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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/11/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2553/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZUNICA ANTONIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
BOER MARIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AF (PN) il
22/09/2007, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il [...]; RSona_1
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 03/11/2025 cioè “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi i quali vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza, con obbligo di reciproca e tempestiva informativa.
2) Nella casa coniugale, sita in Fontanfredda (Pordenone), Via Buonarroti n.
4/D, continuerà ad abitare il Signor che ne è il proprietario CP_1
esclusivo. Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che la Signora
, oltre ai propri effetti personali, preleverà dalla residenza Parte_1
coniugale metà del corredo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate), metà della biancheria da cucina, metà della biancheria da letto, metà della biancheria da bagno, 4 quadri ricevuti in regalo dai genitori e dai parenti della signora
, il tavolo della cucina "calligaris" con le sei sedie e la Parte_1
lampada del salotto.
Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che la Signora Parte_1
restituirà al Signor tutte le chiavi della residenza
[...] CP_1
coniugale, nonché l'anello di fidanzamento e quello regalato al Signor CP_1
dal suo defunto padre, ma abitualmente da lei usato, entrambi d'oro bianco con diamante.
3) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che la Signora
uscirà dalla residenza coniugale entro il 31 luglio 2025 e si Parte_1
trasferirà presso l'immobile di sua proprietà sito a AF (Pordenone)
viale Europa Unita n.29/10.
RS 4) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni afferenti l'istruzione, l'educazione e la salute della minore saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
RS naturale e delle aspirazioni di Limitatamente alle decisioni su questioni
2 di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la loro responsabilità
separatamente.
5) Il padre potrà vedere la figlia e potrà tenerla con sé ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore previo accordo con la madre e comunque:
- due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola, o dal termine dell'attività lavorativa del padre, sino alle 21,00 con riaccompagnamento presso la residenza materna, salvo che la minore non desideri dormire a casa del papà;
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita di scuola ovvero dal termine dell'attività lavorativa del padre, sino alla domenica alle ore 21,00
quando la minore verrà riaccompagnata presso la residenza materna, salvo che la minore non desideri dormire a casa del papà;
- le vacanze natalizie e quelle pasquali verranno trascorse dalla minore
RS interamente con un singolo genitore ad anni alterni;
più precisamente,
starà un anno presso un genitore per l'intero periodo dal 23.12 al 6.1 e l'anno immediatamente successivo con l'altro genitore per l'intero periodo delle vacanze pasquali, salvo che la minore desideri trascorrere i periodi di vacanze natalizie e pasquali suddividendo il tempo di permanenza con i genitori in modo diverso;
- due settimane, estendibili a tre/quattro settimane, su richiesta della minore,
durante le vacanze scolastiche estive, secondo il calendario che i genitori
RS dovranno concordare entro il 30 aprile di ogni anno, salvo che desideri trascorrere i periodi delle vacanze estive suddividendo il tempo di permanenza con i genitori in modo diverso;
- a rotazione le festività, ovvero i ponti primaverili del 25 aprile e dell'1
maggio, le festività, ovvero i ponti dell'1 novembre e dell'8 dicembre, salvo diversi accordi tra i genitori;
3 RS
- al raggiungimento della maggiore età, potrà decidere liberamente ed autonomamente i periodi da trascorrere con ogni singolo genitore, previa comunicazione all'altro e senza alcuna necessità di autorizzazione dallo stesso.
6) Con decorrenza dal mese di agosto 2025 il signor CP_1
corrisponderà alla signora , a titolo di contributo al Parte_1
RS mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT
nazionali.
Il pagamento del suddetto assegno dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla signora in essere presso la Banca Intesa San Paolo – Parte_1
Agenzia di Pordenone, IBAN: [...]. 7) Le spese
RS straordinarie della figlia minore per tali intendendosi quelle dettagliate dal Protocollo del Tribunale di Pordenone, resteranno a carico nella misura del 50% alla Signora e nella misura del 50% al Signor Parte_1
CP_1
RS 8) L'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla madre
Signora , mentre le detrazioni fiscali, così come gli Parte_1
oneri/spese detraibili o deducibili verranno suddivise dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà provveduto al pagamento,
tracciabile/dimostrabile, di una spesa detraibile e/o deducibile, sarà tenuto,
laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
RS 9) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che le spese di relative alla danza che vengono pagate in contanti e quindi non tracciabili verranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori.
