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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 839 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. DE SANTIS GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia in PIAZZA
STOCCO n.10, CATANZARO;
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti, dall'avv. DE SANTIS GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia in PIAZZA
STOCCO n. 10, CATANZARO;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/05/2024, e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio a SAN FLORO (CZ) il 12.12.1976, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Borgia (CZ) alla Via Italia n. 2, resta assegnata alla Sig.ra Parte_3
.
[...]
3) Risultando, allo stato, entrambi i suindicati coniugi titolari di rispettive indennità pensionistiche rispettivamente Cat. AS Assegno n. 078-220004056804 di € 552,15 mensili ( ) e Cat. Parte_3
VO Pensione n. 001-220010046528 di 850,00 mensili circa ( ), si statuisce a carico di Parte_2 quest'ultimo la corresponsione di € 120,00 mensili a favore della di lei moglie, onde eguagliare quanto possibile le posizioni reddituali di entrambi i coniugi.
4) Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi
(atto n. 11, parte 2, Serie A, reg. Atti Matrimonio Parte_1 Parte_2 anno 1976);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN FLORO (CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio in data 08/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 839 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. DE SANTIS GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia in PIAZZA
STOCCO n.10, CATANZARO;
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti, dall'avv. DE SANTIS GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia in PIAZZA
STOCCO n. 10, CATANZARO;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/05/2024, e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio a SAN FLORO (CZ) il 12.12.1976, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Borgia (CZ) alla Via Italia n. 2, resta assegnata alla Sig.ra Parte_3
.
[...]
3) Risultando, allo stato, entrambi i suindicati coniugi titolari di rispettive indennità pensionistiche rispettivamente Cat. AS Assegno n. 078-220004056804 di € 552,15 mensili ( ) e Cat. Parte_3
VO Pensione n. 001-220010046528 di 850,00 mensili circa ( ), si statuisce a carico di Parte_2 quest'ultimo la corresponsione di € 120,00 mensili a favore della di lei moglie, onde eguagliare quanto possibile le posizioni reddituali di entrambi i coniugi.
4) Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi
(atto n. 11, parte 2, Serie A, reg. Atti Matrimonio Parte_1 Parte_2 anno 1976);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN FLORO (CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio in data 08/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo