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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 11893 dell'anno 2023, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Francesco Robba, giusta procura allegata al ricorso;
–ricorrente –
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
– resistente–
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale
******
1 Letto il ricorso con cui parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento Cat. A12/prot. 20732/4^ sez., emesso il giorno 29 agosto 2023 e notificato il 01 settembre 2023, con cui il Questore di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il
26 gennaio 2023 nonché ogni atto prodromico, compreso il parere della CP_2
di ivi citato, chiedendo il riconoscimento del diritto al rilascio
[...] CP_1
del predetto permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che il - soggetto munito di legittimazione passiva in Controparte_3 luogo della Questura e della Controparte_2
, che ne costituiscono mere articolazioni - si è costituito nel
[...]
corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso;
considerato che
entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il decreto del 15 novembre 2024 nessuna delle parti ha depositato note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni;
rilevato che, in conformità a quanto disposto dal citato art. 127 ter c.p.c., con decreto del 25 novembre 2024 – regolarmente comunicato alle parti - è stato, quindi, assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle predette note, con l'espresso avvertimento che, in caso di mancato deposito di note scritte nel termine assegnato, sarebbe stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;
considerato che
neppure entro il nuovo termine assegnato con il citato decreto le parti hanno depositato note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni;
visto l'art. 127 c.p.c. e ritenuto che il predetto comportamento è sintomatico del sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla definizione nel merito del presente giudizio;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
lascia a carico delle parti le spese processuali dalle stesse anticipate.
2 Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 14 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 11893 dell'anno 2023, promosso
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Francesco Robba, giusta procura allegata al ricorso;
–ricorrente –
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
– resistente–
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale
******
1 Letto il ricorso con cui parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento Cat. A12/prot. 20732/4^ sez., emesso il giorno 29 agosto 2023 e notificato il 01 settembre 2023, con cui il Questore di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il
26 gennaio 2023 nonché ogni atto prodromico, compreso il parere della CP_2
di ivi citato, chiedendo il riconoscimento del diritto al rilascio
[...] CP_1
del predetto permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che il - soggetto munito di legittimazione passiva in Controparte_3 luogo della Questura e della Controparte_2
, che ne costituiscono mere articolazioni - si è costituito nel
[...]
corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso;
considerato che
entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il decreto del 15 novembre 2024 nessuna delle parti ha depositato note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni;
rilevato che, in conformità a quanto disposto dal citato art. 127 ter c.p.c., con decreto del 25 novembre 2024 – regolarmente comunicato alle parti - è stato, quindi, assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle predette note, con l'espresso avvertimento che, in caso di mancato deposito di note scritte nel termine assegnato, sarebbe stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;
considerato che
neppure entro il nuovo termine assegnato con il citato decreto le parti hanno depositato note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni;
visto l'art. 127 c.p.c. e ritenuto che il predetto comportamento è sintomatico del sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla definizione nel merito del presente giudizio;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
lascia a carico delle parti le spese processuali dalle stesse anticipate.
2 Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 14 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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