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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10492/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 10492/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), nata a [...], il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avvocato BETTOCCHI FRANCESCA del Foro di BOLOGNA
e
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato DEAN DIOLA del Foro di BOLOGNA
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
24/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate il 23/12/1996, e nata a Persona_1 Persona_2
Bologna, il 15/11/2000, entrambe maggiorenni;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 05/05/2021 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna pubblicato in data 21/06/2021;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
(BO) il 16/05/1969, e nato a [...] il [...], celebrato a Parte_2
GR RA il 27/05/1995 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GR RA al n. 2, parte 1, anno 1995;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. la sig.ra non è più tenuta a versare l'assegno di mantenimento di € 150,00 al sig. Parte_1
, per la figlia già dal mese di maggio 2025; Parte_2 Persona_2
2. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di aver regolato ogni rapporto tra loro;
pagina 2 di 3 3. le spese di lite sono compensate;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di GR RA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 10492/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), nata a [...], il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avvocato BETTOCCHI FRANCESCA del Foro di BOLOGNA
e
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato DEAN DIOLA del Foro di BOLOGNA
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
24/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate il 23/12/1996, e nata a Persona_1 Persona_2
Bologna, il 15/11/2000, entrambe maggiorenni;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 05/05/2021 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna pubblicato in data 21/06/2021;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
(BO) il 16/05/1969, e nato a [...] il [...], celebrato a Parte_2
GR RA il 27/05/1995 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GR RA al n. 2, parte 1, anno 1995;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. la sig.ra non è più tenuta a versare l'assegno di mantenimento di € 150,00 al sig. Parte_1
, per la figlia già dal mese di maggio 2025; Parte_2 Persona_2
2. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di aver regolato ogni rapporto tra loro;
pagina 2 di 3 3. le spese di lite sono compensate;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di GR RA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3