Art. 7. 1. Il quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , e' abrogato.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 6 del D.L. n. 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6. - I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.
Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell' art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , non e' richiesta l'approvazione regionale ne' alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.
Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, primo comma, lettere b), c), e d), legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 6 del D.L. n. 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6. - I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.
Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell' art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , non e' richiesta l'approvazione regionale ne' alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.
Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, primo comma, lettere b), c), e d), legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona".