Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3406 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024, con concessione dei termini ex art 190
c.p.c.;
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio De Riso;
Parte_1
attrice
CONTRO
, ; Controparte_1 Controparte_2
convenuto contumace
Oggetto: Usucapione
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo aver esperito il procedimento di mediazione, con atto di Parte_1
citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio e Controparte_1 CP_2
, per chiedere la declaratoria di avvenuta usucapione in suo favore, per utilizzo
[...]
ultraventennale, del terreno sito nel comune di Bellona, distinto in Catasto al foglio 5, part.lla
277, mq. 550,00, con ordine al conservatore dei Registri Immobiliari competente, di provvedere alla necessaria trascrizione della futura emananda sentenza. Rappresentava di aver posseduto, dapprima insieme al marito e poi, dalla sua morte Persona_1
avvenuta il 18.7.2015 da sola, in maniera pubblica, pacifica ed indisturbata, con animo
figli e . Specificava, inoltre, di aver, unitamente Controparte_1 Controparte_2 al marito, per oltre vent'anni, sostenutole spese necessarie per il mantenimento in buono stato di manutenzione del terreno, oltre ad avervi apportato notevoli migliorie quali la recinzione
Con ordinanza del 14.1.2021 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, che seppur regolarmente citati non si sono costituiti.
La causa, istruita documentalmente e con l'espletamento di prova orale, è stata presa in decisione all'udienza del 18.12.2024, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
≈≈≈
La domanda va accolta per le motivazioni di seguito esposte.
La documentazione prodotta (Visura storica per immobile n. T101496, del 3.1.2019;
Ispezione ipotecaria n. T370002 del 11.12.2019), nonché l'esito positivo della prova testimoniale e testimoni escussi all'udienza del Testimone_1 Tes_2
2.3.2023) confermano le circostanze allegate dall'attrice e cioè che questa sin dal 1981,
e per oltre vent'anni, dapprima insieme al marito , deceduto il 18.7.2015, e Persona_1
poi da sola, ha posseduto uti dominus ininterrottamente e pacificamente detto terreno, sostenendo “…tutte le spese necessarie per il mantenimento in stato di buona conservazione della striscia di terreno…” ed apportando “…notevoli migliorie e recintata la striscia di terreno di mq 216…”, nonché “…costruendo perfino nell'anno 1988 un garage esterno senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, ne corrispondere alcunché per il relativo godimento…” (capitoli di prova ammessi per la prova testimoniale)
Rileva altresì la visura storica per immobile dell'Agenzia delle Entrate, n. T70569, del
18.7.2019, dalla quale si evince la provenienza del bene, in proprietà a a Persona_2
cui sono succeduto i figli e (cfr.: Storico di Controparte_1 Controparte_2
famiglia; Certificato morte Certificato morte;
Persona_2 Persona_3
Certificato morte . Persona_4
Ebbene, tutte le predette circostanze costituiscono adeguata prova che l'attrice ha esercitato un dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con ogni eventuale possesso altrui: dunque ricorrono i requisiti richiesti dal combinato disposto di cui agli articoli 1158, 1163 e 1167 c.c. per dichiarare avvenuto in suo favore l'acquisto per usucapione dell'unità immobiliare già descritta in premessa: possesso animo domini acquistato senza violenza né clandestinità e protrattosi per più di venti anni nella stessa maniera pacifica e pubblica e con continuità, cioè senza significative interruzioni. Deve, per conseguenza, essere dichiarato l'acquisto per usucapione dell'unità immobiliare indicata in dispositivo da parte dell'attrice, ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c.
Sussistono gravi motivi, connessi alla natura necessariamente giudiziale della declaratoria di usucapione e alla mancata contestazione della domanda da parte dei convenuti, risultati tra l'altro contumaci, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- dichiara che , ha acquistato per usucapione, in virtù del possesso Parte_1
continuato per oltre venti anni, la proprietà, del terreno sito nel comune di Bellona, distinto in Catasto al foglio 5, part.lla 277, mq. 550,00;
- spese di lite compensate;
- ordina al conservatore dei RR.II. territorialmente competente di procedere alla trascrizione della sentenza.
Santa Maria Capua Vetere 2.4.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera