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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6743/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6743/2020 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: risarcimento danni per lesione personale ex art. 2051 c.c.
e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Bruno Parte_1
Incoronato ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura in atti, nonché giusta delibera della Giunta comunale indicata, oltre che versata, in atti, dall'Avv. Antonietta Colantuoni ed elettivamente domiciliato come in atti
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1
esponeva che in data 02.04.2018, alle ore 17:00 circa in Sant'Anastasia (NA), “mentre camminava a piedi lungo Via Madonna dell'Arco, partecipando ad una processione religiosa, nell'ambito delle celebrazioni del Lunedì in Albis”, “a causa delle presenza di un avvallamento della sede stradale” – privo di segnalazioni e recinzioni – “creatosi
intorno ad un chiusino circolare di ghisa per saracinesca di tubazione, inciampava e
cadeva rovinosamente in terra” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione), riportando le lesioni indicate in atti, di cui riteneva responsabile il ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c.
Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva al Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti indicati in atti, con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva tardivamente in giudizio il resistendo con le Controparte_1
argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e,
comunque, non provata, ovvero, in subordine, l'accoglimento della domanda nei limiti di quanto ritenuto di giustizia, tenendo conto del concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., espletate le prove testimoniali ammesse ed espletata una c.t.u. medico-legale, all'udienza del 13.02.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella foma di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
2 veniva trattenuta in decisione dallo scrivente Magistrato, con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, I co., c.p.c.
Ciò posto, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, sollevata dal convenuto
Controparte_1
Invero, rileva il Tribunale che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta sufficientemente determinato sotto il profilo sia del petitum che della causa petendi,
come dimostrato, peraltro, dal fatto che, letti i relativi atti, il suindicato convenuto è
stato in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attrice e di predisporre una precisa linea difensiva.
La domanda attorea è altresì procedibile, essendo stato nella fattispecie esperito il preventivo invito alla negoziazione assistita ai sensi del disposto di cui al D.L. n.
132/2014, convertito nella legge n. 162/2014 e successive modifiche.
Tanto premesso, venendo alla disamina nel merito della presente controversia, va preliminarmente osservato che alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione non esiste alcun conflitto tra pronunce sulla questione relativa all'applicabilità alla pubblica amministrazione dell'art. 2051 c.c. “in quanto si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta a pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle
situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze
della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che
l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile”
(Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 23919 del 22.10.2013, che richiama, ex multis,
Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 8935 del 12.04.2013).
Ciò chiarito, va precisato che, in virtù del citato arresto, inoltre, va valutata in ogni caso
3 “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si
dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato
attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il
comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad
interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. quanto nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c.
Va altresì rilevato che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento
dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate
queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere
di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica
elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare
quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé
statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei
luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 2660 del
05.02.2013, che evidenzia altresì, nella sua motivazione, la necessità di accertare, fra l'altro, “la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo”).
4 La giurisprudenza di legittimità ha anche opportunamente precisato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti – come, appunto, quella che viene in rilievo nel caso di specie – deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte, in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 16527 del 04.11.2003).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, la domanda attorea va ritenuta fondata. Essa, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
Invero, risulta, in primo luogo, dagli atti processuali la qualità di custode in capo
CP_ all' convenuto della strada in cui si sono svolti i fatti di causa.
Ora, entrambi i testi escussi, rispondendo affermativamente alle domande sui fatti di cui ai capi a) e c) della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., hanno confermato che il sinistro per cui causa è avvenuto in alla Via Madonna dell'Arco CP_1
all'altezza del civico n. 149 e che l'attrice stava partecipando ad una processione religiosa per le celebrazioni del lunedì in Per_1
Ebbene, da tale circostanza è presumibile che la strada in questione sia pubblica ed appartenga al convenuto. CP_1
Ciò trova conferma, sia pure implicita, nel contenuto complessivo dell'Ordinanza n. 22 del
26.03.2018 della Polizia Municipale del Comune di allegata alla memoria CP_1
ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. di parte convenuta, con la quale si dispongono, tra l'altro, per il giorno in cui si è verificato il sinistro di causa, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione carro attrezzi su vari punti di Via Madonna dell'Arco. Infatti, la circostanza che la suindicata Autorità ha adottato le succitate misure in merito alla circolazione nella strada
de qua presuppone che essa rientri nell'ambito di competenza della medesima Autorità.
5 D'altronde, si la circostanza in questione non è stata contestata nei suoi presupposti di fatto dal convenuto.
L'attrice, in secondo luogo, ha dimostrato la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo occorsole e la condizione di pericolosità della strada come intesa dalla succitata giurisprudenza.
Orbene, i testimoni escussi, e rispettivamente Testimone_1 Testimone_2
nuora e figlio dell'attrice, hanno reso delle dichiarazioni che risultano decisive sotto il profilo dell'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità tra la res in custodia di parte convenuta e le lesioni patite dall'istante (si veda il verbale dell'udienza del
19.01.2023).
In particolare, la teste ha dichiarato che l'istante “si trovava due tre Testimone_1
passi avanti a me e a mio marito che stavamo dietro e c'erano anche altre persone davanti a mia suocera e lateralmente”, quando “mia suocera ha messo questo piede un po' storto ed è caduta dritta a terra, siamo accorsi per alzarla io e mio marito da terra
e ci hanno aiutato anche altre persone e quando la stavamo tirando su ci siamo accorti
di questo avvallamento e di questo chiusino che sporgeva un po' dall'asfalto”, soggiungendo che “c'era gente davanti e a lato, il chiusino non si notava perché era dello stesso colore dell'asfalto”.
Analogamente, il teste ha dichiarato: “Ero presente al momento della Testimone_2
caduta di mia madre e mi trovavo due tre passi dietro di lei, c'era un po' di gente e all'improvviso ho visto cadere mia madre sull'asfalto, e subito dopo io e mia moglie
l'abbiamo alzata e messa a sedere su una panchina, ma già quando Testimone_1
l'abbiamo alzata mia mamma si è sentita male nel senso che era dolorante”. Il teste ha anche precisato che l'attrice “avvertiva dolore al piede sinistro”.
Subito dopo aver risposto affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo e)
6 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. di parte attrice, il medesimo testimone ha,
altresì, dichiarato che “cera un po' di gente, solo per quello” [l'istante] “non riusciva a vedere”.
Dunque, in primo luogo, in considerazione di quanto dichiarato dai testi, deve concludersi che l'avvallamento del manto stradale costituiva un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno lamentato dall'istante, conformemente a quanto esige la succitata giurisprudenza.
In particolare, a sostegno di tali conclusioni va evidenziato che, come confermato dai testi, l'avvallamento della sede stradale e la sporgenza del chiusino non erano visibili, come risulta anche dai rilievi fotografici presenti in atti, stante l'uniformità del colore dell'asfalto.
Inoltre, la circostanza – pure confermata in sede di escussione dei testimoni – per cui al momento del sinistro la strada in cui si sono verificati i fatti di causa era percorsa dalla folla dei fedeli in processione religiosa esclude la possibilità per l'attrice di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo costituita dalla disconnessione del piano di calpestio.
Pertanto, deve affermarsi la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente convenuto, il quale non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
Con specifico riferimento, poi, alle lesioni riportate dall'attrice, le affermazioni, in particolare, del teste sono consentanee alla documentazione medica in Testimone_2
atti. Infatti, il teste escusso ha riferito che, a seguito della caduta, l'istante “avvertiva dolore al piede sinistro”. Ebbene, già nel certificato di primo soccorso in atti (cfr.
l'allegato 1 della produzione di parte attrice) è indicato che l'attrice fu sottoposta ad un
“ESAME RADIOGRAFICO DEL COLLO PIEDE SINISTRO”, nonché ad un
“ESAME RADIOGRAFICO PIEDE SINISTRO” e che fu riscontrata una
7 “FRATTURA MALLEOLO PERONEALE”.
Osserva, inoltre, il Tribunale che anche sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Dott. deve ritenersi sussistente il nesso di Persona_2
causalità tra la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e le lesioni subite dall'attrice. Il C.T.U. ha, infatti, affermato: “Al riguardo appare opportuno
precisare che, nel caso in esame, risultano ampliamente soddisfatti i criteri deputati a
stabilire il nesso di causalità (il criterio cronologico, topografico, dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa, il criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni, il criterio di esclusione di altri momenti eziologici)” (cfr. pag. 4 della relazione tecnica).
Ebbene, il C.T.U. ha riscontrato come conseguenza del sinistro per cui è causa “ESITI
DOLOROSI DI FRATTURA COMPOSTA MALLEOLO ESTERNO COLLO PIEDE
” (si veda, in proposito, pagina 5 della relazione tecnica). Pt_2
Il consulente tecnico, inoltre, ha valutato il danno derivato alla persona dell'attrice a seguito del fatto traumatico oggetto della presente controversia in un'invalidità permanente da danno biologico pari al 4%, in un'inabilità temporanea totale di giorni
30, in un'inabilità temporanea parziale valutabile al 50% di giorni 20 ed in un'inabilità
temporanea parziale valutabile al 25% di giorni 20.
Ebbene, la suddetta consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal C.T.U.
nell'espletamento dell'incarico.
Il Tribunale ritiene, dunque, di dover condividere e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica, eccettuato quanto evidenziato di seguito con riferimento alle spese sostenute dall'attrice.
Ebbene, il C.T.U. ha affermato che agli atti risultano spese sostenute da parte attrice per
8 la cura delle lesioni per cui è causa pari ad euro 246,54 (cfr. pagina 5 della relazione tecnica).
A riguardo, parte attrice, nelle sue note per la partecipazione all'udienza del
27.02.2024, tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha rilevato che il C.T.U., in relazione alla quantificazione delle spese mediche “è incorso in un evidente errore, forse di battitura, avendo indicato in € 246,54 le stesse, mentre le spese mediche ammontano alla complessiva somma di € 1.246,54, tutte documentate da ricevute versate in atti”.
Ed invero, sommando gli importi indicati nelle ricevute in atti (cfr. l'allegato 3 dell'atto di citazione, recante “Attestazioni spese mediche”) risulta effettivamente un totale di euro 1.246,54. Ciò induce ragionevolmente il Tribunale a ritenere che, come prospettato da parte attrice, il C.T.U. sia incorso in un errore materiale di calcolo, non potendosi, quindi, riconoscere le spese mediche nella specifica misura quantificata nella relazione tecnica.
Rileva, tuttavia, il Tribunale che le stesse non possono neanche essere riconosciute nella somma complessiva di euro 1.246,54.
Infatti, da tale importo vanno defalcate, da un lato, la somma di euro 75,00 indicata nello scontrino fiscale emesso dalla “Ortopedia Ruggiero SRL”, poiché dallo stesso non si evince la riferibilità all'attrice del relativo pagamento e, dall'altro lato, la somma di euro 360,00 indicata nel D.D.T. indirizzato all'attrice, dal momento che, essendo privo di qualsivoglia indicazione tanto dell'emittente quando della causale, non può
ritenersi con la necessaria tranquillizzante certezza che esso sia riferibile ad una spesa medica.
Pertanto, le spese sostenute da parte attrice per la cura delle lesioni per cui è causa vanno riconosciute in euro 811,54.
9 Per quanto attiene, poi, alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice, pur venendo in rilievo nella presente controversia lesioni così dette “micropermanenti”, non può farsi applicazione, nel caso di specie, dell'art. 139 D.L.vo n. 209/2005, applicabile, per sua stessa espressa previsione, solo al risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed insuscettibile di applicazione analogica, considerata la sua natura di norma eccezionale, con la conseguente applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 07.06.2011, n. 12408 e, conf., Cass., Sez. L., Sent.
07.07.2015, n. 13892; Cass Civ., Ordinanza n. 32373/2023).
Pertanto, in applicazione delle summenzionate Tabelle aggiornate al 2024, considerata l'età della danneggiata all'epoca del sinistro (61 anni), il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 4.633,00, all'attualità.
L'inabilità temporanea totale va liquidata nell'importo di euro 3.450,00 all'attualità
(euro 115,00 pro die x 30 giorni); l'inabilità temporanea parziale al 50% va liquidata nella somma di euro 1.150,00 all'attualità (euro 57,5 pro die x 20 giorni); l'inabilità temporanea parziale al 25% va liquidata nell'importo di euro 575,00 all'attualità (euro
28,75 pro die x 20 giorni).
Non va, invece, effettuata una separata liquidazione del c.d. danno morale, considerato che la liquidazione di tale ulteriore voce di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è
10 inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico,
sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello c.d. esistenziale (v. Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972).
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla
quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della
sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo
non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del
risarcimento; invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio
morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al
suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (v. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza 19.02.2016, n. 3260; cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza 27.03.2018, n.
7513).
Ebbene, la suindicata prova non risulta sussistere nel caso di specie.
Non va, inoltre, riconosciuta all'istante alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è
necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso
11 sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, Sent. 21.09.2017, n. 21939).
Ebbene, nel caso di specie, a parere del Giudicante, dalle risultanze istruttorie non è
emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale.
Oltre ai danni sopra quantificati, non risultano provati neanche ulteriori pregiudizi connessi alle lesioni subite dall'attrice nel sinistro per cui è causa.
In definitiva, il totale delle somme spettanti all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ammonta a complessivi euro 10.619,54 all'attualità.
Tale ammontare è stato ottenuto addizionando le suddette riconosciute voci di danno come sopra quantificate, incluse le spese mediche, sopra quantificate in euro 811,54.
Alla suindicata somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (02-04-
2018) e quindi anno per anno e a partire dal 02-04-2018 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro 10.619,54, dal momento della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico del con Controparte_1
attribuzione al procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Le spese della c.t.u., pari ad euro 580,00 (a titolo di soli onorari, non sussistendo spese documentate) e liquidate provvisoriamente a carico di tutte le parti in solido nel corso del giudizio, vanno parimenti poste in via definitiva a carico del convenuto.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale
12 della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del Controparte_1
nella persona del Sindaco pro tempore, nella produzione dell'evento dannoso del 02-
04-2018, per cui è causa, nonché il diritto dell'attrice di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni dalla stessa conseguentemente subiti, come quantificati nel capo
2) del presente dispositivo;
2) per l'effetto, condanna il nella persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento, in favore di , dei danni da quest'ultima Parte_1
subiti per l'evento lesivo del 02-04-2018, per cui è causa, quantificati nella somma di euro 10.619,54 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (02-04-
2018) e quindi anno per anno e a partire dal 02-04-2018 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro 10.619,54, dal momento della presente decisione sino al saldo;
3) condanna il nella persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
rimborso, in favore di , delle spese processuali, liquidate in euro Parte_1
264,00 per esborsi ed in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4) pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del
13 Controparte_1
Così deciso in Nola il 24.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6743/2020 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: risarcimento danni per lesione personale ex art. 2051 c.c.
e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Bruno Parte_1
Incoronato ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura in atti, nonché giusta delibera della Giunta comunale indicata, oltre che versata, in atti, dall'Avv. Antonietta Colantuoni ed elettivamente domiciliato come in atti
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1
esponeva che in data 02.04.2018, alle ore 17:00 circa in Sant'Anastasia (NA), “mentre camminava a piedi lungo Via Madonna dell'Arco, partecipando ad una processione religiosa, nell'ambito delle celebrazioni del Lunedì in Albis”, “a causa delle presenza di un avvallamento della sede stradale” – privo di segnalazioni e recinzioni – “creatosi
intorno ad un chiusino circolare di ghisa per saracinesca di tubazione, inciampava e
cadeva rovinosamente in terra” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione), riportando le lesioni indicate in atti, di cui riteneva responsabile il ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c.
Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva al Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti indicati in atti, con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva tardivamente in giudizio il resistendo con le Controparte_1
argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e,
comunque, non provata, ovvero, in subordine, l'accoglimento della domanda nei limiti di quanto ritenuto di giustizia, tenendo conto del concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., espletate le prove testimoniali ammesse ed espletata una c.t.u. medico-legale, all'udienza del 13.02.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella foma di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
2 veniva trattenuta in decisione dallo scrivente Magistrato, con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, I co., c.p.c.
Ciò posto, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, sollevata dal convenuto
Controparte_1
Invero, rileva il Tribunale che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta sufficientemente determinato sotto il profilo sia del petitum che della causa petendi,
come dimostrato, peraltro, dal fatto che, letti i relativi atti, il suindicato convenuto è
stato in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attrice e di predisporre una precisa linea difensiva.
La domanda attorea è altresì procedibile, essendo stato nella fattispecie esperito il preventivo invito alla negoziazione assistita ai sensi del disposto di cui al D.L. n.
132/2014, convertito nella legge n. 162/2014 e successive modifiche.
