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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 211/2025 r.g. promossa da
, nata ad [...] il [...] (codice fiscale RT [...]
) rappresentata e difesa dagli avvocati Cecilia Parlante ed C.F._1
Emilio MAn per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro nato a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_1 [...]
) rappresentato e difeso dell'avv. Giorgio Pase per mandato e C.F._2
domiciliato come in atti – appellato e appellante incidentale –
e con l'intervento del
Procuratore Generale
o 0 o
Oggetto: appello contro sentenza del Tribunale di Treviso
o 0 o
1 Conclusioni per l'appellante
Addebitarsi la separazione dei coniugi e , RT Controparte_1
all'appellato . Condannarsi al rimborso, Controparte_1 Controparte_1
quantomeno parziale, delle spese di lite di primo grado, da liquidarsi per la prima volta in questa sede, e delle spese del presente grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa, IN VIA PRELIMINARE Ex art. 348 bis c.p.c.,
rigettare - premessi gli incombenti di rito - l'appello proposto da RT
per manifesta infondatezza e, per l'effetto, confermare la sentenza
[...]
n. 12/2025 del Tribunale di Treviso. NEL MERITO Rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto e, per RT
l'effetto, confermare la sentenza n. 12/2025 del Tribunale di Treviso. IN
OGNI CASO: Con vittoria delle spese e competenze di lite, maggiorate degli accessori di legge (Spese generali, CPA, IVA). IN VIA ISTRUTTORIA: (si ripropongono per quanto dovesse eventualmente occorrere, le istanze istruttorie formulate in primo grado, anche considerati i fatti nuovi medio tempore emersi in relazione alla situazione personale ed economica della
SI , limitatamente alle istanze non già accolte, all'occorrenza, Pt_1
anche in relazione alle istanze a prova contraria): (A) Ordinare la comparizione personale della SI affinché venga sentita (anche Pt_1
con interrogatorio libero) in ordine alla propria situazione lavorativa nel periodo di riferimento del presente giudizio ovvero, indicativamente, Ottobre
2020 – Marzo 2022. (B) Ordinare, anche ex art. 210 c.p.c., alla e/o Pt_1
all'Agenzia delle Entrate il deposito in giudizio della documentazione
2 reddituale aggiornata in relazione al periodo di riferimento e, in particolare,
della Certificazione Unica e della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
2022 (l'ultima versata in atti riguarda i redditi 2021). (C) Verificare/far verificare - anche avvalendosi di tutti i poteri d'ufficio di cui dispone per legge il Giudice - la situazione occupazionale della SI (in Pt_1
relazione al periodo di riferimento del presente procedimento ovvero,
indicativamente, Ottobre 2020-Marzo 2022) anche autorizzando il ricorrente a richiedere tutte le informazioni del caso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, copia contratti di lavoro, copia buste paga, copia certificazioni uniche redditi, copia comunicazioni assunzione , copia posizione CP_2
, conti correnti con saldi e movimenti) ai datori di lavoro, nonché CP_3
all'anagrafe tributaria e, comunque, a tutti gli Uffici e, in particolare, a , CP_2
, Agenzia delle Entrate, Istituti di Credito. (D) All'occorrenza, CP_3
ammettere quale teste l'incaricato sul campo e il legale rappresentante della società (C.F. sede in Controparte_4 P.IVA_1
Treviso, Via Manin n. 12) che ha effettuato l'indagine prodotta sub. doc. n.
70 a conferma di quanto riportato nel predetto documento. (E) Disporre
l'interrogatorio formale della ricorrente SI sulle RT
circostanze di seguito capitolate. (F) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla SI
e/o all'usufruttuario SI e/o al RT Persona_1
Comune di Asolo, residente in [...], la produzione in giudizio del progetto di edificabilità relativo al terreno di proprietà della SI in Asolo (TV). (G) Ordinare tutte le indagini Pt_1
del caso al fine di accertare l'attuale attività lavorativa della SI RT
e i redditi attuali della stessa (anche se “in nero” e anche extra
[...]
3 lavorativi). (H) Ordinare, ex art. 210 c.p.c. alla SI la RT
produzione di copia leggibile del documento prodotto sub. 10 con il ricorso introduttivo. (I) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla SI , la RT
produzione della dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2020. (J)
Ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla SI , la produzione RT
dell'originale della dichiarazione della SI irritualmente Parte_2
prodotta in sede di udienza presidenziale. (K) Disporre – anche con testimonianza scritta nelle forme di legge e/o prova delegata - l'escussione dei testi indicati sulle circostanze di seguito capitolate. (L) Disporre CTU
estimativa sugli immobili di proprietà della SI (villa RT
e terreno meglio identificati in atti). Si indicano quali testi: 1. , Parte_2
LA, Via Antonia Pozzi n. 6. 2. , LA, Via Controparte_5
Mercadante n. 3. 3. SC , Paese, Fraz. Postioma (TV), Via CP_1
Europa Unita n. 17. 4. NA De Biasio, Paese, Fraz. Postioma (TV), Via
Europa Unita n. 17. 5. , LA, Via Bolzano n. 23. 6. Controparte_6
LA, Via Magliocco n. 5. 7. , LA, Controparte_7 Testimone_1
Via De Albertis n. 13. 8. LA, Via Savona n. 112. 9. Testimone_2
, LA, Via Moretto da Brescia n. 30. 10. Controparte_8 [...]
, LA, Via MAna n. 83. 11. , LA, Via CP_9 Controparte_10
Rogoredo n. 95. 12. LA, Via Legnano n. 4. 13. CP_11 CP_12
LA, Via Regina Margherita n. 7. 14. , Tezze
[...] Controparte_13
sul Brenta (VI), Contrada Sacro Cuore n. 46. 15. , RO (VI), CP_14
Via Quartiere Cremona n. 62. 16. , RO (VI), Via Quartiere CP_15
Cremona n. 62. 17. , Asolo, Fraz. AN (TV), Via CP_16
Vallorgana n. 21. 18. , Asolo, Fraz. AN (TV), Via Persona_1
4 Vallorgana n. 21. 19. , Asolo, Fraz. AN (TV), Via CP_17
Vallorgana n. 21. 20. , Maserada sul Piave (TV), Via Trevisana Parte_3
n. 89. 21. Maserada sul Piave (TV), Via Trevisana n. 89. CP_18
22. , LA (MI), Via Domenico Trentacoste n. 32. 23. Controparte_19
Paese, Fraz. Postioma (TV), Via Calleselle n. 1 24. Controparte_20
LL Polo, Treviso (TV), Via Gobetti n. 2. 25. CA NZ, Venezia
(VE), Via Daniele Manin n. 60. 26. MA NZ, Venezia (VE), Via Daniele
Manin n. 60. 27. LA (MI), Via Canzio n. 18. 28. Controparte_21 [...]
, ER (TV), Via Redentore n. 7. 29. Antonio Sartori, Treviso, CP_22
Via Zecchette n. 86. Capitoli 1. Vero che, poco dopo essere tornata dal viaggio fatto ad agosto 2010 per il matrimonio con il SI
[...]
, la SI comunicò la sua volontà mai CP_1 RT
espressa in precedenza di lasciare il lavoro di impiegata che svolgeva a tempo pieno? 2. Vero che, in relazione alla circostanza di cui al capitolo precedente,
il SI chiese alla moglie di proseguire l'attività Controparte_1
lavorativa sino ad una eventuale gravidanza e al successivo periodo di maternità e di valutare successivamente la situazione? 3. Vero che, ricevuta la richiesta del marito di cui al periodo precedente, la SI RT
diede, comunque, immediatamente le dimissioni riferendo che il
[...]
luogo di lavoro era troppo distante? [Su tutti i capitoli di cui sopra (nn. 1-3),
interrogatorio formale e testi 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19] 4. Vero che, a metà dell'anno 2012, il SI aiutò la SI Controparte_1 RT
ad aprire un suo negozio di abbigliamento? 5. Vero che, dopo i primi
[...]
mesi di lavoro presso il negozio di cui al capitolo precedente, la SI
cominciò a impiegare il tempo trascorso presso lo stesso RT
5 giocando con il cellulare o guardando programmi televisivi utilizzando un televisore che si era fatta appositamente installare? 6. Vero che, dopo circa un anno di lavoro presso il negozio di cui ai capitoli precedenti, la SI
cominciò a delegare molte attività connesse alla gestione RT
dello stesso al SI al quale chiese anche di assumere Controparte_1
una commessa che tenesse aperto il negozio in sua vece? [Su tutti i capitoli di cui sopra (nn. 4-6), interrogatorio formale e testi 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19] 7. Vero
che, chiuso il negozio di cui ai capitoli precedenti nel 2014, la SI
cominciò a lamentare insoddisfazione per l'attività di RT
casalinga? [Interrogatorio formale e testi 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19] 8. Vero che, a seguito dei fatti di cui al capitolo precedente, il SI chiese alla CP_1
SI di trovare un nuovo lavoro da dipendente per RT
contribuire al bilancio familiare e per essere attiva e realizzata e la aiutò a farlo organizzandole il curriculum e ricercando per lei offerte di lavoro?
[Interrogatorio formale e testi 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19] 9. Vero che, nel 2016,
dopo essere stata assunta come commessa presso un negozio di abbigliamento, allorquando si presentò per il negozio la necessità di ridurre il personale, la SI si offrì volontaria per il licenziamento Pt_1
comunicando ai titolari che lei poteva evitare di lavorare? [Interrogatorio
formale e testi 25, 26] 10. Vero che, nel corso del rapporto matrimoniale, più
volte, nel corso degli anni, la SI affermò di aver già lavorato Pt_1
20 anni e che adesso toccava al marito lavorare perché più giovane?
[Interrogatorio formale e testi 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 23] 11. Vero che,
nell'anno 2017 la SI lavorò, in estate, per circa tre mesi in un Pt_1
centro estivo per bambini ricevendo moltissimi complimenti, ma, terminato
6 il periodo concordato, dichiarò che lavorare era stato stressante e rifiutò di assumere nuovamente l'incarico per periodi successivi salvo, su insistenza,
sporadiche sostituzioni? 35 [Interrogatorio formale e testi 1, 2, 20, 24] 12.
Vero che, nel 2018, quando si trattò di rinnovare la domanda di adozione fatta nel 2015, la SI disse più volte che un eventuale RT
bambino sarebbe stato per lei un problema perché sarebbe stato faticoso occuparsene e avrebbe preferito evitare? [Interrogatorio formale e testi 1, 2,
3, 4] 13. Vero che, soprattutto dal 2019, la SI accettava Pt_1
raramente le attività lavorative che le venivano proposte (babysitter e commessa principalmente) e solitamente, soprattutto se fisse, le rifiutava dicendo che erano troppo stressanti e/o che le mancava la voglia di lavorare?
[Interrogatorio formale e testi 1, 2, 20, 23] 14. Vero che, dal 2019, la SI
trascorreva le sue giornate quasi esclusivamente a casa tra vari Pt_1
giochi sul cellullare e lunghe maratone TV che iniziavano in tarda mattinata quando si svegliava e terminavano dopo le 3 de mattino? [Interrogatorio
formale e testi 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20] 15. Vero che, dal 2019, in diverse occasioni, il SI disse alla moglie che la TV accesa durante le CP_1
ore notturne gli impediva di riposare bene e questo soprattutto quando doveva svegliarsi presto per trasferte lavorative, gli causava problemi a lavoro?
[Interrogatorio formale] 16. Vero che, ricevuta la comunicazione di cui al capitolo precedente, la SI promise al marito che RT
avrebbe smesso di guardare la TV di notte, ma, invece, continuò?
[Interrogatorio formale] 17. Vero che, nel corso di tutto il rapporto matrimoniale, spesso, al rientro dalle trasferte lavorative, il SI CP_1
veniva inviato telefonicamente dalla SI a prendere RT
7 qualcosa per la cena prima di tornare a casa? [Interrogatorio formale e testi 1,
2, 3, 4] 18. Vero che, nelle occasioni di cui al capitolo precedente, allorquando il SI chiedeva alla moglie perché dovesse provvedere lui CP_1
all'ultimo, la SI rispondeva che lei aveva evitato di RT
uscire per il caldo o per il freddo in base alla stagione ed era sul divano/a letto e per uscire si sarebbe dovuta fare la doccia, truccarsi etc.? [Interrogatorio
formale e teste 1] 19. Vero che, durante tutto il rapporto matrimoniale, al rientro dalle trasferte lavorative, il SI provvedeva a gettare le CP_1
immondizie che, in sua assenza, la moglie accumulava sul terrazzo?
[Interrogatorio formale e teste 1] 20. Vero che, durante tutto il rapporto matrimoniale, la SI rifiutava le offerte del marito di RT
accompagnarlo nelle trasferte lavorative e le poche volte in cui accettava trascorreva tutto il tempo nell'alloggio a guardare la TV e si lamentava per la noia? [Interrogatorio formale e testi 1, 2, 5, 6] 21. Vero che, durante il rapporto matrimoniale, la SI provvedeva alle pulizie Pt_1
domestiche una volta alla settimana e portava in lavanderia le camicie da stirare? [Interrogatorio formale] 22. Vero che, negli ultimi anni del rapporto matrimoniale, in assenza del marito per trasferte lavorative, la SI
trascorreva quasi tutto il giorno a letto senza neppure lavarsi? Pt_1
[Interrogatorio formale e teste 1] 23. Vero che, durante il rapporto matrimoniale, la signora rifiutava di svolgere in autonomia le Pt_1
incombenze pratiche (tipo fare la spesa, prendere delle cose per la casa etc)
che, quindi, venivano svolte quando il SI era libero dal Controparte_1
lavoro e con la necessaria presenza di quest'ultimo? [Interrogatorio formale e teste 1] 24. Vero che, durante il rapporto matrimoniale, la SI Pt_1
8 chiedeva al marito di evitare di invitare a casa i suoi genitori e, salvo Pt_1
poche eccezioni, anche gli amici perché lei preferiva non vederli?
[Interrogatorio formale e testi 1, 2, 3, 4, 29] 25. Vero che nel corso del rapporto matrimoniale, la SI chiedeva al marito di RT
evitare le uscite con gli amici anche in coppia? [Interrogatorio formale e testi
1, 29] 26. Vero che nel corso del rapporto matrimoniale, la SI RT
, ad ogni occasione di cambio di lavoro e/o avanzamento
[...]
professionale per il marito, affermava di essere stupita del fatto che avessero offerto quelle opportunità proprio al marito che secondo lei mancava di titoli adeguati a ricoprire ruoli importanti e invitava il SI a Controparte_1
lasciare perdere perché si sarebbe trovato male e avrebbe rischiato di rimanere senza lavoro? [Interrogatorio formale] 27. Vero che, nel corso del rapporto matrimoniale, la SI accompagnava il marito dai suoi RT
genitori solo in occasione di eventi particolari mentre, negli altri casi, lo aspettava a casa oppure in strada in macchina? [Interrogatorio formale e testi
1, 2, 3, 4, 22] 28. Vero che, nel corso del rapporto matrimoniale, spesso era il
SI a preparare i pasti per sé e la moglie? [Interrogatorio Controparte_1
formale e testi 1, 3, 4] 29. Vero che, nel corso del rapporto matrimoniale, la
SI si lamentava per la propria forma fisica e, RT
ciclicamente, si rivolgeva a professionisti per richiedere piani dieta da seguire? [Interrogatorio formale e testi 1, 2, 3, 4] 30. Vero che, nel mese di agosto dell'anno 2018, la SI chiese al marito di RT
acquistare per lei un intervento di lifting/liposuzione perché tenersi in forma con alimentazione ed esercizio fisico era troppo faticoso? [Interrogatorio
formale] 31. Vero che, nell'anno 2019, allorquando il SI CP_1
9 e la SI stavano progettando di far costruire CP_1 RT
una nuova casa per loro nel terreno di proprietà di quest'ultima ad Asolo, la
SI decise di lasciare perdere affermando che, essendo RT
molto vicini ai suoi genitori, la madre che già la criticava per le sue abitudini si sarebbe accorta che si alzava sempre tardi e passava tutto il tempo tra giochi elettronici e TV e le avrebbe dato il tormento? [Interrogatorio formale] 32.
Vero che, alla fine dell'anno 2019, la SI chiese al RT
SI di ristrutturare la casa di proprietà dello stesso dove Controparte_1
vivevano e di cambiare i mobili affermando che la casa era troppo buia e le causava depressione? [Interrogatorio formale] 33. Vero che, nel mese di dicembre 2019, nel corso di una cena a LA, alla presenza del marito e di svariate altre persone, la SI disse che il SI RT [...]
le aveva detto che doveva modificare i suoi comportamenti e, in CP_1
particolare, l'abitudine di lamentarsi e di stare sempre a casa davanti alla TV
e al cellulare altrimenti si sarebbero dovuti separare? 34. Vero che, nella medesima occasione di cui al capitolo precedente, la SI RT
disse che sua madre le aveva detto di darsi da fare altrimenti il
[...]
marito l'avrebbe lasciata? [Su tutti i capitoli di cui sopra (nn. 33 e 34)
interrogatorio formale e testi 2, 5, 10] 35. Vero che, durante il lock-down per il Covid da marzo a maggio 2020, la SI trascorreva le sue Pt_1
giornate tra letto, divano e terrazza a prendere il sole senza relazionarsi con il marito e senza interrompere tali attività neppure per pranzare con lo stesso che preparava il pasto per entrambi e la pregava di unirsi a lui? [Interrogatorio
formale e teste 2] 36. Vero che, nel mese di maggio 2020, il SI
[...]
invitava la SI a partecipare insieme ad una CP_1 RT
10 terapia di coppia precisando di stare male a causa delle abitudini di vita della moglie? 37. Vero che, nell'occasione di cui al capitolo precedente, la SI
affermava di essere consapevole dei problemi di coppia, RT
ma di non ritenerli di gravità tale da dover andare in terapia e che sarebbe bastato che lei trovasse un'attività per impegnare il tempo perché altrimenti si annoiava e che l'avrebbe fatto? 38. Vero che, circa un mese dopo i fatti di cui al capitolo precedente, il SI , non avendo visto alcun CP_1
cambiamento nelle abitudini della moglie, chiedeva a quest'ultima nuovamente di andare in terapia, ma la stessa replicava quanto già detto a maggio aggiungendo che, essendo ormai estate, ci avrebbe pensato a
Settembre? [Su tutti i capitoli di cui sopra (nn. 36, 37, 38), interrogatorio formale] 39. Vero che, nel mese di luglio 2020, il SI Controparte_1
riferiva che il suo matrimonio presentava gravi problemi perché la moglie passava il tempo nella totale inattività per poi lamentarsi della noia e prometteva sempre di cambiare queste abitudini ma mai lo faceva? [Testi 2,
6, 9, 30] 40. Vero che, il giorno 4 agosto 2020, al mattino, la SI RT
, presente anche la SI , aggrediva fisicamente il
[...] Parte_2
marito mordendogli una mano? [Interrogatorio formale, teste 1, 2, 14, 15, 16]
41. Vero che, nell'occasione di cui al capitolo precedente, la SI
[...]
disse al SI di essere d'accordo con lui sul fatto Pt_2 Controparte_1
che vivere con la madre era divenuto impossibile e che era stato molto bravo a resistere tutto quel tempo. [Teste 1] 42. Vero che, il giorno 4 agosto 2020,
al mattino dopo l'episodio di cui al capitolo n. 40, la SI RT
telefonò alla SI e disse che lei e il fratello
[...] Controparte_5
si stavano separando e che quella mattina aveva morso il SI CP_1
11 ad una mano e le chiese di parlare al marito per suo conto perché CP_1
sapeva di essersi lasciata molto andare e di essere lei l'unica responsabile della situazione ma voleva provare a rimediare? 43. Vero che, nella circostanza di cui al capitolo precedente, la SI chiese RT
alla SI di convincere il SI a Controparte_5 Controparte_1
incontrarsi per parlare e a darle altro tempo per dimostrare che poteva cambiare? 44. Vero che, successivamente alla chiamata di cui al precedente capitolo n. 43, sempre in data 4 Agosto 2020, altre volte la SI
[...]
e la SI parlarono telefonicamente dei CP_5 RT
medesimi argomenti di cui ai precedenti capitoli nn. 42 e 43. 45. Vero che, il giorno 6 Agosto 2020, il SI e la SI Controparte_1 RT
si recarono a LA ove, presente anche la SI
[...] [...]
, concordarono di passare un periodo separati per vedere se CP_5
realmente la SI poteva riuscire a modificare i propri RT
comportamenti e che, in difetto, si sarebbero separati formalmente consensualmente? 46. Vero che, nella predetta occasione, il SI
[...]
e la SI concordarono che il primo sarebbe CP_1 RT
andato per un po' a LA ospite della SI e la Controparte_5
seconda sarebbe rimasta nella solita casa di Postioma? [Su tutti i capitoli precedenti (nn. 42, 43, 44, 45, 46), interrogatorio formale e testi 2, 5, 6, 9] 47.
Nel pomeriggio del 6 Agosto 2020, la SI chiamava la Parte_2
SI per conoscere da lei l'esito dell'incontro di cui al Controparte_5
capitolo n. 45 perché non voleva disturbare la madre e il SI
[...]
e quest'ultima le riferiva quanto scritto nei precedenti capitoli nn. CP_1
45- 46? [Testi 1, 2, 5] 48. Vero che, nella circostanza di cui al precedente
12 capitolo, la SI diceva che dopo avrebbe chiamato anche il Parte_2
SI e la madre e di essere molto preoccupata del fatto Controparte_1
che il matrimonio sarebbe finito perché conosceva la madre e sapeva che avrebbe continuato a fare ciò che faceva e temeva che la madre sarebbe diventata un suo problema? [Testi 1, 2, 5] 49. Vero che il giorno 10 agosto
2020, il SI andava ospite dalla SI Controparte_1 [...]
portando solo alcuni vestiti e, su richiesta della SI , CP_5 Pt_1
il cane? [Testi 2, 5, 6, 7, 9, 13] 50. Vero che, nel corso del mese di agosto
2020 e anche all'inizio del mese di Settembre 2020, più volte il SI
[...]
parlava telefonicamente con la SI della CP_1 RT
concordata separazione di fatto e soprattutto della circostanza che entrambi erano consapevoli che la stessa era stata resa necessaria dai comportamenti tenuti da tempo della e che, per evitare la separazione definitiva, Pt_1
quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare di poter cambiare? [Interrogatorio
formale e Testi 2, 5, 6, 9, 11, 13] 51. Vero che, nel corso del mese di agosto
2020, il SI chiedeva alla SI di Controparte_1 RT
venire a LA per parlare di persona nuovamente degli argomenti di cui al capitolo precedente e/o per prendere il cane che aveva chiesto di riavere a casa, ma la SI rifiutava dicendo che sarebbe stato RT
troppo faticoso per lei prendere il treno o guidare o farsi accompagnare?
[Interrogatorio formale] 52. Vero che, nel mese di settembre 2020, il giorno
18, la SI diceva alla SI che RT Controparte_5
aveva parlato con il SI e che avevano concordato che Controparte_1
la loro relazione era ufficialmente finita e sarebbero rimasti amici?
[Interrogatorio formale, testi 2 e 5] 53. Vero che, nella seconda metà di
13 settembre 2020, il SI ricercava un appartamento per sé Controparte_1
in prossimità del posto di lavoro ed ha fissato vari appuntamenti con agenzie immobiliari/privati e visionato decine di appartamenti in locazione? [Testi 2,
5, 6, 7, 8, 9] 54. Vero che, dalla seconda metà di settembre 2020, il SI
ricercava un appartamento in locazione in prossimità del Controparte_1
suo posto di lavoro e lei gli ha proposto un bilocale in zona Via Savona per un importo mensile di € 1.200,00 oltre utenze? [Teste 8] 55. Vero che, dalla seconda metà di settembre 2020, il SI ricercava un Controparte_1
appartamento in locazione in prossimità del suo posto di lavoro e lei gli ha proposto un bilocale in zona City Life per un importo mensile di € 1.100,00
oltre utenze e spese di agenzia? [Teste 7] 56. Vero che, dalla seconda metà di settembre 2020, il SI ricercava un appartamento in Controparte_1
locazione in prossimità del suo posto di lavoro e lei gli ha proposto un bilocale in casa di ringhiera in zona Vigentino per un importo mensile di € 900,00
oltre utenze e spese di agenzia? [Teste 6] 57. Vero che a fine settembre 2020,
mentre si trovava in autostrada per andare da LA a Riardo (CE) a casa della nonna appena deceduta, si vedeva rifiutare la carta bancomat ad un distributore di benzina per mancanza di disponibilità sul conto e che, a seguito di verifica, emergeva che sul conto corrente erano rimasti solo 4,00 €. [Teste
2] 58. Vero che, la SI ha detto alla SI Parte_3 RT
di rivolgersi ad un legale per trovare un modo per sfruttare
[...]
economicamente la separazione dal SI ? Controparte_1
[Interrogatorio formale e testi 20 e 21] 59. Vero che, negli scorsi anni, la
SI si era rivolta ad un legale per sapere se poteva essere Parte_3
economicamente conveniente separarsi dal marito e, avendo CP_18
14 ricevuto risposta negativa a seguito delle verifiche effettuate, ha deciso di rimanere formalmente sposata? [Interrogatorio formale e testi 20 e 21] 60.
Vero che la SI ha attualmente una relazione RT
sentimentale? [Interrogatorio formale e testi 1, 17, 18, 19 e 20] 61. Vero che la SI sta attualmente svolgendo attività lavorativa in RT
nero? [Interrogatorio formale e testi 1, 17, 18, 19, 20 e 23] 62. Vero che, nel mese di Giugno 2020, allorquando si trovava in cassaintegrazione, il SI
è stato contattato da un'agenzia di selezione personale che Controparte_1
gli ha offerto di partecipare alla selezione per un ruolo di dirigente che prevedeva meno trasferte rispetto al consueto posto di lavoro? [Interrogatorio
formale e testi 1, 2, 3, 4] 63. Vero che, durante il rapporto matrimoniale e soprattutto negli ultimi anni dello stesso, più volte la SI CP_16
ha detto alla SI che avrebbe dovuto modificare i RT
propri comportamenti altrimenti il suo matrimonio sarebbe terminato?
[Interrogatorio formale e testi 1, 17, 18, 19] 64. Vero che, tra il mese di agosto
2020 e il mese di Settembre 2021, ha visto più volte la SI RT
intrattenersi passeggiando o in bar con varie persone? [Testi 3, 4,
[...]
20, 23] 65. Vero che nelle occasioni di cui al capitolo precedente, la SI
rideva, era ben vestita e truccata e chiacchierava con le altre RT
persone che erano con lei? [Testi 3, 4, 20, 23] 66. Vero che, tra il mese di agosto 2020 e il mese di Settembre 2021, più volte ha visto la SI RT
intrattenersi con il medesimo uomo in atteggiamenti confidenziali?
[...]
[Teste 4] 67. Vero che, nel mese di settembre 2021, più volte ha visto la
SI per strada e/o al parco in compagnia di bambini? RT
[Teste 4] 68. Vero che, nel corso degli anni, la SI ha spesso Parte_2
15 detto che la madre era una persona difficile che cercava solo qualcuno che la mantenesse perché era stanca di lavorare ed era stata fortunata a trovare il
SI ? [Testi 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 27, 28]. A prova Controparte_1
contraria: In caso di ammissione anche solo parziale delle istanze istruttorie ex adverso formulate, senza alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede: A. Che sui medesimi capitoli ex adverso formulati per l'escussione testimoniale venga ammesso anche l'interrogatorio formale della SI
. B. Che sui medesimi capitoli ex adverso formulati per RT
l'escussione testimoniale vengano sentiti anche i testi di seguito indicati (già
nominati nella memoria n. 2 del resistente e sopra indicati): Capitoli avversari
1 – 33 , LA, Via Mercadante n.
3. SC Controparte_5
, Paese, Fraz. Postioma (TV), Via Europa Unita n. 17. NA De CP_1
Biasio, Paese, Fraz. Postioma (TV), Via Europa Unita n. 17. Antonio Sartori,
Treviso, Via Zecchette n. 86. Capitoli avversari 49 – 51 , Controparte_5
LA, Via Mercadante n.
3. SC , Paese, Fraz. Postioma CP_1
(TV), Via Europa Unita n. 17. NA De Biasio, Paese, Fraz. Postioma (TV),
Via Europa Unita n. 17. , LA, Via Moretto da Controparte_8
Brescia n. 30. , LA, Via Bolzano n. 23. Controparte_6 Tes_1
, LA, Via De Albertis n. 13. LA, Via
[...] Controparte_7
Magliocco n. 5. , LA, Via Rogoredo n. 95. Controparte_10 CP_12
LA, Via Regina Margherita n.
7. Capitoli avversari 49 – 51 NA
[...]
De Biasio, Paese, Fraz. Postioma (TV), Via Europa Unita n. 17. C. Che venga ammesso l'interrogatorio formale della SI , nonché RT
l'escussione dei testi di seguito indicati sui seguenti capitoli di prova appositamente formulati a prova contraria (con numerazione progressiva): 69
16 Vero che quando, nel 2010, si trasferì a casa del SI RT
a Postioma, , ancora minorenne, scelse di Controparte_1 Parte_2
andare a vivere a casa dei nonni paterni? 70 Vero che, nella circostanza di cui al capitolo precedente, il SI aveva allestito per Controparte_1 [...]
una camera presso la sua abitazione di Postioma? 71 Vero che Pt_2 RT
dichiara abitualmente di aver divorziato dal padre di
[...] Parte_2
in quanto lui era un fannullone violento? 72 Vero che ritiene Parte_2
false le affermazioni di cui al capitolo precedente fatte da RT
su ? 73 Vero che ha avviato più cause Controparte_13 RT
contro ed i suoi genitori chiedendo somme di denaro? 74 Controparte_13
Vero che tutte le cause di cui al capito precedente hanno avuto esito negativo per ? 75 Vero che la SI ha ricevuto RT RT
il pagamento dello stipendio relativo al proprio lavoro presso la sua società/associazione su un conto corrente alla stessa esclusivamente intestato?
76 Vero che la SI gestiva personalmente il ricavato delle Pt_1
attività lavorative da lei svolte in costanza di matrimonio? 77 Vero che la
SI utilizzava il ricavato della attività lavorative da lei svolte in Pt_1
costanza di matrimonio per le proprie spese personali quali acquisto di sigarette, consumazioni al bar, lampade abbronzanti, spese personali varie?
78 Vero che, allorquando si recavano in Croazia, il SIi RT
e erano soliti fare acquisti in un negozio che vendeva copie Controparte_1
di prodotti di marca? 79 Vero che, nel corso del matrimonio e soprattutto negli ultimi anni, più volte la SI ha chiesto al marito di RT
assumere una colf che svolgesse in sua vece le faccende domestiche? 80 Vero
che, nel corso del matrimonio con il SI , la SI Controparte_1
17 ha sempre avuto libero accesso al cellulare di quest'ultimo? RT
81 Vero che, nell'anno 2017, il SI ha utilizzato i Testimone_3
propri risparmi per acquistare (dal fratello) un trilocale da ristrutturare a
Falerna (Cosenza) dichiarando di farlo anche per aiutare il figlio per CP_1
fare le vacanze senza dover pagare l'alloggio? 82 Vero che il giorno 4 Agosto
2020, mentre l'accompagnava in auto dai nonni paterni a RO,
[...]
spiegò ad i motivi per cui lui e CP_1 Parte_2 RT
dovevano separarsi e, in tale circostanza, disse a Parte_2 [...]
“adesso capisci perché io sono andata via di casa”? 83 Vero che la CP_1
notte del 3 Agosto 2020 la SI parlò per ore con il RT
SI dei motivi della separazione e disse di sapere che la Controparte_1
colpa era sua al 100% e che aveva sbagliato a lasciarsi andare ad una vita accidiosa che l'aveva portata a perdere interessi e voglia di fare? 84 Vero che,
prima della sua partenza il 10 Agosto 2020, la SI RT
chiese al SI di portare con sé dalla sorella a LA il Controparte_1
cane IK 85 Vero che il 24 Agosto 2020 la SI RT
chiese al SI di riportare da lei il cane IK 86 Vero Controparte_1
che, dal mese di Ottobre 2020 al mese di Febbraio 2021, il SI
[...]
, più volte, si offrì di prendere con sé il cane KI e che tutte le CP_1
volte la SI rifiutò? 87 Vero che, dal momento della Pt_1
separazione (Agosto 2020) sino al mese di Ottobre 2020 la SI RT
ha avuto libero accesso al conto corrente intestato al SI
[...]
che abitualmente utilizzava con bancomat e carta di credito? 88 CP_1
Vero che il 24 Agosto 2020, il SI andò presso la sua Controparte_1
casa a Postioma per prendere gli abiti da lavoro? 89 Vero che nell'occasione
18 di cui al capitolo precedente, la SI ha impedito al RT
SI di dormire ripetendo tutta la notte che sapeva che Controparte_1
era colpa sua se erano arrivati alla separazione, ma voleva rimediare e offrì
rapporti sessuali? 90 Vero che il 28 Agosto 2020 il SI Controparte_1
ha restituito il telefono che utilizzava alla società per cui lavorava? 91 Vero
che, tra il mese di luglio 2021 e l'inizio del mese di settembre 2021 la SI
ha asportato dalla casa del SI RT Controparte_1
l'intero corredo ovvero tutte le stoviglie, tutta la biancheria per la casa
(letto/cucina/bagno), tutte le tende, tutti i tappeti, quasi tutti i quadri, tutti i faretti illuminanti? 92 Vero che, tra il mese di luglio 2021 e l'inizio del mese di settembre 2021, la SI ha asportato dalla casa del RT
SI tutti i piccoli elettrodomestici (macchina del caffè, Controparte_1
tostapane, robot da cucina etc? 93 Vero che, tra il mese di luglio 2021 e l'inizio del mese di settembre 2021, la SI ha asportato RT
dalla casa del SI tutti i mobili dell'ingresso, tutti i Controparte_1
mobili della zona soggiorno/pranzo, la cappa della cucina, il piano induzione della cucina, il forno della cucina, l'asciugatrice, parte dello studio/cameretta,
l'asciugatrice? 94 Vero che, nel mese di Maggio 2021, la SI RT
ha asportato dalla casa del SI e venduto uno scooter
[...] CP_1
acquistato in costanza di matrimonio ricavando € 2.100,00? 95 Vero che,
dopo il mese di Agosto 2020, la SI ha asportato dalla RT
casa del SI e venduto alcuni effetti personali del SI CP_1
e, in particolare, un casco e una giacca da moto? Testi Controparte_1
, LA, Via Mercadante n. 3 (Sui capitoli nn. 76, 77, 78, Controparte_5
80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95). , Paese, Testimone_3
19 Fraz. Postioma (TV), Via Europa Unita n. 17 (Sui capitoli nn. 69, 70, 79, 81,
85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95). NA De Biasio, Paese, Fraz. Postioma
(TV), Via Europa Unita n. 17 (Sui capitoli nn. 69, 70, 79, 81, 85, 86, 87, 88,
90, 91, 92, 93, 94, 95). , LA, Via Bolzano n. 23 Controparte_6
(Sui capitoli nn. 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90). LL Polo, Treviso (TV), Via
Gobetti n. 2 (Sul capitolo n. 75). CA NZ, Venezia (VE), Via Daniele
Manin n. 60 (Sul capitolo n. 75). MA NZ, Venezia (VE), Via Daniele
Manin n. 60 (Sul capitolo n. 75). , LA, Via Antonia Pozzi n. Parte_2
6 (Sui capitoli nn. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 78, 80, 82, 83, 84, 85,
87). , Tezze Sul Brenta (VI), Contrada Sacro Cuore n. 46 Controparte_13
(Sui capitoli nn. 69, 70, 71, 72, 73, 74). , RO (VI), Via CP_14
Quartiere Cremona n. 62 (Sui capitoli nn. 69, 70, 71, 72, 73, 74). CP_15
, RO (VI), Via Quartiere Cremona n. 62 (Sui capitoli nn. 69, 70, 71,
[...]
72, 73, 74). , ER (TV), Via Redentore n. 7 (Sui capitoli CP_22
nn. 92, 93, 94). H. Che i testi ex adverso indicati Testimone_4 Tes_5
, vengano sentiti anche sui
[...] Testimone_6 Testimone_7
seguenti capitoli di prova appositamente formulati (con numerazione progressiva): 96. Vero che la sua conoscenza con il SI e la CP_1
SI è sempre stata limitata ai rapporti di buon vicinato? (I Pt_1
seguenti solo per 97. Vero che la SI ha Testimone_7 Pt_1
saltuariamente lavorato per lei come baby sitter? 98. Vero che quando, nel
2018, ha proposto alla SI un'attività di baby sitter fissa per Pt_1
varie ore in più giorni, la SI l'ha rifiutata riferendo che era per Pt_1
lei troppo stressante e impegnativo? I. Che la teste ex adverso indicata
[...]
venga sentita anche sui capitoli di seguito indicati appositamente Tes_8
20 formulati (con numerazione progressiva). 99. Vero che, da quando la SI
si è trasferita, nel 2010, a Postioma, la frequenta e sente RT
molto raramente? 100. Vero che ha una conoscenza solo superficiale del
SI e che lo ha incontrato pochissime volte? L. Che la Controparte_1
teste ex adverso indicata venga sentita anche sul capitolo Testimone_9
di seguito indicato appositamente formulati (con numerazione progressiva).
101. Vero che la sua conoscenza del SI è limitata a Controparte_1
quanto di lui le ha raccontato la SI ? Il teste Dott. RT
ex adverso indicato sia sentito anche sui seguenti Testimone_10
capitoli appositamente formulati (con numerazione progressiva): 102. Vero
che in data 27/09/2020, tra le ore 00.20 e le ore 02.23 lei si trovava a Novara?
103. Vero che in data 27.09.2020, alle ore 02:43, lei si trovava a Novara? 104.
Vero che in data 26.09.2020, alle ore 21:29, 18:26, 01:54, lei si trovava a
Novara? 105. Vero che il 25.09.2020, alle ore 23:59, 21:05, 20:46, lei si trovava a Novara?.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 9 febbraio 2025, notificato con decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando il RT
coniuge separato ed impugnando la sentenza n. 12/2025 Controparte_1
del Tribunale di Treviso (pubblicata il 8 gennaio 2025) che adito per la separazione, con reciproche domande di addebito e per l'assegno di mantenimento, dopo la pronuncia sullo status (sentenza non definitiva del 21
luglio 2021), aveva rigettato le domande di addebito riconoscendo un assegno di €.
1.000 mensili a carico del marito, rigettando la domanda ex art. 96 cod.
proc. Civ. e compensando le spese. Censurava il rigetto dell'addebito
21 evidenziando che le prove e le allegazioni svolte avrebbero dovuto far ritenere che la crisi coniugale era stata determinata proprio dal comportamento del improntato alla violazione dei doveri di fedeltà, di assistenza e di CP_1
coabitazione. Con il secondo motivo si doleva della compensazione delle spese in presenza della soccombenza, prevalente, di controparte.
Si costituiva contestando l'appello, anche per Controparte_1
inammissibilità e chiedendone la reiezione.
La causa, trattata con “rito cartolare non in presenza”, era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 14 aprile 2025, previo deposito di memorie illustrative, nei termini esatti di cui al decreto del 21 febbraio 2025.
2.- Osserva il Collegio.
L'appello è infondato e va rigettato;
l'inammissibilità è assorbita. La sentenza del tribunale di Treviso va confermata con le precisazioni di cui sotto. Le
istanze imponenti istruttorie dell'appellato, prive di rilievo causale, vanno disattese. Le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza (art. 92 2^ co. Cod.
proc. Civ.).
3.- Il Tribunale adito, premettendo che l'instaurazione del giudizio divorzile non aveva determinato il venir meno dell'interesse alle domande di addebito ed economiche, dopo la pronuncia sul vincolo, aveva rigettato le reciproche domande ex art. 151 Cod. Civ. riconoscendo alla un assegno di Pt_1
mantenimento di €.
1.000 mensili e compensando le spese, previo rigetto della domanda ex art. 96 Cod. proc. Civ. del , osservando che: CP_1
-) la domanda di addebito della , riferita alla violazione dei doveri Pt_1
coniugali per l'abbandono improvviso e ingiustificato della casa coniugale da
22 parte del marito, per la violazione del dovere di fedeltà e per la mancata corresponsione dei mezzi di sostentamento, era infondata;
-) il marito aveva allegato che la crisi coniugale era già in atto da diverso tempo e che la decisione di lasciare la casa familiare era stata presa di comune accordo come confermato dalla sorella che aveva riferito di essere CP_5
stata presente quando i coniugi, in seguito al forte diverbio del 4 agosto 2020,
si erano recati a LA per concordare un periodo di separazione di fatto durante il quale la moglie sarebbe rimasta nella casa familiare (di proprietà
del signor e sita in Paese) e il marito si sarebbe trasferito a vivere CP_1
presso l'abitazione della sorella a LA, dove aveva da poco iniziato il nuovo lavoro;
-) era insussistente la violazione dell'obbligo di fedeltà in quanto la relazione extraconiugale era iniziata successivamente alla rottura del rapporto come reso evidente dalla relazione investigativa prodotta dalla che Pt_1
atteneva a fatti avvenuti a fine settembre 2020 e relativi ad un periodo successivo rispetto la separazione di fatto, intercorsa a inizio agosto;
-) la crisi sentimentale della coppia era antecedente sia all'allontanamento del marito dalla casa coniugale sia al suo presunto tradimento;
-) la domanda di addebito alla , per assunte aggressioni fisiche, non Pt_1
era stata dimostrata;
-) era da riconoscere un assegno dii mantenimento a favore della Pt_1
stante la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita cui godeva durante la convivenza matrimoniale, stante la rinuncia alla occupazione pur in assenza di allegazioni sui redditi ed in presenza di una migliore posizione economica del;
CP_1
23 -) per il rigetto delle contrapposte domande di addebito e riferite all'assegno di mantenimento (riconosciuto in termini quantitativamente inferiori) e poste le plurime richieste, rigettate, per la modifica dei provvedimenti presidenziali ed in forza della soccombenza reciproca le spese processuali erano da compensate integralmente.
3.2.- Con le precisazioni di cui sotto la sentenza regge ad entrambe le censure dell'appellante.
4.1.- Con il primo motivo si pone critica alla sentenza rilevandosi che il tribunale non aveva ben valutato le prove documentali e testimoniali che,
diversamente intese, avrebbero dovuto indurre non già a ritenere che la crisi matrimoniale fosse preesistente ma che il aveva posto in essere un CP_1
piano articolato nel quale la scelta lavorativa in LA era stata funzionale al trasferimento in tale città ove già aveva iniziato una relazione sentimentale,
poi acclarata e dimostrata tanto che l'accordo per la separazione (riferito dalla sorella del ) era stato preordinato a giustificare una situazione CP_1
preesistente perpetrata in assenza di una situazione di crisi;
si lamenta anche il mancato rilievo alla violazione dell'obbligo di assistenza.
Il complesso motivo, avversato dall'appellato, non può essere accolto anche se la motivazione della sentenza, carente sul secondo profilo, va integrata.
4.2.1.- La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo
24 comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. La
pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece,
necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile,
abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
14162 del 14/11/2001). L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di tali obblighi, quale causa di esclusione del nesso causale, integra comunque un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché
siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che ne suffragano l'esistenza e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio comunque acquisito al processo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di coabitazione, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi contiene di per di per sé tutti i requisiti per configurare l'addebito della separazione personale, tenuto conto che obiettivamente a seguito di tale condotta la convivenza non è più possibile, fermo restando che l'addebito deve essere escluso, ove risulti che esso sia stato determinato dal
25 comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e che, anzi,
l'allontanamento del coniuge costituisca una conseguenza di tale intollerabilità (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020). A
prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, in applicazione dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché
oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è
necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà
di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
16698 del 05/08/2020).
L'inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr.
26 Cass., Sez. VI, 14/08/2015, n. 16859; Cass., Sez. I, 7/12/2007, n. 25618;
12/06/ 2006, n. 13592). Grava, dunque, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità
dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2018, n.
3923; Cass., Sez. I, 14/02/2012, n. 2059).
4.2.2.- Con particolare riferimento alla questione di causa si osserva poi
(Cass. sentenza n. 17710 del 2 settembre 2005) che anche il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene privo, in sé, di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della convivenza stessa,
può nondimeno rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa (evidenziandosi peraltro che nel caso ivi deciso le violenze allegate nel periodo della convivenza matrimoniale erano state confermate (illuminate) dalla successiva condotta causativa della rottura del vincolo).
4.3.- In sede di prova testimoniale (verbale del 17 ottobre 2023)
[...]
, sorella dell'appellato, ha confermato (seconda memoria CP_5
istruttoria, capitolo 42, parte resistente) che la mattina del 4 agosto del 2020,
Le aveva telefonato dicendo che Lei ed il fratello si RT CP_1
27 stavano separando e che quella mattina aveva morso il marito ad una mano;
che aveva chiesto di parlare al marito per suo conto perché sapeva di essersi lasciata molto andare e di essere stata Lei l'unica responsabile della situazione ma che voleva provare a rimediare. La testimone poi (capitolo n. 45) ha confermato che il 6 agosto del 2020 e la moglie Controparte_1 RT
erano andati a LA ove, presente anche Lei ( )
[...] Controparte_5
avevano concordato di passare un periodo come separati per vedere se realmente la fosse riuscita a modificare i propri comportamenti e Pt_1
che, in difetto, si sarebbero separati formalmente consensualmente.
Le dichiarazioni rese, non altrimenti smentite da contrarie dichiarazioni testimoniali, appaiono univoche nell'evidenziare che la crisi matrimoniale era intervenuta proprio nei primi giorni di agosto del 2020 e che le parti, per la gravità della situazione, determinata da una pregressa lite violenta, avevano deciso di separarsi di fatto in attesa di possibili esiti futuri. La decisione congiunta sulla separazione di fatto, nell'ambito di un rapporto matrimoniale durato alcuni anni, appare seria ed è chiara evidenza di una situazione di grave crisi della coppia che non può essere sminuita assumendo, come affermerebbe l'appellante, il carattere unilaterale, la preordinazione o la inefficacia per la natura temporanea dell'accordo.
4.4.- Quanto al carattere unilaterale si rileva l'infondatezza dell'allegazione difensiva soprattutto in quanto la crisi coniugale può trovare eco anche nel comportamento personale e soggettivo della parte che giunge ad una definizione, come nel caso, anche improvvisa con il conseguente chiarimento.
Altrimenti detto, richiedere che la crisi coniugale possa apprezzarsi solo se bilateralmente conclamata e solo laddove la stessa risulti, per compromettere
28 il vincolo, preesistente e duratura significa non tener conto delle possibili caratteristiche individuali e soggettive che possono, dunque, avere esiti anche improvvisi. Neppure rileva il preteso accordo temporaneo non solo in quanto contrastante con la natura indisponibile dei diritti ma anche in quanto non toglie affatto rilievo alla sussistenza, evidente, della crisi.
4.5.1.- Resta da esaminare il motivo nel punto in cui pone la violazione dei doveri coniugali (relazione extraconiugale) in data antecedente il mese di agosto del 2020 assumendo la preordinazione della crisi al fine della giustificazione del successivo abbandono della casa familiare con la continuazione, dunque, della relazione in precedenza intrapresa ed in presenza del trasferimento lavorativo in LA. L'appellante addebita al primo giudice il non aver considerato che , già dal mese di Parte_4
giugno del 2020 aveva trovato un nuovo lavoro a LA;
che dalla
“messaggistica” in atti risultava che nei primi giorni di agosto del 2020 il rapporto di coppia era solido e non denotava crisi tanto che quella insorta il 4
agosto con l'accordo separativo del 6 agosto in LA (presente la sorella dell'appellato) era stata improvvisa e così preordinata al fine di consentire la rottura di un rapporto matrimoniale fino ad allora non in crisi per consentire la nuova relazione;
che il tutto denotava un “piano” preordinato.
4.5.2.- La Corte non condivide le argomentazioni dell'appellante. Innanzi
tutto è da dire che alcun addebito per violazione dei doveri coniugali risulta dimostrato e risulta ascrivibile a in data antecedente il 4 Parte_4
agosto del 2020. La relazione investigativa è riferita a fatti relativi alla fine di settembre del 2020; alcun elemento anche indiziario risulta per comportamento violativi della fedeltà prima del mese di agosto del 2020
29 sicché neppure può ammettersi – per mancanza di gravità nel ragionamento presuntivo – la pregressa infedeltà illuminata dal comportamento successivo.
La scelta lavorativa in LA non può comportare, per ciò sola, anche in rapporto alla nuova relazione coniugale accertata da settembre, il “tassello”
di un piano preordinato sia in quanto condivisa sia in quanto riferita, appunto,
a motivazioni personali e del tutto legittime.
4.5.3.- Resta da esaminare il profilo con cui, in forza di allegazioni
(comportamenti delle parti, viaggi e messaggistica) l'appellante intenderebbe dimostrare l'unilateralità della crisi creata “ad arte” dal marito, in modo improvviso e non preannunciato, per poter “giustificare” la nuova scelta di vita per far da questo derivare la prova della infedeltà e dell'abbandono.
L'appellante ha quindi inteso dimostrare il tutto come di seguito: l'assenza di lamentele del marito per anni;
le precedenti gite romantiche e le fotografie
“posando amorevolmente abbracciato e sorridente con sino RT
a meno di 48 ore dalla sua comunicazione “mi devo separare” del 03.08.2020
[Cfr. fotografie docc. 48, 49, 53 di cui le immagini portate dai docc. 49 e 53
sono del 01.08.2020, e cfr. chat dalla 51 alla 55 sui preparativi per le ferie in
Calabria con partenza in automobile il 06.08.2020]”; la programmazione delle vacanze al mare in Calabria ad agosto 2020 con la presenza della figlia di primo matrimonio che era già arrivata da LA ed era ospite nella casa coniugale, per partire insieme tutti e tre il 6 agosto 2020; la fotografia del 1°
agosto 2020 - periodo in cui ancora i coniugi sono stati fotografati in momenti di tenerezza [Cfr. Doc. 40] - e si scambiavano affettuosi messaggi reciproci
[Cfr. Doc. 56]; i messaggi comprovanti battute e conferme di amore reciproco
(7 e 16 luglio 2020); la gita a Jesolo nel giugno del 2020; la messaggistica del
30 luglio 2020 (doc. 56) “; le foto del 1° agosto 2020 in cui le parti si baciano e si abbracciano;
l'approvazione del al rientro della figlia della CP_1
per la vacanza insieme (16 luglio 2020) ed altro;
l'invio di fotografie Pt_1
della , in data 1 agosto 2020, da parte del oltre a Pt_1 CP_1
comportamenti di coppia;
lo stupore della moglie per la situazione improvvisa risultante dalle stesse allegazioni istruttorie avverse;
l'inizio del nuovo lavoro in LA presso in forza di contratto stipulato nel giugno Parte_5
2020; l'ulteriore messaggistica amorevole tra i coniugi riferita alla fine di agosto del 2020; l'assenza di crisi familiare pregressa a giustificare l'improvviso cambiamento del e la mancanza di prove. CP_1
4.5.4.- Il motivo appare errato in diritto e non giustificato in fatto. A giudizio della Corte va disatteso.
