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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2227/2019 RG in materia di usucapione e retratto successorio (appel- lo avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Torre Annunziata 16.01.2019 n. 115), vertente tra
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e di- Parte_1 C.F._1
feso dall'avv. Alessio Guasco, appellante e
, c.f. nato a Palma Campania il [...], in [...] CP_1 C.F._2
erede di (nato il [...], morto il 26.12.2009), rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Gennaro Alvino, appellato / appellante incidentale nonché
, c.f. nato a [...] il [...], quale erede Controparte_2 C.F._3 CP_3
, c.f. nato a [...] il [...], deceduto in Bo-
[...] C.F._4
scotrecase il 3.04.2021, rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Iuliano, e , c.f. CP_4
, nato a Striano il [...], in [...] e quale erede di C.F._5 Persona_1
(nato il [...], morto il 26.12.2009) rappresentato e difeso dagli avv.ti Loredana Ferra- mosca e Damiano Iuliano, appellati e
, c.f. nato a Striano il [...], in [...] e quale ere- CP_5 C.F._6
1 de di (nato il [...], morto il 26.12.2009), procuratore di se stesso ex art. Persona_1
86 c.p.c., appellato e
, c.f. nata a [...] il [...], in Controparte_6 C.F._7
qualità di erede di (nato il [...], morto il 3.05.2018), rappresentata e di- Persona_2
fesa dall'avv. Donato Sorvillo, appellata e
, , , , CP_7 CP_8 CP_5 Controparte_9 CP_10 CP_11
[...
, , , appellati contumaci CP_12 Controparte_13
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.05.2024.
Premessa
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 28.05.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Antefatto
1- Il 21.09.1943 muore . La sua eredità è devoluta, ab intestato, in parti CP_5
Contr uguali ai sette figli , (1923), , , , e Per_3 Parte_1 CP_13 Per_1 CP_2 Per_2
[..
. Là dove necessario, accanto al nome, si indicherà l'anno di nascita per evitare confusione tra omonimi. Non rileva la posizione della vedova del de cuius, , che beneficia Persona_4
del solo usufrutto, destinato a estinguersi alla sua morte (30.12.1987). Le sette quote si ar- ricchiranno per rappresentazione del patrimonio relitto del nonno paterno de- Parte_1
ceduto ab intestato il 17.03.1948. muore il 14.07.1950 e la sua quota passa al- CP_13
la figlia per la nuda proprietà e al vedovo Controparte_15 Parte_2
per l'usufrutto.
Con atto per notaio del 26.03.1975, cede la propria quota per il 50% Per_5 Persona_6
ciascuno ai germani e . Persona_1 Controparte_2
Con atto per notaio del 12.12.1996, (coniugato con Per_5 Persona_1 CP_16
[..
) dona la nuda proprietà della propria quota per il 50% ciascuno ai figli Parte_1
(1955) e . CP_4
Con atto per notaio del 27.03.2002, (1955) compra la quota Persona_7 Parte_1
della zia . Persona_8
2 Con atto per notaio del 13.01.2003, dona al figlio la Per_9 Controparte_2 CP_17
sua quota (3/12) del terreno e al figlio (successivamente deceduto) la sua quota Persona_10
(3/12) del fabbricato.
Con atto per notaio del 20.12.2004, dona l'usufrutto della propria Per_11 Persona_1
quota al figlio (1955). Parte_1
Giudizio di primo grado
2- Nel 2007 (1955) promuove il giudizio per lo scioglimento della comu- Parte_1
nione dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata (RG 3371\2007), sul presupposto che per il terreno con fabbricato rurale in Striano, Via San Valentino, Contrada Rivolta, p.lle 216, 217,
218, 73, le quote di comproprietà siano le seguenti: esso attore (1955), Parte_1
7/24; AT , 4/24; (1923), 4/24; , 6/24; Per_2 Parte_1 CP_17 CP_4
(nuda proprietà) e (usufrutto), 3/24; per il fabbricato urbano in Striano, Tra- Persona_1
versa Municipio n. 5, le quote siano le seguenti: esso attore (1955), 7/24; Parte_1
AT , 4/24; (1923), 4/24; (nuda proprietà) e Per_2 Parte_1 CP_4 [...]
(usufrutto), 3/24; eredi di , ossia , , Per_1 Persona_10 Controparte_2 CP_17 [...]
e 6/24. CP_5 Persona_12
Si costituiscono i genitori dell'attore, e . Deducono di aver Persona_1 Persona_13
già diviso il proprio patrimonio fra i tre figli, (1955), e , median- Parte_1 CP_4 CP_5
te atti di donazione. In riconvenzionale chiedono la riduzione delle donazioni fatte a Per_14
(1955) e per reintegrare la quota del figlio .
[...] CP_4 CP_5
3- Si costituisce (1923), figlio e coerede del deceduto nel Parte_1 CP_5
1943, di cui si è detto all'inizio. Deduce l'infondatezza della domanda perché nel 1955 i sette eredi, con la madre , avevano incaricato un tecnico per un progetto di divisione Persona_4
del terreno, contenuto in una perizia giurata dinanzi al Pretore di Pompei il 26.10.1955. Esso
(1923) era stato immesso nel possesso di una porzione di terreno della su- Parte_1
perficie di mq.
4.080 su buona parte della p.lla 218, a confine con altra porzione assegnata a
, con apposizione di termini lapidei. Da allora esso (1923) Persona_2 Parte_1
aveva acquistato per usucapione la predetta zona di terreno. Avrebbe inoltre usucapito un vano terraneo e due camere al primo piano del fabbricato in Traversa Municipio n. 27 (già civico 5). In riconvenzionale chiede dichiararsi l'acquisto della proprietà per usucapione.
Chiede anche il riscatto della porzione del fabbricato rurale p.lla 73 del foglio 8 alienata da al nipote (qui attore) (1955), con violazione del diritto di prela- Persona_8 Parte_1
3 zione dei coeredi e in mancanza di denuntiatio.
4- Si costituiscono e , aderendo alla domanda di divisione. Pro- CP_4 CP_17
pongono riconvenzionale di usucapione con riferimento ai terreni occupati dai loro danti causa, in conformità al progetto di divisione bonaria redatto dal tecnico nel 1955.
5- Opponendosi alle riconvenzionali di usucapione di (1923), AT Parte_1 CP_4
e AT Gaetano, l'attore (1955), con reconventio reconventionis, ne chiede Parte_1
la condanna al risarcimento del danno per mancata manutenzione dei fondi. Nella prima memoria, tale domanda viene specificata in domanda di riconoscimento delle migliorie ap- portate dall'attore alla proprietà comune.
6- Con distinto atto di citazione, agisce contro (1955) in ri- Persona_2 Parte_1
scatto della quota alienata da al predetto (1955), con violazione Persona_8 Parte_1
del diritto di prelazione. Le due cause vengono riunite.
7- Interviene , figlio di , per partecipare alla divisione dell'asse CP_5 Persona_1
dei propri genitori. Deduce che i fratelli (1955) e hanno alie- Parte_1 CP_4
nato a [...] un terreno in via Sarno, incamerando il prezzo;
e hanno riscosso l'indennità ver- sata dal Comune di Striano per l'esproprio di un terreno in Via Monte. Chiedono la divisione previa riunione fittizia dell'asse e formazione di lotti.
8- Il 15.03.2010 il giudizio è interrotto per la morte di e riassunto nei con- Persona_1
fronti degli eredi, già costituiti, (1955), e . Parte_1 CP_4 CP_5
9- Il 7.11.2012 il giudizio è interrotto per la morte di (1923), riassunto nei Parte_1
confronti degli eredi. Tra questi, si costituisce . CP_1
Sentenza di primo grado
10- Con sentenza non definitiva del 16.01.2019 n. 115, il Tribunale di Torre Annunziata così decide:
a) dichiara che nel compendio da dividere vanno considerati i seguenti beni: 1) appezzamen- to di terreno agricolo con fabbricato rurale sito in Striano, alla via San Valentino, Contrada
Rivolta, riportato nel CT del Comune di Striano, al foglio 8, particella n.216, are 49,52, parti- cella 217, are 95,25, particella 218, are 51,55, particella n. 73, are 3,21 fabbricato rurale sen- za rendita, della complessiva superficie catastale di ettari uno, are novantanove e centiare cinquantatré. Il tutto confinante con via S. Valentino, con appezzamento di terreno di
[...]
, con beni con la via Rivolta e con beni . Di tale fondo, va escluso dal- Per_1 Per_15 CP_15
la divisione, in quanto acquisito per usucapione da (del 1923), Parte_1 CP_11
4 Co
e , e per essi i loro eredi o aventi causa a titolo particolare, rispettivamente Persona_1
la quota I di mq. 4020, IV di mq 4050 (con esclusione del fabbricato rurale) e V di mq 3945, come individuate nella planimetria allegata alla perizia giurata redatta dal geom. CP_18
in data 8.10.1955 e giurata presso la pretura di Pompei in data 26.10.1955, allegata
[...]
alla produzione dei convenuti e;
2) fabbricato urbano sito in CP_4 CP_17
Striano, alla via Traversa Municipio n.5, composto di due vani terranei e di due stanze so- vrapposte con accessori, riportato in CT al foglio 9, particelle 692-693;
b) dichiara che (del 1923), e , e per essi i loro Parte_1 Controparte_2 Persona_1
eredi o aventi causa a titolo particolare, hanno acquistato per usucapione l'intera proprietà rispettivamente della quota I di mq. 4020, IV di mq 4050 (con esclusione del fabbricato rura- le) e V di mq 3945, come individuate nella planimetria allegata alla perizia giurata del geom.
in data 8.10.1955 e giurata presso la Pretura di Pompei in data CP_18
26.10.,1955, allegata alla produzione dei convenuti e , del terre- CP_4 CP_17
no sito in Striano, alla via San Valentino, Contrada Rivolta, riportato nel CT del comune di
Striano, al foglio 8, particella n,216, are 49.52, particella 217, are 95,25, particella 218, are
51,55;
c) dichiara inammissibile la domanda di retratto successorio proposta da Parte_1
(del 1923);
d) accerta e dichiara il diritto di prelazione di nell'acquisto della quota di Persona_2 Per_8
e, per l'effetto;
[...]
e) dichiara che è, a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto, sostituito a Persona_2 [...]
(del 1955) nel diritto di proprietà della quota per il prezzo di euro Parte_1 Persona_8
11.910,11;
f) dispone che il prezzo di acquisto indicato nella lettera che precede sia versato all'attuale proprietario, (del 1955) entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudica- Parte_1
to della presente sentenza e che il trasferimento della proprietà così disposto è sottoposto al- la condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito:
g) dichiara inammissibile la reconventio reconventionis proposta da (del Parte_1
1955) nei confronti dei convenuti (del 1955) – e per esso dei suoi eredi – Parte_1
e;
CP_17 CP_4
h) dichiara, altresì, inammissibili le domande di riduzioni proposte da – e per Persona_1
esso dai suoi eredi – e da;
CP_5
5 i) dispone rimettersi la presente causa sul ruolo istruttorio del g.i. dott.ssa Raffaella Cappiel- lo, come da separata ordinanza, per il prosieguo delle operazioni divisionali;
j) spese al definitivo”.
La causa prosegue in primo grado per la divisione.
Appello
11- (1955) propone appello e rassegna le seguenti conclusioni: «riforma- Parte_1
re, ferme le altre statuizioni, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 115/2019 gra- vata nelle parti in cui a) ha accolto la domanda di usucapione (lett. a, b); 2) ha accolto la do- manda di retratto successorio (lett. d, e, f); c) ha dichiarato inammissibile la reconventio re- conventionis (lett. g) e per l'effetto
1. Rigettare le domande riconvenzionali di usucapione di (del 1923), Parte_1 [...]
e , mancandone i presupposti di legge;
CP_17 CP_4
2. Rigettare la domanda di riscatto ex art. 732 c.c. avanzata da nei confronti di Persona_2
(del 1955); Parte_1
3. Dichiarare ammissibile la reconventio reconventionis, esperita tempestivamente da
[...]
n. 1955), con rinvio al giudice di prime cure per la nomina di un CTU che accerti i Parte_3
danni provocati dai comunisti e le migliorie apportate dall'appellante e condanni gli altri co- munisti al ristoro in favore dell'appellante in proporzione alla quota di ciascuno;
4. Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali».
