Articolo 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143
Articolo 10Articolo 12
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7 ottobre 2022
Art. 11. Sistemi di controllo e monitoraggio 1. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni nella determinazione dei compensi e' verificato e asseverato dagli organi di controllo degli enti sottoposti all'applicazione del presente regolamento.
2. Gli organi deliberanti degli enti presentano, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, una relazione che deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente regolamento.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del Coordinamento Amministrativo e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato vigilano sulla corretta applicazione del presente regolamento e sull'omogeneita' delle modalita' attuative, anche mediante l'istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente composto da propri rappresentanti e da quelli delle amministrazioni vigilanti.
4. I coefficienti e le percentuali determinate nel presente regolamento possono essere sottoposte a rivalutazione ogni cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 7 ottobre 2022
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