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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 793/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 793/2023 promossa da:
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. PEROTTI ELENA Parte_1 P.IVA_1
) del Foro di IM C.F._1
APPELLANTE contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI CP_1 P.IVA_2
del Foro di Roma C.F._2
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 108/2023 emessa dal Tribunale di IM
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna in riforma/annullamento parziale della sentenza n. 108/2023 datata 02.02.2023 e pubblicata in pari data dalla sezione civile del Tribunale di IM , nella persona del Giudice Dott. Monaco Federico, nel giudizio n. 4079/2021 R.G., non notificata, impugnata in riferimento ai capi evidenziati nei motivi, ferma restando per il resto, respinta ogni avversa eccezione e domanda, accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado e così Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, revocarsi e dichiararsi inefficace, illegittimo, nullo, annullarsi, il decreto ingiuntivo n. 1350/2021 (R.G. n. 3186/2021) emesso dal Tribunale Civile di IM il 23.11.2021 e notificato in data 25.11.2021, ed in ogni caso respingersi ogni e qualsiasi pretesa di pagamento della ei confronti della Controparte_2 Pt_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto.
[...] Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambedue i gradi di giudizio”.
pagina 1 di 4 L'appellato ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare la domanda proposta da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 108/2023 emessa in data 02.02.2023 dal Tribunale Ordinario di IM”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 15.10.2021 depositava ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale Controparte_1 Ordinario di IM, imputando a ) il mancato pagamento della somma di €19.185,79. Parte_1
Produceva: 1) contratto sottoscritto per la fornitura di software e altri servizi, con Controparte_3 cui era succeduta;
2) visura storica di 3) fusione di in CP_1 Parte_2 Parte_2 CP_1
4) fatture;
5) certificazione notarile di regolarità delle scritture contabili e conformità
[...] all'originale; 6) diffida ad adempiere;
Il Tribunale, ritenendo sussistenti, nel caso di specie, le condizioni previste dall'art. 633 e ss. c.p.c., in data 23.11.2021 emetteva il decreto ingiuntivo n. 1350/2021 e ingiungeva a di “pagare Parte_1 alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di €19.185,79; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese del presente procedimento, liquidate in €900,00 per compensi professionali ed €145,50 per spese, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
”.
L'ingiunta notificava tempestiva opposizione, contestando la pretesa creditoria in capo a CP_1 per la sopravvenuta inefficacia del contratto, a seguito di disdetta inviata con raccomandata del
[...]
27.06.2012, rilevando che le fatture prodotte in sede monitoria, oltre che poco chiare, erano inidonee ad assolvere l'onere probatorio, incombente sull'opposto, in sede di giudizio a cognizione piena.
Si costituiva in giudizio evidenziando preliminarmente che la disdetta, atto Controparte_1 recettizio, era tardiva, essendo stata ricevuta dal destinatario oltre i termini previsti dal contratto (tre mesi precedenti alla scadenza del contratto) e sostenendo nel merito che le fatture e gli altri documenti prodotti in sede monitoria costituivano piena prova delle prestazioni eseguite e, quindi, del credito vantato. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
1350/2021.
Il Tribunale di IM, con sentenza n. 108/2023 resa ex art. 281 sexies cpc in data 02.02.2023, ritenendo che avesse pienamente provato il proprio credito, rigettava l'opposizione Controparte_1
e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la sentenza del Tribunale di IM ha proposto appello articolando le proprie Pt_1 doglianze nei seguenti motivi:
- Con il primo motivo d'appello è impugnata, per violazione dell'art.115 cpc, e dell'art.2697 cc, la sentenza nella parte in cui il Tribunale (pag. 5) dopo aver affermato che, per i principi di diritto in tema di distribuzione dell'onere della prova formulati dalla S.C con pronuncia 826/15, laddove il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio, continua e conclude affermando che, in difetto,…. può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare.
L'appellante deduce, in buona sostanza, che nel caso in esame contrariamente a quanto Pt_1 ritenuto dal primo giudice aveva contestato il rapporto, allegando la disdetta operata con raccomandata del 27 giugno 2012, quindi tre mesi prima della scadenza contrattuale;
e allegando anche che dopo la disdetta non era stata richiesta da né eseguita dalla controparte contrattuale alcuna Pt_1 prestazione, e dunque le fatture non costituivano prova idonea dei crediti azionati.
pagina 2 di 4 - Con motivi d'appello nn.2, 3 e 4 è impugnato, sotto diversi profili, il medesimo capo della sentenza che - dopo aver enunciato quanto riportato nell'esame del primo motivo - dichiara che tale questione risolve la controversia, non dovendosi pronunciare sulle altre (pag. 5 “Resta assorbita ogni altra questione”).
L'appellante deduce:
- (motivo 2) la violazione degli artt.112 e 115 cpc, perchè il Giudice non si pronuncia in merito ad una difesa positivamente svolta da in realtà risolutiva: aveva sostenuto che l'invio Parte_1 Pt_1 della disdetta era avvenuto in conformità a quanto previsto dall'art.18.2 del contratto, che non richiede la ricezione ma solo l'invio nel termine.
- (motivo 3) la violazione degli artt.112 e 115 cpc, e 2697 cc, perché il Giudice non si pronuncia in merito ad un'altra difesa svolta da che aveva contestato analiticamente le fatture, mai Parte_1 prima ricevute, anche per la assenza di chiarezza, la discordanza tra le fatture e l'estratto, rilevando pure il difetto di allegazione, da parte della difesa ingiungente, circa le prestazioni fatturate ed i relativi costi.
- (motivo 4) la violazione degli artt.633 e 634 cpc, perchè il Giudice non si pronuncia in merito ad un'ulteriore difesa svolta da che aveva contestato la sussistenza dei presupposti sia per la Parte_1 emissione del decreto ingiuntivo (trattandosi di fatture incomprensibili, emesse da soggetto diverso dalla parte del contratto, ed in assenza di una certificazione notarile), che per la sua conferma (unica domanda svolta dall'ingiungente opposto, che peraltro non aveva fornito prova scritta né elementi idonei a dimostrare la esecuzione della controprestazione
La società appellata si è costituita, contestando la fondatezza dell'appello, e chiedendo la conferma della prima decisione;
ha rilevato che la disdetta (atto recettizio che, in quanto tale, produce i suoi effetti solo dal momento in cui perviene al destinatario) inviata dall'odierna appellante è da considerarsi tardiva, in quanto ricevuta dalla (successivamente fusa per Controparte_3 incorporazione da e fusa anch'essa per incorporazione in solamente in Parte_2 Controparte_1 data 3 luglio 2012 e, pertanto, oltre il termine di tre mesi prima della scadenza previsto dal contratto per l'esercizio del potere di recesso. Pertanto il contratto di fornitura si era tacitamente rinnovato anche per l'annualità 2013 (fino al 30 settembre), periodo per il quale la ha agito per il Controparte_1 recupero del proprio credito in via monitoria.
La causa in grado di appello è stata trattenuta in decisione ai sensi del novellato art.352 cpc, dopo il deposito di conclusionali e repliche, in esito alla udienza del 21.1.2025, sostituita dal deposito di note ex art.127 ter cpc.
***
I motivi di appello, (in particolare il primo e il terzo, che si esaminano qui di seguito, perché strettamente connessi, e assorbenti rispetto ai restanti motivi), sono fondati, e la prima decisione va riformata.
E' in primo luogo vero, infatti (il che conferisce fondatezza in particolare al primo motivo di appello) che già con l'atto di opposizione in primo grado ha contestato sotto ogni profilo la Parte_1 esistenza del credito azionato, a) eccependo in diritto la inidoneità delle fatture, documento di produzione unilaterale, a dimostrare la esistenza del credito fatturato, una volta instaurato il contraddittorio, quindi b) deducendo il carattere oscuro e confusivo delle fatture in concreto allegate, emesse tra l'altro dalla che non era stata parte del rapporto contrattuale;
ed infine Controparte_1
c) facendo valere la disdetta inviata da alla controparte contrattuale già il 27 giugno Parte_1
2012, per trarne come conseguenza la inefficacia del contratto, con la ulteriore precisazione che a seguito della disdetta non aveva mai più richiesto alcun servizio o altra prestazione. Parte_1
pagina 3 di 4 In presenza di una contestazione così estesa, la ingiungente opposta si è limitata a rilevare, in fatto, che la disdetta è pervenuta al destinatario il 3 luglio 2012, e a sostenere, in diritto, che visto il termine trimestrale previsto dall'art.18.2 del contratto per la disdetta, e tenuto conto della sua natura di atto recettizio, la disdetta non poteva spiegare effetto per la scadenza contrattuale del 30.9.2012, e il contratto si era rinnovato per un ulteriore periodo, con la conseguente debbenza delle somme fatturate.
Ora, a seguito della instaurazione della opposizione a decreto ingiuntivo, non vi è dubbio alcuno che valgono i canoni probatori del giudizio ordinario di merito (vedi infatti l'art.645 cpc,), cosicchè, in presenza di una contestazione del credito, spettava all'ingiungente (e quindi qui Controparte_1 fornire prova "adeguata" dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, tale "adeguatezza" si ha, o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando la prova viene integrata.
Nel caso di specie, fin dal monitorio, oltre alle fatture, ha depositato il contratto a Controparte_1 suo tempo stipulato tra e ed ha depositato i documenti idonei a dimostrare il CP_4 Parte_1 proprio subentro nella posizione di tuttavia ha omesso completamente sia di allegare che di CP_4 provare in concreto le ragioni specifiche dei crediti maturati, che la controparte disconosce.
infatti, non solo ha provato di avere disdettato il contratto, ma ha anche contestato, Parte_1 comunque, già in atto di opposizione, di avere richiesto a controparte le prestazioni contrattuali, dopo avere inviato la disdetta: dunque in concreto spettava a in primo luogo allegare, Controparte_1 cioè descrivere, le ragioni dei crediti sorti in forza dei patti contrattuali, nel periodo successivo alla disdetta, quando, accedendo alla tesi di il contratto conservava i propri effetti Controparte_1 chiarendo, ad esempio, se i crediti azionati si riferivano a canoni periodici, licenze, corrispettivi di attività di assistenza, corrispettivi di vendita, ecc ecc, quindi fornire la prova di quanto allegato.
Le fatture emesse, infatti, proprio perché documenti di formazione unilaterale, non sono comunque probanti delle esecuzione delle prestazioni fatturate.
Dunque, è vero (e questo conferisce fondatezza al terzo motivo di appello) che il Tribunale ha erroneamente sorvolato sulla necessità di allegare, prima, e provare poi, l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento.
Conclusivamente, non vi è prova di alcun credito, e in riforma della prima decisione il decreto va revocato, e le spese dei due gradi seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza n. 108/2023 emessa dal Tribunale di IM
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1350/2021 emesso dal Tribunale di IM il 23.11.2021 e respinge la domanda della nei confronti della Controparte_1 Parte_1
- condanna a rimborsare alla le spese dei due gradi di giudizio, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 4.000,00 a titolo di compensi, per ciascuno dei due gradi, oltre agli accessori di legge e agli esborsi documentati.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 793/2023 promossa da:
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. PEROTTI ELENA Parte_1 P.IVA_1
) del Foro di IM C.F._1
APPELLANTE contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI CP_1 P.IVA_2
del Foro di Roma C.F._2
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 108/2023 emessa dal Tribunale di IM
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna in riforma/annullamento parziale della sentenza n. 108/2023 datata 02.02.2023 e pubblicata in pari data dalla sezione civile del Tribunale di IM , nella persona del Giudice Dott. Monaco Federico, nel giudizio n. 4079/2021 R.G., non notificata, impugnata in riferimento ai capi evidenziati nei motivi, ferma restando per il resto, respinta ogni avversa eccezione e domanda, accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado e così Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, revocarsi e dichiararsi inefficace, illegittimo, nullo, annullarsi, il decreto ingiuntivo n. 1350/2021 (R.G. n. 3186/2021) emesso dal Tribunale Civile di IM il 23.11.2021 e notificato in data 25.11.2021, ed in ogni caso respingersi ogni e qualsiasi pretesa di pagamento della ei confronti della Controparte_2 Pt_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto.
[...] Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambedue i gradi di giudizio”.
pagina 1 di 4 L'appellato ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare la domanda proposta da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 108/2023 emessa in data 02.02.2023 dal Tribunale Ordinario di IM”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 15.10.2021 depositava ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale Controparte_1 Ordinario di IM, imputando a ) il mancato pagamento della somma di €19.185,79. Parte_1
Produceva: 1) contratto sottoscritto per la fornitura di software e altri servizi, con Controparte_3 cui era succeduta;
2) visura storica di 3) fusione di in CP_1 Parte_2 Parte_2 CP_1
4) fatture;
5) certificazione notarile di regolarità delle scritture contabili e conformità
[...] all'originale; 6) diffida ad adempiere;
Il Tribunale, ritenendo sussistenti, nel caso di specie, le condizioni previste dall'art. 633 e ss. c.p.c., in data 23.11.2021 emetteva il decreto ingiuntivo n. 1350/2021 e ingiungeva a di “pagare Parte_1 alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di €19.185,79; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese del presente procedimento, liquidate in €900,00 per compensi professionali ed €145,50 per spese, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
”.
L'ingiunta notificava tempestiva opposizione, contestando la pretesa creditoria in capo a CP_1 per la sopravvenuta inefficacia del contratto, a seguito di disdetta inviata con raccomandata del
[...]
27.06.2012, rilevando che le fatture prodotte in sede monitoria, oltre che poco chiare, erano inidonee ad assolvere l'onere probatorio, incombente sull'opposto, in sede di giudizio a cognizione piena.
Si costituiva in giudizio evidenziando preliminarmente che la disdetta, atto Controparte_1 recettizio, era tardiva, essendo stata ricevuta dal destinatario oltre i termini previsti dal contratto (tre mesi precedenti alla scadenza del contratto) e sostenendo nel merito che le fatture e gli altri documenti prodotti in sede monitoria costituivano piena prova delle prestazioni eseguite e, quindi, del credito vantato. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
1350/2021.
Il Tribunale di IM, con sentenza n. 108/2023 resa ex art. 281 sexies cpc in data 02.02.2023, ritenendo che avesse pienamente provato il proprio credito, rigettava l'opposizione Controparte_1
e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la sentenza del Tribunale di IM ha proposto appello articolando le proprie Pt_1 doglianze nei seguenti motivi:
- Con il primo motivo d'appello è impugnata, per violazione dell'art.115 cpc, e dell'art.2697 cc, la sentenza nella parte in cui il Tribunale (pag. 5) dopo aver affermato che, per i principi di diritto in tema di distribuzione dell'onere della prova formulati dalla S.C con pronuncia 826/15, laddove il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio, continua e conclude affermando che, in difetto,…. può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare.
L'appellante deduce, in buona sostanza, che nel caso in esame contrariamente a quanto Pt_1 ritenuto dal primo giudice aveva contestato il rapporto, allegando la disdetta operata con raccomandata del 27 giugno 2012, quindi tre mesi prima della scadenza contrattuale;
e allegando anche che dopo la disdetta non era stata richiesta da né eseguita dalla controparte contrattuale alcuna Pt_1 prestazione, e dunque le fatture non costituivano prova idonea dei crediti azionati.
pagina 2 di 4 - Con motivi d'appello nn.2, 3 e 4 è impugnato, sotto diversi profili, il medesimo capo della sentenza che - dopo aver enunciato quanto riportato nell'esame del primo motivo - dichiara che tale questione risolve la controversia, non dovendosi pronunciare sulle altre (pag. 5 “Resta assorbita ogni altra questione”).
L'appellante deduce:
- (motivo 2) la violazione degli artt.112 e 115 cpc, perchè il Giudice non si pronuncia in merito ad una difesa positivamente svolta da in realtà risolutiva: aveva sostenuto che l'invio Parte_1 Pt_1 della disdetta era avvenuto in conformità a quanto previsto dall'art.18.2 del contratto, che non richiede la ricezione ma solo l'invio nel termine.
- (motivo 3) la violazione degli artt.112 e 115 cpc, e 2697 cc, perché il Giudice non si pronuncia in merito ad un'altra difesa svolta da che aveva contestato analiticamente le fatture, mai Parte_1 prima ricevute, anche per la assenza di chiarezza, la discordanza tra le fatture e l'estratto, rilevando pure il difetto di allegazione, da parte della difesa ingiungente, circa le prestazioni fatturate ed i relativi costi.
- (motivo 4) la violazione degli artt.633 e 634 cpc, perchè il Giudice non si pronuncia in merito ad un'ulteriore difesa svolta da che aveva contestato la sussistenza dei presupposti sia per la Parte_1 emissione del decreto ingiuntivo (trattandosi di fatture incomprensibili, emesse da soggetto diverso dalla parte del contratto, ed in assenza di una certificazione notarile), che per la sua conferma (unica domanda svolta dall'ingiungente opposto, che peraltro non aveva fornito prova scritta né elementi idonei a dimostrare la esecuzione della controprestazione
La società appellata si è costituita, contestando la fondatezza dell'appello, e chiedendo la conferma della prima decisione;
ha rilevato che la disdetta (atto recettizio che, in quanto tale, produce i suoi effetti solo dal momento in cui perviene al destinatario) inviata dall'odierna appellante è da considerarsi tardiva, in quanto ricevuta dalla (successivamente fusa per Controparte_3 incorporazione da e fusa anch'essa per incorporazione in solamente in Parte_2 Controparte_1 data 3 luglio 2012 e, pertanto, oltre il termine di tre mesi prima della scadenza previsto dal contratto per l'esercizio del potere di recesso. Pertanto il contratto di fornitura si era tacitamente rinnovato anche per l'annualità 2013 (fino al 30 settembre), periodo per il quale la ha agito per il Controparte_1 recupero del proprio credito in via monitoria.
La causa in grado di appello è stata trattenuta in decisione ai sensi del novellato art.352 cpc, dopo il deposito di conclusionali e repliche, in esito alla udienza del 21.1.2025, sostituita dal deposito di note ex art.127 ter cpc.
***
I motivi di appello, (in particolare il primo e il terzo, che si esaminano qui di seguito, perché strettamente connessi, e assorbenti rispetto ai restanti motivi), sono fondati, e la prima decisione va riformata.
E' in primo luogo vero, infatti (il che conferisce fondatezza in particolare al primo motivo di appello) che già con l'atto di opposizione in primo grado ha contestato sotto ogni profilo la Parte_1 esistenza del credito azionato, a) eccependo in diritto la inidoneità delle fatture, documento di produzione unilaterale, a dimostrare la esistenza del credito fatturato, una volta instaurato il contraddittorio, quindi b) deducendo il carattere oscuro e confusivo delle fatture in concreto allegate, emesse tra l'altro dalla che non era stata parte del rapporto contrattuale;
ed infine Controparte_1
c) facendo valere la disdetta inviata da alla controparte contrattuale già il 27 giugno Parte_1
2012, per trarne come conseguenza la inefficacia del contratto, con la ulteriore precisazione che a seguito della disdetta non aveva mai più richiesto alcun servizio o altra prestazione. Parte_1
pagina 3 di 4 In presenza di una contestazione così estesa, la ingiungente opposta si è limitata a rilevare, in fatto, che la disdetta è pervenuta al destinatario il 3 luglio 2012, e a sostenere, in diritto, che visto il termine trimestrale previsto dall'art.18.2 del contratto per la disdetta, e tenuto conto della sua natura di atto recettizio, la disdetta non poteva spiegare effetto per la scadenza contrattuale del 30.9.2012, e il contratto si era rinnovato per un ulteriore periodo, con la conseguente debbenza delle somme fatturate.
Ora, a seguito della instaurazione della opposizione a decreto ingiuntivo, non vi è dubbio alcuno che valgono i canoni probatori del giudizio ordinario di merito (vedi infatti l'art.645 cpc,), cosicchè, in presenza di una contestazione del credito, spettava all'ingiungente (e quindi qui Controparte_1 fornire prova "adeguata" dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, tale "adeguatezza" si ha, o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando la prova viene integrata.
Nel caso di specie, fin dal monitorio, oltre alle fatture, ha depositato il contratto a Controparte_1 suo tempo stipulato tra e ed ha depositato i documenti idonei a dimostrare il CP_4 Parte_1 proprio subentro nella posizione di tuttavia ha omesso completamente sia di allegare che di CP_4 provare in concreto le ragioni specifiche dei crediti maturati, che la controparte disconosce.
infatti, non solo ha provato di avere disdettato il contratto, ma ha anche contestato, Parte_1 comunque, già in atto di opposizione, di avere richiesto a controparte le prestazioni contrattuali, dopo avere inviato la disdetta: dunque in concreto spettava a in primo luogo allegare, Controparte_1 cioè descrivere, le ragioni dei crediti sorti in forza dei patti contrattuali, nel periodo successivo alla disdetta, quando, accedendo alla tesi di il contratto conservava i propri effetti Controparte_1 chiarendo, ad esempio, se i crediti azionati si riferivano a canoni periodici, licenze, corrispettivi di attività di assistenza, corrispettivi di vendita, ecc ecc, quindi fornire la prova di quanto allegato.
Le fatture emesse, infatti, proprio perché documenti di formazione unilaterale, non sono comunque probanti delle esecuzione delle prestazioni fatturate.
Dunque, è vero (e questo conferisce fondatezza al terzo motivo di appello) che il Tribunale ha erroneamente sorvolato sulla necessità di allegare, prima, e provare poi, l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento.
Conclusivamente, non vi è prova di alcun credito, e in riforma della prima decisione il decreto va revocato, e le spese dei due gradi seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza n. 108/2023 emessa dal Tribunale di IM
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1350/2021 emesso dal Tribunale di IM il 23.11.2021 e respinge la domanda della nei confronti della Controparte_1 Parte_1
- condanna a rimborsare alla le spese dei due gradi di giudizio, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 4.000,00 a titolo di compensi, per ciascuno dei due gradi, oltre agli accessori di legge e agli esborsi documentati.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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