Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2078/2023 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 29.1.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 2078/2023 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cagnano Varano alla via Allegato n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Fini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
, c.f. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONTUMACE–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 281 decies cod. proc. civ., , Parte_1 premesso di aver offerto in comodato al resistente l'immobile indicato in citazione, ha convenuto quest'ultimo in giudizio, al fine di dichiarare la cessazione del contratto e per l'effetto, condannare il resistente al rilascio
- Seconda Sezione civile -
immediato dell'immobile.
, convenuto con notifica ritualmente perfezionatasi in Controparte_1 data 28.1.2023, non si è costituito e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
A sostegno della sua pretesa, l'attore ha dedotto: di aver concesso in comodato l'immobile, indicato in citazione, in occasione del matrimonio contratto in data 03/08/1996, tra il resistente e sua figlia, per finalità di casa coniugale;
che vi è stata separazione personale tra i due e che, quindi, essendo venuta meno la finalità del contratto, ha diritto alla restituzione del bene.
Il Tribunale osserva.
Il comodato concesso per fini specifici è, in effetti, un comodato con termine implicito e si applica, quindi, l'art. 1809 cod. civ., che obbliga il comodatario alla restituzione del bene quando è venuta meno la finalità per la quale il comodato è stato concesso (Cass. civ. n. 2103/2012).
Il ricorrente ha provato la separazione personale tra i coniugi, essendovi sentenza in atti, ma non ha provato il contratto, ossia che il bene è stato effettivamente concesso in comodato per residenza familiare dei coniugi.
Sul punto, infatti, non vi è alcuna documentazione, né sono stati articolati capi di prova orale.
Dato che spetta al creditore provare il contratto (Cass. civ. Sez. Un. n.
13533/2001) e dato che il ricorrente non ha provato il contratto, la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese in favore del resistente vittorioso, siccome contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia
Proc. n. 2078/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 3 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese in favore del resistente contumace.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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