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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/11/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente
dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore
dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 899/2024 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parte_1
Alessandria e in Genova elettivamente domiciliata in Salita Salvatore Viale, 1/27 presso lo studio dell'avv. Simone Spinelli che la rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o
sito in Novi Ligure (Al), via Pietro Isola n.56, ed ivi Controparte_1
elettivamente domiciliato in Piazza Garibaldi, 38 presso lo studio dell'avv. Carlo Porrati che lo rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Udienza di rimessione della causa in decisione del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 19 PER PARTE APPELLANTE: in riforma parziale della sentenza n. 565/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria, respingere l'opposizione avversaria e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
882/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria il 6.08.2022; in ogni caso, condannare l'opponente , al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma pari ad € 23.669,50 IVA inclusa, oltre interessi moratori ex D.lgs.
231/2002 dal 30.11.2014 sino al soddisfo;
anche indipendentemente dall'accoglimento del primo motivo di gravame, condannare il al pagamento in Controparte_1
favore della di una somma equitativamente determinata ex art. 96 Parte_1
co. III c.p.c. per aver agito e resistito nel giudizio di opposizione con mala fede e/o la colpa grave;
riformare in punto spese la sentenza gravata, condannando il CP_1
soccombente alla refusione delle spese della fase monitoria e del primo grado di giudizio da liquidare ex DM 55/2014; con vittoria delle spese del presente grado da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PER PARTE APPELLATA: respingere l'appello avversario, con il favore delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la impugna la Parte_1
sentenza 565/2024 pubblicata il 28/06/2024 con cui il Tribunale di Alessandria ha revocato il decreto ingiuntivo n. 822/2022 emesso in suo favore dal Tribunale medesimo in data 06.08.2022 eha condannato il al Controparte_1
pagamento della somma di € 23.669,50, IVA inclusa, oltre agli interessi da differenziarsi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c..
Primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il Controparte_1
agiva in giudizio contro la eccependo il difetto di certezza ed Parte_1
esigibilità del credito azionato da quest'ultima in via monitoria, sostenendo che le fatture poste a fondamento del ricorso si riferivano a un “extra prezzo” relativo a lavori pagina 2 di 19 contrattuali concordati a corpo per l'importo complessivo di € 78.000, IVA inclusa, comprendente lavorazioni extra-contrattuali non previamente autorizzate dall'assemblea. L'opponente richiamava il verbale dell'assemblea straordinaria del
12.09.2013, costituente parte integrante del contratto d'appalto, con il quale era stato determinato il prezzo a corpo in detta somma, rilevando che la successiva stima della
Direzione Lavori, pari a € 89.215,50 IVA inclusa, non poteva vincolare il CP_1
poiché redatta senza autorizzazione e sulla base di un conteggio non sottoscritto, la cui provenienza veniva espressamente disconosciuta. Sosteneva, pertanto, che la maggiore somma eccedente il prezzo contrattuale, come richiesta in via monitoria, non fosse assistita dal requisito della certezza in quanto priva di una preventiva approvazione assembleare o, quantomeno, di una successiva ratifica, come previsto dall'art. 5 del contratto d'appalto.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta. In particolare, evidenziava che la natura e l'entità delle opere eseguite risultavano comprovate dal certificato di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori del
26.01.2015 e che la somma ingiunta corrispondeva alla sola differenza tra quanto incassato e quanto espressamente riconosciuto come dovuto dall'amministratore condominiale e dalla Direzione Lavori. La società rilevava, inoltre, che il Condominio, dopo aver regolarmente saldato le precedenti fatture, aveva versato un acconto di €
25.000,00 sulla fattura n. 19/2014 di € 45.219,13, lasciando pertanto insoluto il residuo importo. Sottolineava, infine, che l'eccezione di inopponibilità delle maggiori opere era stata sollevata solo in sede giudiziale, a distanza di otto anni, senza che in precedenza fosse mai stata formulata alcuna contestazione e che comunque non vi era stata alcuna discussione sull'effettiva esecuzione dei lavori, ma soltanto sulla debenza del relativo corrispettivo, trattandosi di mere varianti quantitative rese necessarie per l'esatta esecuzione dell'opera e non di opere extra-contrattuali.
pagina 3 di 19 Con ordinanza del 26.02.2023 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
la creditrice avviava, dunque, la procedura esecutiva a carico del . CP_1
Concessi i termini della trattazione ex art. 183, comma 6, c.p.c., con la seconda memoria datata 24.04.2023 il depositava il verbale di assemblea del CP_1
05.09.2014 (doc. 13) in cui emergeva come l'assemblea, relazionata dal D.L. sullo stato dei lavori e sulla necessità di provvedere ad ulteriori opere, aveva autorizzato gli interventi extra ed incaricato all'uopo l'amministratore.
All'udienza dell'11.07.2023, fissata all'esito del deposito delle memorie di trattazione, la società evidenziava che tale documento valeva a Parte_1
ratifica condominiale dei lavori extra.
Nelle more, con comparsa datata 10.07.2023, si costituiva il nuovo difensore del il quale (a seguito della notifica dell'atto di precetto effettuata all'esito CP_1
della concessione della provvisoria esecuzione) eccepiva l'erroneità del calcolo degli interessi in sede monitoria, sostenendo l'inapplicabilità del tasso moratorio previsto per le transazioni commerciali e la debenza dei soli interessi legali ex artt. 1224 e 1284 c.c.
In particolare, l'opponente evidenziava che nel decreto era stato ingiunto il pagamento degli “interessi come da domanda” e che nel ricorso monitorio la società creditrice aveva richiesto genericamente gli “interessi moratori dal 30.11.2014 sino al dì dell'integrale soddisfo”, senza indicazione del tasso applicabile.
A sostegno della propria posizione, richiamava l'art. 1224 c.c., secondo cui dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali, il cui saggio è determinato dall'art. 1284, comma 1, c.c. salvo diversa pattuizione. Richiamava, inoltre, l'art. 14 del contratto di affidamento dei lavori, il quale prevede che il ritardo o il mancato pagamento anche parziale delle singole rate rispetto alla scadenza pattuita comporta l'immediata decorrenza degli interessi di mora, senza tuttavia specificare il tasso da applicare.
Infine, deduceva che il Condominio, in quanto ente di gestione privo di personalità giuridica, deve essere equiparato al consumatore, come affermato dalla giurisprudenza pagina 4 di 19 di legittimità, e che pertanto nei rapporti con il medesimo non può trovare applicazione il regime degli interessi moratori previsto dal D.lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali.
Con ordinanza del 15.09.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, qualificava la delibera prodotta come preventiva autorizzazione all'esecuzione delle opere e, dunque, destituita di fondamento l'eccezione di mancata approvazione/ratifica posta alla fondamento dell'opposizione e fissava udienza per tentativo di conciliazione.
In data 04.12.2023 il giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art.
185-bis c.p.c. così riportata: “L'attore-opponente pagherà la somma di € 37.000, inclusa la somma già assegnata dal Giudice dell'Esecuzione, a saldo e stralcio di ogni dovuto, spese incluse”; all'udienza dell'11.1.2024 la dichiarava di Parte_1
non accettare la proposta del giudice.
Con note conclusive del 17.06.2024 la contestava Parte_1
l'ammissibilità delle allegazioni difensive formulate dal in merito alla CP_1
qualificazione giuridica degli interessi moratori, ritenendole tardive e non dedotte nei termini previsti dal rito. In particolare, osservava che il , con la comparsa di CP_1
costituzione del nuovo difensore, introduceva per la prima volta una diversa interpretazione della clausola contrattuale relativa alla decorrenza degli interessi in caso di ritardo nei pagamenti, senza tuttavia eccepire la natura vessatoria della clausola né la sua nullità, ai sensi della disciplina consumeristica. In altri termini, secondo la difesa della società, il non aveva contestato tempestivamente la qualificazione CP_1
giuridica dell'art. 14 del contratto come invece avrebbe dovuto fare sin dal principio con l'opposizione al decreto ingiuntivo giacché la pattuizione del tasso previsto per le transazioni commerciali in caso di inadempimento era già stata allegata dalla
[...]
nel ricorso monitorio. Parte_1
A sostegno della propria tesi richiamava la sentenza della Corte di Cassazione n.
20597/2022 secondo cui l'opponente ha l'onere, ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione pagina 5 di 19 in modo analitico sulle circostanze dedotte dall'opposto, pena la presunzione di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La sosteneva, pertanto, che le allegazioni difensive del Parte_1
, vertenti sull'interpretazione della clausola contrattuale e sulla natura degli CP_1
interessi richiesti, non rientravano nel thema decidendum né nella causa petendi fissata con l'atto introduttivo dell'opposizione e dichiarava di non accettare il contraddittorio su tali questioni, insistendo per la loro inammissibilità.
Con sentenza n. 565/2024 il Tribunale di Alessandria definitivamente pronunciando revocava il decreto ingiuntivo n. 882/2022 e condannava il CP_1
al pagamento in favore della della somma di €
[...] Parte_1
23.669,50 IVA inclusa, oltre agli interessi da differenziarsi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1 e 4, c.c.; compensava le spese del giudizio.
In motivazione il giudice di prime cure osservava che la principale contestazione del
, relativa alla pretesa inopponibilità delle maggiori opere eseguite CP_1
dall'appaltatore, risultava superata dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio, in particolare dalla delibera assembleare del 05.09.2014 con la quale il CP_1
aveva espressamente autorizzato e, in parte, ratificato l'esecuzione delle opere aggiuntive rese necessarie dal grave stato di ammaloramento dello stabile. Tale delibera era stata ritenuta dal Tribunale pienamente assorbente rispetto alle difese dell'opponente, avendo dimostrato l'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea condominiale delle lavorazioni contestate.
Quanto alla questione degli interessi, introdotta con la comparsa di costituzione del nuovo difensore del , il Tribunale rilevava che nel ricorso monitorio la CP_1 [...]
aveva richiesto il pagamento degli “interessi di mora previsti nelle Parte_1
transazioni commerciali”, mentre dal contratto stipulato tra le parti emergeva soltanto una generica previsione di interessi di mora in caso di ritardato pagamento, priva di qualsiasi richiamo al D.lgs. n. 231/2002. Da ciò il giudice desumeva che, nel periodo pagina 6 di 19 intercorrente tra il dedotto inadempimento e la proposizione della domanda giudiziale, non potessero trovare applicazione gli interessi moratori propri delle transazioni commerciali, ma soltanto quelli ordinari previsti dall'art. 1284, comma 1, c.c., così distinguendo tra il saggio legale di cui al primo comma e quello maggiorato previsto dal quarto comma della medesima disposizione, applicabile soltanto dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
In punto tardività delle contestazioni, il Tribunale escludeva che le deduzioni del sul punto potessero ritenersi tardive o introduttive di domande nuove, CP_1
trattandosi unicamente di una diversa qualificazione giuridica e quantificazione degli interessi già oggetto del ricorso monitorio.
Infine, sulla competenza del giudice del merito in ordine alla corretta quantificazione degli interessi riconosciuti con decreto ingiuntivo, il Tribunale richiamava la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (S.U. n. 12449 del 07.05.2024) secondo cui, qualora il titolo esecutivo giudiziale non contenga una specifica statuizione sulla spettanza degli interessi maggiorati di cui alla legislazione speciale sulle transazioni commerciali, essi non possono essere riconosciuti in sede esecutiva, essendo precluso al giudice dell'esecuzione integrare il contenuto del titolo. Da tale principio deduceva il proprio potere di intervenire a rettifica della statuizione sugli interessi prevista nel decreto ingiuntivo, revocando l'ingiunzione al pagamento “degli interessi come da domanda” e sostituendola con una condanna al pagamento del capitale dovuto, oltre interessi al saggio legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla data dell'inadempimento (30.11.2014) sino alla domanda giudiziale e interessi al saggio maggiorato previsto dal quarto comma della medesima disposizione soltanto dal momento della proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo.
Appello
La propone impugnazione avverso la richiamata sentenza Parte_1
contestando ed impugnando i relativi capi per i seguenti motivi.
pagina 7 di 19 Con il primo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 112, 132 e 161 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per vizio di ultra- petizione e violazione dell'art. 115 c.p.c.. In particolare, l'appellante sostiene che il
Tribunale si sarebbe pronunciato su questioni non oggetto di contestazione tra le parti e comunque estranee al thema decidendum, avendo introdotto d'ufficio la questione concernente la quantificazione degli interessi di mora previsti dal contratto, non oggetto di domanda da parte dell'opponente. Rileva, infatti, che nel ricorso monitorio la società aveva chiesto la condanna del al pagamento del capitale oltre agli interessi CP_1
moratori “come da domanda”, espressamente determinati per relationem al tasso previsto dall'art. 14 del contratto d'appalto, e che tale qualificazione non era stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente. Assume, pertanto, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto limitarsi a verificare la fondatezza dell'opposizione limitatamente alla parte capitale, non potendo riesaminare d'ufficio la validità o l'interpretazione della clausola sugli interessi. Deduce, inoltre, la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui, in difetto di specifica contestazione, i fatti allegati devono ritenersi pacifici. Sotto altro profilo, lamenta l'erroneo richiamo operato dal giudice di primo grado alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2023, n. 28983 e SS.UU. 2024, n.
12449), ritenuta inconferente rispetto alla fattispecie, e ribadisce che la sentenza impugnata avrebbe travalicato i limiti del contraddittorio pronunciandosi su un fatto non contestato e dunque estraneo al giudizio.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 91, 92,
96 e 112 c.p.c., deducendo l'erroneità della compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale per asserita soccombenza reciproca. Rileva che il sarebbe CP_1
risultato totalmente soccombente in relazione ai motivi di opposizione e che, in ogni caso, la compensazione sarebbe ingiustificata essendo l'opponente incorso in mala fede o colpa grave nell'introduzione del giudizio, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Evidenzia, inoltre, che il rifiuto della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. non può
pagina 8 di 19 comportare conseguenze negative in punto spese, atteso che la proposta non era conveniente né idonea a coprire le somme dovute, comprensive delle spese monitorie, esecutive e di giudizio.
Conclude, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza anche sul punto, con condanna del alla rifusione delle spese di lite del primo grado e di quelle del presente CP_1
giudizio, oltre alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 30.10.2024 l'appellato Controparte_1
chiede il rigetto integrale dell'appello, sostenendo l'infondatezza di entrambi i motivi proposti dalla società appellante.
Con riferimento al primo motivo, l'appellato rileva che la controparte pretende indebitamente l'applicazione del tasso di interesse previsto per le transazioni commerciali, giacché il decreto ingiuntivo opposto dispone il pagamento degli “interessi come da domanda”, così richiamando le conclusioni rassegnate dalla Parte_1
nel ricorso monitorio in cui la creditrice aveva chiesto soltanto “gli interessi
[...]
moratori dal 30.11.2014 sino all'integrale soddisfo”, senza indicarne la misura.
L'appellato richiama, altresì, l'art. 14 del contratto di affidamento lavori, che si limita a prevedere la decorrenza degli interessi di mora in caso di ritardo nei pagamenti, senza stabilirne il tasso, da intendersi quindi quello legale ex artt. 1224 e 1284, primo comma,
c.c. Sottolinea, inoltre, che il Condominio, quale ente di gestione privo di personalità giuridica, deve essere equiparato al consumatore (come da costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione sul punto), sicché tuttalpiù il tasso previsto per le transazioni commerciali è applicabile solo dal momento della proposizione della domanda giudiziale (15.07.2022), e non anteriormente. Pertanto, secondo il , alcuna CP_1
censura di ultra-petizione può essere mossa alla sentenza impugnata, avendo anzi il
Tribunale correttamente accolto i rilievi dell'opponente in punto calcolo degli interessi
(indicati genericamente nel decreto) e così revocando il decreto ingiuntivo e distinguendo il saggio degli interessi ai sensi dell'art. 1284, commi 1 e 4, c.c.
pagina 9 di 19 Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellato evidenzia che la decisione di primo grado è corretta anche nella parte relativa alla compensazione delle spese processuali.
Infatti, il giudice di prime cure aveva rilevato che la propria proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c. — accettata dal e rifiutata dalla CP_1 [...]
— prevedeva il pagamento di € 37.000,00, somma superiore all'importo Parte_1
poi riconosciuto in sentenza. Il rifiuto di tale proposta da parte della società appellante deve, pertanto, ritenersi ingiustificato e idoneo a supportare la compensazione integrale delle spese in considerazione della reciproca soccombenza sostanziale e del comportamento processuale delle parti.
L'appellato, quindi, conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
L'APPELLO DEVE ESSERE RIGETTATO, MA LA MOTIVAZIONE
MODIFICATA.
L'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale, in sede di opposizione, ritenuto di poter riesaminare la questione degli interessi moratori, revocando il decreto ingiuntivo opposto e rideterminando il tasso applicabile ai sensi dell'art. 1284, commi 1 e 4 c.c., decisione che avrebbe comportato un'inammissibile estensione del thema decidendum e un'indebita rivalutazione di un profilo non contestato, se non tardivamente, dall'opponente.
Le doglianze non meritano accoglimento.
Si osserva, infatti, che, secondo l'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non assume natura di giudizio di impugnazione, ma si configura quale fase a cognizione piena del medesimo procedimento monitorio, avente ad oggetto l'accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa creditoria azionata dal ricorrente nella fase sommaria.
In tale prospettiva, l'opposizione non si esaurisce in un controllo formale o in una verifica della regolarità del provvedimento monitorio, bensì introduce un ordinario giudizio di merito nel quale il giudice è chiamato a riesaminare integralmente il rapporto pagina 10 di 19 obbligatorio dedotto alla luce delle contrapposte allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie acquisite. Sul punto, si è espresso in modo univoco il Supremo Collegio a
Sezioni Unite (SS.UU. 2022, n. 927) secondo cui l'opposizione non costituisce un'actio nullitatis diretta alla rimozione del decreto per vizi formali, bensì rappresenta una fase ulteriore, ancorché eventuale, del procedimento monitorio avente ad oggetto la verifica sostanziale della sussistenza e consistenza del credito dedotto.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito di un potere cognitivo pieno, esteso all'intero rapporto obbligatorio, potendo e dovendo accertare non soltanto l'esistenza del credito, ma anche la sua esatta entità e i relativi accessori — quali interessi, rivalutazione monetaria e penali — indipendentemente dal contenuto dell'ingiunzione e dalle determinazioni ivi assunte. In altri termini, il giudizio di opposizione non è vincolato alle statuizioni del provvedimento monitorio, ma impone una valutazione autonoma e completa della fondatezza della pretesa creditoria, secondo le ordinarie regole del processo di cognizione.
Pertanto, lungi dall'avere ecceduto il petitum o travalicato i limiti del potere decisorio, il
Tribunale di primo grado si è correttamente attenuto al potere-dovere che la legge gli attribuisce, procedendo alla verifica della sussistenza e della misura degli interessi contrattuali richiesti dall'opposto, sulla base delle pattuizioni contenute nel titolo negoziale posto a fondamento del credito. Tale attività rientra, infatti, pienamente nei poteri cognitivi del giudice dell'opposizione, cui compete non soltanto il controllo della regolarità formale del decreto ma, soprattutto, la decisione sulla fondatezza sostanziale della pretesa fatta valere in sede monitoria.
In relazione alla dedotta tardività della questione, occorre osservare che la distinzione tra eccezioni proprie (in senso stretto o in senso lato) e mere difese (c.d. eccezioni improprie) ha natura sostanziale e non meramente formale. In linea generale, mentre le eccezioni proprie comportano l'introduzione nel processo di un fatto nuovo, idoneo a estinguere, modificare o impedire l'efficacia dei fatti costitutivi allegati dall'attore, le mere difese si limitano invece a negare la fondatezza della pretesa o a pagina 11 di 19 contestare l'esistenza del titolo su cui essa si fonda (cfr. SS.UU. 2016, n. 2951). Solo le prime, in senso stretto, soggiacciono alle preclusioni previste dall'art. 167 c.p.c.; al contrario, le eccezioni in senso lato, così come le mere difese, restano sempre proponibili sino alla decisione, potendo anche essere rilevate d'ufficio dal giudice (cfr.
