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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/07/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Federica Lucchesi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, come da procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Isabella Passaglia, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Viareggio (LU), via Verdi n. 270, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente rassegnate: “I minori sono affidati alla nonna materna, la quale adotterà in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione ed alla quale sono conferiti poteri decisionali sulle questioni sanitarie e scolastiche e nei rapporti con la pubblica amministrazione;
I minori sono collocati presso la nonna materna;
La frequentazione dei minori con il padre sarà liberamente gestita direttamente dai minori con il padre, previa comunicazione alla nonna materna;
Il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario dei minori la somma mensile di €300 (€100 per ciascun figlio) alla nonna materna mediante bonifico bancario entro il giorno
20 di ogni mese;
Le spese straordinarie restano a carico del genitore come di legge;
La nonna materna percepirà il 100% dell'assegno unico;
Le spese di lite sono integralmente compensate.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 24.3.2025 e regolarmente notificato in qualità Parte_1 di nonna materna dei minori (9.4.2009), Persona_1 Persona_2
(25.4.2010) e (1.1.2014), nati dall'unione della figlia Persona_3 Persona_4
e ha chiesto l'affidamento dei minori con collocazione presso la sua
[...] Controparte_1 abitazione di residenza, sita n Comune di Viareggio.
A seguito dello scioglimento del matrimonio fra i coniugi e anche dopo Parte_2
l'intervenuto decesso della i predetti minori risiedevano con la madre presso Per_4
l'abitazione della nonna materna, sita in Viareggio, in quanto la ivi aveva stabilito la Per_4 residenza sua e dei figli.
La ricorrente ha chiesto inoltre che il padre dei minori, qualora ne faccia richiesta, possa vedere i figli mediante incontri protetti in uno spazio neutro alla presenza di un educatore, lasciando agli stessi la decisione se parteciparvi o meno. Per la ricorrente l'asserita necessità di un luogo protetto è dettata dal fatto che il padre dei minori ha mostrato disinteresse nella cura e nell'accudimento degli stessi, non provvedendo ai loro bisogni sia ordinari che straordinari, tenendo comportamenti non consoni per una figura paterna, rendendosi talvolta irreperibile e quindi non in grado di dare il giusto sostegno morale e materiale ai minori.
Si è costituito il quale contestando tutto quanto ex adverso dedotto ha Controparte_1 chiesto: l'affidamento condiviso dei figli minori con la ricorrente, con collocazione prevalente
2 presso l'abitazione della nonna materna in Viareggio;
di poter incontrare i figli ogni qualvolta essi o lui lo desiderino senza la necessità che ciò debba avvenire in uno spazio neutro e alla presenza di un educatore.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La vicenda oggetto del procedimento si inserisce nella regolamentazione dei rapporti dei minori con i propri ascendenti. Come già richiamato nel provvedimento del Presidente dott.ssa Martelli del 27.3.2025, la vicenda va inquadrata nell'alveo dell'art. 317bis c.c., richiamato nell'art. 38 disp. att. c.c. tra le materie devolute alla competenza del Tribunale per i Minorenni, pertanto il rito instaurato preso il Tribunale ordinario non sarebbe propriamente applicabile al caso de quo.
La ricorrente, di contro, ha dedotto che per la vicenda per cui è causa sarebbe competente il
Tribunale ordinario anziché quello dei Minorenni, in quanto dal legislatore è stata ampliata la competenza del Tribunale Ordinario, ricomprendendo in essa la casistica dell'esercizio della responsabilità genitoriale, riducendo la competenza del Tribunale di Minorenni, a una casistica esclusivamente residuale.
Pertanto, sussiste la competenza del Tribunale Ordinario per tutte le domande de responsabilitate (limitazione o decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale) nei casi in cui sia pendente dinanzi al giudice ordinario un procedimento riguardante anche una modifica alle condizioni della separazione o del divorzio.
La costituzione del resistente conferma la volontà dello stesso di aderire alla scelta del rito presso il Tribunale Ordinario, in quanto tramite le sue dichiarazioni e sulla base dell'accordo raggiunto, ha concordato sull'opportunità dell'affidamento dei minori in via esclusiva alla nonna materna e collocamento presso la sua abitazione, alla quale vengono conferiti poteri decisionali sulle questioni sanitarie, scolastiche e nei rapporti con la pubblica amministrazione.
All'udienza del 27.6.2025, la parti comparse personalmente hanno raggiunto un accordo e precisato le conclusioni come in epigrafe riportate;
la causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- l'affidamento alla dei nipoti minorenni , Parte_1 Persona_1
e , la quale adotterà in via esclusiva le Persona_2 Persona_3 decisioni di ordinaria amministrazione, e potrà esercitare i poteri decisionali sulle questioni sanitarie, scolastiche e nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- i minori sono collocati presso la nonna materna;
- gli incontri tra i minori e il padre verranno gestiti direttamente dai minori, previa comunicazione alla nonna materna;
- pone a carico di a titolo contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 minori, la somma mensile di € 300 (€100 per figlio), da versarsi alla nonna materna mediante bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese;
- pone a carico del e spese straordinarie come previste dalla legge Controparte_1
- la nonna materna percepirà al 100% l'assegna unico;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del ..7.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Anna Martelli dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Federica Lucchesi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, come da procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Isabella Passaglia, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Viareggio (LU), via Verdi n. 270, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente rassegnate: “I minori sono affidati alla nonna materna, la quale adotterà in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione ed alla quale sono conferiti poteri decisionali sulle questioni sanitarie e scolastiche e nei rapporti con la pubblica amministrazione;
I minori sono collocati presso la nonna materna;
La frequentazione dei minori con il padre sarà liberamente gestita direttamente dai minori con il padre, previa comunicazione alla nonna materna;
Il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario dei minori la somma mensile di €300 (€100 per ciascun figlio) alla nonna materna mediante bonifico bancario entro il giorno
20 di ogni mese;
Le spese straordinarie restano a carico del genitore come di legge;
La nonna materna percepirà il 100% dell'assegno unico;
Le spese di lite sono integralmente compensate.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 24.3.2025 e regolarmente notificato in qualità Parte_1 di nonna materna dei minori (9.4.2009), Persona_1 Persona_2
(25.4.2010) e (1.1.2014), nati dall'unione della figlia Persona_3 Persona_4
e ha chiesto l'affidamento dei minori con collocazione presso la sua
[...] Controparte_1 abitazione di residenza, sita n Comune di Viareggio.
A seguito dello scioglimento del matrimonio fra i coniugi e anche dopo Parte_2
l'intervenuto decesso della i predetti minori risiedevano con la madre presso Per_4
l'abitazione della nonna materna, sita in Viareggio, in quanto la ivi aveva stabilito la Per_4 residenza sua e dei figli.
La ricorrente ha chiesto inoltre che il padre dei minori, qualora ne faccia richiesta, possa vedere i figli mediante incontri protetti in uno spazio neutro alla presenza di un educatore, lasciando agli stessi la decisione se parteciparvi o meno. Per la ricorrente l'asserita necessità di un luogo protetto è dettata dal fatto che il padre dei minori ha mostrato disinteresse nella cura e nell'accudimento degli stessi, non provvedendo ai loro bisogni sia ordinari che straordinari, tenendo comportamenti non consoni per una figura paterna, rendendosi talvolta irreperibile e quindi non in grado di dare il giusto sostegno morale e materiale ai minori.
Si è costituito il quale contestando tutto quanto ex adverso dedotto ha Controparte_1 chiesto: l'affidamento condiviso dei figli minori con la ricorrente, con collocazione prevalente
2 presso l'abitazione della nonna materna in Viareggio;
di poter incontrare i figli ogni qualvolta essi o lui lo desiderino senza la necessità che ciò debba avvenire in uno spazio neutro e alla presenza di un educatore.
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La vicenda oggetto del procedimento si inserisce nella regolamentazione dei rapporti dei minori con i propri ascendenti. Come già richiamato nel provvedimento del Presidente dott.ssa Martelli del 27.3.2025, la vicenda va inquadrata nell'alveo dell'art. 317bis c.c., richiamato nell'art. 38 disp. att. c.c. tra le materie devolute alla competenza del Tribunale per i Minorenni, pertanto il rito instaurato preso il Tribunale ordinario non sarebbe propriamente applicabile al caso de quo.
La ricorrente, di contro, ha dedotto che per la vicenda per cui è causa sarebbe competente il
Tribunale ordinario anziché quello dei Minorenni, in quanto dal legislatore è stata ampliata la competenza del Tribunale Ordinario, ricomprendendo in essa la casistica dell'esercizio della responsabilità genitoriale, riducendo la competenza del Tribunale di Minorenni, a una casistica esclusivamente residuale.
Pertanto, sussiste la competenza del Tribunale Ordinario per tutte le domande de responsabilitate (limitazione o decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale) nei casi in cui sia pendente dinanzi al giudice ordinario un procedimento riguardante anche una modifica alle condizioni della separazione o del divorzio.
La costituzione del resistente conferma la volontà dello stesso di aderire alla scelta del rito presso il Tribunale Ordinario, in quanto tramite le sue dichiarazioni e sulla base dell'accordo raggiunto, ha concordato sull'opportunità dell'affidamento dei minori in via esclusiva alla nonna materna e collocamento presso la sua abitazione, alla quale vengono conferiti poteri decisionali sulle questioni sanitarie, scolastiche e nei rapporti con la pubblica amministrazione.
All'udienza del 27.6.2025, la parti comparse personalmente hanno raggiunto un accordo e precisato le conclusioni come in epigrafe riportate;
la causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- l'affidamento alla dei nipoti minorenni , Parte_1 Persona_1
e , la quale adotterà in via esclusiva le Persona_2 Persona_3 decisioni di ordinaria amministrazione, e potrà esercitare i poteri decisionali sulle questioni sanitarie, scolastiche e nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- i minori sono collocati presso la nonna materna;
- gli incontri tra i minori e il padre verranno gestiti direttamente dai minori, previa comunicazione alla nonna materna;
- pone a carico di a titolo contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 minori, la somma mensile di € 300 (€100 per figlio), da versarsi alla nonna materna mediante bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese;
- pone a carico del e spese straordinarie come previste dalla legge Controparte_1
- la nonna materna percepirà al 100% l'assegna unico;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del ..7.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Anna Martelli dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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