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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8878 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza di discussione del 02 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11063/2025- R.G.L.
TRA
Parte_1 C.F. 1nata a Napoli (NA) il 2 dicembre 1983 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Granata in virtù di procura in atti, elett.te domiciliata presso lo Studio
Legale del difensore in San Marcellino (CE) al Corso Italia, n. 123;
Ricorrente
E
,elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato sita in Napoli alla Via Diaz n. 11
Resistente contumace
Oggetto: bonus carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/05/2025 e ritualmente notificato l'istante in epigrafe, dopo aver premesso di essere inserita nel sistema scolastico quale docente di ruolo e di avere in precedenza prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto in qualità di docente con contratti a tempo determinato per le seguenti annualità scolastiche:
a.s. 2020/2021 presso ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI ITS "BUONARROTI" CASERTA con decorrenza dal 07/11/2020 al 30/06/2021; a.s. 2021/2022 presso ISTITUTO SUPERIORE I.S. CASANOVA-NAPOLI- NAPOLI - con decorrenza dal 27/09/2021 al 30/06/2022;
come da contratti allegati in atti;
di non aver ricevuto la "Carta Elettronica", dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00), per gli anni scolastici innanzi indicati in quanto docente "precario"; che con nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziari del 15 ottobre 2015 il CP_1 resistente aveva diramato alcune indicazioni operative per l'attuazione della suddetta Carta secondo i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo disciplinate dal D.P.C.M. del 23 settembre 2015; a partire dall'a.s. 2015/2016 era stato previsto che tale somma sarebbe stata accreditata, in favore del personale docente, a partire dal mese di novembre 2015; che l'art. 3 del
DPCM del 28.11.2016, recante la “Disciplina delle modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, confermava nuovamente l'esclusione per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato dalla percezione di tale bonus: "1. La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
Richiamava gli arresti più recenti in materia da parte della giurisprudenza comunitaria, del Consiglio di stato e dalla Corte di Cassazione, che avevano favorevolmente statuito in merito alle analoghe pretese avanzate dai docenti con contratto a tempo determinato;
così concludeva: " accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
II) per l'effetto, condannare i resistenti, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al Rimborso forfettario e C.A.P. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. III) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese"
Non si costituiva il Ministero dell'istruzione e del merito nonostante la ritualità della notifca.
Il procuratore della parte ricorrente, in allegato al ricorso, produceva copia dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati (cfr in atti) nonché prova della sua attuale permanenza all'interno del sistema scolastico quale docente mediante deposito dello stato matricolare;
da tale documento si evince l'avvenuta immissione della stessa in ruolo a far data dal 1.9.2022 (cfr. in atti).
La causa veniva quindi rinviata per la discussione all'udienza del 2 dicembre 2025 ed era decisa con la presente sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Preliminarmente non sussistono dubbi circa la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui "In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio. (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre
2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo Controparte_1 svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo al merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di laurea, di Controparte_2 " laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo. professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Tuttavia con ordinanza della VI Sezione, del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/22, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE):
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 و
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Ne deriva, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto innanzitutto dei principi affermati nella sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, è stata ravvisata la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Diversamente la S.C. con la pronuncia de quo aveva precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro) tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni era rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori del perimetro di tale decisione la questione sulla rilevanza del numero delle
"ore" svolte.
Con riguardo alla specifica questione delle "supplenze brevi", ripetute o meno durante il corso del medesimo anno scolastico, ha avuto invece modo di pronunciarsi la recentissima sentenza del
3.7.2025 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in causa C-268/2024.
Nella motivazione di tale sentenza si evidenza che, nella fattispecie, non si ravvisano ragioni oggettive di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 che possano giustificare un diverso trattamento dei docenti che hanno stipulato tali tipi di contratti (supplenze brevi, non protratte sin dall'inizio sino al 30 giugno o 31 agosto, per ragioni sostitutive di personale di ruolo assente) rispetto ai docenti non di ruolo - destinatari di supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Come difatti statuto dalla CGUE nella suindicata sentenza “...la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva" (cfr. in termini sent cit) 1Il principio affermato è - pertanto quello della irrilevanza della durata del contratto ai fini che qui occupano, trattandosi invece di un giudizio di comparazione fondato non sulla durata dei contratti ma sulla assimilabilità delle funzioni/mansioni svolte: ed invero, per i giudici europei va considerato che i supplenti "brevi" svolgono le stesse mansioni ed assumono gli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo e di quelli destinatari di supplenze per l'intero anno scolastico o fino al termine delle lezioni, partecipando gli stessi a tutte le stesse attività didattiche e contribuendo - senza intriseche differenze mansionistiche sostanziali al progetto educativo annuo degli studenti
(cfr sent. cit.: "la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta,
indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dall CP_3 i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole").
Nel caso concreto in esame deve poi evidenziarsi che, come documentato, la ricorrente risulta all'attualità alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in virtù di contratto di docenza a tempo indeterminato (cfr. in atti), per cui vi è prova che la stessa è ancor'oggi “interna” al sistema scolastico;
i vari contratti relativi ai periodi di servizio prestati – e relativi agli AASS 2020/2021
2021-2022- costituiscono, inoltre, prova delle concrete mansioni svolte (docenza), alle quali secondo l'interpretazione della Corte UE - viene ricollegato il diritto al beneficio richiesto (cfr. supra).
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 1. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/2020 e 2021/22 vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato" del CP_1 , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della "rappresentazione di valore" contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
In tali termini, va quindi accolta la domanda.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente CP_1 secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ossequio alle vigenti tariffe professionali.
PQM
Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
a) accerta il diritto della ricorrente Parte_1 ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022; b) per l'effetto ordina al Controparte_1 di provvedere all'assegnazione in favore della ricorrente della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per le predette annualità;
"in persona del CP_4 alla rifusione, in c) condanna il Controparte_1
favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.160,00, oltre spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza di discussione del 02 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11063/2025- R.G.L.
TRA
Parte_1 C.F. 1nata a Napoli (NA) il 2 dicembre 1983 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Granata in virtù di procura in atti, elett.te domiciliata presso lo Studio
Legale del difensore in San Marcellino (CE) al Corso Italia, n. 123;
Ricorrente
E
,elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato sita in Napoli alla Via Diaz n. 11
Resistente contumace
Oggetto: bonus carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/05/2025 e ritualmente notificato l'istante in epigrafe, dopo aver premesso di essere inserita nel sistema scolastico quale docente di ruolo e di avere in precedenza prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto in qualità di docente con contratti a tempo determinato per le seguenti annualità scolastiche:
a.s. 2020/2021 presso ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI ITS "BUONARROTI" CASERTA con decorrenza dal 07/11/2020 al 30/06/2021; a.s. 2021/2022 presso ISTITUTO SUPERIORE I.S. CASANOVA-NAPOLI- NAPOLI - con decorrenza dal 27/09/2021 al 30/06/2022;
come da contratti allegati in atti;
di non aver ricevuto la "Carta Elettronica", dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00), per gli anni scolastici innanzi indicati in quanto docente "precario"; che con nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziari del 15 ottobre 2015 il CP_1 resistente aveva diramato alcune indicazioni operative per l'attuazione della suddetta Carta secondo i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo disciplinate dal D.P.C.M. del 23 settembre 2015; a partire dall'a.s. 2015/2016 era stato previsto che tale somma sarebbe stata accreditata, in favore del personale docente, a partire dal mese di novembre 2015; che l'art. 3 del
DPCM del 28.11.2016, recante la “Disciplina delle modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, confermava nuovamente l'esclusione per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato dalla percezione di tale bonus: "1. La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
Richiamava gli arresti più recenti in materia da parte della giurisprudenza comunitaria, del Consiglio di stato e dalla Corte di Cassazione, che avevano favorevolmente statuito in merito alle analoghe pretese avanzate dai docenti con contratto a tempo determinato;
così concludeva: " accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
II) per l'effetto, condannare i resistenti, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al Rimborso forfettario e C.A.P. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. III) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese"
Non si costituiva il Ministero dell'istruzione e del merito nonostante la ritualità della notifca.
Il procuratore della parte ricorrente, in allegato al ricorso, produceva copia dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati (cfr in atti) nonché prova della sua attuale permanenza all'interno del sistema scolastico quale docente mediante deposito dello stato matricolare;
da tale documento si evince l'avvenuta immissione della stessa in ruolo a far data dal 1.9.2022 (cfr. in atti).
La causa veniva quindi rinviata per la discussione all'udienza del 2 dicembre 2025 ed era decisa con la presente sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Preliminarmente non sussistono dubbi circa la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui "In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio. (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre
2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo Controparte_1 svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo al merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di laurea, di Controparte_2 " laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo. professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Tuttavia con ordinanza della VI Sezione, del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/22, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE):
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 و
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Ne deriva, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto innanzitutto dei principi affermati nella sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, è stata ravvisata la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Diversamente la S.C. con la pronuncia de quo aveva precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro) tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni era rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori del perimetro di tale decisione la questione sulla rilevanza del numero delle
"ore" svolte.
Con riguardo alla specifica questione delle "supplenze brevi", ripetute o meno durante il corso del medesimo anno scolastico, ha avuto invece modo di pronunciarsi la recentissima sentenza del
3.7.2025 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in causa C-268/2024.
Nella motivazione di tale sentenza si evidenza che, nella fattispecie, non si ravvisano ragioni oggettive di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 che possano giustificare un diverso trattamento dei docenti che hanno stipulato tali tipi di contratti (supplenze brevi, non protratte sin dall'inizio sino al 30 giugno o 31 agosto, per ragioni sostitutive di personale di ruolo assente) rispetto ai docenti non di ruolo - destinatari di supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Come difatti statuto dalla CGUE nella suindicata sentenza “...la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva" (cfr. in termini sent cit) 1Il principio affermato è - pertanto quello della irrilevanza della durata del contratto ai fini che qui occupano, trattandosi invece di un giudizio di comparazione fondato non sulla durata dei contratti ma sulla assimilabilità delle funzioni/mansioni svolte: ed invero, per i giudici europei va considerato che i supplenti "brevi" svolgono le stesse mansioni ed assumono gli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo e di quelli destinatari di supplenze per l'intero anno scolastico o fino al termine delle lezioni, partecipando gli stessi a tutte le stesse attività didattiche e contribuendo - senza intriseche differenze mansionistiche sostanziali al progetto educativo annuo degli studenti
(cfr sent. cit.: "la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta,
indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dall CP_3 i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole").
Nel caso concreto in esame deve poi evidenziarsi che, come documentato, la ricorrente risulta all'attualità alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in virtù di contratto di docenza a tempo indeterminato (cfr. in atti), per cui vi è prova che la stessa è ancor'oggi “interna” al sistema scolastico;
i vari contratti relativi ai periodi di servizio prestati – e relativi agli AASS 2020/2021
2021-2022- costituiscono, inoltre, prova delle concrete mansioni svolte (docenza), alle quali secondo l'interpretazione della Corte UE - viene ricollegato il diritto al beneficio richiesto (cfr. supra).
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 1. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/2020 e 2021/22 vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato" del CP_1 , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della "rappresentazione di valore" contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
In tali termini, va quindi accolta la domanda.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente CP_1 secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ossequio alle vigenti tariffe professionali.
PQM
Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
a) accerta il diritto della ricorrente Parte_1 ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022; b) per l'effetto ordina al Controparte_1 di provvedere all'assegnazione in favore della ricorrente della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per le predette annualità;
"in persona del CP_4 alla rifusione, in c) condanna il Controparte_1
favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.160,00, oltre spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino