CA
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 516/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 516 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 CodiceFiscale_1
medesimo e dall'Avv. Margaux Montesardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Latiano (BR) alla via Carlo Del Croix n. 5, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
Partita Iva: , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Limatola e Gianluca Stanzione, giusta procura alle liti per atto a rogito notar del 16/4/2012, n. Rep. 25658/14092; Per_1
-APPELLATA- All'udienza del 18.12.2024, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso,
la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, dagli atti di causa il contenzioso viene così ricostruito: In data 29/09/2009
riceveva, dalla compagnia telefonica lettera Parte_1 Controparte_2
A.R. con la quale gli veniva comunicata la “sospensione integrale del Suo abbonamento telefonico”
per non aver la Filiale di Latiano di BANCAPULIA S.p.A. pagato una fattura di € 74,00 nonostante l'addebito diretto su conto corrente.
Il giorno successivo, verificato che effettivamente la fattura non era stata pagata dalla predetta Banca,
l'avv. provvedeva al pagamento e chiedeva la riattivazione della linea telefonica che, Parte_1
nonostante ripetuti solleciti, non veniva riattivata;
cosicché il con lettera a/r 13/10/09, Parte_1
sollecitava l'invio del codice di migrazione per il passaggio ad altra compagnia.
In assenza di riscontro il con ricorso ex art. 700 c.p.c., adiva il Tribunale di Brindisi Parte_1
affinché venisse ordinato alla compagnia telefonica di comunicare il Codice alfanumerico di migrazione per consentire la riattivazione della linea telefonica con altra compagnia e mantenere lo stesso numero di utenza, in uso da oltre trenta anni.
Con ordinanza del 15/12/2009, il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Mesagne – ordinava alla (successivamente – rimasta contumace – Controparte_2 Controparte_1
“di comunicare al ricorrente il Codice alfanumerico di migrazione o, comunque, di consentire che la
linea telefonica dello stesso (fosse) riattivata da altro operatore di telefonia”, condannando la resistente al pagamento delle spese del procedimento.
In data 24/12/2009 l'ordinanza cautelare, munita della formula esecutiva, unitamente all'atto di precetto veniva notificata alla che provvedeva al pagamento della somma precettata, a CP_1
titolo di spese, ma non alla consegna del codice alfanumerico di migrazione. Il 24/3/2010 proponeva, pertanto, ricorso ex artt. 612 e 669 duodecies c.p.c., Parte_1
per la determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento cautelare;
anche in tale sede,
non si costituiva e, all'esito, il Tribunale di Brindisi, Sez. Dist. di Mesagne, con Controparte_1
ordinanza del 4/5/2010, rilevata la mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare, “1) condannava
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di € 20,00 per ogni Controparte_2
giorno di ritardo – dalla data di notifica del presente provvedimento sino al 30° giorno successivo –
nell'esecuzione dell'obbligo di cui all'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brindisi – Sezione
Distaccata di Mesagn, in data 12-15/12/2009, di comunicare al ricorrente il Parte_1
cd. Codice alfanumerico di migrazione relativo all'utenza n.0831.729640 a lui intestata o, comunque,
di consentire che la relativa linea telefonica fosse riattivata da altro operatore di telefonia;
2)
condannava in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di € Controparte_2
50,00 per ogni giorno di ritardo – a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di notifica del
presente provvedimento – nell'esecuzione dell'obbligo di cui al punto 1; 3) condannava
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio”. CP_2
Anche la suddetta Ordinanza, munita della formula esecutiva apposta in data 10/05/2010, veniva notificata - unitamente all'atto di precetto - dal alla la quale Parte_1 CP_1 CP_2
provvedeva al pagamento delle sole spese precettate, ma non ottemperava all'ordine del Giudice di inviare il codice alfanumerico di migrazione né acconsentiva alla riattivazione della linea telefonica con altra compagnia.
Stante la persistente inerzia ad ottemperare all'obbligo di fare, impartito dalla predetta Ordinanza, il a partire dal dicembre 2015 intraprendeva tre procedure esecutive nei confronti di Parte_1
oggetto di rituali opposizioni, tutte rigettate, per cui nel giugno 2022 veniva CP_1 CP_1
assegnata la somma maturata fino al mese di dicembre 2020.
Senonché, con atto di citazione del 23.7.2018, conveniva innanzi al Tribunale Controparte_1
di Brindisi per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1 - accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione contrattuale e della disattivazione dell'utenza
n. 0831 729640 in data 29.09.2009, a causa della persistente morosità dell'Avv. Parte_1
con conseguente restituzione, entro i tempi previsti, della risorsa numerica a Controparte_3
accertare e dichiarare che a far data dal 29.09.2009 il numero in uso presso l'abitazione del
non era più nella disponibilità di e l'impossibilità di fornire il Parte_1 Controparte_1
codice di migrazione e dunque di effettuare la migrazione di un'utenza cessata;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto posto a fondamento del ricorso ex art. 700 c.p.c. a
suo tempo notificato dal e dunque, la caducazione della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. Parte_1
irrogata dal Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Mesagne, con ordinanza resa in data 02-
04/05/2010 e per l'effetto,
- dichiarare che la nulla deve al in forza della ordinanza resa in Controparte_1 Parte_1
data 2-4/05/2010, stante l'inammissibilità della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. pronunciata dal
Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Mesagne, nel corso di un giudizio cautelare avente ad
oggetto un obbligo di fare fungibile ed in ogni caso, in considerazione dell'impossibilità assoluta ad
adempiere alla prestazione di cui alla predetta ordinanza per causa non imputabile alla
[...]
CP_1
- in via subordinata, condannare il lla restituzione di quanto eventualmente corrisposto, Parte_1
nelle more del presente giudizio, dalla Compagnia telefonica in ottemperanza all'ordinanza resa dal
Tribunale di Brindisi - Sezione Distaccata di Mesagne il 02-04/05/2010. »; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contradditorio, si costituiva in giudizio contestando la domanda Parte_1
attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed invocandone il rigetto;
il tutto con vittoria delle spese e competenze di causa.
La causa, istruita mediante produzione documentale, assunzione di prova testimoniale nonché
mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, veniva decisa con la sentenza n.
812/2023, in data 23/05/2023, con la quale il Tribunale di Brindisi, così provvedeva: 1) dichiarava inesistente il diritto a tutela del quale era stata pronunciata l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata
in data 15.12.2009; 2) dichiarava, conseguentemente, la sopravvenuta inefficacia del predetto
provvedimento; 3) dichiarava non dovute le somme corrisposte da a Controparte_1
in conformità a quanto disposto, ai sensi degli artt. 669 duodecies e 614 bis Parte_1
c.p.c., con ordinanza depositata il 4.5.2010; 4) rigettava le ulteriori domande formulate dall'attrice;
5) compensava in misura pari ad un terzo le spese di lite, ponendo i restanti due terzi a carico del
convenuto.
In particolare, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze fornite dal CTU, ha rilevato che, allorquando,
in data 10.11.2009, il notificava a il ricorso ex art. 700 c.p.c., la Parte_1 Controparte_1
compagnia telefonica non era più tecnicamente in grado di fornire il codice di migrazione al cliente,
essendo trascorsi trenta giorni dalla disattivazione dell'utenza, ovverosia il termine entro il quale
-in qualità di operatore Donating- era tenuta a congelare il numero di telefono Controparte_1
e metterlo a disposizione dell'utente, ai sensi dell'art. 19 della Delibera 274/07/CONS.
Conseguentemente, il convenuto aveva agito in sede cautelare a tutela di un diritto oramai inesistente,
in quanto il termine entro il quale avrebbe potuto legittimamente richiedere il codice di migrazione,
e la compagnia telefonica avrebbe avuto l'obbligo e la possibilità di fornirglielo, era già decorso.
Avverso tale sentenza, con ricorso ritualmente notificato, proponeva appello , Parte_1
per i motivi di seguito esposti, cui resisteva chiedendone il rigetto, in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
La causa, all'udienza del 18/12/2023, all'esito del rituale deposito delle memorie ex art.352 c.p.c. da parte dei procuratori delle parti, nei termini loro concessi, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il quarto motivo di gravame - che il Collegio ritiene di delibare in via preliminare, in applicazione del principio della ragion liquida (Cass. S.U. 26242/14) - l'appellante censura l'omesso esame, da parte del Giudice di prime cure nonché del CTU, di documentazione presente nel proprio fascicolo di parte, ritenuta essenziali per la decisione.
Segnatamente, il si duole che siano state ignorate le richieste, effettuate tempestivamente Parte_1
nel termine di 30 giorni dalla disattivazione dell'utenza (datata 29.9.2009), e documentate da ben due missive con ricevuta di ritorno, rispettivamente del 5.10.2009 e del 13.10.2009, con le quali il si attivava per ottenere il passaggio ad altro operatore. Parte_1
Deduce come tale omissione abbia condotto il Tribunale all'erronea conclusione circa l'inesistenza
del diritto dell'appellante per decorso del termine di trenta giorni, entro il quale richiedere il codice di migrazione.
2. Tale motivo è meritevole di accoglimento.
Ed invero, emerge ex actis il rituale deposito da parte del convenuto, nel proprio fascicolo di parte,
della documentazione relativa al giudizio cautelare, dallo stesso incardinato con ricorso ex art. 669-
bis c.p.c., comprendente le due lettere raccomandate A/R inviate dal alla Parte_1 [...]
, assolutamente obliterate nel giudizio di primo grado (cfr. fascicolo di parte n. 593/2009 CP_2
R.G., allegato alla comparsa di costituzione di parte convenuta, all.ti n. 7 e 8).
Nella prima missiva, datata 5.10.2009 (con avviso di ricevimento del 16.10.2009), il Parte_1
prendeva atto della risoluzione del contratto relativo alla propria linea telefonica n. 0832 1729640, e preannunciava che avrebbe comunicato nei giorni seguenti il nominativo della compagnia telefonica a favore della quale effettuare il passaggio dell'utenza.
Nella seconda lettera raccomandata A/R, datata 13.10.2009 (con avviso di ricevimento del
16.10.2009), diffidava formalmente a consentire l'immediato passaggio della Controparte_2
propria utenza alla compagnia telefonica che ne aveva richiesto il subentro.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto nella impugnata sentenza, il convenuto si è
tempestivamente attivato per ottenere la riattivazione della propria utenza presso un altro operatore,
ovvero entro il termine di trenta giorni dalla disattivazione della linea, avvenuta il 29.09.2009, e dunque quando la compagnia era in grado di consentire al richiedente il legittimo mantenimento della propria utenza telefonica.
Conseguentemente, va riformata l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto inesistente il diritto a tutela del quale il ha agito in sede cautelare, perché - contrariamente a quanto Parte_1
dedotto dal giudice di prime cure - il ricorrente aveva tempestivamente chiesto il codice di migrazione alla compagnia telefonica, ovvero entro il termine entro il quale la stessa avrebbe avuto l'obbligo nonché la facoltà di fornirglielo.
3. Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale da parte di per aver comunicato di non poter adempiere all'obbligo CP_1
impartito dal Giudice solo dopo sette anni e per aver incardinato il giudizio di merito solo dopo nove anni.
4. Il motivo va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, sebbene la difesa di ostenga che fosse consapevole Controparte_1 Parte_1
- per essergli stato tempestivamente comunicato - che la compagnia telefonica non fosse in grado, già
dalla fine di settembre 2009, di trasmettere all'utente il codice alfanumerico di migrazione, e che tale assunto troverebbe riscontro nella circostanza per cui l'atto di precetto relativo all'ordinanza di attuazione avesse riguardato le sole spese legali, e non anche l'adempimento dell'obbligo, e dal fatto che la controparte avesse atteso oltre sei anni per pretendere il pagamento delle somme derivanti dalla pretesa inottemperanza, detta comunicazione non è documentata in alcun modo.
L'unica comunicazione, inoltrata via PEC -quindi riscontrabile- al da parte del legale di Parte_1
è datata 3.02.2016, in riscontro alla notifica, effettuata in data 24.12.2015, del Controparte_1
precetto relativo all'ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. emessa dal Tribunale di Brindisi.
Con tale PEC, inviata al difensore dell'odierno appellante, comunicava alla controparte sia CP_1
l'impossibilità di trasmettere il codice alfanumerico, a causa della disattivazione dell'utenza e della restituzione del numero a , sia la disponibilità presso della stessa utenza, libera, CP_3 CP_3
invitandolo a contattare quest'ultimo operatore. Né vi sono riscontri idonei a ritenere che il fosse consapevole della impossibilità, da parte Parte_1
della compagnia telefonica, di adempiere. Vieppiù la notifica del primo precetto, relativo all'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., riguardava sia l'ingiunzione al pagamento delle spese, sia l'obbligo di consegna del codice di migrazione, e non vi è alcuna prova documentale che attesti una successiva comunicazione, da parte di circa la sopravvenuta impossibilità della consegna, CP_1
e la possibilità per l'ex utente di rivolgersi ad altra società, nella specie a , per la riattivazione. CP_3
Il precetto notificato successivamente al procedimento di attuazione, richiamava il dispositivo del provvedimento emesso nel 2010, non consentendo di ricavare l'ex adverso paventata rinuncia dell'interessato a metterlo in esecuzione limitatamente alle spese.
Viceversa, emerge ex actis che, a seguito della comunicazione di disattivazione dell'utenza in data
29.09.2009, per mancato pagamento di una fattura, la società telefonica è rimasta inerte, sia a fronte delle tempestive richieste dell'utente, di migrazione presso altra compagnia con salvezza del numero telefonico, sia in sede processuale, non costituendosi tanto nel procedimento cautelare ex art.700
c.p.c. (avverso il quale non proponeva neppure reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.), quanto in sede di ricorso ex art.669 duodecies e 614 bis c.p.c.
Del resto, la ha atteso ben nove anni prima di instaurare il giudizio di merito, volto ad CP_1
accertare il venir meno del proprio obbligo e, conseguentemente a rimuovere il titolo esecutivo ottenuto da controparte, posto che il mutamento della situazione giuridica accertata in sede cautelare non poteva che conseguire ad una statuizione di merito.
Ne consegue che a partire dalla comunicazione del 3/02/2016, cui è seguito il ricorso ex art.615 c.p.c.
del 31/3/2016, deve ritenersi acclarata l'impossibilità della compagnia alla trasmissione del codice di migrazione, nonché dichiarata la sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare del
15/12/2009 e del successivo provvedimento ex artt.669 duodecies e 614 bis c.p.c. in data 4/5/2010, e conseguentemente non più dovute le somme dovute in conformità alla stessa.
5. L'accoglimento in parte qua dei precedenti motivi consente di ritenere assorbite le ulteriori censure.
6. All'esito del presente giudizio consegue l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 10.02.2022, da , nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n.812/23 del 23/5/2023, così provvede: CP_1
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che si conferma nel resto, dichiara non dovute le somme in oggetto con decorrenza dal 3/2/2016;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello - Prima Sezione Civile - in data 11 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 516 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 CodiceFiscale_1
medesimo e dall'Avv. Margaux Montesardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Latiano (BR) alla via Carlo Del Croix n. 5, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
Partita Iva: , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Limatola e Gianluca Stanzione, giusta procura alle liti per atto a rogito notar del 16/4/2012, n. Rep. 25658/14092; Per_1
-APPELLATA- All'udienza del 18.12.2024, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso,
la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, dagli atti di causa il contenzioso viene così ricostruito: In data 29/09/2009
riceveva, dalla compagnia telefonica lettera Parte_1 Controparte_2
A.R. con la quale gli veniva comunicata la “sospensione integrale del Suo abbonamento telefonico”
per non aver la Filiale di Latiano di BANCAPULIA S.p.A. pagato una fattura di € 74,00 nonostante l'addebito diretto su conto corrente.
Il giorno successivo, verificato che effettivamente la fattura non era stata pagata dalla predetta Banca,
l'avv. provvedeva al pagamento e chiedeva la riattivazione della linea telefonica che, Parte_1
nonostante ripetuti solleciti, non veniva riattivata;
cosicché il con lettera a/r 13/10/09, Parte_1
sollecitava l'invio del codice di migrazione per il passaggio ad altra compagnia.
In assenza di riscontro il con ricorso ex art. 700 c.p.c., adiva il Tribunale di Brindisi Parte_1
affinché venisse ordinato alla compagnia telefonica di comunicare il Codice alfanumerico di migrazione per consentire la riattivazione della linea telefonica con altra compagnia e mantenere lo stesso numero di utenza, in uso da oltre trenta anni.
Con ordinanza del 15/12/2009, il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Mesagne – ordinava alla (successivamente – rimasta contumace – Controparte_2 Controparte_1
“di comunicare al ricorrente il Codice alfanumerico di migrazione o, comunque, di consentire che la
linea telefonica dello stesso (fosse) riattivata da altro operatore di telefonia”, condannando la resistente al pagamento delle spese del procedimento.
In data 24/12/2009 l'ordinanza cautelare, munita della formula esecutiva, unitamente all'atto di precetto veniva notificata alla che provvedeva al pagamento della somma precettata, a CP_1
titolo di spese, ma non alla consegna del codice alfanumerico di migrazione. Il 24/3/2010 proponeva, pertanto, ricorso ex artt. 612 e 669 duodecies c.p.c., Parte_1
per la determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento cautelare;
anche in tale sede,
non si costituiva e, all'esito, il Tribunale di Brindisi, Sez. Dist. di Mesagne, con Controparte_1
ordinanza del 4/5/2010, rilevata la mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare, “1) condannava
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di € 20,00 per ogni Controparte_2
giorno di ritardo – dalla data di notifica del presente provvedimento sino al 30° giorno successivo –
nell'esecuzione dell'obbligo di cui all'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brindisi – Sezione
Distaccata di Mesagn, in data 12-15/12/2009, di comunicare al ricorrente il Parte_1
cd. Codice alfanumerico di migrazione relativo all'utenza n.0831.729640 a lui intestata o, comunque,
di consentire che la relativa linea telefonica fosse riattivata da altro operatore di telefonia;
2)
condannava in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di € Controparte_2
50,00 per ogni giorno di ritardo – a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di notifica del
presente provvedimento – nell'esecuzione dell'obbligo di cui al punto 1; 3) condannava
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio”. CP_2
Anche la suddetta Ordinanza, munita della formula esecutiva apposta in data 10/05/2010, veniva notificata - unitamente all'atto di precetto - dal alla la quale Parte_1 CP_1 CP_2
provvedeva al pagamento delle sole spese precettate, ma non ottemperava all'ordine del Giudice di inviare il codice alfanumerico di migrazione né acconsentiva alla riattivazione della linea telefonica con altra compagnia.
Stante la persistente inerzia ad ottemperare all'obbligo di fare, impartito dalla predetta Ordinanza, il a partire dal dicembre 2015 intraprendeva tre procedure esecutive nei confronti di Parte_1
oggetto di rituali opposizioni, tutte rigettate, per cui nel giugno 2022 veniva CP_1 CP_1
assegnata la somma maturata fino al mese di dicembre 2020.
Senonché, con atto di citazione del 23.7.2018, conveniva innanzi al Tribunale Controparte_1
di Brindisi per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1 - accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione contrattuale e della disattivazione dell'utenza
n. 0831 729640 in data 29.09.2009, a causa della persistente morosità dell'Avv. Parte_1
con conseguente restituzione, entro i tempi previsti, della risorsa numerica a Controparte_3
accertare e dichiarare che a far data dal 29.09.2009 il numero in uso presso l'abitazione del
non era più nella disponibilità di e l'impossibilità di fornire il Parte_1 Controparte_1
codice di migrazione e dunque di effettuare la migrazione di un'utenza cessata;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto posto a fondamento del ricorso ex art. 700 c.p.c. a
suo tempo notificato dal e dunque, la caducazione della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. Parte_1
irrogata dal Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Mesagne, con ordinanza resa in data 02-
04/05/2010 e per l'effetto,
- dichiarare che la nulla deve al in forza della ordinanza resa in Controparte_1 Parte_1
data 2-4/05/2010, stante l'inammissibilità della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. pronunciata dal
Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Mesagne, nel corso di un giudizio cautelare avente ad
oggetto un obbligo di fare fungibile ed in ogni caso, in considerazione dell'impossibilità assoluta ad
adempiere alla prestazione di cui alla predetta ordinanza per causa non imputabile alla
[...]
CP_1
- in via subordinata, condannare il lla restituzione di quanto eventualmente corrisposto, Parte_1
nelle more del presente giudizio, dalla Compagnia telefonica in ottemperanza all'ordinanza resa dal
Tribunale di Brindisi - Sezione Distaccata di Mesagne il 02-04/05/2010. »; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contradditorio, si costituiva in giudizio contestando la domanda Parte_1
attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed invocandone il rigetto;
il tutto con vittoria delle spese e competenze di causa.
La causa, istruita mediante produzione documentale, assunzione di prova testimoniale nonché
mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, veniva decisa con la sentenza n.
812/2023, in data 23/05/2023, con la quale il Tribunale di Brindisi, così provvedeva: 1) dichiarava inesistente il diritto a tutela del quale era stata pronunciata l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata
in data 15.12.2009; 2) dichiarava, conseguentemente, la sopravvenuta inefficacia del predetto
provvedimento; 3) dichiarava non dovute le somme corrisposte da a Controparte_1
in conformità a quanto disposto, ai sensi degli artt. 669 duodecies e 614 bis Parte_1
c.p.c., con ordinanza depositata il 4.5.2010; 4) rigettava le ulteriori domande formulate dall'attrice;
5) compensava in misura pari ad un terzo le spese di lite, ponendo i restanti due terzi a carico del
convenuto.
In particolare, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze fornite dal CTU, ha rilevato che, allorquando,
in data 10.11.2009, il notificava a il ricorso ex art. 700 c.p.c., la Parte_1 Controparte_1
compagnia telefonica non era più tecnicamente in grado di fornire il codice di migrazione al cliente,
essendo trascorsi trenta giorni dalla disattivazione dell'utenza, ovverosia il termine entro il quale
-in qualità di operatore Donating- era tenuta a congelare il numero di telefono Controparte_1
e metterlo a disposizione dell'utente, ai sensi dell'art. 19 della Delibera 274/07/CONS.
Conseguentemente, il convenuto aveva agito in sede cautelare a tutela di un diritto oramai inesistente,
in quanto il termine entro il quale avrebbe potuto legittimamente richiedere il codice di migrazione,
e la compagnia telefonica avrebbe avuto l'obbligo e la possibilità di fornirglielo, era già decorso.
Avverso tale sentenza, con ricorso ritualmente notificato, proponeva appello , Parte_1
per i motivi di seguito esposti, cui resisteva chiedendone il rigetto, in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
La causa, all'udienza del 18/12/2023, all'esito del rituale deposito delle memorie ex art.352 c.p.c. da parte dei procuratori delle parti, nei termini loro concessi, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il quarto motivo di gravame - che il Collegio ritiene di delibare in via preliminare, in applicazione del principio della ragion liquida (Cass. S.U. 26242/14) - l'appellante censura l'omesso esame, da parte del Giudice di prime cure nonché del CTU, di documentazione presente nel proprio fascicolo di parte, ritenuta essenziali per la decisione.
Segnatamente, il si duole che siano state ignorate le richieste, effettuate tempestivamente Parte_1
nel termine di 30 giorni dalla disattivazione dell'utenza (datata 29.9.2009), e documentate da ben due missive con ricevuta di ritorno, rispettivamente del 5.10.2009 e del 13.10.2009, con le quali il si attivava per ottenere il passaggio ad altro operatore. Parte_1
Deduce come tale omissione abbia condotto il Tribunale all'erronea conclusione circa l'inesistenza
del diritto dell'appellante per decorso del termine di trenta giorni, entro il quale richiedere il codice di migrazione.
2. Tale motivo è meritevole di accoglimento.
Ed invero, emerge ex actis il rituale deposito da parte del convenuto, nel proprio fascicolo di parte,
della documentazione relativa al giudizio cautelare, dallo stesso incardinato con ricorso ex art. 669-
bis c.p.c., comprendente le due lettere raccomandate A/R inviate dal alla Parte_1 [...]
, assolutamente obliterate nel giudizio di primo grado (cfr. fascicolo di parte n. 593/2009 CP_2
R.G., allegato alla comparsa di costituzione di parte convenuta, all.ti n. 7 e 8).
Nella prima missiva, datata 5.10.2009 (con avviso di ricevimento del 16.10.2009), il Parte_1
prendeva atto della risoluzione del contratto relativo alla propria linea telefonica n. 0832 1729640, e preannunciava che avrebbe comunicato nei giorni seguenti il nominativo della compagnia telefonica a favore della quale effettuare il passaggio dell'utenza.
Nella seconda lettera raccomandata A/R, datata 13.10.2009 (con avviso di ricevimento del
16.10.2009), diffidava formalmente a consentire l'immediato passaggio della Controparte_2
propria utenza alla compagnia telefonica che ne aveva richiesto il subentro.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto nella impugnata sentenza, il convenuto si è
tempestivamente attivato per ottenere la riattivazione della propria utenza presso un altro operatore,
ovvero entro il termine di trenta giorni dalla disattivazione della linea, avvenuta il 29.09.2009, e dunque quando la compagnia era in grado di consentire al richiedente il legittimo mantenimento della propria utenza telefonica.
Conseguentemente, va riformata l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto inesistente il diritto a tutela del quale il ha agito in sede cautelare, perché - contrariamente a quanto Parte_1
dedotto dal giudice di prime cure - il ricorrente aveva tempestivamente chiesto il codice di migrazione alla compagnia telefonica, ovvero entro il termine entro il quale la stessa avrebbe avuto l'obbligo nonché la facoltà di fornirglielo.
3. Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale da parte di per aver comunicato di non poter adempiere all'obbligo CP_1
impartito dal Giudice solo dopo sette anni e per aver incardinato il giudizio di merito solo dopo nove anni.
4. Il motivo va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, sebbene la difesa di ostenga che fosse consapevole Controparte_1 Parte_1
- per essergli stato tempestivamente comunicato - che la compagnia telefonica non fosse in grado, già
dalla fine di settembre 2009, di trasmettere all'utente il codice alfanumerico di migrazione, e che tale assunto troverebbe riscontro nella circostanza per cui l'atto di precetto relativo all'ordinanza di attuazione avesse riguardato le sole spese legali, e non anche l'adempimento dell'obbligo, e dal fatto che la controparte avesse atteso oltre sei anni per pretendere il pagamento delle somme derivanti dalla pretesa inottemperanza, detta comunicazione non è documentata in alcun modo.
L'unica comunicazione, inoltrata via PEC -quindi riscontrabile- al da parte del legale di Parte_1
è datata 3.02.2016, in riscontro alla notifica, effettuata in data 24.12.2015, del Controparte_1
precetto relativo all'ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. emessa dal Tribunale di Brindisi.
Con tale PEC, inviata al difensore dell'odierno appellante, comunicava alla controparte sia CP_1
l'impossibilità di trasmettere il codice alfanumerico, a causa della disattivazione dell'utenza e della restituzione del numero a , sia la disponibilità presso della stessa utenza, libera, CP_3 CP_3
invitandolo a contattare quest'ultimo operatore. Né vi sono riscontri idonei a ritenere che il fosse consapevole della impossibilità, da parte Parte_1
della compagnia telefonica, di adempiere. Vieppiù la notifica del primo precetto, relativo all'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., riguardava sia l'ingiunzione al pagamento delle spese, sia l'obbligo di consegna del codice di migrazione, e non vi è alcuna prova documentale che attesti una successiva comunicazione, da parte di circa la sopravvenuta impossibilità della consegna, CP_1
e la possibilità per l'ex utente di rivolgersi ad altra società, nella specie a , per la riattivazione. CP_3
Il precetto notificato successivamente al procedimento di attuazione, richiamava il dispositivo del provvedimento emesso nel 2010, non consentendo di ricavare l'ex adverso paventata rinuncia dell'interessato a metterlo in esecuzione limitatamente alle spese.
Viceversa, emerge ex actis che, a seguito della comunicazione di disattivazione dell'utenza in data
29.09.2009, per mancato pagamento di una fattura, la società telefonica è rimasta inerte, sia a fronte delle tempestive richieste dell'utente, di migrazione presso altra compagnia con salvezza del numero telefonico, sia in sede processuale, non costituendosi tanto nel procedimento cautelare ex art.700
c.p.c. (avverso il quale non proponeva neppure reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.), quanto in sede di ricorso ex art.669 duodecies e 614 bis c.p.c.
Del resto, la ha atteso ben nove anni prima di instaurare il giudizio di merito, volto ad CP_1
accertare il venir meno del proprio obbligo e, conseguentemente a rimuovere il titolo esecutivo ottenuto da controparte, posto che il mutamento della situazione giuridica accertata in sede cautelare non poteva che conseguire ad una statuizione di merito.
Ne consegue che a partire dalla comunicazione del 3/02/2016, cui è seguito il ricorso ex art.615 c.p.c.
del 31/3/2016, deve ritenersi acclarata l'impossibilità della compagnia alla trasmissione del codice di migrazione, nonché dichiarata la sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare del
15/12/2009 e del successivo provvedimento ex artt.669 duodecies e 614 bis c.p.c. in data 4/5/2010, e conseguentemente non più dovute le somme dovute in conformità alla stessa.
5. L'accoglimento in parte qua dei precedenti motivi consente di ritenere assorbite le ulteriori censure.
6. All'esito del presente giudizio consegue l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 10.02.2022, da , nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n.812/23 del 23/5/2023, così provvede: CP_1
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che si conferma nel resto, dichiara non dovute le somme in oggetto con decorrenza dal 3/2/2016;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello - Prima Sezione Civile - in data 11 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca