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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
GIUSEPPE TANGO, nella causa iscritta al n. 16337/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. MISURACA MARGHERITA e SCOTTO DI TELLA EUGENIO)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per la pensione di inabilità civile a far data dalla visita di revisione;
Compensa le spese di lite tra le parti e pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 11/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per la pensione di inabilità civile, l'indennità di accompagnamento e/o in subordine la pensione di inabilità civile e la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
1 - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
25/09/2025;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (riduzione della capacità lavorativa del 100% e art. 3, comma 1, della legge 104/92) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dalla visita di revisione;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite;
ponendo definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio, già liquidate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 25/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppe Tango
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
GIUSEPPE TANGO, nella causa iscritta al n. 16337/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. MISURACA MARGHERITA e SCOTTO DI TELLA EUGENIO)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per la pensione di inabilità civile a far data dalla visita di revisione;
Compensa le spese di lite tra le parti e pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 11/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per la pensione di inabilità civile, l'indennità di accompagnamento e/o in subordine la pensione di inabilità civile e la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
1 - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
25/09/2025;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (riduzione della capacità lavorativa del 100% e art. 3, comma 1, della legge 104/92) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dalla visita di revisione;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite;
ponendo definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio, già liquidate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 25/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppe Tango
2