Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4337 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, Dott. Maria Rosaria Elmino all'udienza del 03 giugno 2025 ha pronunciato, all'esito della discussione, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10568/24 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] (C.F ), entrambi Parte_2 C.F._2 nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Persona_1 nata a [...] il [...] (C.F: ) rapp.ti e difesi dall'avv. C.F._3
Michele Maresca ed elettivamente domiciliati in San Giorgio a Cremano (Na) alla via San Martino n. 48 presso lo studio del difensore;
- ricorrenti -
E
in persona del Presidente legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Maria Sofia Lizzi, domiciliato come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.06.22 i ricorrenti proponevano - ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.- istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva della sussistenza e permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di frequenza della propria figlia minore (sulla base della visita di revisione Persona_1 avvenuta in data 01.12.2021 e conclusasi senza riconoscimento del requisito sanitario per la prestazione assistenziale in precedenza concessa). Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo nella minore una condizione menomativa non giustificativa del riconoscimento della invalidità, essendo il disturbo di cui la stessa era affetta di impatto limitato (20%) sulle sue complessive capacità, paragonabili a quelle dei suoi coetanei. I ricorrenti, che avevano dichiarato, ai sensi del 4°c. del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., proponevano rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con decorrenza dalla visita di revisione e
Sulla scorta dei rilievi formulati dall'opponente alla relazione peritale depositata in prime cure, veniva ritenuta la necessità di rinnovare in fase di opposizione la CTU, nominando un diverso consulente medico-legale.
All'esito del deposito della CTU, all'udienza discussione la causa è stata discussa e poi decisa come da sentenza depositata in via telematica e di cui era data lettura.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito enunciate. Come risulta dall'elaborato peritale depositato nella presente fase, il CTU nominato dott. specialista in neurologia, ha delineato il quadro patologico dal quale Per_2 risulta affetta la minore nei seguenti termini: “ritardo mentale di lieve grado con deficit degli apprendimenti scolastici e scarsa autonomia sociale. Detta infermità era già stabilizzata per entità nosografica e gravità sostanzialmente sovrapponibile all' attuale già all' epoca della visita di revisione del 1/12/21. Successivamente alla domanda amministrativa non si sono presentate ulteriori infermità. Per il quadro clinico riscontrato la minore presenta una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ai sensi della legge 289/90.” Più in particolare il CTU attraverso l'esame diretto della perizianda ha osservato quanto segue: “…Dal colloquio psichico emerge una povertà ideativa con infantilismo di pensiero, associato a riduzione delle abilità di lettura e di scrittura. Ben evidenti dei tratti di insicurezza ed immaturità psicoaffettiva, denunciati dallo scarso approccio con l'esaminatore, dalla tendenza a non incrociare il suo sguardo e dal pianto che affiora in corso di visita. Notoriamente, la passività e l'eccessiva timidezza sono compatibili (e rientranti) in senso clinico-nosografico nel ritardo mentale di grado lieve. Per l'eccessiva timidezza, accreditabilmente assume condotte rinunciatarie verso i coetanei, di qui un certo isolamento e la tendenza a trascorrere il giorno in casa. Il Ritardo Prestazionale con il Deficit dell'Apprendimento Scolastico è ben documentato dalle visite della Neuropsichiatria Infantile ASL NA 1 DS 29 in data 24/2/22, 4/10/22, 12/7/23, 13/3/24” (cfr. in atti). Il CTU ha poi dato atto di alcuni parziali risultati conseguiti dalla minore mediante la sottoposizione ad apposite terapie (psicomotricità) per migliorarne extra-tensività e l' approccio verso il mondo esterno”. Purtuttavia il consulente dell'ufficio ha osservato che “…il quadro clinico da noi riscontrato viene confermato alla Diagnosi Funzionale del 13/1/24 in cui l'assetto psico-cognitivo della minore viene catalogato al codice ICD-10 F70, che sta ad indicare un Ritardo Mentale di Grado Lieve. Dall' attenta disamina delle varie performances esaminate nel corso della prova funzionale, si evidenzia non soltanto un deficit nelle abilità di lettura, scrittura e calcolo ma anche nell' acquisizione di abilità complesse per deficit di capacità astrattiva, di organizzazione e pianificazione. Quanto sopra conforta il racconto anamnestico del genitore allorquando afferma che
in determinati periodi della giornata, appare “poco organizzata”. Così come Per_1 dalla stessa Diagnosi Funzionale emerge una difficoltà nell' interazione con i coetanei per eccessiva timidezza e passività” (cfr. elaborato in atti). Più in generale – come correttamente rilevato dal CTU – “il concetto di “difficoltà persistenti” fa riferimento a una condizione di rilevante difficoltà a realizzare, a causa di un' infermità, le varie e diverse attività svolte da un soggetto di pari età, cioè “quel complesso delle attribuzioni fisico-psichiche che si ritengono normali nell' età presa in considerazione” (circolare Ministero della Sanità n. 10 del 1981). E per i minori vanno prese in considerazione le attività scolastiche, ludiche, ricreative, sportive, di relazione con i coetanei. La menomazione deve incidere in maniera ovviamente significativa sulla possibilità per il minore di svolgere in modo adeguato le attività proprie della sua età, cioè l'infermità “deve possedere livelli apprezzabili di valore menomativo…Tali difficoltà devono, poi, essere “persistenti”, cioè devono protrarsi nel tempo” Per quanto riguarda il caso concreto, il CTU ha ben descritto la condizione della minore esaminata, affetta da “Ritardo Mentale di Grado Lieve” rilevando in primo luogo un chiaro “deficit nel rendimento scolastico che comporta con l'associata inibizione psichica e con i riverberi in negativo sull' approccio relazionale, per la scarsa organizzazione e pianificazione per compiti più complessi” Lo stesso pertanto ha, in maniera del tutto convincente, concluso che Persona_1 debba considerarsi minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
[...] funzioni proprie della sua età, ai sensi della legge 289/90” e che “L' effetto invalidante (ai fini della concessione dell' indennità di frequenza) era già stabilizzato in senso clinico e nosografico all' epoca della visita di revisione operata dal Centro Medico Legale di Napoli avvenuta in data 1/12/21”; tuttavia, anche se non all'attualità, CP_1 la situazione potrebbe in futuro evolversi positivamente per la minore, avendo indicato il CTU la possibilità che la stessa “possa allinearsi col tempo ai suoi coetanei sani”, a distanza di due anni dalla visita (gennaio 2027). Orbene, la valutazione del c.t.u. risulta, nel suo complesso, del tutto corretta sotto il profilo metodologico, e pertanto pienamente da condividersi, avendo lo stesso correttamente preso in considerazione tutte le implicazioni e ricadute sul grado di sviluppo della minore della patologia mentale riscontrata, argomentando le stesse in modo scientifico e razionale. In definitiva, pertanto, la minore può essere dichiarata persona in Persona_1 possesso del requisito sanitario richiesto per l'indennità di frequenza a far data dalla visita di revisione del 1.12.2021.
Le spese per entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre quelle di CTU vengono poste a carico dell' come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara la minore persona in possesso Persona_1 del requisito sanitario dell'indennità di frequenza dalla data della visita di revisione (1.12.2021);
- Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.850,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
- pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Napoli, 3 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Maria Rosaria Elmino