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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5794/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5794/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CIPULLO GAETANO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CIPULLO GAETANO ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. VICINANZA ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA SILVIO BARATTA 149 84134 SALERNO presso il difensore avv. VICINANZA ANGELO
CONVENUTO CONCLUSIONI All'udienza del 18.06.2024 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.07.2020
[...]
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
707/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 09.06.2020, con cui le veniva ingiunto di consegnare a copia di Controparte_1 tutta la documentazione utile a ricostruire le condizioni iniziali e l'evoluzione del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria identificato dal n. , ivi compresi, segnatamente, il relativo documento di P.IVA_2 sintesi, il piano di ammortamento, l'estratto conto aggiornato con tutti i pagamenti effettuati, le eventuali polizze assicurative e, in caso di estinzione anticipata, i relativi conteggi con l'attestazione di avvenuto pagamento e la corrispondente quietanza. A sostegno dell'opposizione deduceva la genericità della richiesta di consegna di documentazione ed insisteva per la revoca del Decreto ingiuntivo opposto e la condanna alle spese del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 23.04.2021 si costituiva la quale, eccepita la pretestuosità e l'infondatezza Controparte_1 della spiegata opposizione, insisteva per il suo rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo n. 707/2019, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite nonché dei danni subiti, ex art 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Deduceva, in particolare, il diritto del cliente ad ottenere la documentazione richiesta, in applicazione del principio di trasparenza nei rapporti bancari e finanziari vigente nell'ordinamento, dunque la censurabilità della condotta tenuta della contraria a buona fede. CP_2
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, assegnata a questo giudicante a fa data dal 02.04.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va disattesa in quanto tardiva, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, sollevata dall'opponente. Occorre ricordare che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza non oltre la prima udienza (principio più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 22736/2021; Cass. n. 25155/2020) e per quanto attiene ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nel primo atto utile, dunque nell'atto di opposizione. Ebbene, per quanto attiene al caso di specie, l'eccezione risulta sollevata solo nella prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c., dunque oltre quello previsto dalla legge. Passando al merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione. Occorre infatti osservare che l'art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 disciplina il dovere di comunicazione/informazione della banca verso il cliente. In particolare, l'articolo, stabilisce che nei contratti di durata, le banche e gli intermediari finanziari - soggetti indicati nell'articolo 115 TUB- forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Dopo avere trattato il tema delle comunicazioni periodiche, dell'estratto conto e della mancata contestazione, il predetto articolo al comma 4 stabilisce che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Nessun dubbio, quindi, sussiste, in merito alla possibilità per i titolari del diritto di ottenere un decreto ingiuntivo o altro provvedimento che condanni l'istituto di credito a fornire la documentazione richiesta. Fatta tale premessa, per quanto attiene al caso di specie, non è contestato che i documenti richiesti non siano stati forniti dalla . Parte_1
Né può essere tenuta in alcuna considerazione ai fini dell'esclusione degli obblighi individuati dall'art 119 TUB la sostenuta genericità della richiesta di consegna dei documenti da parte della correntista. Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento;
in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che nell'art. 119 Tub anche negli artt. 1374 e 1375 cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 12093/2001). Tale obbligo di informazione trova fondamento nelle norme che in generale prevedono un dovere di correttezza e buona fede in capo ai contraenti durante l'esecuzione dei rapporti, ai sensi degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., che importa il dovere di fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica del corretto svolgimento delle relazioni negoziali. Tali norme impongono “a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento”. Ed in effetti, il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è difatti ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a
“singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art.119 T.U.B. Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione e dei contratti gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c. (che così recita: “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi”). Peraltro, è lo stesso art. 117 che ‐ dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto ‐ ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna. Quindi, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso, nella disposizione dell'art. 119 comma 4^ del D.Lgs n.385/1993. Va inoltre precisato che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione stricto sensu contrattuale, costituendo un diritto ben superiore a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dalla art. 119, non è soggetto al limite della decennalità previsto per la documentazione contabile del rapporto. Peraltro, è lo stesso art 117 TUB che - dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti sono redatti per iscritto - ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali dunque hanno diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente e senza i limiti temporali stabiliti dall'art. 119 (v. Corte Appello Napoli n. 1796/2012). Non risulta inoltre necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dagli artt. 117 e 119 TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. 11773/1999). Né può ritenersi che l'esercizio della superiore facoltà sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali (cfr. Cass. civ. n. 6975/2020 cit.). Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, deve ritenersi priva di pregio la censura di genericità della richiesta mossa dall'istituto opponente, non avendola neppure riscontrata. Per quanto sopra esposto si ritiene che l'opponente non abbia correttamente ottemperato agli obblighi di consegna documentale posti a suo carico dall'art. 119 T.U.B., confermando la legittimità dell'azione monitoria instaurata dall'ingiungente/opposto. Da ciò discende la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con la condanna della parte attrice opponente/ingiunta alla consegna dei documenti richiesti. Non si ritiene di accogliere la domanda avanzata dalla convenuta opposta relativa alla condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Ed invero, la disposizione prevede una possibilità di liquidazione di somme che è collegata al danno nell'ipotesi di cui al comma primo e determinata equitativamente nel caso di cui al terzo comma. E segnatamente, affinché la parte soccombente sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 147/2022, considerata l'attività effettivamente svolta e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 707/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 09.06.2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna alla refusione delle spese Parte_1 processuali in favore di , che si liquidano in € Controparte_1
1.278,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
S. Maria Capua Vetere, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5794/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CIPULLO GAETANO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CIPULLO GAETANO ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. VICINANZA ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA SILVIO BARATTA 149 84134 SALERNO presso il difensore avv. VICINANZA ANGELO
CONVENUTO CONCLUSIONI All'udienza del 18.06.2024 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.07.2020
[...]
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
707/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 09.06.2020, con cui le veniva ingiunto di consegnare a copia di Controparte_1 tutta la documentazione utile a ricostruire le condizioni iniziali e l'evoluzione del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria identificato dal n. , ivi compresi, segnatamente, il relativo documento di P.IVA_2 sintesi, il piano di ammortamento, l'estratto conto aggiornato con tutti i pagamenti effettuati, le eventuali polizze assicurative e, in caso di estinzione anticipata, i relativi conteggi con l'attestazione di avvenuto pagamento e la corrispondente quietanza. A sostegno dell'opposizione deduceva la genericità della richiesta di consegna di documentazione ed insisteva per la revoca del Decreto ingiuntivo opposto e la condanna alle spese del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 23.04.2021 si costituiva la quale, eccepita la pretestuosità e l'infondatezza Controparte_1 della spiegata opposizione, insisteva per il suo rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo n. 707/2019, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite nonché dei danni subiti, ex art 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Deduceva, in particolare, il diritto del cliente ad ottenere la documentazione richiesta, in applicazione del principio di trasparenza nei rapporti bancari e finanziari vigente nell'ordinamento, dunque la censurabilità della condotta tenuta della contraria a buona fede. CP_2
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, assegnata a questo giudicante a fa data dal 02.04.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va disattesa in quanto tardiva, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, sollevata dall'opponente. Occorre ricordare che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza non oltre la prima udienza (principio più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 22736/2021; Cass. n. 25155/2020) e per quanto attiene ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nel primo atto utile, dunque nell'atto di opposizione. Ebbene, per quanto attiene al caso di specie, l'eccezione risulta sollevata solo nella prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c., dunque oltre quello previsto dalla legge. Passando al merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione. Occorre infatti osservare che l'art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 disciplina il dovere di comunicazione/informazione della banca verso il cliente. In particolare, l'articolo, stabilisce che nei contratti di durata, le banche e gli intermediari finanziari - soggetti indicati nell'articolo 115 TUB- forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Dopo avere trattato il tema delle comunicazioni periodiche, dell'estratto conto e della mancata contestazione, il predetto articolo al comma 4 stabilisce che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Nessun dubbio, quindi, sussiste, in merito alla possibilità per i titolari del diritto di ottenere un decreto ingiuntivo o altro provvedimento che condanni l'istituto di credito a fornire la documentazione richiesta. Fatta tale premessa, per quanto attiene al caso di specie, non è contestato che i documenti richiesti non siano stati forniti dalla . Parte_1
Né può essere tenuta in alcuna considerazione ai fini dell'esclusione degli obblighi individuati dall'art 119 TUB la sostenuta genericità della richiesta di consegna dei documenti da parte della correntista. Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento;
in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che nell'art. 119 Tub anche negli artt. 1374 e 1375 cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 12093/2001). Tale obbligo di informazione trova fondamento nelle norme che in generale prevedono un dovere di correttezza e buona fede in capo ai contraenti durante l'esecuzione dei rapporti, ai sensi degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., che importa il dovere di fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica del corretto svolgimento delle relazioni negoziali. Tali norme impongono “a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento”. Ed in effetti, il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è difatti ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a
“singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art.119 T.U.B. Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione e dei contratti gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c. (che così recita: “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi”). Peraltro, è lo stesso art. 117 che ‐ dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto ‐ ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna. Quindi, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso, nella disposizione dell'art. 119 comma 4^ del D.Lgs n.385/1993. Va inoltre precisato che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione stricto sensu contrattuale, costituendo un diritto ben superiore a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dalla art. 119, non è soggetto al limite della decennalità previsto per la documentazione contabile del rapporto. Peraltro, è lo stesso art 117 TUB che - dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti sono redatti per iscritto - ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali dunque hanno diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente e senza i limiti temporali stabiliti dall'art. 119 (v. Corte Appello Napoli n. 1796/2012). Non risulta inoltre necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dagli artt. 117 e 119 TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. 11773/1999). Né può ritenersi che l'esercizio della superiore facoltà sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali (cfr. Cass. civ. n. 6975/2020 cit.). Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, deve ritenersi priva di pregio la censura di genericità della richiesta mossa dall'istituto opponente, non avendola neppure riscontrata. Per quanto sopra esposto si ritiene che l'opponente non abbia correttamente ottemperato agli obblighi di consegna documentale posti a suo carico dall'art. 119 T.U.B., confermando la legittimità dell'azione monitoria instaurata dall'ingiungente/opposto. Da ciò discende la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con la condanna della parte attrice opponente/ingiunta alla consegna dei documenti richiesti. Non si ritiene di accogliere la domanda avanzata dalla convenuta opposta relativa alla condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Ed invero, la disposizione prevede una possibilità di liquidazione di somme che è collegata al danno nell'ipotesi di cui al comma primo e determinata equitativamente nel caso di cui al terzo comma. E segnatamente, affinché la parte soccombente sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 147/2022, considerata l'attività effettivamente svolta e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 707/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 09.06.2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna alla refusione delle spese Parte_1 processuali in favore di , che si liquidano in € Controparte_1
1.278,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
S. Maria Capua Vetere, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel