Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 274
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che l'ingiunzione precedente invocata dalla Soget come atto interruttivo fosse giuridicamente inesistente in quanto notificata a una società già estinta e cancellata dal registro delle imprese. Di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale è decorso senza interruzioni valide, rendendo l'ingiunzione impugnata tardiva.

  • Altro
    Difetto di motivazione e prova della notifica degli atti prodromici

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi principalmente sulla prescrizione del credito, senza entrare nel merito di queste ulteriori eccezioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 274
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 274
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo