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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
26/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2415/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8
, (Avv. VITRANO FILIPPO) Parte_9 Parte_10
ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DELLO STATO)
(CONTUMACE) CP_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, a rimborsare all' resistente le spese di lite, liquidate in complessivi 8.930,00, oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 14/03/2022 le ricorrenti deducevano che sotto l'apparenza dello svolgimento di lavori socialmente utili, ai sensi dell'art. 52 della
L.R. n. 11/2010, si era svolto, di fatto, presso l'Assessorato regionale delle Attività
Produttive un rapporto di lavoro avente le caratteristiche proprie della subordinazione, dal momento che “venivano adibite ad attività di supporto dei
servizi espletati dall' ”, “svolgevano attività gerarchicamente CP_1
subordinate alle direttive e alle disposizioni dei funzionari e dei dirigenti
dell' ”, “erano sottoposte agli stessi obblighi tipici del rapporto di CP_1
lavoro subordinato, in quanto presentavano domanda di ferie, di permesso, di
riposi compensativi […], erano tenute a giustificare le assenze dal servizio, erano
sottoposte a trasferimenti e alla predeterminazione unilaterale delle fasce orarie
lavorative, a periodi di congedo, alla trattenuta per le giornate di sciopero, e a
timbrare in entrata e in uscita con l'uso del badge”; rivendicavano, pertanto, il diritto a percepire ex art. 2126 c.c., a decorrere dall'01/01/2017, le differenze retributive e contributive commisurate ai parametri economico-giuridici del CCRL
per il personale non dirigenziale;
reclamavano, inoltre, il risarcimento del danno correlato all'abusiva precarizzazione dei rispettivi rapporti di lavoro. Sulla scorta di tali premesse rassegnavano le seguenti conclusioni: “VOGLIA IL TRIBUNALE
DI PALERMO SEZ. LAVORO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro difesa, - ritenere e dichiarare che le ricorrenti hanno diritto, a far data
dall'01.01.2017, al risarcimento del danno ex art. 2126 c.c., pari alla differenza
tra le somme percepite, mediamente pari ad € 800,00 mensili, e quanto
avrebbero dovuto percepire in applicazione delle tabelle economiche e della
categoria B2 del CCRL ratione temporis vigente, pari ad € 60.300,00 o a quella
diversa che di giustizia sarà ritenuta, oltre interessi e contributi previdenziali
come per legge;
-ritenere e dichiarare che le ricorrenti hanno diritto al
risarcimento del danno cosiddetto comunitario secondo l'insegnamento di Corte
di Cassazione sez. Unite del 15.03.2016 n. 5072, da liquidarsi nella misura che
sarà ritenuta di giustizia da codesto Tribunale;
- conseguentemente condannare
l'Assessorato Regionale Sicilia delle Attività Produttive al pagamento nei
confronti delle ricorrenti della somma di € 60.300,00, o a quella maggiore e
diversa che sarà riconosciuta nel corso dell'espletanda CTU, che sin d'ora si
chiede, oltre le differenze retributive che matureranno e saranno dovute sino alla
decisione definitiva del presente giudizio, oltre interessi e contributi
previdenziali, come per legge dovuti, oltre il risarcimento del danno cosiddetto
comunitario secondo l'insegnamento di Corte di Cassazione sez. Unite del
15.03.2016 n. 5072, da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia da
codesto Tribunale”.
L'Assessorato regionale delle Attività Produttive si costituiva in giudizio eccependo la litispendenza in ragione dell'identica domanda introdotta nel giudizio iscritto dinanzi al Tribunale di Palermo con il n. 14384/2016 R.G. (cui era stato riunito il n. 14385/2016), all'epoca pendente in fase di appello, e contestando anche nel merito la fondatezza del ricorso;
rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale: dichiarare inammissibile e/o rigettare
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'avverso ricorso;
ove ritenuto necessario, sospendere il presente giudizio ai
sensi dell'art. 295 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 337 c.p.c.; ove ritenuto
necessario, acquisire gli atti di cui al giudizio R.G. Lav. 14384/2016 (e di quello
riunito) e di quello di appello avente R.G. Lav. 401/2019)”.
L' pur regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_2
Sulle conclusioni rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26/05/2025
la causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è infondato.
Assumono ancora una volta le ricorrenti, tutte già appartenenti al bacino
“Emergenza Palermo”, di avere instaurato un rapporto di lavoro a carattere subordinato con l'amministrazione regionale allorquando sono state chiamate a svolgere varie attività presso gli uffici dell'Assessorato convenuto nel contesto delle iniziative sociali destinate ai lavoratori socialmente utili.
Ancora una volta devesi rilevare che i progetti triennali previsti dall'art. 52 della
L.R. n. 11/2010, i quali prevedevano l'impiego dei soggetti svantaggiati già
destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, della L.R. n. 4/2006 ed impegnati in progetti promossi dal comune per Parte_11
lo svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale, si inseriscono nel quadro delle misure per il sostegno dei redditi e l'inserimento lavorativo di tali soggetti promosse dalla Regione. Analoga ratio presiede all'art. 43, comma 1, della L.R. n.
9/2013, il quale riconosceva al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali la possibilità di utilizzare i suddetti soggetti svantaggiati “per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale” a fronte dell'erogazione, in convenzione con l' di un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio CP_2
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro economico già in godimento. Ed è rimasta immutata nell'art. 34, comma 4, della
L.R. n. 5/2014, il quale facultava alla medesima utilizzazione “per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale” l'Amministrazione regionale, i Servizi
Sanitari, le Società partecipate, gli Enti e gli organismi pubblici. Mentre l'art. 68
della L.R. n. 9/2015, accordava, al comma 4, pure ai “soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014” privi dei
“requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici” ed a ”quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici,” la possibilità di “essere impegnati in specifici progetti di utilità
collettiva con finalità di recupero sociale” garantendo loro “per la durata delle attività progettuali avviate, … un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore.”.
Trattasi, in tutte queste ipotesi, di prestazioni rese secondo uno schema assimilabile – ricordano giustamente le stesse ricorrenti - a quello dei lavoratori socialmente utili, in relazione ai quali non può certamente parlarsi dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che i soggetti impegnati nello “svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale”
percepiscono esclusivamente un trattamento di sostegno al reddito, non parametrato alla quantità e qualità del lavoro svolto e corrisposto, nel contesto di un rapporto giuridico che conserva natura previdenziale ed assistenziale,
realizzando un interesse di carattere generale riconducibile al diritto di assistenza
ex art. 38 Cost. e diretto alla soddisfazione di un interesse sociale quale quello della tutela contro la disoccupazione (arg. ex Cass. n. 3452 del 15/02/2010, Cass.
n. 28540 del 22/12/2011, Cass. n. 2605 del 05/02/2013).
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Se, dunque, non sussiste alcuna possibilità di configurare in capo alle ricorrenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale semplicemente in forza della loro utilizzazione nei ricordati progetti di utilità collettiva o nelle menzionate attività di interesse pubblico e sociale, la deduzione formulata nel ricorso secondo cui la prestazione resa in concreto da ciascuna delle ricorrenti abbia comunque assunto, nella
“sostanza”, i caratteri del rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell'amministrazione è rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio.
Non può non rilevarsi a tal riguardo che le ricorrenti si sono limitate ancora una volta a generiche considerazioni circa la loro adibizione a mansioni amministrative coincidenti con le finalità istituzionali dell'ente ospitante e nulla può argomentarsi da tali generiche affermazioni in ordine alla specifica prestazione resa da ciascuna di esse ed alla congruità di queste con i progetti di utilizzazione previsti dall'art. 52 della L.R. n. 10/2011 ovvero con le utilizzazioni avvenute ai sensi dell'art. 43, comma 1, della L.R n. 9/2013 e dell'art. 34, comma
4, della L.R. n. 5/2014.
E' rimasta, inoltre, sfornita di prova qualsivoglia concreto assoggettamento delle ricorrenti all'esercizio di un potere direttivo-disciplinare dell'Amministrazione. E
l'ulteriore deduzione secondo cui ciascuna sarebbe stata inserita nei piani di lavoro degli enti utilizzatori, tenuta ad osservare un orario di servizio ed a giustificare ritardi o assenze etc., impone di rilevare ancora una volta che il coinvolgimento in progetti di pubblica utilità o in attività di interesse pubblico e sociale non esclude affatto la previsione di uno specifico impegno orario (cui è di regola commisurato lo stesso ammontare dell'assegno di sostegno al reddito e che
è suscettibile di verifica), l'inserimento nella struttura organizzativa dell'ente ai
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro limitati fini dello svolgimento delle attività stabilite, la previsione di adeguati periodi di riposo e/o di assenze per malattia o per motivi personali, la fruizione di permessi (cfr., ad esempio, l'art. 8 del d.lgs. n. 468/97); e neppure sulla scorta di tale deduzione è possibile dunque argomentare in ordine alla concreta deviazione della prestazione espletata dalle ricorrenti dai limiti di utilizzazione del personale secondo le norme summenzionate.
Aggiungasi che se il ricorso si limita a sostenere – riassumono efficacemente le stesse ricorrenti nelle memorie conclusive depositate il 15/05/2025 (cfr. pag. 4) –
lo “svolgimento di rapporti di lavoro effettivamente subordinati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, sotto l'apparenza dello svolgimento di lavori socialmente utili”, del tutto tardivamente e perciò inammissibilmente è stata prospettata nelle suddette memorie anche la “violazione dei requisiti di forma […]
per la configurazione di un rapporto di pubblica utilità di matrice assistenziale”,
quivi deducendosi per la prima volta che “non risulta esistente e tantomeno documentato un progetto di svolgimento di attività di pubblica utilità”: profilo evidentemente nuovo la cui tardiva deduzione ha precluso all'amministrazione regionale qualsivoglia difesa sul punto non consentendole di prendere posizione né di svolgere eventuale difesa documentale.
Respinte, sulla scorta delle considerazioni che precedono, le domande delle ricorrenti e ritenuto che le stesse costituiscano una “ragione liquida” assorbente ogni altra possibile argomentazione, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori (fra minimi e medi) stabiliti dal
DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad euro 52.000,01.
◊
Così deciso in Palermo, il 30/05/2025.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro