Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2024, n. 10321
CASS
Sentenza 16 aprile 2024

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In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza ammesso con riserva, deve essere assoggettata all'imposta nella misura proporzionale prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 , in quanto si tratta di pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, applicandosi l'imposta in misura fissa soltanto in relazione agli specifici atti indicati nella nota II dell'art. 8 cit..

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  • 1Sentenza di ammissione al passivo:
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2024, n. 10321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10321
Data del deposito : 16 aprile 2024
Fonte ufficiale :

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