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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2438/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
IC PA Presidente
Francesco RI Ciaralli Giudice
AL CA Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Piazza Plebiscito, n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Gentile, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Monterotondo, in data 25.10.2013, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 53, Parte I, Anno 2013), da cui non sono nati figli.
La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di separazione personale dal coniuge, con proposizione di ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio. 2
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, effettuata ai sensi dell'art. 143, comma 2, c.p.c. in considerazione del carattere sconosciuto del luogo esatto di ultima residenza e di nascita del resistente, lo stesso non si è costituito, rimanendo pertanto contumace.
Con Sentenza non definitiva del 17.05.2024, è stata dichiarata la separazione personale tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 13.05.2025, sono state confermate le conclusioni di cui al ricorso, con domanda di scioglimento del matrimonio, senza previsioni sul piano economico.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi del 23.04.2024.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La natura del giudizio, unitamente a motivi di equità, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Monterotondo, in data 25.10.2013; CP_1
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Monterotondo (Atto n. 53, Parte I, Anno 2013);
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AL CA IC PA
N. R.G. 2438/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
IC PA Presidente
Francesco RI Ciaralli Giudice
AL CA Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Piazza Plebiscito, n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Gentile, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Monterotondo, in data 25.10.2013, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 53, Parte I, Anno 2013), da cui non sono nati figli.
La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di separazione personale dal coniuge, con proposizione di ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio. 2
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, effettuata ai sensi dell'art. 143, comma 2, c.p.c. in considerazione del carattere sconosciuto del luogo esatto di ultima residenza e di nascita del resistente, lo stesso non si è costituito, rimanendo pertanto contumace.
Con Sentenza non definitiva del 17.05.2024, è stata dichiarata la separazione personale tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 13.05.2025, sono state confermate le conclusioni di cui al ricorso, con domanda di scioglimento del matrimonio, senza previsioni sul piano economico.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi del 23.04.2024.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La natura del giudizio, unitamente a motivi di equità, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Monterotondo, in data 25.10.2013; CP_1
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Monterotondo (Atto n. 53, Parte I, Anno 2013);
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AL CA IC PA