Articolo 57 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 56Articolo 58
Versione
22 marzo 1961
Art. 57.
Ai dipendenti dell'A.N.A.S. si applicano le disposizioni di cui all' articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 .
Entrata in vigore il 22 marzo 1961
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