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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2543/2024+2607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Daniela Bosio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai N. R.G. 2543/2024 e 2607/2024 tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Alberto Bassignano e dall'Avv. Manuela Marengo, presso i quali ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti CP_1 dall'Avv. Maria Castiglioni e dall'Avv. Caterina Caresano, presso le quali ha eletto domicilio,
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
pagina 1 di 9 “contrariis reiectis, previa revoca delle ordinanze istruttorie ed ammissione della richiesta CTU come formulata in atti e ribadita in sede di udienza;
prevedersi la modalità di affidamento della minore più confacente al caso di specie statuendo in ogni caso che la stessa abbia stabile dimora e residenza presso la madre e che il Parte_1 padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le modalità e i tempi ritenuti più idonei;
prevedersi che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza presso di loro statuendo altresì il versamento da parte del padre alla CP_1 madre , a titolo di mantenimento per la minore a partire dalla data della domanda, Parte_1 della somma mensile di € 800,00 o veriore (somma da versarsi entro il 10 di ogni mese e rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT) oltre al 70% delle spese straordinarie, come individuate e precisate dal Protocollo del Tribunale di Torino cui si fa rimando e riferimento, e che l'assegno unico universale venga percepito per l'intero dalla madre Pt_1
[...]
Con il favore di diritti spese ed onorari”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, contrariis reiectis, in via principale,
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre, con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative alla istruzione, educazione e salute;
- per l'effetto, disporre in ordine alla frequentazione della minore con la madre;
- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia, provvedendo ciascuno direttamente a soddisfare le sue esigenze nel periodo di frequentazione o permanenza della stessa presso il proprio domicilio, sostenendo in tal modo autonomamente le spese quotidiane;
- disporre che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive della figlia necessitate o preventivamente concordate e successivamente pagina 2 di 9 documentate;
- assegno unico come per legge
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill. Tribunale di Cuneo disponga il collocamento prevalente e la residenza anagrafica della minore presso la madre:
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore, salvo diversi e più ampi accordi:
- a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (da intendersi quale orario ordinario, ovvero come orario curricolare in cui non si usufruisce del “post scuola”) o orario equipollente sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna in orario equipollente;
- nella settimana in cui la minore non trascorre il week end con il padre, il martedì dall'uscita di scuola (da intendersi quale orario ordinario, ovvero come orario curricolare in cui non si usufruisce del “post scuola”) o orario equipollente sino dopo cena, con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre alle 20.30 e il giovedì dall'uscita da scuola (da intendersi quale orario ordinario, ovvero come orario in cui non si usufruisce del “post scuola”) o orario equipollente sino al riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina o presso l'abitazione materna in orario equipollente;
- nella settimana in cui la minore trascorre il week end con il padre, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola (orario ordinario, da intendersi come orario in cui non si usufruisce del “post scuola”) o orario equipollente sino dopo cena, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 20.30;
- vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni, dal 23.12 ore 18.00 al 31.12. ore 18.00 e dal 31.12 ore 18.00 al 6.1 ore 18.00 e per l'anno 2025 primo periodo con il padre;
- vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con Pasqua 2026 con il padre;
- vacanze scolastiche estive, almeno 2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore con data da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- ponti e altre festività secondo il regime della alternanza;
- disporre che il padre potrà effettuare videochiamate alle ore 20.00 nei giorni in cui non è Per_1 con lui;
- disporre che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore la somma di euro 400,00, rivalutabile Per_1
pagina 3 di 9 annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o preventivamente concordate e successivamente documentate.
Con ogni ulteriore facoltà concessa ex lege.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La minore è nata il [...] dalla relazione more uxorio tra e Persona_2 Parte_1 CP_1
, ora interrottasi.
[...]
