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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con verbale di udienza del 18.6.2024, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2448 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in delega ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Alessandro Rosselli, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia,
alla Via D. Dal Verme, n. 16, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Palomonte (SA), alla Loc. Sperlonga n. 78, nonché
nato a [...] in data [...] (C.F.: ) e CP_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F.: ), in CP_3 C.F._3
qualità di soci illimitatamente responsabili della Controparte_1
1 Resistenti contumaci
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 2.5.2023, agiva dinanzi al Tribunale di Salerno – Parte_1
Sezione Lavoro al fine di vedere accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere l'importo complessivo di € 17.438,23, a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente, nonché l'importo di € 7.750,94 a titolo di contributi previdenziali non versati.
Nel dettaglio, il ricorrente deduceva in via di fatto:
- di essere stato dipendente della società resistente dal 10.8.2019 fino al 31.8.2020, in virtù
di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato;
- di non aver sottoscritto alcun contratto di lavoro, né ricevuto una comunicazione formale di assunzione da parte della datrice di lavoro, malgrado i ripetuti solleciti;
- di desumersi l'assunzione a tempo determinato dalla comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro, inviata telematicamente dalla al SILF della Controparte_1
Regione Campania, nonché dalla scheda del lavoratore rilasciata dal Centro per l'Impiego
di Reggio Emilia;
- di aver svolto, nel corso del rapporto, le mansioni di autista di autoarticolato e,
segnatamente, del trattore stradale targato DW905RF e del semi-rimorchio di peso superiore a 12 tonnellate e non superiore a 44 tonnellate;
- di essersi occupato, oltre che della guida del mezzo per gran parte del nord Italia, delle operazioni di carico, scarico e ricarico;
- di aver svolto, su indicazioni della società resistente, le suddette attività principalmente in favore della società Bricoman, presso le sedi di NA (Via Emilia Ovest), Villalunga di
2 Casalgrande (Via Volta), Bologna (Via del Terrapieno), NO LA (Vie 5 Giornate),
Vetro Balsamo, SE San Giovanni, Carate IA (Via Marengo), EG (Via Piaggio),
NE (Via Roggia Serio), Parma, Genova (Via Ponte Carrega), TA RI (interporto-
polo logistico), ZA CI (Via Massardi Romarina), AR (Via Bologna), SE
RE (Via Tevere), Monteprandone, OR (porto), HO PE (Via Vincenzo Monti),
CE MA (Via Saronnese);
- di essersi recato, sempre su indicazioni della presso i clienti Controparte_1
ditta Casoni di Finale Emilia, Ceramica Mo-Ma di NA, ditta Sacchi di Desio, ditta Della
Fiore di Pavia, Oleificio Cavanna di Genova, Unes di Vimodrone, ditta Tienne4 Srl di Trento,
ditta Conserve Italia per ON IN (RE), Cooperativa Ceramica di Imola, Number1
di Pavullo, Oleificio Salvadori di Firenze, Eurospin di Monteprandone, Kerakoll Spa di
NA;
- di essere rimasto sempre a disposizione della società nelle giornate in cui non gli veniva chiesto di recarsi presso i suddetti clienti;
- di essere stata l'attività lavorativa retribuita a forfait per 25 giorni al mese, per 175 ore mensili complessive, pur essendosi svolta sovente per periodi superiori;
- di essere rimasta la società resistente gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni,
avendo provveduto a versare a titolo di retribuzione, dei meri acconti, per un totale di €
8.500,00, nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2019 e il mese di febbraio 2020 e,
segnatamente:
-- un bonifico per “acconto” di € 900,00, in data 30.10.2019;
-- un bonifico per “acconto stipendio ottobre 2019” di € 2.000,00, in data 18.11.2019;
-- un bonifico per “acconto stipendio novembre 2019” di € 2.000,00, in data 16.12.2019;
-- un bonifico a “saldo 2019, acconto gennaio 2020” di € 3.600,00, in data 26.2.2020;
- di non avere la resistente provveduto al pagamento dei contributi previdenziali, né
consegnato tutti i cedolini paga;
3 - di essere stato sotto-inquadrato nel livello “C2”, mentre avrebbe dovuto essere inquadrato e retribuito per il livello “3S” del CCNL applicabile, rientrando tra gli addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, quali conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali;
- di avere diritto a percepire l'importo di € 24.251,24, per differenze retributive, oltre all'importo di € 1.686,99, per TFR, per un totale di € 25.938,23, al netto previdenziale e al lordo fiscale, importo da cui doveva essere detratto quello corrisposto in corso di rapporto di € 8.500,00, per un residuo di € 17.438,23, oltre ai contributi non versati, pari ad € 7.750,94;
- di aver chiesto alla resistente, anche per il tramite dell'associazione sindacale, di consegnare la documentazione omessa, nonché di provvedere al pagamento del dovuto,
senza mai ricevere alcun tipo di riscontro.
Rivendicava, pertanto, stante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, evincibile dalla documentazione prodotta, il suo diritto ad essere inquadrato nel terzo livello super del CCNL Logistica, Trasporti, Merci e spedizioni e, per l'effetto, ad ottenere la corresponsione dell'importo di € 17.438,23, per differenze retributive e di €
7.750,94, per contributi non versati.
Alla luce delle suddette argomentazioni chiedeva al G.d.L. di:
<1) accertare e dichiarare che in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore, è debitrice, nei confronti del sig. , a titolo di Parte_1
differenze retributive dovute in ragione dell'esecuzione e cessazione di rapporto di lavoro
subordinato intercorso dal 10/08/2019 al 31/08/2020, del complessivo importo di €
17.438,23, calcolato al lordo fiscale e netto previdenziale o di quel diverso importo che sarà
accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia, per le ragioni dedotte in narrativa;
2) Conseguentemente, condannare in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore, nonché i sigg.ri tutti in solido CP_2 CP_3
tra loro, ferma la previa escussione - quanto a questi ultimi - del patrimonio sociale, a pagare
4 al Sig. il predetto importo lordo di € 17.438,23, calcolato al lordo fiscale e netto Parte_1
previdenziale o quel diverso importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa
e/o ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) Dichiarare altresì tenuta in persona del Legale Rappresentante Controparte_1
pro tempore, al versamento in favore del sig. dei contributi previdenziali non Parte_1
versati, quantificati in € 7.750,94 o in quel diverso importo maggiore o minore che sarà
accertato in corso di causa;
4) Conseguentemente, condannare in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore, nonché i sigg.ri tutti in solido CP_2 CP_3
tra loro, ferma la previa escussione - quanto a questi ultimi - del patrimonio sociale, al
versamento in favore del Sig. , dei contributi previdenziali non versati, Parte_1
quantificati in € 7.750,94 o in quel diverso importo maggiore o minore che sarà accertato in
corso di causa.>>.
Con vittoria di spese del giudizio.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituivano i resistenti che, quindi,
venivano dichiarati contumaci con ordinanza del 16.1.2024.
3. Con la medesima ordinanza veniva ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente e le prove testimoniali richieste dal ricorrente e,
quindi, all'udienza successiva, preso atto dell'assenza del legale rappresentante della società, cui pure era stato ritualmente notificato il verbale ammissivo della prova per interpello, si procedeva all'escussione del teste . Testimone_1
Terminata l'istruttoria, si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 28.1.2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
5 Il ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, mentre,
come detto, i resistenti restavano contumaci.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
Conviene innanzitutto dare succintamente atto che il teste , sentito nel corso Testimone_1
del giudizio, ha dichiarato di essere stato, dalla metà del 2019 e fino alla fine del 2020,
lavoratore dipendente della resistente, con mansioni di autista di autoarticolato, CP_4
aggiungendo, tuttavia, che con detta società aveva una controversia in corso per il pagamento di spettanze lavorative, conclusasi in primo grado con sentenza a lui favorevole.
Ha, poi, riferito e di conoscere da molti anni il ricorrente, che aveva presentato al in CP_1
quanto quest'ultimo gli aveva detto di avere bisogno di un altro autista per la sua ditta di
Il aveva iniziato a lavorare per la poco dopo di lui CP_1 Pt_1 Controparte_1
e aveva smesso di lavorare qualche mese prima di lui e di tanto era a conoscenza in quanto il era suo vicino di casa a Reggio Emilia. Anche il ricorrente aveva avuto in Pt_1
assegnazione dalla società un autoarticolato di peso ricompreso tra le 12 e le 44 tonnellate,
del quale non ricordava esattamente il numero di targa, di proprietà della stessa, affidato in uso e custodia agli autisti;
sia lui che il parcheggiavano il veicolo in questione, Pt_1
durante la notte ed i giorni di riposo, nei pressi delle loro abitazioni in Reggio Emilia. L'attività
lavorativa consisteva nell'eseguire una serie di trasporti e di consegne di merce tra piattaforme logistiche e clienti, principalmente afferenti alla ditta Bricoman, da e verso una serie di località essenzialmente del centro nord, come NA, Villalunga di Casagrande,
Bologna, Milano, Pavia, Genova e molte altre anche della Toscana e delle Marche. Il loro
6 compito normalmente non comprendeva anche il carico e lo scarico della merce, ma vi erano alcuni clienti con i quali era stato stipulato l'accordo relativo a tali attività, sicché in queste occasioni veniva messo a loro disposizione un transapallet, con cui dovevano provvedere al carico o allo scarico dei bancali. Le indicazioni in merito alle destinazioni da raggiungere giorno per giorno gli venivano fornite telefonicamente da , Persona_1
dipendente della piattaforma “Logistica Mediterranea”, con la quale la Controparte_1
aveva un contratto e successivamente da lui (il dichiarante) girate al . Il Pt_1 Per_1
onde evitare di dover contattare di volta in volta il si relazionava direttamente con il CP_1
dichiarante, che fungeva da intermediario con il;
se sorgeva qualche problema lui e Pt_1
il si relazionavano direttamente con il Alla fine del mese lui ed il Pt_1 Per_1 Pt_1
consegnavano il tabulato di tutte le consegne eseguite nel mese al il quale avrebbe CP_1
dovuto remunerarli in misura fissa indipendentemente dal numero di viaggi eseguiti;
anche quando per qualche ragione uno di loro restava fermo per un giorno aveva diritto alla remunerazione giacché poi doveva recuperare le ore di guida non svolte;
l'orario di lavoro era variabile in base alla distanza del luogo ove bisognava caricare e scaricare la merce;
di solito partivano non dopo le 4,00 o le 5,00 di mattina e rientravano non prima delle 19,00; il sabato, la domenica ed i festivi non vi erano viaggi da eseguire e, quindi, si riposavano;
il
, previe notevoli insistenze, aveva ricevuto dal le buste paga, mentre il suo Pt_1 CP_1
contratto (del dichiarante) non era stato regolarmente formalizzato.
2. Come accennato in precedenza, alla luce delle dichiarazioni testimoniali che precedono,
nonché della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del l.r. della società
convenuta e della documentazione prodotta in atti dal ricorrente, le affermazioni di parte ricorrente possono essere ritenute tutte adeguatamente provate.
Più specificamente dalle risultanze suddette emerge con chiarezza:
a) l'esistenza del rapporto lavorativo e la durata di esso (10.8.2019-31.8.2020), evincendosi chiaramente tali aspetti dalla Comunicazione obbligatoria Unilav dell'8.8.2019, inviata
7 telematicamente dalla e dalla scheda del lavoratore rilasciata dal Controparte_1
Centro per l'Impiego di Reggio Emilia, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali in precedenza riassunte;
b) l'applicazione al rapporto del CCNL Logistica e Trasporti “Federdat”;
c) la necessità di inquadrare il ricorrente nel livello 3S di detta contrattazione collettiva,
anziché nel livello “C2” indicato nelle buste paga redatte dall'azienda datrice, posto che, per un verso, il livello C2 non si rinviene nel contratto collettivo in questione, e, per altro verso,
è pacificamente stato acclarato il dato che il guidasse un autoarticolato di peso Pt_1
ampiamente superiore agli 80 quintali, sicché le sue mansioni sono testualmente ricomprese tra quelle descritte come proprie del livello 3° Super del CCNL in questione;
d) l'espletamento di un orario di lavoro abitualmente pari a non meno di 175 ore mensili per
25 giorni al mese, come risultante con chiarezza sia dalle dichiarazioni del testimone sentito in giudizio e sia dalle buste paga in atti, le quali, pur riguardando solo alcuni dei mesi lavorati sono evidentemente indicative del tipo di impegno lavorativo usualmente prestato dal ricorrente e sono confermative del contenuto della testimonianza.
3. Orbene in ordine al pagamento degli stipendi, dei contributi e del TFR il datore di lavoro
– non costituitosi neppure in giudizio – non ha offerto alcun elemento a riprova della corresponsione degli stessi al ricorrente, sicché deve ritenersi acclarata la dazione delle sole somme indicate dalla stessa parte ricorrente in seno al ricorso, così come è accertata la mancata erogazione del TFR, certamente dovuto in relazione al periodo di lavoro in questione.
Lo stesso è a dirsi per la quota contributiva correlata alle retribuzioni percepite dal ricorrente,
posto che parte datrice non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto versamento dei contributi e dall'estratto contributivo prodotto dal nessun contributo risulta versato da parte Pt_1
dell'impresa datrice.
Occorre, poi, ricordare, con specifico riferimento all'aspetto dei conteggi sviluppati da parte
8 attrice in allegato al ricorso, che rispetto ad essi vige un onere di specifica contestazione ad opera della parte convenuta, posto che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1,
e 416, comma 3, c.p.c., “occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali
circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare
l'erroneità dei conteggi” (cfr., tra le molte, Cass. n.4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015,
Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018, per la quale: <Nel processo del lavoro,
l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando
il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli
emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro
quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione
autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria
estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur">>).
E nel caso in esame, stante la contumacia del convenuto detta contestazione è del tutto mancata.
4. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, acclarata l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente intercorso tra la ricorrente la convenuta, con la connotazione di impegno orario descritta nell'atto introduttivo, va riconosciuto al ricorrente, in conformità
ai conteggi dal medesimo sviluppati, il diritto alla percezione delle seguenti spettanze inadempiute:
- € 17.438,23 per retribuzione e TFR, calcolati al netto previdenziale e al lordo fiscale;
- € 7.750,94 per contributi previdenziali non versati.
Su dette somme, naturalmente, saranno dovuti gli accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c.,
dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.
5. Sussiste, ovviamente, in uno alla posizione debitoria della società datrice, attesa la natura personale, di s.n.c., della società datrice, la responsabilità solidale dei soci illimitatamente
9 responsabili e per le obbligazioni della società. CP_2 CP_3
6. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché i convenuti vanno condannati, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., in solido tra loro, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2448 dell'anno 2023, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna la soc. in pers. del l.r. Controparte_1
p.t., nonché, subordinatamente all'escussione infruttuosa del patrimonio societario, in solido tra loro, i soci illimitatamente responsabili e , al pagamento in CP_2 CP_3
favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 17.438,23, al netto previdenziale e al lordo fiscale, e della somma di € 7.750,94 per contributi previdenziali non versati, oltre accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.
2) condanna la soc. in pers. del l.r. p.t., e i soci illimitatamente Controparte_1
responsabili e , in solido tra loro, al pagamento, in favore del CP_2 CP_3
ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Salerno, 17.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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