SS.UU. 1998, n. 1099 sul punto successivamente confermate da SS.UU. 2013, n.
10531).
Nel caso di specie, il Condominio non ha allegato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma si è limitato a contestare che l'art. 14 del contratto di appalto non contenesse una clausola idonea a fondare il diritto della creditrice agli interessi “moratori commerciali” previsti dal D.lgs. 231/2002, riferendosi genericamente agli “interessi di mora”. Si tratta, dunque, di una mera difesa giuridica, che non introduce nuovi fatti o questioni processuali, ma si limita a negare la sussistenza del titolo dedotto dalla controparte.
Tale rilievo assume particolare rilevanza se si considera che, nel giudizio di opposizione, il creditore opposto — ossia il beneficiario del decreto ingiuntivo — assume la posizione sostanziale di attore e, come tale, è onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio credito (Cass. 2020, n. 6091), inclusa la dimostrazione del titolo negoziale da cui derivano gli accessori richiesti.
Ciò vale a dire che non è stato il Condominio ad introdurre una nuova eccezione, ma la stessa a non dimostrare l'esistenza di un titolo negoziale idoneo a Parte_1
legittimare la pretesa ai “super-interessi”.
Pertanto, il Tribunale ha correttamente esaminato la questione, non solo perché legittimato a farlo nell'ambito della sua cognizione piena, ma anche perché il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposto comportava, ex art. 2697 c.c.,
l'impossibilità di confermare il decreto nella parte relativa agli interessi.
A tutto voler concedere, anche assumendo che la clausola di cui all'art. 14 del contratto d'appalto debba essere considerata come fatto storico posto a fondamento del ricorso monitorio — e che, dunque, secondo l'appellante, la sua contestazione sarebbe stata pagina 12 di 19 tardiva — si osserva che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il ha CP_1
comunque contestato integralmente l'an debeatur della domanda principale relativa al pagamento del corrispettivo per i lavori di rifacimento della facciata CP_2
Sicché, contestato il fatto storico costitutivo della domanda principale nell'an debeatur, non era necessario contestare separatamente la domanda accessoria e la misura degli interessi (cfr. Cass 2020, n. 7961 secondo cui la contestazione dell'an assorbe quella sul quantum quando la contestazione dell'an sia incompatibile con il riconoscimento della sussistenza del credito). Gli interessi moratori richiesti, infatti, per la loro natura costituiscono una domanda accessoria e in autonoma rispetto alla principale, concernente il quantum debeatur e, dunque, da ricomprendersi nella generale contestazione dell'an.
Quanto all'invocato e suddetto principio di non contestazione, in ogni caso, si ritiene che nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la regola di cui all'art.115 c.p.c. non possa trovare applicazione.
Si osserva in proposito che l'operatività del principio di non contestazione, pur estendendosi anche alle mere difese, presuppone che la parte abbia allegato in modo chiaro, coerente e non contraddittorio i fatti costitutivi della pretesa, così da consentire alla controparte di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
Nel ricorso monitorio la ha allegato che gli interessi da transazioni Parte_1
commerciali spetterebbero “come previsto nell'art. 14 del contratto”, indicando come fonte una clausola che, invece, contempla esclusivamente gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., senza alcun riferimento al D.lgs. 231/2002. Alla relativa allegazione è, poi, conseguita la produzione del documento contrattuale a cui, tuttavia, veniva attribuito un contenuto che non risulta dal testo (che, lo si ricorda, si riferisce genericamente agli interessi di mora e non a quelli da transazioni commerciali: “il ritardo o il mancato pagamento anche parziale delle singole rate rispetto alla scadenza pattuita, darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora); si è dunque in presenza di allegazioni contraddittorie, poiché si è invocata l'applicazione di interessi pagina 13 di 19 maggiorati sulla base di una clausola che non li prevede. Tale contraddittorietà incide direttamente sulla struttura della domanda monitoria, rendendo il decreto ingiuntivo — che liquida gli interessi “come da domanda” — privo di una chiara individuazione della misura applicabile.
In tali circostanze, si ritiene che il non fosse tenuto a contestare CP_1
specificamente la misura degli interessi giacché, date le richiamate allegazioni contraddittorie, al medesimo era preclusa la possibilità di individuare con chiarezza il fatto storico da contestare.
Tutto ciò posto, e con riguardo alla specifica decisione assunta del giudice di primo grado, deve dirsi che il Tribunale abbia correttamente esercitato la propria cognizione, avendo correttamente rideterminato gli interessi spettanti alla società
[...]
a seguito del dedotto inadempimento del . Parte_1 CP_1
Infatti, il decreto ingiuntivo opposto aveva condannato il al pagamento CP_1
della somma capitale “oltre interessi moratori come da domanda”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, un decreto che accolga il ricorso “come da domanda” può costituire valido titolo esecutivo anche per gli interessi, a condizione che dalla domanda stessa emerga in modo chiaro la richiesta specifica e la misura di detti interessi (Cass.
2022, n. 10230).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione della creditrice, il decreto avrebbe recepito la pretesa dedotta in ricorso, condannando dunque al pagamento degli interessi moratori
“previsti per le transazioni commerciali ai sensi dell'art. 14 del contratto” (pag. 2 n. 10 del ricorso monitorio).
Tuttavia, come già sottolineato, l'esame del contratto evidenzia che la clausola invocata
— l'art. 14 — stabilisce che il mancato pagamento del corrispettivo “darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora (…)”; tale disposizione non contiene, invero, alcun richiamo espresso al D.lgs. 231/2002 né ad un altro tasso, determinato o determinabile, diverso da quello legale.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo, recependo in toto la domanda della creditrice, ha pagina 14 di 19 implicitamente attribuito agli interessi una qualificazione non conforme al contenuto effettivo del negozio risultando, pertanto, fondato su fatti erronei.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il Tribunale, nel rideterminare gli interessi dovuti dall'inadempimento alla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., ha esercitato legittimamente un potere correttivo pienamente conforme alla ratio del giudizio di opposizione, evitando che il decreto si consolidasse su basi giuridiche errate.
Peraltro, come correttamente rilevato dal Tribunale, la più recente giurisprudenza di legittimità — in particolare SS.UU. 2024, n. 12449 — ha chiarito che il potere di correggere o rettificare il decreto ingiuntivo spetta esclusivamente al giudice dell'opposizione, qualora il provvedimento monitorio contenga statuizioni errate, eccessive o prive di fondamento normativo. Tale potere risponde all'esigenza di evitare la formazione di un giudicato intrinsecamente contraddittorio o privo di base legale, garantendo la coerenza e la legittimità del titolo esecutivo.
La stessa pronuncia ha, inoltre, affrontato il tema degli interessi legali stabilendo che, qualora il giudice disponga il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione, si deve intendere che, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, la misura applicabile è quella prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c.; solo in presenza di uno specifico accertamento può trovare applicazione il saggio maggiorato previsto dalla legislazione speciale, in particolare dal D.lgs. 231/2002 in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. In altri termini, secondo le Sezioni Unite, in assenza di una motivazione esplicita e di un accertamento puntuale, gli interessi devono essere qualificati come “legali” nella misura ordinaria di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.; per riconoscere quelli previsti dal quarto comma — ossia gli interessi maggiorati applicabili alle transazioni commerciali — è necessario un ulteriore accertamento giudiziale, che non può essere svolto dal giudice dell'esecuzione, ma è riservato al giudice della cognizione.
pagina 15 di 19 Nel caso di specie, essendo il titolo ancora in fase di formazione in sede di opposizione, spettava al giudice della cognizione il compito di verificare la sussistenza della fattispecie costitutiva del diritto agli interessi nella misura richiesta, tenendo conto del contenuto effettivo del contratto.
Poiché il contratto non prevede espressamente l'applicazione degli interessi di mora ex
D.lgs. 231/2002, l'accertamento della spettanza dei “super-interessi” risulta negativo dall'inadempimento (30.11.2014) sino alla proposizione della domanda giudiziale, momento dal quale, invece (come stabilito dal giudice di primo grado con statuizione non impugnata), decorrono ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.; sicché la decisione del giudice di prime cure deve ritenersi corretta e conforme ai principi sopra richiamati.
Anche il secondo motivo di appello, relativo all'asserita erronea compensazione delle spese di lite in sede di opposizione, è infondato.
Il gravame si fonda sull'assunto secondo cui la questione degli interessi non rientrerebbe nell'oggetto dell'opposizione sicché la domanda del avrebbe dovuto essere CP_1
rigettata, con conseguente integrale soccombenza dello stesso ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tale ricostruzione non è condivisibile.
Come già osservato, il giudice di primo grado, pur ritenendo infondati i profili di opposizione inizialmente dedotti, ha accolto le difese del quantomeno con CP_1
riferimento alla misura degli interessi, escludendo l'applicabilità del saggio previsto dal
D.lgs. 231/2002 sin dal momento dell'inadempimento e riconoscendo unicamente gli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. fino alla domanda giudiziale.
Vero è che il giudice ha accolto — parzialmente — la domanda monitoria, condannando il al pagamento di oltre € 23.000,00; tuttavia, la pretesa originaria formulata CP_1
dalla superava i € 40.000,00, in quanto comprensiva di interessi Parte_1
moratori per oltre € 17.000,00, successivamente ritenuti non dovuti. La significativa riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello richiesto, unitamente al rifiuto da pagina 16 di 19 parte della società appaltatrice di una proposta transattiva più favorevole (€ 37.000,00), costituisce elemento rilevante ai fini della regolazione delle spese di lite.
Infatti, per effetto della pronuncia additiva della Corte costituzionale (sent. 77/2018), ai sensi degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., possono ricorrere i presupposti per una compensazione integrale delle spese ove sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” esplicitamente indicate nella motivazione e riferite a specifici aspetti della controversia
(cfr. Cass. 2023, n. 19890).
Tale possibilità non risulta esclusa dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con sentenza n. 32061/2022, hanno affermato che la compensazione delle spese non può essere disposta, ex se, per il solo fatto che l'importo riconosciuto sia inferiore a quello richiesto, non integrando tale circostanza, appunto, di per sé, una soccombenza reciproca.
La notevole differenza tra il quantum richiesto e quello ottenuto però, può assurgere, appunto, a sintomo di quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione anche totale delle spese di lite (Cass. 2021, n. 18183).
Nel caso di specie, inoltre, la riduzione dell'importo accertato non costituisce l'unico elemento rilevante: essa si inserisce in un quadro più ampio, caratterizzato da una condotta processuale non collaborativa della (che ha rifiutato una Parte_1
proposta conciliativa più favorevole) e dalla circostanza che la reale portata della domanda relativa agli interessi — nella sua componente più gravosa — è stata percepita con chiarezza solo in una fase successiva del giudizio per responsabilità della stessa appellante. Ciò unitamente ad una significativa divergenza tra la pretesa azionata e quella effettivamente riconosciuta giustifica la compensazione integrale delle spese, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Quanto alla domanda proposta dalla ai sensi dell'art. 96, Parte_1
comma 3, c.p.c. si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale forma di responsabilità aggravata costituisce un'ipotesi speciale di responsabilità processuale, applicabile solo in presenza di condotte caratterizzate da mala fede o colpa pagina 17 di 19 grave e subordinata al requisito della totale soccombenza della controparte (cfr. Cass.
2016, n. 7409). Nel caso di specie, la non ha fornito alcuna prova Parte_1
dell'asserita condotta colposa del Condominio né può dirsi, come già rilevato, che l'opponente sia risultato totalmente soccombente nel giudizio di opposizione, sicché la richiesta di condanna per responsabilità aggravata di controparte non può trovare accoglimento.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali riferite al valore della causa.
Sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio contributo a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza n. 565/2024 Parte_1
pubblicata in data 28/06/2024 del Tribunale di Alessandria che, per l'effetto, conferma;
dichiara tenuta e condanna la a pagare al Parte_1 CP_1
sito in Novi Ligure (Al), via Pietro Isola n.56, le spese del presente
[...]
grado del giudizio che liquida per compensi in € 3.966,00 oltre rimborso forfettario
15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili.
Per effetto della presente decisione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.11.2025 della Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello.
La Presidente dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
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alla redazione della presente sentenza ha collaborato la ott.ssa Serena Lava. CP_3
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