Tanto premesso, venendo alla disamina nel merito della presente controversia, va preliminarmente osservato che alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione non esiste alcun conflitto tra pronunce sulla questione relativa all'applicabilità alla pubblica amministrazione dell'art. 2051 c.c. “in quanto si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta a pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle
situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze
della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che
l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile”
(Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 23919 del 22.10.2013, che richiama, ex multis,
Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 8935 del 12.04.2013).
Ciò chiarito, va precisato che, in virtù del citato arresto, inoltre, va valutata in ogni caso
3 “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si
dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato
attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il
comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad
interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. quanto nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c.
Va altresì rilevato che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento
dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate
queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere
di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica
elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare
quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé
statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei
luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 2660 del
05.02.2013, che evidenzia altresì, nella sua motivazione, la necessità di accertare, fra l'altro, “la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo”).
4 La giurisprudenza di legittimità ha anche opportunamente precisato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti – come, appunto, quella che viene in rilievo nel caso di specie – deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte, in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 16527 del 04.11.2003).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, la domanda attorea va ritenuta fondata. Essa, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
Invero, risulta, in primo luogo, dagli atti processuali la qualità di custode in capo
CP_ all' convenuto della strada in cui si sono svolti i fatti di causa.
Ora, entrambi i testi escussi, rispondendo affermativamente alle domande sui fatti di cui ai capi a) e c) della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., hanno confermato che il sinistro per cui causa è avvenuto in alla Via Madonna dell'Arco CP_1
all'altezza del civico n. 149 e che l'attrice stava partecipando ad una processione religiosa per le celebrazioni del lunedì in Per_1
Ebbene, da tale circostanza è presumibile che la strada in questione sia pubblica ed appartenga al convenuto. CP_1
Ciò trova conferma, sia pure implicita, nel contenuto complessivo dell'Ordinanza n. 22 del
26.03.2018 della Polizia Municipale del Comune di allegata alla memoria CP_1
ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. di parte convenuta, con la quale si dispongono, tra l'altro, per il giorno in cui si è verificato il sinistro di causa, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione carro attrezzi su vari punti di Via Madonna dell'Arco. Infatti, la circostanza che la suindicata Autorità ha adottato le succitate misure in merito alla circolazione nella strada
de qua presuppone che essa rientri nell'ambito di competenza della medesima Autorità.
5 D'altronde, si la circostanza in questione non è stata contestata nei suoi presupposti di fatto dal convenuto.
L'attrice, in secondo luogo, ha dimostrato la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo occorsole e la condizione di pericolosità della strada come intesa dalla succitata giurisprudenza.
Orbene, i testimoni escussi, e rispettivamente Testimone_1 Testimone_2
nuora e figlio dell'attrice, hanno reso delle dichiarazioni che risultano decisive sotto il profilo dell'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità tra la res in custodia di parte convenuta e le lesioni patite dall'istante (si veda il verbale dell'udienza del
19.01.2023).
In particolare, la teste ha dichiarato che l'istante “si trovava due tre Testimone_1
passi avanti a me e a mio marito che stavamo dietro e c'erano anche altre persone davanti a mia suocera e lateralmente”, quando “mia suocera ha messo questo piede un po' storto ed è caduta dritta a terra, siamo accorsi per alzarla io e mio marito da terra
e ci hanno aiutato anche altre persone e quando la stavamo tirando su ci siamo accorti
di questo avvallamento e di questo chiusino che sporgeva un po' dall'asfalto”, soggiungendo che “c'era gente davanti e a lato, il chiusino non si notava perché era dello stesso colore dell'asfalto”.
Analogamente, il teste ha dichiarato: “Ero presente al momento della Testimone_2
caduta di mia madre e mi trovavo due tre passi dietro di lei, c'era un po' di gente e all'improvviso ho visto cadere mia madre sull'asfalto, e subito dopo io e mia moglie
l'abbiamo alzata e messa a sedere su una panchina, ma già quando Testimone_1
l'abbiamo alzata mia mamma si è sentita male nel senso che era dolorante”. Il teste ha anche precisato che l'attrice “avvertiva dolore al piede sinistro”.
Subito dopo aver risposto affermativamente alla domanda sui fatti di cui al capo e)
6 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. di parte attrice, il medesimo testimone ha,
altresì, dichiarato che “cera un po' di gente, solo per quello” [l'istante] “non riusciva a vedere”.
Dunque, in primo luogo, in considerazione di quanto dichiarato dai testi, deve concludersi che l'avvallamento del manto stradale costituiva un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno lamentato dall'istante, conformemente a quanto esige la succitata giurisprudenza.
In particolare, a sostegno di tali conclusioni va evidenziato che, come confermato dai testi, l'avvallamento della sede stradale e la sporgenza del chiusino non erano visibili, come risulta anche dai rilievi fotografici presenti in atti, stante l'uniformità del colore dell'asfalto.
Inoltre, la circostanza – pure confermata in sede di escussione dei testimoni – per cui al momento del sinistro la strada in cui si sono verificati i fatti di causa era percorsa dalla folla dei fedeli in processione religiosa esclude la possibilità per l'attrice di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo costituita dalla disconnessione del piano di calpestio.
Pertanto, deve affermarsi la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente convenuto, il quale non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
Con specifico riferimento, poi, alle lesioni riportate dall'attrice, le affermazioni, in particolare, del teste sono consentanee alla documentazione medica in Testimone_2
atti. Infatti, il teste escusso ha riferito che, a seguito della caduta, l'istante “avvertiva dolore al piede sinistro”. Ebbene, già nel certificato di primo soccorso in atti (cfr.
l'allegato 1 della produzione di parte attrice) è indicato che l'attrice fu sottoposta ad un
“ESAME RADIOGRAFICO DEL COLLO PIEDE SINISTRO”, nonché ad un
“ESAME RADIOGRAFICO PIEDE SINISTRO” e che fu riscontrata una
7 “FRATTURA MALLEOLO PERONEALE”.
Osserva, inoltre, il Tribunale che anche sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Dott. deve ritenersi sussistente il nesso di Persona_2
causalità tra la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e le lesioni subite dall'attrice. Il C.T.U. ha, infatti, affermato: “Al riguardo appare opportuno
precisare che, nel caso in esame, risultano ampliamente soddisfatti i criteri deputati a
stabilire il nesso di causalità (il criterio cronologico, topografico, dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa, il criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni, il criterio di esclusione di altri momenti eziologici)” (cfr. pag. 4 della relazione tecnica).
Ebbene, il C.T.U. ha riscontrato come conseguenza del sinistro per cui è causa “ESITI
DOLOROSI DI FRATTURA COMPOSTA MALLEOLO ESTERNO COLLO PIEDE
” (si veda, in proposito, pagina 5 della relazione tecnica). Pt_2
Il consulente tecnico, inoltre, ha valutato il danno derivato alla persona dell'attrice a seguito del fatto traumatico oggetto della presente controversia in un'invalidità permanente da danno biologico pari al 4%, in un'inabilità temporanea totale di giorni
30, in un'inabilità temporanea parziale valutabile al 50% di giorni 20 ed in un'inabilità
temporanea parziale valutabile al 25% di giorni 20.
Ebbene, la suddetta consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal C.T.U.
nell'espletamento dell'incarico.
Il Tribunale ritiene, dunque, di dover condividere e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica, eccettuato quanto evidenziato di seguito con riferimento alle spese sostenute dall'attrice.
Ebbene, il C.T.U. ha affermato che agli atti risultano spese sostenute da parte attrice per
8 la cura delle lesioni per cui è causa pari ad euro 246,54 (cfr. pagina 5 della relazione tecnica).
A riguardo, parte attrice, nelle sue note per la partecipazione all'udienza del
27.02.2024, tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha rilevato che il C.T.U., in relazione alla quantificazione delle spese mediche “è incorso in un evidente errore, forse di battitura, avendo indicato in € 246,54 le stesse, mentre le spese mediche ammontano alla complessiva somma di € 1.246,54, tutte documentate da ricevute versate in atti”.
Ed invero, sommando gli importi indicati nelle ricevute in atti (cfr. l'allegato 3 dell'atto di citazione, recante “Attestazioni spese mediche”) risulta effettivamente un totale di euro 1.246,54. Ciò induce ragionevolmente il Tribunale a ritenere che, come prospettato da parte attrice, il C.T.U. sia incorso in un errore materiale di calcolo, non potendosi, quindi, riconoscere le spese mediche nella specifica misura quantificata nella relazione tecnica.
Rileva, tuttavia, il Tribunale che le stesse non possono neanche essere riconosciute nella somma complessiva di euro 1.246,54.
Infatti, da tale importo vanno defalcate, da un lato, la somma di euro 75,00 indicata nello scontrino fiscale emesso dalla “Ortopedia Ruggiero SRL”, poiché dallo stesso non si evince la riferibilità all'attrice del relativo pagamento e, dall'altro lato, la somma di euro 360,00 indicata nel D.D.T. indirizzato all'attrice, dal momento che, essendo privo di qualsivoglia indicazione tanto dell'emittente quando della causale, non può
ritenersi con la necessaria tranquillizzante certezza che esso sia riferibile ad una spesa medica.
Pertanto, le spese sostenute da parte attrice per la cura delle lesioni per cui è causa vanno riconosciute in euro 811,54.
9 Per quanto attiene, poi, alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice, pur venendo in rilievo nella presente controversia lesioni così dette “micropermanenti”, non può farsi applicazione, nel caso di specie, dell'art. 139 D.L.vo n. 209/2005, applicabile, per sua stessa espressa previsione, solo al risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed insuscettibile di applicazione analogica, considerata la sua natura di norma eccezionale, con la conseguente applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 07.06.2011, n. 12408 e, conf., Cass., Sez. L., Sent.
07.07.2015, n. 13892; Cass Civ., Ordinanza n. 32373/2023).
Pertanto, in applicazione delle summenzionate Tabelle aggiornate al 2024, considerata l'età della danneggiata all'epoca del sinistro (61 anni), il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 4.633,00, all'attualità.
L'inabilità temporanea totale va liquidata nell'importo di euro 3.450,00 all'attualità
(euro 115,00 pro die x 30 giorni); l'inabilità temporanea parziale al 50% va liquidata nella somma di euro 1.150,00 all'attualità (euro 57,5 pro die x 20 giorni); l'inabilità temporanea parziale al 25% va liquidata nell'importo di euro 575,00 all'attualità (euro
28,75 pro die x 20 giorni).
Non va, invece, effettuata una separata liquidazione del c.d. danno morale, considerato che la liquidazione di tale ulteriore voce di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è
10 inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico,
sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello c.d. esistenziale (v. Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972).
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla
quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della
sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo
non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del
risarcimento; invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio
morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al
suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (v. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza 19.02.2016, n. 3260; cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza 27.03.2018, n.
7513).
Ebbene, la suindicata prova non risulta sussistere nel caso di specie.
Non va, inoltre, riconosciuta all'istante alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è
necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso
11 sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, Sent. 21.09.2017, n. 21939).
Ebbene, nel caso di specie, a parere del Giudicante, dalle risultanze istruttorie non è
emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale.
Oltre ai danni sopra quantificati, non risultano provati neanche ulteriori pregiudizi connessi alle lesioni subite dall'attrice nel sinistro per cui è causa.
In definitiva, il totale delle somme spettanti all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ammonta a complessivi euro 10.619,54 all'attualità.
Tale ammontare è stato ottenuto addizionando le suddette riconosciute voci di danno come sopra quantificate, incluse le spese mediche, sopra quantificate in euro 811,54.
Alla suindicata somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (02-04-
2018) e quindi anno per anno e a partire dal 02-04-2018 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro 10.619,54, dal momento della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico del con Controparte_1
attribuzione al procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Le spese della c.t.u., pari ad euro 580,00 (a titolo di soli onorari, non sussistendo spese documentate) e liquidate provvisoriamente a carico di tutte le parti in solido nel corso del giudizio, vanno parimenti poste in via definitiva a carico del convenuto.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale
12 della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del Controparte_1
nella persona del Sindaco pro tempore, nella produzione dell'evento dannoso del 02-
04-2018, per cui è causa, nonché il diritto dell'attrice di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni dalla stessa conseguentemente subiti, come quantificati nel capo
2) del presente dispositivo;
2) per l'effetto, condanna il nella persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento, in favore di , dei danni da quest'ultima Parte_1
subiti per l'evento lesivo del 02-04-2018, per cui è causa, quantificati nella somma di euro 10.619,54 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (02-04-
2018) e quindi anno per anno e a partire dal 02-04-2018 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro 10.619,54, dal momento della presente decisione sino al saldo;
3) condanna il nella persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
rimborso, in favore di , delle spese processuali, liquidate in euro Parte_1
264,00 per esborsi ed in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4) pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del
13 Controparte_1
Così deciso in Nola il 24.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
14