4 10) Il signor corrisponderà alla Signora CP_1 Parte_1
entro il 30 giugno 2025 mediante bonifico bancario la somma pari ad euro
15.000,00 (euroquindicimila/00) a titolo di contributo concesso una tantum e per venire incontro alle sole spese sostenute dalla stessa per Parte_1
sistemare l'immobile di sua proprietà sito a AF (Pordenone), viale
Europa Unita n. 29/10.
11) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che il libretto di risparmio della COOP, n. 051338101 - versione 0 - codice socio 513381,
attualmente intestato alla signora , con una somma di € Parte_1
14.000,00 oggi vincolata e con residuo disponibile sul libretto di € 973,92, non appena scaduto il suddetto vincolo verrà nuovamente costituito per l'intero e verrà intestato al Signor CP_1
Resta inteso che sino al trasferimento dell'intestazione al Signor CP_1
il libretto di cui sopra rimarrà nella detenzione di quest'ultimo e il
[...]
signor si impegna a consegnare alla Signora CP_1 Parte_1
entro il 30 giugno 2025 copia del suddetto libretto visto che la stessa ne ha necessità per richiedere l'ISEE.
12) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni
RS altro documento valido per l'espatrio, anche della figlia .
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al
5 deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 23/09/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate come da ricorso, apportando successivamente le opportune integrazioni dovute e specificate nelle note scritte depositate in data 30/10/2025, in seguito a richiesta di chiarimenti da parte del Giudice
espressa con ordinanza di data 24/10/2025.
Di conseguenza, il Giudice relatore, con ordinanza del 03/11/2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in AF (PN), in CP_1
data 22/09/2007;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
6 Comune di FONTANAFREDDA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 14, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 10/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2553/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZUNICA ANTONIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
BOER MARIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AF (PN) il
22/09/2007, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il [...]; RSona_1
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 03/11/2025 cioè “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi i quali vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza, con obbligo di reciproca e tempestiva informativa.
2) Nella casa coniugale, sita in Fontanfredda (Pordenone), Via Buonarroti n.
4/D, continuerà ad abitare il Signor che ne è il proprietario CP_1
esclusivo. Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che la Signora
, oltre ai propri effetti personali, preleverà dalla residenza Parte_1
coniugale metà del corredo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate), metà della biancheria da cucina, metà della biancheria da letto, metà della biancheria da bagno, 4 quadri ricevuti in regalo dai genitori e dai parenti della signora
, il tavolo della cucina "calligaris" con le sei sedie e la Parte_1
lampada del salotto.
Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che la Signora Parte_1
restituirà al Signor tutte le chiavi della residenza
[...] CP_1
coniugale, nonché l'anello di fidanzamento e quello regalato al Signor CP_1
dal suo defunto padre, ma abitualmente da lei usato, entrambi d'oro bianco con diamante.
3) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che la Signora
uscirà dalla residenza coniugale entro il 31 luglio 2025 e si Parte_1
trasferirà presso l'immobile di sua proprietà sito a AF (Pordenone)
viale Europa Unita n.29/10.
RS 4) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni afferenti l'istruzione, l'educazione e la salute della minore saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
RS naturale e delle aspirazioni di Limitatamente alle decisioni su questioni
2 di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la loro responsabilità
separatamente.
5) Il padre potrà vedere la figlia e potrà tenerla con sé ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore previo accordo con la madre e comunque:
- due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola, o dal termine dell'attività lavorativa del padre, sino alle 21,00 con riaccompagnamento presso la residenza materna, salvo che la minore non desideri dormire a casa del papà;
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita di scuola ovvero dal termine dell'attività lavorativa del padre, sino alla domenica alle ore 21,00
quando la minore verrà riaccompagnata presso la residenza materna, salvo che la minore non desideri dormire a casa del papà;
- le vacanze natalizie e quelle pasquali verranno trascorse dalla minore
RS interamente con un singolo genitore ad anni alterni;
più precisamente,
starà un anno presso un genitore per l'intero periodo dal 23.12 al 6.1 e l'anno immediatamente successivo con l'altro genitore per l'intero periodo delle vacanze pasquali, salvo che la minore desideri trascorrere i periodi di vacanze natalizie e pasquali suddividendo il tempo di permanenza con i genitori in modo diverso;
- due settimane, estendibili a tre/quattro settimane, su richiesta della minore,
durante le vacanze scolastiche estive, secondo il calendario che i genitori
RS dovranno concordare entro il 30 aprile di ogni anno, salvo che desideri trascorrere i periodi delle vacanze estive suddividendo il tempo di permanenza con i genitori in modo diverso;
- a rotazione le festività, ovvero i ponti primaverili del 25 aprile e dell'1
maggio, le festività, ovvero i ponti dell'1 novembre e dell'8 dicembre, salvo diversi accordi tra i genitori;
3 RS
- al raggiungimento della maggiore età, potrà decidere liberamente ed autonomamente i periodi da trascorrere con ogni singolo genitore, previa comunicazione all'altro e senza alcuna necessità di autorizzazione dallo stesso.
6) Con decorrenza dal mese di agosto 2025 il signor CP_1
corrisponderà alla signora , a titolo di contributo al Parte_1
RS mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT
nazionali.
Il pagamento del suddetto assegno dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla signora in essere presso la Banca Intesa San Paolo – Parte_1
Agenzia di Pordenone, IBAN: [...]. 7) Le spese
RS straordinarie della figlia minore per tali intendendosi quelle dettagliate dal Protocollo del Tribunale di Pordenone, resteranno a carico nella misura del 50% alla Signora e nella misura del 50% al Signor Parte_1
CP_1
RS 8) L'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla madre
Signora , mentre le detrazioni fiscali, così come gli Parte_1
oneri/spese detraibili o deducibili verranno suddivise dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà provveduto al pagamento,
tracciabile/dimostrabile, di una spesa detraibile e/o deducibile, sarà tenuto,
laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
RS 9) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che le spese di relative alla danza che vengono pagate in contanti e quindi non tracciabili verranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori.
4 10) Il signor corrisponderà alla Signora CP_1 Parte_1
entro il 30 giugno 2025 mediante bonifico bancario la somma pari ad euro
15.000,00 (euroquindicimila/00) a titolo di contributo concesso una tantum e per venire incontro alle sole spese sostenute dalla stessa per Parte_1
sistemare l'immobile di sua proprietà sito a AF (Pordenone), viale
Europa Unita n. 29/10.
11) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che il libretto di risparmio della COOP, n. 051338101 - versione 0 - codice socio 513381,
attualmente intestato alla signora , con una somma di € Parte_1
14.000,00 oggi vincolata e con residuo disponibile sul libretto di € 973,92, non appena scaduto il suddetto vincolo verrà nuovamente costituito per l'intero e verrà intestato al Signor CP_1
Resta inteso che sino al trasferimento dell'intestazione al Signor CP_1
il libretto di cui sopra rimarrà nella detenzione di quest'ultimo e il
[...]
signor si impegna a consegnare alla Signora CP_1 Parte_1
entro il 30 giugno 2025 copia del suddetto libretto visto che la stessa ne ha necessità per richiedere l'ISEE.
12) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni
RS altro documento valido per l'espatrio, anche della figlia .
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al
5 deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 23/09/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate come da ricorso, apportando successivamente le opportune integrazioni dovute e specificate nelle note scritte depositate in data 30/10/2025, in seguito a richiesta di chiarimenti da parte del Giudice
espressa con ordinanza di data 24/10/2025.
Di conseguenza, il Giudice relatore, con ordinanza del 03/11/2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in AF (PN), in CP_1
data 22/09/2007;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
6 Comune di FONTANAFREDDA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 14, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 10/11/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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