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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/12/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6749/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA IE Presidente Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6749/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1966, rappresentato e difeso dall'Avv. MOIRA MANDELLI RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRA TELI RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo di separazione e scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI Per le parti come da note scritte depositate telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 22 novembre 2024, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale da con Controparte_1 addebito di responsabilità alla stessa, domandando altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di pronuncia della separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898/1970, di dichiarare lo scioglimento del proprio matrimonio. Nelle more del giudizio le parti hanno dato del raggiungimento di un accordo che veniva quindi omologato da questo Tribunale con sentenza di separazione n. 679/2025 pubblicata il 09/05/2025 e passata in giudicato. La causa veniva quindi rimessa in istruttoria con ordinanza collegiale. pagina 1 di 2 Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta. I coniugi, invero, vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. data 10/04/2025. Mediante deposito delle note scritte per l'udienza cartolare odierna, entrambi i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio. Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege – a fronte della consensualizzazione della separazione – ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva (v. attestazione del passaggio in giudicato in atti). Questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede: A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
, il 26 febbraio 2004 a Camaguey (Cuba), successivamente trascritto Controparte_1
(Atto n. 7, Parte II, Serie C, Anno 2004) in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di Vaprio d'Adda (MI); B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA D'AD per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. COMPENSA le spese di lite. Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente relatore estensore
LA IE
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA IE Presidente Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6749/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1966, rappresentato e difeso dall'Avv. MOIRA MANDELLI RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRA TELI RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo di separazione e scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI Per le parti come da note scritte depositate telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 22 novembre 2024, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale da con Controparte_1 addebito di responsabilità alla stessa, domandando altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di pronuncia della separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898/1970, di dichiarare lo scioglimento del proprio matrimonio. Nelle more del giudizio le parti hanno dato del raggiungimento di un accordo che veniva quindi omologato da questo Tribunale con sentenza di separazione n. 679/2025 pubblicata il 09/05/2025 e passata in giudicato. La causa veniva quindi rimessa in istruttoria con ordinanza collegiale. pagina 1 di 2 Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta. I coniugi, invero, vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. data 10/04/2025. Mediante deposito delle note scritte per l'udienza cartolare odierna, entrambi i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio. Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege – a fronte della consensualizzazione della separazione – ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva (v. attestazione del passaggio in giudicato in atti). Questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede: A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
, il 26 febbraio 2004 a Camaguey (Cuba), successivamente trascritto Controparte_1
(Atto n. 7, Parte II, Serie C, Anno 2004) in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di Vaprio d'Adda (MI); B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA D'AD per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. COMPENSA le spese di lite. Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente relatore estensore
LA IE
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