Sentenza 16 aprile 2024
Massime • 1
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza ammesso con riserva, deve essere assoggettata all'imposta nella misura proporzionale prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 , in quanto si tratta di pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, applicandosi l'imposta in misura fissa soltanto in relazione agli specifici atti indicati nella nota II dell'art. 8 cit..
Commentario • 1
- 1. Sentenza di ammissione al passivo:https://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2024, n. 10321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10321 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
art. 95 l. n. 267 del 1942 – versione applicabile all’epoca dei fatti -, art. 3, 24 e 53 costituzione); 3. resiste con controricorso, come integrato da successiva memoria, l’Agenzia delle entrate che ha richiesto il rigetto del ricorso, come già rigettato ricorso analogo con la decisione della Cassazione n. 2934 del 1 febbraio 2022; 4. la ricorrente ha depositato copia delle domande di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5, l. 130 del 2022 solo per 5 avvisi di liquidazione: 2007/001/SC/000001731/003, per euro 41.503; 2007/001/SC/000001745/004, per euro 41.503; 2007/001/SC/000001746/004, per euro 41.914; 2007/001/SC/000001748/003, per euro 24.872; 3 di 5 2007/001/SC/000001750/006, per euro 33.531. Ha chiesto, solo per questi avvisi di liquidazione, l’estinzione parziale del giudizio;
5. La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale AR Fresa, ha depositato memoria con richiesta di estinzione del giudizio per gli avvisi di liquidazione definiti, e il rigetto del ricorso nel resto;
richiesta ribadita nell’udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Relativamente ai cinque avvisi di liquidazione definiti ex art. 5, l.n. 130 del 31 agosto 2022 (1- 2007/001/SC/000001731/003, per euro 41.503; 2- 2007/001/SC/000001745/004, per euro 41.503; 3- 2007/001/SC/000001746/004, per euro 41.914; 4- 2007/001/SC/000001748/003, per euro 24.872; 5- 2007/001/SC/000001750/006, per euro 33.531) deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., sussistendo tutti i presupposti di legge (domanda, pagamento e assenza di diniego). Le spese, relative agli avvisi di liquidazione suddetti, restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dall’art. 5, citato. 2. Il ricorso è infondato, nel resto, e deve rigettarsi con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite alla controricorrente. Il motivo di ricorso risulta infondato come già deciso da questa Corte di Cassazione con sentenza, che si condivide da parte di questo collegio: «In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza ammesso con riserva, deve essere assoggettata all'imposta nella misura proporzionale prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto si tratta di pronuncia emessa in esito ad un 4 di 5 giudizio contenzioso di cognizione che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, applicandosi l'imposta in misura fissa soltanto in relazione agli specifici atti indicati nella nota II dell'art. 8 cit.» (Sez. 5 - , Sentenza n. 2934 del 01/02/2022, Rv. 663765 – 01; vedi anche Cass, Sez. 515 novembre 2021 n. 34397). Infatti, nel caso in giudizio le sentenze sottoposte alla registrazione hanno dato atto dell’accordo intervenuto tra le parti, mentre, in precedenza, il Commissario della procedura concorsuale si era opposto, con la sua costituzione in giudizio, alle domande di ammissione dei creditori. Sussisteva, quindi, una controversia sulle domande di ammissione al passivo (ammesse con riserva) conclusa con il citato accordo. L’ammissione con riserva (alla produzione di documenti: Senior Notes), pertanto, non può escludere la sussistenza di un credito controverso, come sostenuto dalla contribuente. Il motivo di violazione dell’art. 20 de. D.P.R. n. 131 del 1986 risulta assorbito e, comunque, lo stesso non è autosufficiente in quanto non specifica la ricorrente, nel ricorso in cassazione, neanche i presupposti di fatto per la sua violazione da parte della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo relativamente agli avvisi di liquidazione: 2007/001/SC/000001731/003, per euro 41.503; 2007/001/SC/000001745/004, per euro 41.503; 2007/001/SC/000001746/004, per euro 41.914; 2007/001/SC/000001748/003, per euro 24.872; 5 di 5 2007/001/SC/000001750/006, per euro 33.531; spese a carico di chi le ha anticipate. Rigetta nel resto il ricorso;
ND la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 11/01/2024.