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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5600 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa SA MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 12968/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
, nato a [...], il [...] ed ivi residente Parte_1
in Via Roma, 161, cod. fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv.
RI SS dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria;
- Controparte_2
CF: – P. IVA - Sede di Palermo, in persona del suo P.IVA_2 P.IVA_3
Direttore Regionale legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo viale del Fante 58/D, presso l'Avvocatura Regionale dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Cacioppo;
con sede legale in Roma Via G. Grezar n. Controparte_3
14, c.f. , in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio P.IVA_4
Sicilia Dott. giusta procura speciale Notaio Controparte_4 Persona_1
di Roma rilasciata il 25.07.2024 rep. 181515 racc. 12772, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Rocco con domicilio digitale: Email_1 Resistenti
Oggetto: Opposizione comunicazione preventiva ipoteca
Mediante deposito nel fascicolo telematico all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 14.11.2025 del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso dichiara prescritti i premi ed i crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento n. 29620170027751203 e agli avvisi di addebito nn.
59620160000086135, 59620160001339413, 59620160003834540 e
59620160003834641 contenuti nella comunicazione preventiva di ipoteca n.
29676202400002655/00; compensa tra le parti le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.09.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca notificata ad istanza di l'1.8.2024, avente n. 29676 2024 00002655/000, relativa a cartella di CP_5
pagamento ed avvisi di addebito dei quali assumeva la mancata notifica e la conseguente estinzione della pretesa degli Enti assicurativi e previdenziali per intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiedeva pertanto l'annullamento delle cartelle e degli avvisi di addebito ad essa sottesi.
Si costituivano in giudizio gli Enti convenuti i quali assumevano la regolare notifica degli atti prodromici.
CP_ L' chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle somme indicate negli avvisi di addebito eccependo altresì, analogamente a quanto dedotto dall' che la prescrizione dei crediti contributi verificatasi in CP_2 epoca successiva alla notifica dei titoli, non può essere imputabile all'Ente ma all'Agente della Riscossione.
Quest'ultimo si costituiva tardivamente depositando copia della PEC con la quale, non essendo andata a buon fine la notifica della cartella di pagamento contenente i premi , all'indirizzo digitale del ricorrente (indirizzo non valido), CP_2
provvedeva al deposito di essa alla Camera di Commercio e a darne avviso, nonché intimazioni di pagamento interruttivi della prescrizione dei contributi previdenziali e dei premi CP_2
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 25.03.2025 veniva fissata l'udienza di discussione da svolgersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc con l'assegnazione di termine per note conclusive.
Parte ricorrente nelle note conclusive dichiarava di rinunciare alla domanda limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59620160004677406,
59620160005875179, 59620160009227631, 59620160009325479,
59620170002402323, 59620180000988100, 59620180006470244 e
59620190004109239. Depositava note conclusive anche CP_5
CP_ Tutte le parti, ad eccezione dell' depositavano note di trattazione scritta insistendo nei rispettivi atti. La causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Innanzitutto, occorre prendere atto che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande relative agli avvisi di addebito n. 59620160004677406,
59620160005875179, 59620160009227631, 59620160009325479,
59620170002402323, 59620170007064653, 59620180000988100,
59620190004109239 e 59620180006470244.
Ciò rientra nei poteri del difensore anche alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui, da un lato, la rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, a differenza della rinuncia all'azione corrispondente all'intera pretesa azionata, rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass., sez. II, sentenza n. 4837 del 19 febbraio 2019 e Cass., sez. III, sentenza n. 33761 del 19 dicembre 2019).
Ciò detto, va esaminata la domanda diretta a far valere l'annullamento della cartella di pagamento contenente i premi e degli avvisi di addebito. CP_2
CP_ In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dall' avente ad oggetto l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5°, del D. Lgs. n. 46/99, decorrenti dalla notifica degli avvisi di addebito.
Ed invero, giova rammentare come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n.
46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo. È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica dell'avviso di addebito e questo non sia stato tempestivamente opposto, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617
c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella o dell'avviso.
Laddove, dunque il contribuente faccia valere i vizi intervenuti successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, vale a dire prescrizione delle pretese creditorie sottese ai titoli, l'opposizione deve ritenersi ammissibile, anche una volta spirato il termine decadenziale di cui sopra. Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli dall' della CP_6
riscossione in data 01.08.2024 assumendo in via principale la mancata notifica degli avvisi di addebito per contributi previdenziali e delle cartelle di pagamento per premi CP_2
Premesso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non ha natura di atto esecutivo, né di atto prodromico alla esecuzione forzata equiparabile all'atto di precetto, l'azione proposta appare comunque ammissibile trattandosi di una opposizione riconducibile alla tipologia delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ovvero diretta all'accertamento negativo dei crediti sottesi alla comunicazione medesima, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.
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Passando all'esame dei titoli esecutivi che il ricorrente assume non essere mai
CP_ stati notificati, ed ha prodotto rispettivamente ricevute di notifica CP_5
della cartella di pagamento e gli avvisi di addebito e le ricevute di accettazione e consegna.
La cartella di pagamento n. 29620170027751203 non risulta validamente notificata.
Ai sensi dell'art. 14 del DLgs 159/2015 "La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. 68l2011, a mezzo di posta certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l 'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica
l 'art. 149 - bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente di riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'art. 57- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ".
Nella fattispecie l'Agente della Riscossione, essendo risultato l'indirizzo non valido (cfr. messaggio di pec depositato da , ha depositato l'atto presso la CP_5
Camera di Commercio dandone notizia sia attraverso la pubblicazione sul sito informato della stessa Camera di commercio sia mediante la raccomandata. Ai fini del perfezionamento della notifica, stante il chiaro disposto normativo, la raccomandata necessita dell'avviso di ricevimento, avviso che non risulta depositato, essendosi limitata a depositare la comunicazione con allegato il CP_5
tracking spedizioni nexive. A ciò si aggiunge che, oltre alla prova della regolarità della notifica, non è stata prodotta la cartella di pagamento.
Ne discende l'irregolare notifica della cartella di pagamento.
Passando all'analisi delle singole ricevute di consegna degli avvisi di addebito essi risultano notificati come segue:
AVA n. 59620160000086135 il 22.03.2016;
AVA n. 59620160001339413 il 27.06.2016;
AVA n. 59620160003834540 il 06.07.2016;
AVA n. 59620160003834641 il 06.07.2016. Trattandosi di contributi previdenziali la prescrizione si compie con il decorso del termine quinquennale ex art. 3 comma 9 L. 335/1995 (“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:……b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”).
Il termine prescrizionale tuttavia è stato interrotto per effetto della normativa emergenziale al tempo del Covid 19.
L'art. 3 comma 2 del DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020, dunque di 129 giorni (2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo”. Successivamente l'art. 11 – comma 9 del DL 183/2020 conv. in L. 21/2021 ha stabilito che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo andante dal 31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021 ovvero per ulteriori 184 gg. e così per un totale di 311 giorni.
Tuttavia sommando alla prescrizione ordinaria quinquennale l'ulteriore termine di sospensione di essa ovvero 311 giorni, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229002087144/000 (contenente gli avvisi suddetti) avvenuta in data 22.7.2022 i crediti erano già prescritti.
Non risulta, invece, applicabile, ad avviso di questo giudice, la disposizione di cui all'art. 68 DL n. 18/2020 che, in combinata lettura con l'art. 12 del D.Lgs. n.
159/2015, determinerebbe la sospensione dei termini dal 08/03/2020 al
31/08/2021. Si ritiene che la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni sia legata alla sospensione dei termini di versamento in scadenza dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Tale sospensione legata al differimento, tuttavia, ha ad oggetto i soli contributi con termini di versamento dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e non già quelli i cui termini di versamento scadevano precedentemente, come nel caso di specie (in tal senso Tribunale Roma del 15.01.2025 n. 430 del 2025).
Ne deriva che i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29620170027751203 e agli avvisi di addebito nn. 59620160000086135, 59620160001339413, n.
59620160003834540 e 59620160003834641 sono prescritti.
Atteso l'esito della lite, ritenuta la rinuncia ad una parte della domanda, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 23.12.2025
Il Giudice onorario
SA MI
Firmato digitalmente