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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/07/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
Ufficio Esecuzioni Concorsuali
Il Giudice delegato dott. Sergio Memmo
- Vista la domanda depositata in data 15.3.2025 da (C.F. Parte_1
con residente in [...]C.F._1
- Visto il decreto di apertura emesso in data 21.5.2025.;
- Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell' OCC, ai sensi dell'art. 70,
CO. 6, CCII;
- Dato atto che nel termine assegnato NON sono pervenute osservazioni dai creditori
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
Nel caso in esame non sono state proposte formali contestazioni sulla convenienza.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).
Il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo nell' arco temporale di 48 mesi il soddisfacimento integrale dei crediti in
1 prededuzione e privilegiati, dei creditori chirografari nella misura del 30%. In particolare, il piano sarà strutturato nel seguente modo: con le prime dodici rate da € 328,65 e le restanti 36 rate da € 332,71.
I pagamenti dovranno avvenire secondo lo schema riportato nella relazione definitiva.
Le rate saranno versate dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.
Il compenso destinato all' OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da e disporre la chiusura della procedura con avvio della Parte_1
fase esecutiva affidata all'OCC.
Visto l'art. 70 CCII
P.Q.M.
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Pt_1
,
[...]
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni, nonché pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione - nell'apposita area del sito web del Tribunale – di un estratto contenente il nome del debitore, la misura omologata e l'indicazione del Gestore della crisi, con l'avvertimento che eventuali soggetti interessati, documentando tale loro qualità, potranno accedere all'esame integrale degli atti presso il Gestore della crisi;
avverte
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà:
2 - vigilare sull'esatto adempimento del piano;
- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
Avverte
- che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Brindisi, 10 luglio 2025
Il giudice
Dr. Sergio Memmo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
Ufficio Esecuzioni Concorsuali
Il Giudice delegato dott. Sergio Memmo
- Vista la domanda depositata in data 15.3.2025 da (C.F. Parte_1
con residente in [...]C.F._1
- Visto il decreto di apertura emesso in data 21.5.2025.;
- Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell' OCC, ai sensi dell'art. 70,
CO. 6, CCII;
- Dato atto che nel termine assegnato NON sono pervenute osservazioni dai creditori
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
Nel caso in esame non sono state proposte formali contestazioni sulla convenienza.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).
Il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo nell' arco temporale di 48 mesi il soddisfacimento integrale dei crediti in
1 prededuzione e privilegiati, dei creditori chirografari nella misura del 30%. In particolare, il piano sarà strutturato nel seguente modo: con le prime dodici rate da € 328,65 e le restanti 36 rate da € 332,71.
I pagamenti dovranno avvenire secondo lo schema riportato nella relazione definitiva.
Le rate saranno versate dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.
Il compenso destinato all' OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da e disporre la chiusura della procedura con avvio della Parte_1
fase esecutiva affidata all'OCC.
Visto l'art. 70 CCII
P.Q.M.
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Pt_1
,
[...]
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni, nonché pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione - nell'apposita area del sito web del Tribunale – di un estratto contenente il nome del debitore, la misura omologata e l'indicazione del Gestore della crisi, con l'avvertimento che eventuali soggetti interessati, documentando tale loro qualità, potranno accedere all'esame integrale degli atti presso il Gestore della crisi;
avverte
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà:
2 - vigilare sull'esatto adempimento del piano;
- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
Avverte
- che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Brindisi, 10 luglio 2025
Il giudice
Dr. Sergio Memmo
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