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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57795 /2023
VERBALE DELLA CAUSA
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 5 febbraio 2025, innanzi al dott. Guido Marcelli è stata trattata con modalità cartolare la causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
Lette le note scritte depositate dalle parti, il giudice si riserva di depositare la sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 13:40 il Giudice dà lettura della sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 57795/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. RIZZELLI ANDREA
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. BOZZONE GABRIELLA elettivamente domiciliato in via del CP_1
Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza con la Parte_1
2 quale il Giudice di Pace di pur accogliendo l'opposizione avverso il verbale di accertamento CP_1
n. 13211089918 del 13.10.2021 notificato in data 02.12.2021 per € 98,40, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 7, co. 1 e 14 del C.d.S., aveva condannato alla CP_1
rifusione delle spese liquidando però gli onorari al di sotto dei limiti tariffari senza addurre alcuna motivazione al riguardo.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza gravata, di condannare in persona CP_1
del Sindaco p.t., alla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio in ossequio ai c.d. “valori medi” di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. ratione temporis applicabile, oltre alle spese generali pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A., aumentate del 30 % (per il solo grado di appello) per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT o, in subordine, ai c.d. “valori minimi”, oltre alle spese generali pari al 15%, C.P.A. ed
I.V.A., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1
per mancato deposito della sentenza di primo grado.
Nel merito ha dedotto che correttamente il primo giudice aveva liquidato le spese come indicato in sentenza, poiché la causa era di modestissimo valore (euro 98,00) e di scarsa complessità. Inoltre il giudice di pace aveva corredato tale decisione di specifica e adeguata motivazione. Ancora, era stata celebrata un'unica udienza e si era anche dato atto della cessazione della materia del contendere.
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e nel merito rigettarlo con vittoria di spese.
La causa perveniva alla fase decisoria all'udienza odierna.
-----------------
L'appello è fondato e va accolto.
Va disattesa l'eccezione preliminare sollevata da di inammissibilità del gravame per CP_1
omesso deposito della sentenza di prime cure. Infatti questo giudice ha invitato l'appellante a produrla e in tal senso ha provveduto il procuratore della , sicché l'eccezione va respinta. Pt_1
Nel merito, lamenta parte appellante l'esiguità della liquidazione delle spese cui è CP_1
stata condannata dal giudice di prime cure, quantificate in euro 111,00 di cui euro 43,00 per spese vive ed euro 68,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Il giudice di pace ha giustificato tali importi sulla scorta della scarsa complessità del giudizio e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto e tenuto conto dell'effettiva attività svolta dai
3 difensori.
Ora, pur condividendosi indubbiamente quanto argomentato dal primo giudice in merito al modestissimo valore della causa, la scarsa complessità del giudizio – che si è definito con cessazione della materia del contendere stante l'ordinanza prefettizia di archiviazione intervenuta nelle more – e la semplicità dell'attività defensionale, ad avviso del Tribunale non si giustifica la liquidazione dei compensi in misura che appare più che ridotta anche rispetto ai parametri minimi.
Pertanto, considerato il modestissimo valore della causa (euro 98,00) e la semplicità della controversia, possono essere liquidate a titolo di spese di primo grado euro 60,00 per la fase di studio, euro 60,00 per la fase introduttiva, ed euro 130,00 per la fase decisoria (operate le opportune riduzioni appunto in considerazione della modestia della causa e delle questioni giuridiche trattate, nonché del valore esiguo), per un totale di euro 250,00 oltre spese vive.
Quanto alle spese di questa fase, esse vanno anche in questo caso poste a carico di e CP_1
vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei medesimi parametri indicati per la fase di prime cure.
Non può essere applicata la maggiorazione del 30% in quanto i collegamenti telematici presenti nel documento informatico del ricorso in appello non consentono il richiamo dei documenti indicati.
Infatti in tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21365 del
19/07/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del giudice di pace, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie il gravame e per l'effetto liquida le spese del giudizio di primo grado, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 250,00 per compensi professionali, oltre euro 43,00 per spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari),
4 fermo il resto;
- Condanna a rifondere all'appellante le spese del grado di appello che liquida, CP_1
in applicazione del D.M. n. 37/2018, in euro 360,00 per compensi professionali, oltre euro 64,50 per spese vive, spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari).
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c. e pubblicata allegazione al verbale alle ore 13:40
Roma, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
5
VERBALE DELLA CAUSA
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 5 febbraio 2025, innanzi al dott. Guido Marcelli è stata trattata con modalità cartolare la causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
Lette le note scritte depositate dalle parti, il giudice si riserva di depositare la sentenza al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Alle ore 13:40 il Giudice dà lettura della sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 57795/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. RIZZELLI ANDREA
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. BOZZONE GABRIELLA elettivamente domiciliato in via del CP_1
Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza con la Parte_1
2 quale il Giudice di Pace di pur accogliendo l'opposizione avverso il verbale di accertamento CP_1
n. 13211089918 del 13.10.2021 notificato in data 02.12.2021 per € 98,40, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 7, co. 1 e 14 del C.d.S., aveva condannato alla CP_1
rifusione delle spese liquidando però gli onorari al di sotto dei limiti tariffari senza addurre alcuna motivazione al riguardo.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza gravata, di condannare in persona CP_1
del Sindaco p.t., alla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio in ossequio ai c.d. “valori medi” di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. ratione temporis applicabile, oltre alle spese generali pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A., aumentate del 30 % (per il solo grado di appello) per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT o, in subordine, ai c.d. “valori minimi”, oltre alle spese generali pari al 15%, C.P.A. ed
I.V.A., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1
per mancato deposito della sentenza di primo grado.
Nel merito ha dedotto che correttamente il primo giudice aveva liquidato le spese come indicato in sentenza, poiché la causa era di modestissimo valore (euro 98,00) e di scarsa complessità. Inoltre il giudice di pace aveva corredato tale decisione di specifica e adeguata motivazione. Ancora, era stata celebrata un'unica udienza e si era anche dato atto della cessazione della materia del contendere.
Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e nel merito rigettarlo con vittoria di spese.
La causa perveniva alla fase decisoria all'udienza odierna.
-----------------
L'appello è fondato e va accolto.
Va disattesa l'eccezione preliminare sollevata da di inammissibilità del gravame per CP_1
omesso deposito della sentenza di prime cure. Infatti questo giudice ha invitato l'appellante a produrla e in tal senso ha provveduto il procuratore della , sicché l'eccezione va respinta. Pt_1
Nel merito, lamenta parte appellante l'esiguità della liquidazione delle spese cui è CP_1
stata condannata dal giudice di prime cure, quantificate in euro 111,00 di cui euro 43,00 per spese vive ed euro 68,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Il giudice di pace ha giustificato tali importi sulla scorta della scarsa complessità del giudizio e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto e tenuto conto dell'effettiva attività svolta dai
3 difensori.
Ora, pur condividendosi indubbiamente quanto argomentato dal primo giudice in merito al modestissimo valore della causa, la scarsa complessità del giudizio – che si è definito con cessazione della materia del contendere stante l'ordinanza prefettizia di archiviazione intervenuta nelle more – e la semplicità dell'attività defensionale, ad avviso del Tribunale non si giustifica la liquidazione dei compensi in misura che appare più che ridotta anche rispetto ai parametri minimi.
Pertanto, considerato il modestissimo valore della causa (euro 98,00) e la semplicità della controversia, possono essere liquidate a titolo di spese di primo grado euro 60,00 per la fase di studio, euro 60,00 per la fase introduttiva, ed euro 130,00 per la fase decisoria (operate le opportune riduzioni appunto in considerazione della modestia della causa e delle questioni giuridiche trattate, nonché del valore esiguo), per un totale di euro 250,00 oltre spese vive.
Quanto alle spese di questa fase, esse vanno anche in questo caso poste a carico di e CP_1
vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dei medesimi parametri indicati per la fase di prime cure.
Non può essere applicata la maggiorazione del 30% in quanto i collegamenti telematici presenti nel documento informatico del ricorso in appello non consentono il richiamo dei documenti indicati.
Infatti in tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21365 del
19/07/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del giudice di pace, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie il gravame e per l'effetto liquida le spese del giudizio di primo grado, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 250,00 per compensi professionali, oltre euro 43,00 per spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari),
4 fermo il resto;
- Condanna a rifondere all'appellante le spese del grado di appello che liquida, CP_1
in applicazione del D.M. n. 37/2018, in euro 360,00 per compensi professionali, oltre euro 64,50 per spese vive, spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari).
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c. e pubblicata allegazione al verbale alle ore 13:40
Roma, 5 febbraio 2025
Il Giudice
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