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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/11/2024, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 717 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Parte_1 C.F._1
Spedicato, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio).
All'udienza del 08/07/2024 la ricorrente ha precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/01/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 15/09/2017; che dalla loro unione non sono nati figli;
CP_1 che l'unione matrimoniale è entrata in crisi avendo il resistente manifestato insofferenze in relazione alla vita di coppia, con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la separazione personale senza condizioni e, nel rispetto dei termini di legge, sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
1 non si è costituito nonostante sia stato ritualmente citato in giudizio. CP_1
All'udienza citata, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale ed ha rinunciato ai termini per memorie conclusionali e repliche. La causa è stata, pertanto, rimessa al collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che le deduzioni della ricorrente ed il disinteresse per il giudizio di parte resistente, rimasta contumace, confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'assenza di convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
La separazione, così come richiesto dalla ricorrente, può, pertanto, essere pronunciata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il
31/01/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che CP_1 Parte_1 hanno contratto matrimonio in Lecce (LE), il 15/09/2017 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 73, parte I, anno 2017), senza condizioni;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/10/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 717 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Parte_1 C.F._1
Spedicato, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio).
All'udienza del 08/07/2024 la ricorrente ha precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/01/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 15/09/2017; che dalla loro unione non sono nati figli;
CP_1 che l'unione matrimoniale è entrata in crisi avendo il resistente manifestato insofferenze in relazione alla vita di coppia, con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la separazione personale senza condizioni e, nel rispetto dei termini di legge, sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
1 non si è costituito nonostante sia stato ritualmente citato in giudizio. CP_1
All'udienza citata, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale ed ha rinunciato ai termini per memorie conclusionali e repliche. La causa è stata, pertanto, rimessa al collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che le deduzioni della ricorrente ed il disinteresse per il giudizio di parte resistente, rimasta contumace, confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'assenza di convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
La separazione, così come richiesto dalla ricorrente, può, pertanto, essere pronunciata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il
31/01/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che CP_1 Parte_1 hanno contratto matrimonio in Lecce (LE), il 15/09/2017 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 73, parte I, anno 2017), senza condizioni;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/10/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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