Quanto al primo profilo perché la prova della convivenza meramente formale del matrimonio e quindi della crisi di fatto irreversibile opera nel caso in cui la violazione dei doveri matrimoniali sia anteriore e non successiva alla crisi conclamata del rapporto matrimoniale (per argomentare Cass. ordinanza n.
16859 del 14 agosto 2015), come invece nel caso. Quanto al secondo profilo perché se è vero che i comportamenti affettivi sopra tratteggiati, le vacanze,
gli impegni reciproci e le dichiarazioni si pongono in termini singolari rispetto la pretesa crisi antecedente, è anche pur vero che alcuna violazione dei doveri matrimoniali da parte del (in particolare di quello alla fedeltà) CP_1
risulta dimostrata e, tanto meno, allegata in termini di fatto nel periodo anteriore il 4 agosto del 2020 tanto che presumere, in assenza non solo di prove ma anche di allegazioni di fatto concrete, la preesistenza della violazione dei doveri di fedeltà appare in contrasto con le regole di cui agli
31 artt. 2727 e ss. Cod. civ. segnatamente per la carenza del requisito della gravità oltre che dei rimanenti. Infatti (in generale per le ammissioni ma con valenza di principio: Cass. sentenza n. 7998 del 4 aprile 2014) nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, si richiedono presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali.
Se risulta vero che il comportamento affettivo del , che non CP_1
ammetterebbe in sé preesistenti stati di crisi, risulta evidente sino agli inizi di agosto del 2020 nondimeno la crisi appare palese nel periodo successivo ma,
in assenza di allegazioni e prove su comportamenti pregressi di sicuro rilievo che comprovino la preesistente nascita della relazione extraconiugale, il tutto
(id est le argomentazioni dell'appellante) non rileva. Ogni crisi matrimoniale,
del resto, ha i propri profili ed ogni persona può esprimere e manifestare gli stessi, nei vari contesti, secondo esigenze e caratteristiche anche in termini improvvisi ove frutto di precedente maturazione non richiedendosi modalità
conformi e usuali.
La relazione investigativa (doc. 8 del primo grado) evidenzia in termini sufficientemente chiari (fotografie e dichiarazioni testimoniali) un legame tra l'appellato e tale che procedono per strada CP_1 Testimone_11
abbracciati, ma le fotografie ivi raccolte e le prove (dichiarazioni di Tes_10
) afferiscono ai giorni 23 - 25 settembre (e successivi) del 2020 mentre
[...]
32 alcun dato di fatto risulta per il periodo antecedente la crisi dell'agosto del 4
agosto 2020.
4.5.5.- L'abbandono della casa familiare del , conseguente e CP_1
successivo alla crisi conclamata del 4 agosto 2020, non costituisce atto violativo dei doveri coniugali in quanto successivo alla crisi familiare,
concordato con la moglie e privo di rilievo causale.
4.5.6.- Eventuali profili affettivi successivi (così le allegazioni dell'appellante) al 4 agosto 2020 non depongono per l'appellante in quanto irrilevanti alla luce delle prove sulla crisi preesistente.
4.5.7.– Neppure rileva la contestazione dell'accordo separativo assumendosene la temporaneità, l'unilateralità e la riserva mentale, si sostiene, del . Da un lato in quanto le vicende del 3 agosto 2020 CP_1
comprovano nell'insieme una evidente crisi;
dall'altro in quanto in materia di diritti indisponibili difficilmente può assumersi la tematica dell'accordo rilevandosi (ut supra) che la crisi può essere unilaterale tanto che istituti privatistici (riserva mentale) non appaiono consoni. Eventuali comportamenti non lineari (“menzogneri”) ascritti all'appellato dopo la crisi, oltre che contestati, non appaiono di rilievo mancando dati di riferimento concreti al periodo precedente per il quale alcuna allegazione e prova risulta addotta.
Anche la questione lavorativa, con la stipula del contratto a giugno e l'inizio a settembre con il trasferimento a LA ad agosto, non rileva in assenza di dati fattuali su comportamenti violativi dei doveri.
5.- Con il primo motivo si censura la sentenza, per omessa pronuncia,
rilevandosi che il tribunale non aveva esaminato la domanda di addebito per violazione degli obblighi di assistenza materiale. Si evidenzia che dal mese
33 di ottobre del 2020 il marito aveva lasciato la moglie priva di mezzi di sostentamento pur sapendo che la stessa non lavorava e non aveva altre fonti di sostentamento;
che la moglie aveva dovuto ricorrere all'aiuto dei genitori e dei vicini anche per le esigenze minime della vita e che le azioni del si erano ritorte anche verso con ulteriori CP_1 Parte_2
comportamenti.
Il motivo, avversato dalla difesa del , che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dello stesso e l'infondatezza nel merito, è privo di rilievo, a giudizio della Corte.
Non senza evidenziare che l'appellante (ricorso e memoria in primo grado)
aveva fondato l'addebito per infedeltà ed abbandono della casa familiare, solo adombrando comportamenti in tema di assistenza e svolgendo, dunque, la domanda in termini formali solo nella prima memoria ex art. 183 Cod. proc.
Civ.; anche ad ammettere la preesistenza della domanda di addebito in forza delle allegazioni iniziali, ove si faceva riferimento a comportamenti materiali omissivi del coniuge, il motivo non può essere accolto.
A fronte della gravità dei comportamenti, concretatisi nella mancata erogazione delle somme che avrebbero consentito alla , priva di Pt_1
reddito e di lavoro, di sussistere, anche per le esigenze minime (acquisto di generi alimentari, pagamento delle utenze ed altro), come si ricava dalle prove testimoniali (dichiarazioni di e e di Per_1 RT Tes_6
, tali accadimenti sono successivi alla crisi coniugale del 4 agosto
[...]
2020, perché riferiti al successivo periodo autunnale (da ottobre 2020) tanto che non hanno avuto incidenza ai fini della separazione che di fatto, stante la
34 pregressa crisi, era già in sorta. Pur censurabili, tali condotte non possono costituire fondamento per l'addebito essendo prive di rilievo causale.
6.- Il motivo avverso la compensazione delle spese appare infondata alla luce delle superiori argomentazioni. Infatti sulle domande dirimenti di addebito,
vi é stata la soccombenza reciproca mentre sulla domanda per l'assegno di mantenimento l'appellante era risultata sostanzialmente vincitrice (Cass. S.U.
sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022). E se è vero che il aveva CP_1
eccepito l'incompetenza per territorio svolgendo ulteriori istanze ed eccezioni in tema di vizio nel consenso, in tema di rilascio, in tema di rimborso somme ed altro anche ed ex art. 96 Cod. proc. Civ., infondatamente, è per altra parte vero che la soccombenza deve essere valutata in termini complessivi, cioè
avendo riguardo all'esito delle due fasi processuali tanto che, essendovi stato il rigetto dell'appello principale della , a maggior ragione, Pt_1
considerando la reiezione delle reciproche domande del primo grado, la soccombenza non può che essere ancora una volta reciproca. Il tutto giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento del RT Controparte_1
Procuratore Generale, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Treviso come in motivazione;
- compensa le spese dei due gradi di giudizio
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
35 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
- a norma dell'art. 52 2^ co. d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;
Venezia lì 15 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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