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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7641 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7475/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LO IN Presidente
Maria delle Donne Consigliere
LI PA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7475 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
UR GO.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Controparte_1 P.IVA_1
AN EO, AR TI, LU IP, RA LE e SI NE.
APPELLATA
1 E
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ferrari.
[...] P.IVA_3
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia la Corte d'Appello adita ogni contraria istanza disattesa:
- in via preliminare
(i) dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
- nel merito
(ii) accertare e dichiarare l'applicazione da parte della banca di tassi di interesse usurari oltre i limiti previsti dalla legge 108/1996;
(iii) accertare e dichiarare la gratuità del contratto di mutuo del 27.11.2007 ai sensi dell'articolo 1815, secondo comma, c.c.;
(iv) dichiarare l'improcedibilità del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva per i motivi meglio esposti in narrativa;
(v) condannare la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate ovvero percepite, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria della maggior somma pagata dall'istante, ovvero la maggiore
o minore somma accertata in corso di causa ovvero da liquidarsi in separato giudizio, salva la previa compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla convenuta e l'eventuale maggior somma;
CP_4
(vi) condannare la banca al risarcimento del danno patito e patendi dall'istante (danno emergente, lucro cessante e danno non patrimoniale) nella misura che sarà provata in corso di giudizio, ovvero secondo equità. ordinare alla Banca, ove già non avesse provveduto, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale Rischi alla voce “stato del rapporto” quale “contestato”, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia 11 febbraio 1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di adire le sedi competenti in caso di falsa segnalazione comportante un aggravio del danno patrimoniale e non patrimoniale;
(vii) Condannare in ogni caso la convenuta e l'intervenuta, in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi giudizio, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. con gli interessi ex art. 1284, co.4, c.c. e la rivalutazione monetaria.
- in via istruttoria ammettere:
(viii) CTU contabile al fine di, previa acquisizione di tutta la documentazione relativa al contratto di mutuo oggetto di causa: i) calcolare gli interessi pattuiti al momento della stipula del contratto sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse;
ii) calcolare il tasso d'interesse effettivamente applicato;
iii) rideterminare il piano di ammortamento azzerando qualsiasi interesse.”.
L'appellata ha così concluso:
“- nel merito: respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. n.
18855/2019 emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio n. 30122/2018 R.G;
2 - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.”.
L'intervenuta ha così concluso:
“Piaccia Ecc.ma Corte di Appello adita, sulla scorta della narrativa del presente atto, contrariis reiectis:
- in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della n relazione ai fatti dedotti Controparte_2 ed alle domande formulate dall'odierna appellante, in quanto antecedenti all'intervenuta cessione;
- in via principale: rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto confermare come dovuto l'importo contrattualmente convenuto, richiesto dalla e per essa Controparte_1 dalla mandataria ora nella procedura esecutiva mobiliare RGE n. 19395/2016; Parte_2 CP_3
- In via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere accertato in corso di contratto il superamento del c.d. tasso soglia usura: accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'interveniente Controparte_2 rideterminare l'esatto avere riconducendo il tasso di mora entro il tasso soglia usura, trattandosi, tutt'al più, di ipotesi di usura sopravvenuta, o, in via ulteriormente subordinata, applicando al caso di specie i soli interessi corrispettivi pattuiti in contratto;
dichiarare che la signora odierna attrice, è, comunque, tenuta, anche ex art. 2033 Parte_1
c.c., alla restituzione dell'importo mutuato, maggiorato degli interessi corrispettivi pattuiti per l'ipotesi di mutuo in corso fisiologico, e degli interessi moratori, nei limiti del tasso usura, per l'ipotesi corrente di mutuo in stato patologico, con conseguente condanna al pagamento degli stessi.
- In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere riscontrato il superamento del tasso soglia usura al momento della sottoscrizione del contratto, dichiarare comunque dovuta la restituzione del capitale mutuato, maggiorato degli interessi corrispettivi nella misura pattuita in contratto
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con ricorso ex art. 615, secondo comma, c.p.c. proponeva Parte_1
opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso l'esecuzione recante R.G.E. n.
19395/2016 intrapresa da (d'ora in avanti anche solo per l'importo di Controparte_1 CP_4
€ 93.873,95, quale saldo residuo dovuto in virtù del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario stipulato dall'opponente in data 27.11.2007, per l'importo di
€ 328.000,00.
L'opponente deduceva che, sottoposto il contratto di mutuo ad analisi econometrica, era emersa la natura usuraria degli interessi convenuti e chiedeva, pertanto, al Tribunale di accertare la pattuizione di interessi usurari e la conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815,
3 secondo comma, c.c., e di condannare la alla restituzione di quanto indebitamente CP_4
versato, oltreché al risarcimento dei danni.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18855/2019, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_4
Il giudice affermava che l'usurarietà degli interessi pattuiti era stata dedotta dall'opponente sulla base della non condivisibile sommatoria dei relativi tassi, dovendosi invece verificare l'eventuale superamento del tasso soglia valutando separatamente il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi moratori.
Ciò posto, il giudice rilevava che il tasso degli interessi corrispettivi era stato pattuito nella misura fissa del 5,75%, con un ISC dichiarato pari a 5,79%, entrambi al di sotto del tasso soglia all'epoca vigente, pari al 9,09%.
Secondo il giudice non era usurario neppure il tasso degli interessi moratori, pattuito mediante aumento del tasso degli interessi corrispettivi di due punti nominali annui, poiché
lo stesso al momento della conclusione del contratto era inferiore al tasso soglia all'epoca vigente, pari al 12,24%.
Il giudice rilevava poi che anche il piano di ammortamento alla francese applicato al contratto di mutuo dedotto in giudizio doveva ritenersi legittimo, non potendosi sostenere che tale modalità di rimborso desse luogo ad una illecita capitalizzazione degli interessi.
5. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'impostazione seguita dal
Tribunale nella valutazione del mancato superamento del tasso soglia antiusura. Nello
specifico, secondo l'appellante tale valutazione andava eseguita sulla base del cumulo di tutti gli interessi convenuti, così come effettuato nella perizia di parte dalla quale emergeva la pattuizione di un tasso d'interesse complessivo pari al 13,242%, superiore al tasso soglia del 9,09% vigente al momento della conclusione del contratto.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte era stata rigettata l'istanza di ammissione di C.T.U., evidenziando di aver dedotto i fatti a fondamento delle proprie pretese e che quindi la C.T.U. non poteva ritenersi meramente esplorativa.
4 Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese previsto dal contratto di mutuo oggetto di causa, affermando che tale modalità di rimborso dava luogo ad una violazione del divieto di anatocismo e incideva anche sulla determinazione dell'usura. L'illegittimità del suddetto piano di ammortamento sarebbe discesa anche - a detta dell'appellante - dal fatto che esso determinava una incertezza nella indicazione numerica del tasso di interesse, con conseguente indeterminatezza del tasso pattuito.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato il capo della sentenza relativo alle spese di lite, affermando che il giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese, in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questioni affrontate, e che comunque l'ammontare liquidato alla doveva ritenersi eccessivo. CP_4
6. Si è costituita in appello la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. CP_4
7. Con atto del 19.2.2020 è intervenuta in giudizio la e per essa, quale Controparte_2
mandataria, la CP_3
L'intervenuta ha affermato di essere cessionaria del credito in virtù del contratto di cessione concluso con la in data 11.10.2019 nell'ambito di un'operazione di CP_4
cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. 130/1999 della quale era stato dato avviso mediante pubblicazione nella TT IC Parte II n. 121 del 15.10.2019.
L'intervenuta ha poi eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande proposte dall'appellante, in quanto relative a fatti antecedenti alla cessione del credito, e ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
8. L'appellante ha eccepito la carenza di legittimazione ad causam dell'intervenuta e della mandataria.
Nello specifico, l'appellante ha dedotto che la cessione non le era mai stata notificata e che comunque non vi era prova del fatto che il credito per cui è causa rientrasse tra quelli ceduti.
5 9. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della Controparte_2
Quanto alla prova della legittimazione attiva del soggetto che agisce quale cessionario del credito, si ritiene opportuno riportare alcuni brani della recente sentenza n. 17944/2023
della Corte di Cassazione che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale sulla questione.
È stato in particolare premesso che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un
credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile
con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera
valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in
proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova
dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito)
dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di
una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di
tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione
di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del
contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli
rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella TT
IC, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di
ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete.”.
La Cassazione nella medesima sentenza ha precisato che diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, poiché, in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova,
non essendo sufficiente la prova della notificazione mediante inclusione del credito nell'avviso pubblicato avviso pubblicato nella TT IC, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
anche se “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa
eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione,
6 al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in
cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente
alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un
elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi,
la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da
parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione,
non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
A fronte della genericità della contestazione dell'appellante, la cessione del credito per cui è causa può ritenersi sufficientemente provata attraverso l'avviso della cessione pubblicato in TT IC, contenente il riferimento alle categorie di crediti ceduti e a un apposito link che rimanda all'elenco analitico reperibile in rete di tali crediti (cfr. TT
IC Parte II n. 121 del 15.10.2019).
Anche la censura relativa alla mancata notifica della cessione all'appellante deve ritenersi priva di pregio.
Invero, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. la pubblicazione dell'avviso della cessazione nella
TT IC sostituisce gli adempimenti prescritti dall'art. 1264 c.c., esonerando il cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione nei confronti di ogni singolo debitore ceduto. In ogni caso, tale adempimento è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario (cfr. Cass.
n. 5997/2006).
10. Il primo motivo di appello, con il quale l'appellante ha criticato le modalità attraverso le quali il Tribunale ha effettuato la valutazione relativa al superamento del tasso soglia antiusura, deve essere respinto.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nell'applicazione della normativa antiusura a tutela del debitore occorre tenere conto anche della componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi
7 corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Allo stesso tempo è stato precisato che occorre differenziare le componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (v.
anche Cass. n. 9237/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n.
31615/2021).
Viene così riaffermato il principio di simmetria secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Più nel dettaglio si osserva che con la citata pronuncia delle Sezioni Unite è stato risolto il contrasto sulla questione riguardante la rilevanza ai fini dell'usura del tasso moratorio nei seguenti termini: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia
somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui
mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi
contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne
consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della
maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma
dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della
suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti
8 decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di
modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (…)” (Cass. Sez.
Un. n.19597/2020, Rv. 658833 - 01).
Nell'affermare che anche il tasso di mora è soggetto alla normativa antiusura, le Sezioni
Unite affermano un principio che presuppone una valutazione separata e distinta dei due tassi (corrispettivo e di mora) e che è, quindi, del tutto incompatibile con la tesi secondo cui l'usura dovrebbe essere valutata ricostruendo un unico tasso di interesse, frutto del cumulo tra il tasso degli interessi corrispettivi e il tasso degli interessi moratori.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale ha effettuato correttamente la verifica relativa al superamento della soglia antiusura, valutando separatamente il tasso degli interessi corrispettivi e il tasso degli interessi moratori.
Corretta è anche l'esclusione dell'usurarietà dei suddetti tassi da parte del Tribunale.
Invero, il tasso degli interessi corrispettivi è stato pattuito nella misura del 5,75%, con un
ISC dichiarato pari a 5,79%, a fronte di un tasso soglia pari al 9,09%.
Quanto agli interessi moratori, tenuto conto che nel D.M. datato 19 settembre 2007,
applicabile al contratto di mutuo per cui è causa, è prevista all'art. 3, quarto comma,
la maggiorazione media dei tassi moratori nella misura del 2,1%, il tasso di mora pattuito mediante aumento del tasso degli interessi corrispettivi di due punti nominali annui, pari al 7,75% (e cioè 5,75%+ 2%) era pienamente legittimo, a fronte di un tasso soglia pari al
12,24%, così calcolato: (TEGM del 6,06% + 2,1%) x1,5.
Ne deriva l'infondatezza del motivo di appello in esame.
11. Anche il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ha censurato il rigetto della richiesta di C.T.U. da parte del giudice di primo grado, non è meritevole di accoglimento.
Invero, come recentemente ha avuto modo di ribadire la Cassazione,
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di
coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere
9 utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi
legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi,
fatti o circostanze non provati.” (Cass. n. 8498/2025).
Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ha correttamente qualificato come esplorativa la richiesta C.T.U., atteso che alla base delle domande formulate dall'odierna appellante è stata posta una perizia di parte contraddittoria nell'esposizione dei dati ed il cui risultato finale non è condivisibile, poiché fondato su criteri difformi rispetto a quelli indicati nelle istruzioni della Banca d'Italia.
12. È infondato anche il terzo motivo di appello relativo alla indeterminatezza, in relazione all'utilizzazione del sistema dell'ammortamento alla francese, del tasso pattuito e alla illegittima applicazione dell'anatocismo, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte di
Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 nei termini che seguono:
“15.- Il primo profilo in cui è articolato il quesito pregiudiziale è il seguente: se
l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità
di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di
conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418,
comma 2, c.c. L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione
strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con
riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri
oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o
rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di
interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019,
n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando
il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e
inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e
del tasso di interesse predeterminato.” (…)
“Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal
giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento
10 «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di
calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del
capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in
equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del
mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente
del capitale ricevuto.”.
Ne deriva anche che, correttamente, il tasso da confrontare con la soglia dell'usura è
quello indicato nel contratto.
13. Infine, è infondata la doglianza relativa al criterio di ripartizione delle spese di lite e alla determinazione del relativo ammontare, formulata con il quarto motivo di appello.
Le spese di lite sono state ripartite dal Tribunale sulla base del criterio della soccombenza,
non ricorrendo i presupposti per disporre la compensazione delle stesse tra le parti.
Invero, non è condivisibile l'assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione tenendo conto delle oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni di diritto oggetto di causa, poiché non risulta che il criterio della sommatoria dei tassi ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura sia mai stato avallato dalla giurisprudenza di legittimità.
Né può ritenersi che l'importo liquidato alla Banca sia eccessivo, non essendosi il
Tribunale distaccato di molto dai valori minimi relativi allo scaglione di riferimento (da €
52.001 ad € 260.000,00), considerando che ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto anche della fase di trattazione/istruttoria a prescindere dall'assunzione di prove e della fase conclusionale, a prescindere del deposito di memorie (Cass. n. 6921/2025,
n. 26483/2023).
14. In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
In assenza di accordo tra le parti, non vi sono i presupposti per l'estromissione della in qualità di parte cedente il credito. Controparte_1
11 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della semplicità della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata e della terza intervenuta delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 7.160,00 per compensi in favore di parte appellata e in € 7.160,00 per compensi in favore di parte intervenuta, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI PA LO IN
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