Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 11.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11546 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. CRESCINI GIULIA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Azione antidiscriminatoria – assegno sociale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 28 d.lgs. 150/11 e 44 TU immigrazione, depositato il 20.3.2024, la ricorrente, cittadina irachena, titolare dello status di rifugiato e permesso per asilo, riconosciuta invalida civile al 100% con verbale del 3.2.2016, precisato di essere formalmente residente sul territorio italiano sin dal 28/10/2015 e di non percepire né in
Italia né all'estero alcun reddito, ha dedotto di aver presentato, in data 15.3.2021, domanda di assegno sociale, illegittimamente rigettata dall' sul presupposto dell'omessa CP_1
presentazione di certificazione attestante la percezione di redditi esteri da parte dell'ente previdenziale e fiscale del paese di cittadinanza tradotta in lingua italiana e autenticata dalla autorità italiana.
1
specifica disciplina di legge e dello status peculiare di rifugiato, che esime il titolare dall' obbligo di rivolgersi alle autorità del suo Paese di origine, in quanto ciò lo esporrebbe al serio rischio di subire persecuzioni;
assumendo altresì che il requisito della residenza protratta per dieci anni, pur essendo previsto indifferentemente per italiani e stranieri, determina un particolare svantaggio in danno dei cittadini stranieri, che hanno maggiore difficoltà a maturare il requisito, con conseguente sussistenza di una discriminazione a loro danno;
ha chiesto che: accertato il carattere discriminatorio della richiesta dell' di CP_1
certificazione reddituale rilasciabile (esclusivamente) dalle autorità del proprio Paese di cittadinanza alle quali la cittadina, titolare di status di rifugiato, è invece impossibilitata a rivolgersi, nonché, eventualmente, previa disapplicazione della norma che introduce il requisito della residenza decennale e/o previa rimessione della questione alla Corte
Costituzionale, al fine di rimuovere i dedotti comportamenti discriminatori, l' fosse CP_1 condannato a liquidare l'assegno sociale in favore della ricorrente dalla domanda amministrativa, oltre interessi sui ratei maturati.
Costituitosi in giudizio l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto più CP_1
profili (impossibilità di ordinare un facere ad una pubblica amministrazione;
inapplicabilità del rito antidiscriminatorio prescelto alle prestazioni assistenziali;
conformità del comportamento dell'ente previdenziale alla normativa nazionale e vincolatività dell'azione dell'ente).
Precisato inoltre che la prestazione assistenziale richiesta non ha natura di prestazione essenziale e che, pertanto, non trova applicazione l'art. 11 comma 4 della
Direttiva 2003/109/ CE del Consiglio dell'Unione Europea, l' ha inoltre contestato nel CP_1 merito l'avversa domanda sul presupposto che la ricorrente non possedesse il requisito della residenza decennale nel territorio italiano e che non avesse comprovato il requisito reddituale, non risultando dalla documentazione allegata alla domanda amministrativa il proprio status di vedova ed essendo irrilevante, ai fini probatori, l'autocertificazione presentata dalla ricorrente.
L'ente convenuto ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso.
1.L'eccezione di inammissibilità sollevata dall' non è fondata. CP_1
2 La Corte Costituzionale nella recente pronuncia n. 15/2024 del 12/02/2024, intervenuta da ultimo in materia di diritto antidiscriminatorio, al punto 6 ha sottolineato come dal tenore letterale dell'art. 28 comma 5 D.lvo 150/2011 si evinca che “Il legislatore ha predisposto una normativa che, per garantire incisivamente la parità di trattamento e sanzionare discriminazioni ingiustificate e intollerabili alla luce del principio di eguaglianza scolpito nell'art. 3 Cost., affida al giudice ordinario strumenti processuali speciali per la loro repressione. L'azione civile può essere esercitata per ottenere dal giudice l'ordine di cessazione non solo di comportamenti o condotte, ma anche (la rimozione) di atti discriminatori pregiudizievoli;
ordine che può essere accompagnato, anche nei confronti della pubblica amministrazione, da ogni altro provvedimento che il giudice, a sua discrezione, reputi idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione”.
La tutela richiesta dunque ben può sostanziarsi anche in un ordine di facere rivolto all'amministrazione.
2.Con la stessa pronuncia, inoltre, al punto 7.3, la Corte ha altresì evidenziato che
“nel caso in cui la discriminazione compiuta dalla pubblica amministrazione trovi origine nella legge, in quanto è quest'ultima a imporre, senza alternative, quella specifica condotta, allora l'attività discriminatoria è ascrivibile alla pubblica amministrazione soltanto in via mediata, in quanto alla radice delle scelte amministrative che si è accertato essere discriminatorie sta, appunto, la legge”.
In evenienze del genere, tuttavia il giudice ordinario non può ordinare alla pubblica amministrazione di adottare comportamenti confliggenti con la legge non rimossa. In tali casi, pertanto, il giudice dovrà rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale sulla norma primaria che il giudice ritenga essere causa della natura discriminatoria del provvedimento e/o del comportamento dell'amministrazione.
3 Prosegue poi la Corte, al punto 7.3.3. evidenziando come “Il peculiare carattere del giudizio antidiscriminatorio fa sì che quando il giudice ordinario ritenga che le norme legislative siano in contrasto (anche) con norme del diritto dell'Unione europea dotate di efficacia diretta, provveda immediatamente all'applicazione di quest'ultima ed ordini la cessazione della discriminazione. Ciò, ovviamente, sempre che non ritenga di sollevare questione di legittimità costituzionale, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti che questa
Corte ha precisato a partire dalla sentenza n. 269 del 2017 (v. poi, tra le molte, sentenze n.
149, n. 67 e n. 54 del 2022, n. 182 e n. 49 del 2021, n. 63 e n. 20 del 2019; ordinanza n. 182 del 2020).”
In tale contesto, a prescindere da ogni valutazione di merito circa l'asserita discriminatorietà del requisito della residenza decennale ai fini del godimento dell'assegno sociale per i titolari di protezione internazionale, deve ritenersi l'ammissibilità della domanda attorea nei termini sopra specificati.
3. La Legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, ha introdotto l'assegno sociale (in luogo della preesistente pensione sociale) riservandone il diritto – a determinate condizioni di reddito ed età - ai soli cittadini italiani, residenti in Italia.
Successivamente, la L. n. 40 del 1998, art. 39, ha disposto, al comma 1, che: "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".
La carta di soggiorno è stata sostituita dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disciplinato dall'art. 9 D. Lgs. n. 286 del 1998, e successive modifiche.
L'art. 27 D.lvo 251/2007, recependo l'art. 29 della direttiva 2011/95/UE, ha poi sancito che “I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria”.
4 E' stato infine introdotto, nell'ordinamento, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 10, che ha dettato nuove condizioni per fruire della prestazione, nel senso che "a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale".
Gli aventi diritto sono pertanto, per quanto qui rileva: i cittadini italiani, nonché gli stranieri extracomunitari che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero siano titolari dello status di rifugiato.
I requisiti costitutivi dell'assegno sociale sono l'età (pari o superiore a 67 anni), determinate condizioni di reddito, nonché la residenza effettiva e continuativa in Italia da almeno 10 anni.
4. E' pacifico che la ricorrente, titolare dello status di rifugiato, non possieda il requisito della residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni. Sicchè l' contesta in CP_1
giudizio il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale.
Ciò non di meno, la ricorrente sostiene che la previsione legislativa di tale requisito costituisca discriminazione indiretta dello straniero titolare dello status di rifugiato rispetto al cittadino italiano, in quanto, pur essendo previsto indifferentemente per italiani e stranieri, determina un particolare svantaggio in danno dei cittadini stranieri ed in particolare dei rifugiati che, come dimostrato statisticamente, hanno maggiore difficoltà a maturare il requisito, con conseguente sussistenza di una discriminazione a loro danno.
Chiede pertanto accertarsi la discriminatorietà (indiretta e mediata) del comportamento dell' previa disapplicazione della normativa interna (nella parte in cui CP_1
prescrive il requisito della residenza decennale per i titolari di protezione internazionale) contrastante con la normativa europea di diretta applicazione ovvero, previo deferimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 6 L. 335/95, come da ultimo modificato, in parte qua;
ed in via di rimozione degli effetti, chiede la condanna dell' CP_1
alla corresponsione dell'assegno sociale in favore della ricorrente.
5 5. Precisato che i motivi di diniego dell'assegno enunciati dall' in via CP_1
amministrativa non sono vincolanti e che, pertanto, l'ente convenuto ben può contestare il diritto azionato giudizialmente anche in forza di ulteriori motivi (come appunto accaduto nel caso di specie in cui l' ha negato in via amministrativa l'assegno sul presupposto CP_1
dell'omessa documentazione dei redditi nelle forme richieste, salvo poi, costituendosi, addurre anche l'assenza del requisito costitutivo della residenza decennale della ricorrente nel territorio italiano), osserva il giudicante che in forza del principio della ragione più liquida verrà esaminata prioritariamente la suddetta questione.
6. Che il requisito della residenza decennale nel territorio italiano determini un maggior svantaggio per gli stranieri muniti dello status di rifugiato è circostanza incontestata dall' al pari dei dati statistici allegati dalla ricorrente, secondo cui: nel 2010 CP_1
i titolari di protezione internazionale erano 56.402, mentre nel 2020 il numero è cresciuto a
128.033, con un incremento di 71.991 pari al 56% dei rifugiati attualmente presenti. Di contro, è pari allo 0,48% la percentuale dei cittadini italiani che hanno fatto ingresso in
Italia dall'estero negli ultimi 10 anni.
Ciò significa che mentre lo 0,48% dei cittadini italiani è privo del requisito della residenza decennale e non può pertanto avere accesso alla prestazione per cui è causa, oltre la metà dei rifugiati presenti nel territorio italiano è priva del requisito del residenza decennale e non può pertanto accedere a tale prestazione.
Come affermato dalla CG (si veda il punto 52 della sentenza 29.7.2024 in materia di reddito di cittadinanza) “è indifferente che la misura di cui trattasi nel procedimento principale sfavorisca, eventualmente, tanto i cittadini nazionali che non possano rispettare un siffatto requisito quanto i cittadini di paesi terzi (nel caso di specie soggiornanti di lungo periodo). Infatti, una misura può essere considerata una discriminazione indiretta senza che sia necessario che essa abbia l'effetto di favorire tutti i cittadini nazionali o di non sfavorire soltanto i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ad esclusione dei cittadini nazionali (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2013, e a., C-20/12, Per_1
EU:C:2013:411, punto 45).
6 Seguendo i su esposti principi, il maggior svantaggio dei titolari di protezione internazionale rispetto ai cittadini nazionali nell'acquisire il requisito della residenza decennale sul territorio italiano previsto dall'art. 3 comma 6 L. 335/95 (come da ultimo modificata) determina una discriminazione indiretta in danno degli stranieri titolari di protezione internazionale.
7. Ai sensi dell'art. 29 della Direttiva UE 2011/95 (Assistenza sociale):
1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione.
2. In deroga alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione.
Occorre pertanto verificare se l'assegno sociale previsto dall'art. 3 comma 6 L.
Legge n. 335 del 1995, costituisca nella legislazione nazionale una “prestazione essenziale”, che, in quanto tale, non ammette “discriminazioni” e deve essere offerta ai beneficiari dello status di protezione internazionale alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello stato membro.
8. Ebbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 50/2019, nell'affrontare in materia di assegno la questione di costituzionalità del comma 19 dell'art. 80 della legge n.
388 del 2000 ha ritenuto non discriminatoria, né manifestamente irragionevole l'assunzione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, quale ulteriore presupposto (concorrente con quello della residenza decennale) per godere di tale provvidenza economica.
7 Con tale pronuncia la Corte ha evidenziato che la Costituzione impone di preservare l'eguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extra UE dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di «un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale», riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona. In tale ipotesi la prestazione non è tanto una componente dell'assistenza sociale (che l'art. 38, primo comma, Cost. riserva al «cittadino»), quanto un necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.).
Prosegue la Corte evidenziando come “nella giurisprudenza di questa Corte
l'elemento di discrimine basato sulla cittadinanza è stato ritenuto in contrasto con l'art. 3
Cost. e con lo stesso divieto di discriminazione formulato dall'art. 14 CEDU, solo con riguardo a prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla «garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto» (sentenza n. 187 del 2010) o comunque destinate alla tutela della salute e al sostentamento connesso all'invalidità (sentenza n. 230 del 2015), di volta in volta con specifico riguardo alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità, all'indennità per ciechi e per sordi e all'indennità di accompagnamento (sentenze n. 230 e n.
22 del 2015, n. 40 del 2013, n. 329 del 2011, n. 187 del 2010, n. 11 del 2009 e n. 306 del
2008). Tuttavia, l'assegno sociale non è equiparabile a tali prestazioni”.
Ritiene il giudicante che, pur essendosi la Corte espressa in un contesto non pienamente sovrapponibile alla fattispecie per cui è causa, da tale pronuncia possa comunque trarsi il principio generale della non equiparabilità dell'assegno sociale alle
“prestazioni essenziali” che non ammettono “discriminazioni” legate alla cittadinanza ed al radicamento sul territorio italiano.
9. Pertanto: la circostanza che, in ragione del requisito della residenza decennale, possa accedere al beneficio dell'assegno sociale un numero di titolari della protezione internazionale statisticamente inferiore rispetto ai cittadini italiani, non consente di ritenere che la normativa interna relativa all'assegno sociale violi il principio costituzionale di cui all'art. 3 Cost., nè i principi euro-unitari dettati dall'art. 29 della Direttiva UE 2011/95 e dall'art. 14 Cedu.
8 10. Va infine evidenziato che l'assegno sociale richiesto dalla ricorrente è diverso da quello che opera automaticamente come prestazione sostitutiva delle provvidenze per inabilità già in godimento.
La ricorrente, infatti, pur essendo inabile al 100%, al momento dell'accertamento da parte della Commissione Medica, aveva superato il requisito anagrafico per godere dell'assegno e della pensione di cui alla L. 118/71.
9. Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso non può pertanto essere accolto.
10. Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti tenuto conto della novità
e difficoltà della questione trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Roma 9.1.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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