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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1593/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Società_1 Snc In Liquidazione - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0043778/2024 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0043778 del 31/01/2024, con la quale la SOGET S.p.A., per conto del Comune di Catanzaro, intimava il pagamento di € 707,28 a titolo di TARI/TARES per l'anno 2015, originariamente riferita alla società Società_1 Snc.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, evidenziando che tra l'avviso di accertamento presupposto (notificato nel 2018) e l'atto impugnato non erano intervenuti validi atti interruttivi. Contestava inoltre il difetto di motivazione e di prova della notifica degli atti prodromici.
Si costituiva la SOGET S.p.A. resistendo al ricorso. La concessionaria sosteneva la tempestività dell'azione di recupero, producendo una precedente ingiunzione (n. 0105848 del 16/05/2022) notificata alla società in data 21/07/2022, nonché invocando la sospensione dei termini di riscossione derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente (Visura Storica CCIAA), emergeva tuttavia che la società Società_1 Snc era già stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 20/04/2009, a seguito di chiusura della liquidazione.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
1. Sulla soggettività passiva e la validità degli atti interruttivi.
Dall'esame della visura camerale in atti, risulta che la Società_1 Snc è cessata e cancellata dal Registro delle Imprese dal 20/04/2009. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sent. n. 6070/2013), la cancellazione determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici pendenti.
L'ingiunzione n. 0105848, indicata dalla SOGET come atto interruttivo, è stata emessa il 16/05/2022 e notificata il 21/07/2022 nei confronti di un soggetto giuridico (la società) già estinto da oltre 10 anni. Tale atto
è giuridicamente inesistente e, pertanto, totalmente inidoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione
(Cass. Civ. n. 2444/2017).
2. Sulla prescrizione del credito. Escluso l'effetto interruttivo dell'atto del 2022, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. ha iniziato a decorrere dalla notifica dell'avviso di accertamento originario, avvenuta il 07/04/2018. In assenza di ulteriori atti validi notificati direttamente al socio Ricorrente_1 o alla società (quando ancora esistente), il diritto alla riscossione si è definitivamente estinto il 7 aprile 2023.
L'ingiunzione impugnata (n. 0043778), notificata al Sig. Ricorrente_1 solo in data 21/02/2024, è dunque tardiva.
3. Sulla inapplicabilità della sospensione dei termini COVID-19.
Non può trovare accoglimento la tesi difensiva della SOGET relativa alla proroga dei termini di cui all'art. 68
D.L. 18/2020. Tale sospensione riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione, ma non può operare per sanare atti emessi nei confronti di soggetti estinti o per estendere un termine già ampiamente decorso in assenza di una prova specifica sulla data di consegna del ruolo che, nel caso in esame, non sposta la scadenza oltre la data di notifica dell'atto impugnato.
4. Conclusione.
L'inesistenza del precedente atto interruttivo rivolto alla società estinta e il decorso del termine quinquennale rendono l'ingiunzione n. 0043778 illegittima per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione 3, in composizione monocratica:
-Accoglie il ricorso e annulla l'ingiunzione di pagamento n. 0043778 del 31/01/2024.
-Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 300,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Catanzaro, 28/01/2026.
Il Giudice (Roberto Garzulli)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1593/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Società_1 Snc In Liquidazione - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0043778/2024 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0043778 del 31/01/2024, con la quale la SOGET S.p.A., per conto del Comune di Catanzaro, intimava il pagamento di € 707,28 a titolo di TARI/TARES per l'anno 2015, originariamente riferita alla società Società_1 Snc.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, evidenziando che tra l'avviso di accertamento presupposto (notificato nel 2018) e l'atto impugnato non erano intervenuti validi atti interruttivi. Contestava inoltre il difetto di motivazione e di prova della notifica degli atti prodromici.
Si costituiva la SOGET S.p.A. resistendo al ricorso. La concessionaria sosteneva la tempestività dell'azione di recupero, producendo una precedente ingiunzione (n. 0105848 del 16/05/2022) notificata alla società in data 21/07/2022, nonché invocando la sospensione dei termini di riscossione derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente (Visura Storica CCIAA), emergeva tuttavia che la società Società_1 Snc era già stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 20/04/2009, a seguito di chiusura della liquidazione.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
1. Sulla soggettività passiva e la validità degli atti interruttivi.
Dall'esame della visura camerale in atti, risulta che la Società_1 Snc è cessata e cancellata dal Registro delle Imprese dal 20/04/2009. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sent. n. 6070/2013), la cancellazione determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici pendenti.
L'ingiunzione n. 0105848, indicata dalla SOGET come atto interruttivo, è stata emessa il 16/05/2022 e notificata il 21/07/2022 nei confronti di un soggetto giuridico (la società) già estinto da oltre 10 anni. Tale atto
è giuridicamente inesistente e, pertanto, totalmente inidoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione
(Cass. Civ. n. 2444/2017).
2. Sulla prescrizione del credito. Escluso l'effetto interruttivo dell'atto del 2022, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. ha iniziato a decorrere dalla notifica dell'avviso di accertamento originario, avvenuta il 07/04/2018. In assenza di ulteriori atti validi notificati direttamente al socio Ricorrente_1 o alla società (quando ancora esistente), il diritto alla riscossione si è definitivamente estinto il 7 aprile 2023.
L'ingiunzione impugnata (n. 0043778), notificata al Sig. Ricorrente_1 solo in data 21/02/2024, è dunque tardiva.
3. Sulla inapplicabilità della sospensione dei termini COVID-19.
Non può trovare accoglimento la tesi difensiva della SOGET relativa alla proroga dei termini di cui all'art. 68
D.L. 18/2020. Tale sospensione riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione, ma non può operare per sanare atti emessi nei confronti di soggetti estinti o per estendere un termine già ampiamente decorso in assenza di una prova specifica sulla data di consegna del ruolo che, nel caso in esame, non sposta la scadenza oltre la data di notifica dell'atto impugnato.
4. Conclusione.
L'inesistenza del precedente atto interruttivo rivolto alla società estinta e il decorso del termine quinquennale rendono l'ingiunzione n. 0043778 illegittima per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione 3, in composizione monocratica:
-Accoglie il ricorso e annulla l'ingiunzione di pagamento n. 0043778 del 31/01/2024.
-Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 300,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Catanzaro, 28/01/2026.
Il Giudice (Roberto Garzulli)