Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.50879.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(Codice fiscale - Partita IVA Parte_1 P.IVA_1
) in persona del Suo Amministratore Unico e legale Rappresentante P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Roma Via Tripolitania 80, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giuliana Nardini (C.F.
) e dall'Avv. Nicola Massafra (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso e nello studio di C.F._2
quest'ultimo, in Viale Bruno Buozzi n. 59
o Email_1 Email_2
Opponente
CONTRO
– P.I. – in persona dell'Amministratore Unico pro CP_1 P.IVA_3
tempore, con sede in Roma, Via Campofiorito n. 44, rapp.ta e difesa dall' Avv.
Walter Lombardi del Foro di Roma (CF elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del citato procuratore in Roma, Via Monte Zebio, 32.
Opposta
Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 14781/2023 del 28/09/2023 RG n.
27753/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 27/09/2023 e notificato in data 29/09/2023, con il quale all'attuale opponente, è stato intimato il pagamento in favore della della Parte_2 somma di euro 115.504,88 oltre interessi come da domanda e le spese liquidate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Parte opponente premetteva che la pretesa creditoria era fondata sul credito che vantava nei confronti della in ragione del contratto di CP_1 Parte_1
fornitura in opera del 16.03.2022, il quale si “innestava su una più ampia commessa che la aveva ottenuto con ”, e che, a Parte_1 CP_2
fronte di fatture emesse per € 659.578,64, veniva parzialmente pagata da per conto di la minor somma di € 544.073,76. CP_2 Parte_1
L'impresa era risultata affidataria, in forza della Determina di Parte_1
Aggiudicazione n. 96 del 06/02/2020 e del contratto sottoscritto in data 23.3.2020, dell'appalto per l'esecuzione di opere di adeguamento funzionale volto all'efficientamento energetico dell'edificio We GI (Corpo B) di proprietà della
Committente Controparte_2
In sede esecutiva il Committente, al fine di evitare problematiche strutturali e consentire una maggiore sicurezza della fornitura in opera delle cd. Grandi
Vetrate, aveva ritenuto necessario introdurre una variante al progetto esecutivo relativa alla predetta fornitura in opera;
In data 30.11.2021 la aveva inviato la sua migliore offerta per la CP_1
fornitura in opera delle Grandi Vetrate, comprese le opere complementari di finitura come meglio individuate a seguito degli appositi sopralluoghi in cantiere.
La Committente e Appaltatore avevano sottoscritto un atto aggiuntivo con cui era stata affidata all'Appaltatore l'esecuzione della variante relativa alle Grandi
Vetrate, comprensiva dei lavori complementari e delle assistenze murarie e di ogni altra lavorazione complementare necessaria o presupposta all'esecuzione delle stesse a regola d'arte. aveva affidato al subappaltatore Parte_1 CP_1
[...
“la fornitura in opera di infissi a taglio termico sistema SECCO profilo
OS65/75, vetri termici con adeguata prestazione strutturale, comprese travi di rinforzo strutturale a basso impatto estetico, sia trasversali che verticali, struttura reticolare di sostegno di base, sagomati perimetrali ed opere complementari di finitura, nonché ogni altro eventuale intervento complementare e/o accessorio necessario all'esecuzione della fornitura in opera a regola d'arte”.
Con tale contratto le Parti avevano pattuito, secondo parte opponente, che il corrispettivo spettante a sarebbe stato pagato direttamente da CP_1
(art. 4.2.“il corrispettivo verrà corrisposto al fornitore Controparte_2
direttamente dalla committente previa eventuale delegazione di pagamento come
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segue: - 15% del corrispettivo, a titolo di anticipazione, all'invio dell'ordine; - il restante importo tramite SAL mensili con contabilizzazione del materiale a piè
d'opera al 50%; - il saldo al completamento della Fornitura in opera)”.
La dopo aver ricevuto le fatture da , aveva regolarmente Parte_1 CP_1
emesso corrispondenti fatture alla Commitente che da contratto CP_2 dovevano essere maggiorate delle spese generali e dell'utile (pari all'11,30% ossia
67.800,00 come si evince dal verbale del 3.02.2021. I pagamenti delle fatture erano stati poi effettuati direttamente dalla Committente con bonifici CP_2
sul conto corrente intestato a , come previsto dall'art.
4.3. ove si legge CP_1 testualmente che “Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Committente mediante bonifico bancario nel conto corrente dedicato che il Fornitore dovrà comunicare”. In virtù di tali clausole contrattuali nessun pagamento era previsto contrattualmente a carico di rimanendo a carico esclusivo di Parte_1
. Nessuna responsabilità per il mancato pagamento della CP_2 fattura n. 63/2023 di € 76.314,36 (69.376,69 + IVA), lamentato dall'odierna Parte
Opposta, può essere imputata alla l'unico soggetto che Parte_1
contrattualmente doveva provvedere al pagamento in favore del Fornitore
[...]
CP_ era CP_2
Sussisteva la mancanza della legittimazione passiva della Dalla Parte_1 chiara lettura del contratto l'unica parte legittimata passiva all'odierna ingiunzione
è committente a cui il fornitore ha fornito i materiali. L'emissione CP_3
delle fatture era subordinata all'emissione del SAL da parte di . L'art. CP_3
4.2 recita: “ …il corrispettivo verrà corrisposto al fornitore direttamente dalla committente ….”.
Contestazione delle somme richieste con il decreto ingiuntivo: il mancato pagamento da parte di della fattura n. 63/2023 non poteva essere Controparte_2
addebitato alla società proprio in virtù dell'accordo di delegazione Parte_1 di cui all'art. 5 dell'Atto aggiuntivo del 18.03.2022 con il quale la Committente si impegnava a pagare direttamente a mezzo bonifici bancari sul CP_2 CP_1
conto corrente intestato a quest'ultima.
Si leggeva testualmente all'art. 5 dell'atto aggiuntivo (doc. 01): “In considerazione della tipologia delle lavorazioni specialistiche, in deroga a quanto previsto nel contratto di appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del Dlgs.
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50/2016 si dà atto che la Committente corrisponderà direttamente agli eventuali subappaltatori e Fornitori autorizzati ai sensi di legge l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”.
L'odierna opposta non aveva fornito alcuna prova della preventiva richiesta di adempimento a , che contrattualmente risulta essere l'unico soggetto CP_2
Delegato dei pagamenti delle sue fatture poste a base del ricorso per ingiunzione e, nello specifico, della fattura n. 63/2023. Concludeva chiedendo di in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo, qui opposto, n. 14781/2023 del 28/09/2023 (R.G. 27753/2023) emesso dal Tribunale di Roma;
revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 14781/2023 del 28/09/2023 (R.G. 27753/2023) emesso dal
Tribunale di Roma;
accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dalla CP_1
nei confronti dell' rideterminando, per l'effetto, l'importo del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto alla somma inferiore accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attore opponente in favore del convenuto opposto;
con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali.
Si costituiva parte opposta e premetteva che aveva ottenuto in Parte_1 data 06/02/2020 da “opere per l'efficientamento energetico Parte_3 dell'edificio We GI (Corpo B)” di proprietà della citata società di diritto pubblico, tra le quali figuravano anche le opere di fornitura e posa in opera delle Grandi vetrate che poi sono state oggetto di subappalto alla , società specializzata CP_1
nel settore.
Dette specifiche opere, in data 21/22 Marzo 2022, determinavano anche una variante per la quale si vedeva riconoscere dalla committente Parte_1 [...] un importo ulteriore di € 398.255,36 oltre iva (€ 438.080,90). Pt_3
La fornitura e posa in opera delle Grandi Vetrate, veniva eseguita dalla CP_1
(sub appaltatore/subfornitore) per conto della (appaltatore) in Parte_1
favore di (committente principale). Parte_3
Tutte le opere venivano completate come attestato dall'atto a firma di Parte_3
che si allegava. In base al richiamato art 4, la non poteva in alcun modo
[...] CP_1
richiedere il pagamento direttamente a ma era obbligata ad Parte_3 emettere una fattura “…intestata all'appaltatore Parte_1
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Chiedeva il rigetto dell'opposizione e le spese di lite.
Dopo l'istruttoria di rito era fissata l'udienza in forma scritta in data 16.12.2024 per le conclusioni sulla scorta delle quali la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida, la opposizione può essere rigettata sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
Preliminarmente giova osservare che agli atti vi è la dichiarazione del 3/04/2024 del Direttore dei lavori che attesta che le grandi vetrate, sono state fornite e posate correttamente secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali. CP_ (subappaltatore) non aveva, né poteva avere, alcun rapporto diretto con
[...]
(stazione appaltante pubblica), atteso che l'unico soggetto legittimato ad Pt_3
inviare fatture alla citata Committente, per i lavori per cui è causa, era solo ed unicamente (appaltatore). riveste il ruolo di terzo sub Parte_1 CP_1
appaltatore e non è soggetto al contratto tra e CP_3 Parte_1
Parte opposta non ha partecipato agli accordi tra Stazione appaltante e appaltatore
(atto aggiuntivo doc.1) e, quindi, appare evidente che essa non solo non sia tenuta a conoscere i rapporti stipulati tra terze parti ma le obbligazioni colà nascenti non possono essere opposte al subappaltatore oggi parte opposta.
CP_ Non sussiste possibilità di di agire direttamente nei confronti di Parte_3
per pretendere il pagamento di somme alla medesima spettanti in forza di un
[...]
contratto di sub fornitura sottoscritto con l'appaltatore Il dato si Parte_1
evince dal contratto del 16.3.20222 tra le due odierne parti in causa nel quale si legge che la “Fattura” sarà emessa dal fornitore\opposto nei confronti dell'appaltatore odierno opponente. Se la fattura indica l'appaltatore non può che essere quest'ultimo a pagare.
Quindi la parte opponente dovrà saldare la fattura e rifatturare alla Stazione appaltante. A tale proposito l'iva esposta nelle fatture che ha emesso in CP_1
favore di deve essere liquidata dalla società opponente la quale, Parte_1
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a sua volta, fatturerà a il medesimo imponibile della fattura , CP_3 CP_1
maggiorato del suo utile.
Per quanto sopra l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto indicato è rigettata.
Circa le spese di lite si osserva che oggettivamente il contratto stipulato tra le odierne parti appare essere non univocamente interpretabile, soprattutto quando riferisce che il pagamento sarà effettuato dal Committente;
tale locuzione ha oggettivamente ingenerato una comprensibile conflittualità ermeneutica la cui responsabilità, tuttavia, non può che ricadere su entrambe le parti che l'hanno sottoscritto. Pertanto, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo;
b) compensa le spese di lite.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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