il quale l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689/81 non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'inesistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (Cass.
9.7.1999 n. 7179, cfr. pure Cass. 18.5.2001, n. 6813, Cass.
8.6.2000 n. 7844, Cass. 22.6.1995 n. 7048, Cass. 13.3.1996 n. 2085). In sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno. Sul piano metodologico, preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però altrettanto vero che ai sensi degli art. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti. Più specificamente, la Corte di Cassazione ha da ultimo esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014). Di conseguenza, il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso. 4. Tanto premesso, ritiene il giudicante che l' abbia fornito prova Controparte_1 sufficiente della sussistenza delle contestate violazioni. Nel caso di specie, dal materiale istruttorio offerto in memoria di costituzione, ed in particolare dalle concordi dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici presenti, è emerso che la sig.ra svolgesse 5 ore di lavoro al giorno, dal lunedì al venerdì, e non, come CP_2 sostenuto da parte ricorrente, 4 ore di lavoro al giorno. In particolare, la stessa lavoratrice ha dichiarato agli ispettori: “(..) Controparte_2 lavoro 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Infatti la mattina apro io lo studio alle ore
,00 e vado via alle 11,30. Il pomeriggio apro lo studio alle 16,00 e vado via alle 18,30 (..)”. Coerente con la dichiarazione della lavoratrice appare, poi, quella resa dalla sig.ra la quale ha affermato: “(..) la sig.ra (..) effettua un orario di lavoro CP_3 CP_2 part-time dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 16,00 alle 18,30 dal lunedì al venerdì (..)”. All'udienza del 18/3/2024 e del 3/12/2024, rispettivamente, la lavoratrice
[...]
e l'Avv. chiamate a testimoniare sui fatti relativi alla ex art. 39, CP_2 CP_3 commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 112/2008 (infedele registrazioni delle ore di lavoro sui prospetti paga) non hanno confermato le dichiarazioni rilasciate agli ispettori nell'immediatezza dell'accesso ispettivo. La sig.ra ha dichiarato: “Riconosco la mia sottoscrizione ma non confermo il contenuto CP_2 delle dichiarazioni. Io lavoravo 4 ore al giorno per 5 giorni, infatti ho discusso con l'ispettrice perché non volevo sottoscrivere il verbale. Probabilmente in quella giornata è vero che ero arrivata alle 9:00 e sarei andata via alle 11:30, ma era un fuori orario. Era un periodo particolare e le esigenze erano diverse, ma facevo sempre quattro ore, magari in quei giorni arrivavo prima”. Secondo giurisprudenza costante, in caso di discrasia tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e giudiziale, non si può attribuire a priori la prevalenza all'una o all'altra delle dichiarazioni acquisite in un giudizio: e quindi né riconoscere efficacia di prova legale al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese in fase amministrativa, né vincolare il giudice al contenuto delle dichiarazioni testimoniali, dovendosi, invece seguire il principio di ordine generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia. Si deve, quindi, procedere alla comparazione e alla valutazione di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa, potendosi riconoscere maggiore attendibilità al materiale acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale. Perciò, come anticipato, dal punto di vista della valenza probatoria intrinseca le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non hanno efficacia di piena prova fino a querela di falso, ma hanno bensì valore di prova (sufficiente alla decisione della causa), che può essere infirmata solo da una prova contraria (che sia ovviamente attendibile, credibile e logica), come ha ribadito la Corte di Cassazione nelle pronunce n. 22724 del 2013, n. 14965 del 2012, n. 13975 del 5 giugno 2009 e n. 405 del 2004. Ancora, giova ricordare che le dichiarazioni rese nella fase ispettiva sono comunque in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati. Pertanto, ove nel giudizio contenzioso vengano rese dichiarazioni contrastanti, ben possono essere privilegiate le prime laddove si ritenga che queste, rese senza preavviso e nella immediatezza dei fatti, siano più genuine e sincere in quanto non "inquinate" dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro. Nel caso di specie, deve essere data prevalenza alle dichiarazioni rese in sede di accertamento in quanto quelle rese in sede processuale sono, da una parte, generiche (la parla di esigenze del periodo, ma non specifica quali), e dall'altra difficilmente CP_2 credibili, dato che il contratto da entrambi sottoscritto non prevede alcuna flessibilità oraria;
inoltre, sono concordanti con quelle rese inizialmente dalla praticante CP_3
Ancora, le asserzioni della testimone risultano assolutamente generiche, oltre CP_2 che di improbabile veridicità, dato che quella che viene contestata è la correttezza del comportamento degli Ispettori, pubblici ufficiali, in una sede che non è quella propria. Peraltro, il ricorrente non risulta avere mai segnalato tale vicenda, neppure negli scritti difensivi ex art. 18 L. 689/81 al fine di chiedere l'annullamento della procedura ispettiva nella fase dell'istruttoria propedeutica all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta. Anche relativamente all'obbligo di consegna della busta paga, la sig.ra in data CP_2
18.04.2018, data dell'accesso ispettivo, ha dichiarato: “preciso che la consegna del prospetto paga non è contestuale al pagamento dello stipendio (…) l'ultimo prospetto paga disponibile che ho è quello riferito al mese di gennaio 2018 che vi esibisco”. La lavoratrice, in quella sede, non ha accennato al fatto che la busta paga del mese di febbraio 2018 le fosse stata consegnata ma che, in quella occasione, non riusciva a rinvenirla;
considerato, infine, che sui prospetti paga prodotti da controparte agli ispettori del lavoro non vi è indicata alcuna data di ricezione del documento ma solo la firma della lavoratrice, anche sul punto le eccezioni del ricorrente sono prive di pregio.
Dunque, l'istruttoria non ha efficacemente smentito le risultanze dell'attività ispettiva. 5. Le spese di causa – che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione sono regolate secondo la ordinaria disciplina del processo civile (cfr. Cass. 18.7.2000 n. 9446, Cass. 3027/93, Cass. 4212/92 e altre) e possono liquidarsi anche di ufficio (cfr. Cass. 21.4.1990 n. 3346; conforme Cass. 6333/85) – seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_4 le spese di causa, liquidate in euro 662,00 per compensi
[...] professionali, oltre r.s.f. 15%, iva e c.p.a se dovuti Così deciso in Isernia, il 09.06.2025 all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La Giudice Elvira Puleio