Con ricorso del 19.11.2024, si è rivolta al Tribunale al fine di richiedere la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia. La ricorrente ha allegato che il , nei primi mesi del 2024. ha intrapreso una relazione con un altro uomo, per CP_1 poi lasciare la casa coniugale nel mese di giugno, che lo stesso non ha rispettato gli accordi presi per la gestione della figlia minore e che ha omesso di contribuire con regolarità al mantenimento, pur avendo un reddito ben superiore a quello dell'ex compagna. La ha dunque concluso Pt_1 chiedendo disporsi le modalità di affidamento più confacenti al caso di specie con, in ogni caso, collocazione prevalente presso la madre e un contributo al mantenimento di 800,00 euro, oltre al
50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Con successivo ricorso del 27.11.2025, il ha a sua volta chiesto la regolamentazione CP_1 dell'affidamento e del mantenimento, sostenendo che la gli avrebbe impedito, a partire da Pt_1 giugno 2024, di accedere alla casa coniugale e gli avrebbe imposto dei tempi di permanenza con la figlia particolarmente limitati. Ha pertanto domandato l'affidamento condiviso con collocazione della minore presso di sé e la determinazione di un calendario di visita con la madre con versamento a suo carico di un contributo al mantenimento. Ha altresì richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., l'espletamento di una CTU sulle capacità genitoriali, ritenendo che, in un giudizio prognostico, gli atteggiamenti aggressivi e ostativi tenuti dalla madre potrebbero condurre a un rifiuto della figura paterna.
A seguito dell'udienza del 18.12.2025, con ordinanza del 20.12.2025, è stata rigettata l'istanza ex art. 473 bis.15, in quanto proposta in assenza di un pregiudizio imminente e irreparabile e utilizzata come improprio strumento di anticipazione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Le parti si sono dunque costituite nella causa promossa dall'altra parte richiamando quanto già argomentato nei rispettivi ricorsi introduttivi. Le due procedure sono state riunite e in data pagina 4 di 9 18.2.2025 si è tenuta l'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c.. Il Giudice relatore designato ha disposto in via provvisoria e urgente l'affidamento condiviso della minore, la collocazione presso la madre, un regime di visita con il padre comprensivo di weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera e di due pomeriggi infrasettimanali con introduzione di un pernottamento a partire dal terzo anno di età e un contributo al mantenimento di 600,00 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie e a metà dell'assegno unico, e ha autorizzato il convenuto ad iscrivere la minore presso la scuola dell'infanzia pubblica da lui prescelta. La controversia è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'ordine di esibizione di documentazione economica ed è stata fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza a trattazione scritta del 5.11.2025. La ricorrente ha insistito nelle originarie domande, mentre il convenuto, fermo restando l'affidamento condiviso, ha chiesto, in via principale, la collocazione della minore presso di sé con mantenimento diretto e, in via subordinata, la collocazione presso la madre con un ampio diritto di visita e un contributo al mantenimento a proprio carico di
400,00 euro mensili. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle prove assunte e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare le ordinanze del 5.3.2025 e del 3.7.2025 con cui il Giudice relatore designato ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi di prova dedotti.
3. Nel merito, va disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Non sono infatti emersi elementi tali da ingenerare fondati dubbi sulla capacità genitoriale delle parti e da far ritenere necessaria la richiesta CTU. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore» e «il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione,
pagina 5 di 9 comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione» (Cass. 16280/2025).
Ciò premesso, non sono di certo sufficienti a giustificare una pronuncia di affidamento esclusivo le allegazioni materne circa un'incapacità del padre ad occuparsi della minore, pur se in parte confermate dai testimoni e , fratello e madre della ricorrente, che Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito che la bambina, di ritorno dalla casa paterna, aprirebbe il frigo e chiederebbe il latte con i biscotti e avrebbe i vestiti che odorano di sigaretta. Come già osservato nei provvedimenti provvisori, si tratta infatti di aspetti che denotano una mera difficoltà di gestione quotidiana, superabile con l'esperienza, e non una condotta gravemente pregiudizievole per la minore. Va inoltre ribadita l'irrilevanza ai fini della decisione sull'affidamento della nuova relazione intrapresa dal convenuto e dei presunti problemi di natura psichiatrica che egli avrebbe avuto in passato, citati per la prima volta nella memoria ex art. 473 bis.17 c. 1 c.p.c., a fronte della richiesta paterna di collocazione prevalente della minore, e omessi nel ricorso. Deve essere invece rilevato che il è, contrariamente a quanto inizialmente sostenuto dalla Pt_2 ricorrente, un padre interessato alla minore, come dimostrano sia gli screenshot dei messaggi scambiati tra le parti, sia le richieste effettuate nel corso del presente giudizio, volte a incrementare il più possibile i tempi di permanenza della minore presso di sé.
Il convenuto lamenta invece che la madre terrebbe “comportamenti ostativi, aggressivi, ingiuriosi e discriminatori”, ma, ciononostante, chiede l'affidamento condiviso della figlia. Ciò che è emerso in corso di causa è che vi è un'elevata conflittualità tra i genitori, ma non tale da limitare l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, che sta comunque tenendo la figlia con sé per i tempi previsti dai provvedimenti provvisori. Dalle dichiarazioni di tutti i testimoni escussi si evince che entrambe le parti si sono ripetutamente rivolte alle forze dell'ordine per questioni attinenti alla gestione della bambina (teste “la baby sitter probabilmente Testimone_1 non ha risposto e lui ha chiamato i carabinieri”, “lei ha chiamato i carabinieri perché lui non rispondeva”; teste :”ho conosciuto il perché si è presentato in caserma”, “il Testimone_3 CP_1 signor mi ha detto che c'erano problematiche sull'affido dei figli”; teste : “mia CP_1 Testimone_2 figlia ha chiamato i carabinieri perché lui non le ha detto dove fosse”, “c'è stato un episodio in cui lui
pagina 6 di 9 ha chiamato i carabinieri”, teste “potrebbe essere che lei ha chiamato i carabinieri Tes_4 perché li chiamava sovente, anzi ne sono sicura”, “se non mi sbaglio è successo che la mamma non consegnava la bambina e sono intervenuti i carabinieri”), ma si tratta di condotte facilmente spiegabili con il poco tempo trascorso dalla cessazione della convivenza e con l'assenza, all'epoca, di una regolamentazione del diritto di visita.
4. Il Collegio ritiene di dover confermare la collocazione prevalente della minore presso la madre, tenuto conto della tenera età della stessa e della necessità di non stravolgerne le abitudini di vita.
In considerazione della crescita della bambina, può essere però previsto un lieve aumento dei tempi di permanenza presso il padre rispetto a quanto disposto in via provvisoria. Il convenuto potrà dunque tenere con sé la bambina a weekend alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo alla domenica alle 20.30, oltre al martedì e il giovedì dall'uscita dall'asilo sino alle 20.30 nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna e sino al mattino successivo nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna. Al calendario ordinario possono essere aggiunti metà delle vacanze natalizie, con alternanza del Natale e del Capodanno, metà delle vacanze pasquali, con alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, e due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore potrà inoltre contattare la figlia mediante videochiamata alle ore 20.00 nei giorni in cui non l'ha con sé.
5. In ordine alle condizioni economiche delle parti, si richiama quanto già osservato nei provvedimenti provvisori. Entrambi i genitori esercitano attività in proprio, la madre quale parrucchiera e il padre quale titolare di negozi di casalinghi, e pertanto le rispettive dichiarazioni dei redditi hanno valore meramente indiziario, anche se l'attività del convenuto risulta essere in espansione avendo egli di recente acquisito un secondo negozio in Saluzzo. La è gravata da Pt_1 un canone di affitto di 480,00 euro mensili, mentre il è comproprietario di alcuni immobili e CP_1 sta sostenendo integralmente un mutuo cointestato con la ricorrente relativo ad un immobile che
è stato venduto. Rispetto al momento di adozione dei provvedimenti provvisori, quando viveva con i genitori, il convenuto ha sottoscritto un contratto di locazione con canone di 600,00 euro mensili: si tratta di spesa non voluttuaria, considerato che la stessa lamentava, nel ricorso Pt_1 introduttivo, la mancanza di uno spazio idoneo per la gestione della minore. Tenuto dunque conto dell'aumento degli oneri in capo al convenuto e dei tempi di permanenza presso lo stesso e delle ancora ridotte esigenze della minore rispetto all'età, si reputa congruo un contributo pagina 7 di 9 mensile di 500,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo, fermo restando il riparto dell'assegno unico a metà come per legge.
6. Le spese di giudizio vengono integralmente compensate tenuto conto della soccombenza della ricorrente sul contrasto relativo all'asilo, di quella del convenuto sull'istanza ex art. 473 bis. 15
c.p.c. e della soccombenza reciproca sulle questioni attinenti all'affidamento e al mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Pt_3 collocazione prevalente presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia, salvo diversi e più ampi accordi;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo sino alla domenica alle 20.30,
- tutti i martedì e i giovedì dall'uscita dall'asilo sino alle 20.30 nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna e sino al mattino successivo nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna,
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale e il Capodanno,
- metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
- due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il
31 maggio di ogni anno,
DISPONE che il padre possa contattare mediante videochiamata la figlia ogni giorno alle ore
20.00 (lo stesso potrà fare la madre quando la figlia è con il padre),
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 500,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, fermo restando il riparto dell'assegno unico a metà fra i genitori come per legge,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
pagina 8 di 9 Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Daniela Bosio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai N. R.G. 2543/2024 e 2607/2024 tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Alberto Bassignano e dall'Avv. Manuela Marengo, presso i quali ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti CP_1 dall'Avv. Maria Castiglioni e dall'Avv. Caterina Caresano, presso le quali ha eletto domicilio,
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
pagina 1 di 9 “contrariis reiectis, previa revoca delle ordinanze istruttorie ed ammissione della richiesta CTU come formulata in atti e ribadita in sede di udienza;
prevedersi la modalità di affidamento della minore più confacente al caso di specie statuendo in ogni caso che la stessa abbia stabile dimora e residenza presso la madre e che il Parte_1 padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le modalità e i tempi ritenuti più idonei;
prevedersi che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza presso di loro statuendo altresì il versamento da parte del padre alla CP_1 madre , a titolo di mantenimento per la minore a partire dalla data della domanda, Parte_1 della somma mensile di € 800,00 o veriore (somma da versarsi entro il 10 di ogni mese e rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT) oltre al 70% delle spese straordinarie, come individuate e precisate dal Protocollo del Tribunale di Torino cui si fa rimando e riferimento, e che l'assegno unico universale venga percepito per l'intero dalla madre Pt_1
[...]
Con il favore di diritti spese ed onorari”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, contrariis reiectis, in via principale,
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre, con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative alla istruzione, educazione e salute;
- per l'effetto, disporre in ordine alla frequentazione della minore con la madre;
- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia, provvedendo ciascuno direttamente a soddisfare le sue esigenze nel periodo di frequentazione o permanenza della stessa presso il proprio domicilio, sostenendo in tal modo autonomamente le spese quotidiane;
- disporre che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive della figlia necessitate o preventivamente concordate e successivamente pagina 2 di 9 documentate;
- assegno unico come per legge
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill. Tribunale di Cuneo disponga il collocamento prevalente e la residenza anagrafica della minore presso la madre:
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore, salvo diversi e più ampi accordi:
- a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (da intendersi quale orario ordinario, ovvero come orario curricolare in cui non si usufruisce del “post scuola”) o orario equipollente sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna in orario equipollente;
- nella settimana in cui la minore non trascorre il week end con il padre, il martedì dall'uscita di scuola (da intendersi quale orario ordinario, ovvero come orario curricolare in cui non si usufruisce del “post scuola”) o orario equipollente sino dopo cena, con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre alle 20.30 e il giovedì dall'uscita da scuola (da intendersi quale orario ordinario, ovvero come orario in cui non si usufruisce del “post scuola”) o orario equipollente sino al riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina o presso l'abitazione materna in orario equipollente;
- nella settimana in cui la minore trascorre il week end con il padre, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola (orario ordinario, da intendersi come orario in cui non si usufruisce del “post scuola”) o orario equipollente sino dopo cena, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 20.30;
- vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni, dal 23.12 ore 18.00 al 31.12. ore 18.00 e dal 31.12 ore 18.00 al 6.1 ore 18.00 e per l'anno 2025 primo periodo con il padre;
- vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con Pasqua 2026 con il padre;
- vacanze scolastiche estive, almeno 2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore con data da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- ponti e altre festività secondo il regime della alternanza;
- disporre che il padre potrà effettuare videochiamate alle ore 20.00 nei giorni in cui non è Per_1 con lui;
- disporre che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore la somma di euro 400,00, rivalutabile Per_1
pagina 3 di 9 annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o preventivamente concordate e successivamente documentate.
Con ogni ulteriore facoltà concessa ex lege.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La minore è nata il [...] dalla relazione more uxorio tra e Persona_2 Parte_1 CP_1
, ora interrottasi.
[...]
Con ricorso del 19.11.2024, si è rivolta al Tribunale al fine di richiedere la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia. La ricorrente ha allegato che il , nei primi mesi del 2024. ha intrapreso una relazione con un altro uomo, per CP_1 poi lasciare la casa coniugale nel mese di giugno, che lo stesso non ha rispettato gli accordi presi per la gestione della figlia minore e che ha omesso di contribuire con regolarità al mantenimento, pur avendo un reddito ben superiore a quello dell'ex compagna. La ha dunque concluso Pt_1 chiedendo disporsi le modalità di affidamento più confacenti al caso di specie con, in ogni caso, collocazione prevalente presso la madre e un contributo al mantenimento di 800,00 euro, oltre al
50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Con successivo ricorso del 27.11.2025, il ha a sua volta chiesto la regolamentazione CP_1 dell'affidamento e del mantenimento, sostenendo che la gli avrebbe impedito, a partire da Pt_1 giugno 2024, di accedere alla casa coniugale e gli avrebbe imposto dei tempi di permanenza con la figlia particolarmente limitati. Ha pertanto domandato l'affidamento condiviso con collocazione della minore presso di sé e la determinazione di un calendario di visita con la madre con versamento a suo carico di un contributo al mantenimento. Ha altresì richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., l'espletamento di una CTU sulle capacità genitoriali, ritenendo che, in un giudizio prognostico, gli atteggiamenti aggressivi e ostativi tenuti dalla madre potrebbero condurre a un rifiuto della figura paterna.
A seguito dell'udienza del 18.12.2025, con ordinanza del 20.12.2025, è stata rigettata l'istanza ex art. 473 bis.15, in quanto proposta in assenza di un pregiudizio imminente e irreparabile e utilizzata come improprio strumento di anticipazione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Le parti si sono dunque costituite nella causa promossa dall'altra parte richiamando quanto già argomentato nei rispettivi ricorsi introduttivi. Le due procedure sono state riunite e in data pagina 4 di 9 18.2.2025 si è tenuta l'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c.. Il Giudice relatore designato ha disposto in via provvisoria e urgente l'affidamento condiviso della minore, la collocazione presso la madre, un regime di visita con il padre comprensivo di weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera e di due pomeriggi infrasettimanali con introduzione di un pernottamento a partire dal terzo anno di età e un contributo al mantenimento di 600,00 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie e a metà dell'assegno unico, e ha autorizzato il convenuto ad iscrivere la minore presso la scuola dell'infanzia pubblica da lui prescelta. La controversia è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'ordine di esibizione di documentazione economica ed è stata fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza a trattazione scritta del 5.11.2025. La ricorrente ha insistito nelle originarie domande, mentre il convenuto, fermo restando l'affidamento condiviso, ha chiesto, in via principale, la collocazione della minore presso di sé con mantenimento diretto e, in via subordinata, la collocazione presso la madre con un ampio diritto di visita e un contributo al mantenimento a proprio carico di
400,00 euro mensili. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle prove assunte e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare le ordinanze del 5.3.2025 e del 3.7.2025 con cui il Giudice relatore designato ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi di prova dedotti.
3. Nel merito, va disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Non sono infatti emersi elementi tali da ingenerare fondati dubbi sulla capacità genitoriale delle parti e da far ritenere necessaria la richiesta CTU. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore» e «il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione,
pagina 5 di 9 comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione» (Cass. 16280/2025).
Ciò premesso, non sono di certo sufficienti a giustificare una pronuncia di affidamento esclusivo le allegazioni materne circa un'incapacità del padre ad occuparsi della minore, pur se in parte confermate dai testimoni e , fratello e madre della ricorrente, che Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito che la bambina, di ritorno dalla casa paterna, aprirebbe il frigo e chiederebbe il latte con i biscotti e avrebbe i vestiti che odorano di sigaretta. Come già osservato nei provvedimenti provvisori, si tratta infatti di aspetti che denotano una mera difficoltà di gestione quotidiana, superabile con l'esperienza, e non una condotta gravemente pregiudizievole per la minore. Va inoltre ribadita l'irrilevanza ai fini della decisione sull'affidamento della nuova relazione intrapresa dal convenuto e dei presunti problemi di natura psichiatrica che egli avrebbe avuto in passato, citati per la prima volta nella memoria ex art. 473 bis.17 c. 1 c.p.c., a fronte della richiesta paterna di collocazione prevalente della minore, e omessi nel ricorso. Deve essere invece rilevato che il è, contrariamente a quanto inizialmente sostenuto dalla Pt_2 ricorrente, un padre interessato alla minore, come dimostrano sia gli screenshot dei messaggi scambiati tra le parti, sia le richieste effettuate nel corso del presente giudizio, volte a incrementare il più possibile i tempi di permanenza della minore presso di sé.
Il convenuto lamenta invece che la madre terrebbe “comportamenti ostativi, aggressivi, ingiuriosi e discriminatori”, ma, ciononostante, chiede l'affidamento condiviso della figlia. Ciò che è emerso in corso di causa è che vi è un'elevata conflittualità tra i genitori, ma non tale da limitare l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, che sta comunque tenendo la figlia con sé per i tempi previsti dai provvedimenti provvisori. Dalle dichiarazioni di tutti i testimoni escussi si evince che entrambe le parti si sono ripetutamente rivolte alle forze dell'ordine per questioni attinenti alla gestione della bambina (teste “la baby sitter probabilmente Testimone_1 non ha risposto e lui ha chiamato i carabinieri”, “lei ha chiamato i carabinieri perché lui non rispondeva”; teste :”ho conosciuto il perché si è presentato in caserma”, “il Testimone_3 CP_1 signor mi ha detto che c'erano problematiche sull'affido dei figli”; teste : “mia CP_1 Testimone_2 figlia ha chiamato i carabinieri perché lui non le ha detto dove fosse”, “c'è stato un episodio in cui lui
pagina 6 di 9 ha chiamato i carabinieri”, teste “potrebbe essere che lei ha chiamato i carabinieri Tes_4 perché li chiamava sovente, anzi ne sono sicura”, “se non mi sbaglio è successo che la mamma non consegnava la bambina e sono intervenuti i carabinieri”), ma si tratta di condotte facilmente spiegabili con il poco tempo trascorso dalla cessazione della convivenza e con l'assenza, all'epoca, di una regolamentazione del diritto di visita.
4. Il Collegio ritiene di dover confermare la collocazione prevalente della minore presso la madre, tenuto conto della tenera età della stessa e della necessità di non stravolgerne le abitudini di vita.
In considerazione della crescita della bambina, può essere però previsto un lieve aumento dei tempi di permanenza presso il padre rispetto a quanto disposto in via provvisoria. Il convenuto potrà dunque tenere con sé la bambina a weekend alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo alla domenica alle 20.30, oltre al martedì e il giovedì dall'uscita dall'asilo sino alle 20.30 nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna e sino al mattino successivo nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna. Al calendario ordinario possono essere aggiunti metà delle vacanze natalizie, con alternanza del Natale e del Capodanno, metà delle vacanze pasquali, con alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, e due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore potrà inoltre contattare la figlia mediante videochiamata alle ore 20.00 nei giorni in cui non l'ha con sé.
5. In ordine alle condizioni economiche delle parti, si richiama quanto già osservato nei provvedimenti provvisori. Entrambi i genitori esercitano attività in proprio, la madre quale parrucchiera e il padre quale titolare di negozi di casalinghi, e pertanto le rispettive dichiarazioni dei redditi hanno valore meramente indiziario, anche se l'attività del convenuto risulta essere in espansione avendo egli di recente acquisito un secondo negozio in Saluzzo. La è gravata da Pt_1 un canone di affitto di 480,00 euro mensili, mentre il è comproprietario di alcuni immobili e CP_1 sta sostenendo integralmente un mutuo cointestato con la ricorrente relativo ad un immobile che
è stato venduto. Rispetto al momento di adozione dei provvedimenti provvisori, quando viveva con i genitori, il convenuto ha sottoscritto un contratto di locazione con canone di 600,00 euro mensili: si tratta di spesa non voluttuaria, considerato che la stessa lamentava, nel ricorso Pt_1 introduttivo, la mancanza di uno spazio idoneo per la gestione della minore. Tenuto dunque conto dell'aumento degli oneri in capo al convenuto e dei tempi di permanenza presso lo stesso e delle ancora ridotte esigenze della minore rispetto all'età, si reputa congruo un contributo pagina 7 di 9 mensile di 500,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo, fermo restando il riparto dell'assegno unico a metà come per legge.
6. Le spese di giudizio vengono integralmente compensate tenuto conto della soccombenza della ricorrente sul contrasto relativo all'asilo, di quella del convenuto sull'istanza ex art. 473 bis. 15
c.p.c. e della soccombenza reciproca sulle questioni attinenti all'affidamento e al mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Pt_3 collocazione prevalente presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia, salvo diversi e più ampi accordi;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo sino alla domenica alle 20.30,
- tutti i martedì e i giovedì dall'uscita dall'asilo sino alle 20.30 nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna e sino al mattino successivo nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna,
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale e il Capodanno,
- metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
- due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il
31 maggio di ogni anno,
DISPONE che il padre possa contattare mediante videochiamata la figlia ogni giorno alle ore
20.00 (lo stesso potrà fare la madre quando la figlia è con il padre),
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 500,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, fermo restando il riparto dell'assegno unico a metà fra i genitori come per legge,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
pagina 8 di 9 Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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