Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 14.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 15494 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Prof. Andrea Violante;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento
*******
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, premetteva: di aver Parte_1 promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c.
Dunque, adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico
1
Ricostituitosi il contraddittorio, il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve evidenziarsi che, a seguito dell'esaurimento della c.t.u. nella pregressa fase processuale, l'assistibile aveva tempestivamente depositato atto di dissenso e, altrettanto tempestivamente, ha introdotto il presente giudizio, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Deve, piuttosto, dichiararsi inammissibile la domanda giudiziale proposta, nella parte della richiesta di condanna dell' al pagamento dell'indennità di CP_1
accompagnamento: vale, sul punto, ricordare che il procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., nella sua interezza, strumentale a realizzare una condizione di procedibilità, non ha ad oggetto il diritto di credito assistenziale ma, in via del tutto eccezionale, per espressa previsione di legge, solo una porzione della fattispecie, ossia quella relativa al requisito sanitario della prestazione.
Ciò posto, va ribadito come la sussistenza dei presupposti dell'indennità di accompagnamento sia incontroversa;
ciò che, piuttosto, residua come oggetto del presente giudizio è la sua relativa decorrenza.
Quest'ultima è stata stabilita dal c.t.u. nominato al gennaio 2024, sul rilievo che l'originaria situazione, caratterizzata da difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, già ricorrente nel mese di maggio 2023, si è
“ulteriormente e rapidamente” aggravata nell'epoca successiva, per la comparsa di una instabilità statica e dinamica, a genesi complessa, ossia derivante dal peggioramento e dal reciproco potenziamento delle problematiche vascolari e neuropsichiche.
A tale giudizio, il perito nominato è pervenuto, in particolare, in ragione delle constatazioni eseguite in occasione della visita peritale, dalle quali ha desunto il sopravvenuto impedimento al compimento autonomo degli atti quotidiani della vita.
2 In senso diverso, tuttavia, occorre evidenziare che sul versante della impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, essa è risultata già risalente al gennaio 2023 (quindi, ad epoca precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa), come si può evincere referto dimissivo del U.O di riabilitazione cardiologica post – acuzie del Per_1
Parallelamente, va osservato che il reale punto di svolta negativo per la salute dell'odierna istante si è registrato con l'episodio di arresto cardiaco, trombosi e di embolia del mese di novembre 2022.
In quella occasione hanno trovato piena esplicazione le problematiche di carattere vascolari e neuropsichiche che impediscono all'assistibile il compimento degli atti quotidiani della vita.
Quanto, in particolare, al peggioramento individuato dal c.t.u., esso non risulta asseverato da rilievi obiettivi operati dallo stesso ausiliario del giudice;
nè risulta esservi supporto, a tale riguardo, dalla documentazione medica prodotta dalle parti, poiché, come invece dedotto dalla difesa attorea, sul versante delle certificazioni versate in atti il quadro sanitario (unitamente a quello funzionale) preesistente alla domanda amministrativa è rimasto invariato anche nel periodo successivo.
In definitiva, rileva il Tribunale che la valutazione espressa dal c.t.u. meriti conferma anche in questa fase nella sola parte relativa alla sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, non anche sotto il profilo della relativa decorrenza, che va individuata già all'epoca della domanda amministrativa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 15494 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' , Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (4.5.2023);
3 CP_
- condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.100,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 1.865,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 14.3.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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