Sentenza 22 aprile 2024
Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
Parere definitivo 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00903/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01201/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS- di -OMISSIS-”, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Milano e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la AR (Sezione Prima) n.1494/2024, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano e del Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
PREMESSO che è impugnata l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il TAR per la AR ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente ritenendo che “nel contemperamento degli interessi in gioco, il pregiudizio lamentato dalla ricorrente in ordine alla disposta sospensione del titolo di abilitazione allo svolgimento dell’attività di pirotecnico risulta recessivo rispetto all’interesse pubblico volto a tutelare, in via cautelare e preventiva, l’incolumità pubblica che l’amministrazione ha ravvisato sussistente nel caso di specie “fino alla definizione” del procedimento penale che risulta avviato a carico della stessa ricorrente” ;
RITENUTO, quanto al requisito del periculum in mora :
- che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile paventato da parte ricorrente, in quanto la sospensione dell’autorizzazione “fino alla definizione del procedimento penale” avviato nei suoi confronti si risolve, nella sostanza, in una sospensione sine die , suscettibile di provocare la definitiva cessazione dell’attività d’impresa;
- che giova al riguardo richiamare il principio della separazione tra valutazione penale ed amministrativa, rilevandosi che i fatti penalmente rilevanti sono oggetto, nel procedimento di valutazione amministrativa, di un esame che ha finalità diverse; il procedimento amministrativo è in questo caso diretto a valutare i presupposti per la prosecuzione dell’attività di Pirotecnico nelle more del giudizio penale, ed ha finalità preventiva; quello riguardante i presunti reati commessi, che si svolge dinanzi al giudice penale ha, invece, finalità repressivo-punitiva;
RITENUTO, quanto al fumus boni iuris, che l’accertamento della fondatezza delle difese dell’appellante richiede il necessario approfondimento nella opportuna sede di merito e che, pertanto, le esigenze cautelari dell’appellante possono essere soddisfatte con la sollecita fissazione da parte del Tribunale amministrativo regionale dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
RITENUTO che le spese della presente fase possano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1201/2025) ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Dispone a tali fini, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente ordinanza al T.a.r. per la AR.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.