12- Con comparsa depositata il 4.09.2019 si costituisce , così concludendo: CP_5
«1) Rigettare l'appello proposto da perché inammissibile e infondato in fat- Parte_1
to e diritto e confermare la decisione di primo grado;
2) Condannarsi l'appellante alla refu- sione delle spese (…)».
13- Con comparsa depositata il 20.09.2019 si costituisce , in qualità di erede di CP_1
(1923), così concludendo: «In via preliminare e assorbente:
1- dichiarare l'i- Parte_1
nammissibilità dell'appello proposto da per carenza dei requisiti ri- Parte_4
chiesti dall'art. 342 c.p.c.. Nel merito:
2- rigettare in toto, perché infondato nei fatti e in dirit- to (…) l'appello come proposto da 1955 (…);
3- accogliere, in parziale rifor- Parte_1
ma della sentenza impugnata, lo spiegato atto incidentale e, per l'effetto, riconoscere e di- chiarare acquistato per usucapione da la porzione di fabbricato urba- Parte_5
no ubicato in Striano traversa Municipio n. 27, già civico 5. In ogni caso:
4- condannare l'atto- re-appellante al pagamento di spese (…), con attribuzione al sottoscritto procuratore che di-
6 chiara farne anticipo».
14- Con comparsa depositata il 10.10.2019 si costituisce , in qualità Controparte_6
di erede (coniuge) di , e così conclude: «rigettare l'appello proposto dal sig. Persona_2
(…) confermando la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata (…), Parte_1
con conseguente riduzione del prezzo di riscatto nella misura corrispondente alla quota usu- capita di fatto sottratta al riscatto;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese (…) con attribuzione al procuratore antistatario».
15- Con comparsa depositata in data 11.10.2019 si costituiscono e CP_4 CP_3
, quest'ultimo in proprio e in qualità di erede di , rassegnando le seguenti
[...] Persona_10
conclusioni: «dichiarare l'avverso inammissibile o comunque rigettarlo integralmente nel me- rito. Con vittoria di spese (…)».
16- Il 3.04.2021 muore . Il decesso è formalmente dichiarato dai suoi difen- CP_17
sori con nota depositata il 29.11.2023. La Corte dichiara l'interruzione con ordinanza in data
1.03.2024. Frattanto (1955) ha riassunto il giudizio. Parte_1
17- Con comparsa depositata il 24.05.2024 si costituisce in qualità di erede Controparte_2
di e così conclude: «dichiarare l'avverso [appello] inammissibile o comunque CP_17
rigettarlo integralmente nel merito. Con vittoria di spese (…)».
18- Con ordinanza del 31.05.2024 la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
19- Usucapione. L'appellante (1955) censura la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui ha accolto le domande di usucapione di (1923), e Parte_1 CP_4
, sul presupposto (confermato da testimoni) che il progetto di divisione redat- CP_17
to nel 1955 dal geom. avesse determinato una divisione “di fatto” del bene, con CP_18
conseguente immissione di singoli quotisti nel possesso esclusivo delle cinque strisce di ter- reno individuate, tre sole delle quali oggetto della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione.
Sostiene l'appellante che gli elementi considerati dal Tribunale definiscono semmai un pro- filo di possesso da parte dei comunisti uti condomini più che uti domini delle singole porzio- ni. La perizia giurata del geom. si limitò a formare sette lotti, di cui cinque corri- CP_18
spondenti alle cinque strisce di terreno di Via San Valentino, nella prospettiva di un futuro sorteggio in realtà mai avvenuto. Dunque, non è vero – secondo l'appellante – e non è pro- vato in alcun modo che nel 1955 sarebbe iniziato un possesso esclusivo di singoli compro-
7 prietari su singole e determinate strisce. In successivi atti di compravendita o donazione i coeredi o loro aventi causa si sono sempre qualificati comunisti, sul presupposto ora implici- to ora esplicito di una comunione non ancora intaccata da assegnazioni di porzioni determi- nate a singoli condividenti.
20- La censura è fondata. Va premesso che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, impone al giudice nazio- nale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzare, anche sul piano probatorio, la sussi- stenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul prece- dente titolo dominicale [Cass. 30.08.2017 n. 20539]. La prova, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva, è complessa e deve essere ampiamente concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla efficacia e sufficienza delle medesime a dimostrare un comportamento corrispondente all'e- sercizio del diritto vantato, e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare inequivocabilmente il concreto possesso uti dominus esercitato ininterrot- tamente sul bene.
A ciò deve aggiungersi l'obiettiva difficoltà di dimostrare il possesso esclusivo del compro- prietario, poiché il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivocabile che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti contro i compossessori e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice composses- sore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà [Cass.
6.10.2016 n. 20039].
In altri termini, in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determi- natosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguen- za di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per converso, necessario, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabil- mente incompatibile con il possesso altrui e volta ad evidenziare una inequivocabile volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. L'onere della relativa prova grava su co-
8 lui che invochi l'avvenuta usucapione del bene [Cass. 20.09.2007 n. 19478; Cass. 15.06.2001
n. 8152; Cass. 18.02.1999 n. 1367].
Deve aggiungersi che, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequi- vocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva;
per cui, ove possa sussi- stere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formale, la volontà di possedere in via esclusiva [Cass.
9.04.1990 n. 2944].
Nel caso in esame, occorre partire dalla considerazione che il progetto di divisione redatto dal geom. nel 1955 divide l'asse ereditario in sette lotti, ma nulla dice dell'assegna- CP_18
zione dei lotti ai sette eredi. È pacifico che non fu formalizzata alcuna divisione negoziale, tanto che ancora il 18.04.2001 i comunisti col figlio , Controparte_2 CP_17 Parte_6
[... (1923) col figlio e col figlio (1955) sottoscrissero CP_2 Persona_1 Parte_1
una proposta di divisione bonaria che però non fu condivisa da . Proposta (pro- Persona_2
dotta in giudizio e non contestata) nella quale i comproprietari riconoscono la persistenza della comunione ereditaria, qualificandosi come meri 'detentori' di singole strisce del terre- no, nemmeno del tutto coincidenti con quelle individuate nella perizia del geom. CP_18
del 1955. Dunque, ancora nel 2001 i comunisti si qualificavano come proprietari su bene in- diviso, non affatto decurtato da porzioni usucapite da chicchessia.
Peraltro, l'adombrata intenzione dei condividenti di formalizzare il progetto del CP_18
9 Non si deve poi dimenticare che il “possesso” non è una circostanza di fatto sulla quale i testi possano deporre, ma una qualificazione giuridica (tra altre possibili) della relazione ma- teriale tra un soggetto e un immobile e dell'attività di gestione, cura, manutenzione ed even- tuale coltivazione (anche esclusiva) che il primo dedichi al secondo. I testimoni escussi, tra i quali braccianti assoldati occasionalmente da singoli coeredi (o aventi causa) per lavorare su specifiche porzioni del fondo, riferiscono circostanze compatibili tanto con il possesso esclu- sivo uti dominus, quanto con il compossesso o la detenzione per conto della comunione (in tale ultimo senso vige una presunzione juris tantum). Nemmeno le variazioni catastali che il singolo comunista abbia ottenuto a proprio beneficio (v. sentenza pag. 8) sono dirimenti in favore di chi affermi di avere acquistato per usucapione ove questi non provi d'averle porta- te a conoscenza degli altri compossessori o che questi l'abbiano altrimenti conseguita senza alcuna reazione [Cass. 25.09.2002 n. 12531].
Una volta che si escluda che il progetto del 1955 (prodromico di una divisione ne- CP_18
goziale mai formalizzata e privo di abbinamenti tra singoli lotti e singoli coeredi) possa al tempo stesso costituire l'atto iniziale della volontà di taluno dei condividenti di appropriarsi uti dominus di una porzione dell'asse ereditario o di un bene che ne faccia parte, resterebbe il problema – rimasto insoluto – di individuare il dies a quo del ventennio della pretesa usu- capione, che la sentenza impugnata a pag. 13 colloca in un momento imprecisato successivo al 1971, senza tuttavia indicare a quale circostanza specifica – o a quale condotta rivelatrice di un mutato animus degli usucapenti – il termine vada ancorato.
L'esatta collocazione temporale del ventennio – attesi i suoi confini nebulosi – è resa ancor più difficile da una serie di atti che coinvolsero i condividenti relativamente ai beni caduti in successione. Dopo la cessione che sei coeredi – qualificandosi comunisti – fecero della quota della defunta sorella agli eredi di lei (1971), avvenne che il 26.03.1975 CP_13 Persona_6
cedette la propria quota in misura del 50% ciascuno ai fratelli e per atto Per_1 CP_2
notar ; i fratelli acquistarono come comunisti, con accrescimento delle proprie quo- Per_5
te. Nel 1996 , con atto per notar , donò ai propri figli Persona_1 Per_5 Parte_1
(1955) e la nuda proprietà di beni ereditari nella misura del 50% ciascuno. Il CP_4
18.04.2001, come già accennato, i comunisti col figlio , Controparte_2 CP_17 Parte_3
nando (1923) col figlio , col figlio (1955) sottoscrissero CP_2 Persona_1 Parte_1
una proposta di divisione bonaria non andata a buon fine. Successivi atti – del 27.03.2002 per notar con cui (1955) acquistò dalla zia la quota Persona_7 Parte_1 Persona_8
10 di quest'ultima, pari a 4/24 dell'asse ereditario;
del 13.01.2003 con cui donò Controparte_2
al figlio la sua quota di 3/12 sul terreno e al figlio (poi deceduto) la CP_17 Persona_10
quota di 3/12 sull'appartamento – fanno riferimento a una perdurante comunione per quote ideali.
Difetta pertanto la prova – che l'ordinamento esige rigorosa - dell'acquisto per usucapione di beni ereditari da parte degli attori in riconvenzionale (1923), Parte_1 CP_19
[... e . Ciò vale, naturalmente, anche per l'appello incidentale di , CP_17 CP_1
che va respinto.
In definitiva, la sentenza impugnata dev'essere riformata, con rigetto dell'originaria do- manda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione.
21- Retratto. impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ac- Parte_1
colto la domanda di volta a far accertare la violazione del diritto di prelazione Persona_2
e ad esercitare la facoltà di retratto relativamente all'atto di alienazione – per notaio
[...]
del 27.03.2002 – della quota ereditaria da a Persona_16 Persona_8 Parte_1
(1955).
In proposito, l'appellante (1955) censura la sentenza impugnata nella par- Parte_1
te in cui ha ritenuto che “la circostanza che l'acquirente (…) sia unito da legami parentali al venditore (…), non pregiudica la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del retratto”; e nel- la parte in cui ha affermato che “nel caso che ne occupa (…) la comunione ereditaria non possa ritenersi venuta meno” giacché “solamente quando siano state compiute le operazioni divisionali, dirette a eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità del retratto successorio, di cui all'art 732 c.c., che postula la preesistenza dello stato di comunione dell'eredità”; per cui “l'eventuale vendita o donazione della propria quota ideale, da parte di alcuni dei coeredi, non importa di per sé il venire meno della comunione, salvo che non siano state compiute le operazioni divisionali”.
21.1- La prima questione è se la comunione ereditaria dei sette germani abbia cessa- Pt_1
to di essere tale per essersi trasformata in comunione ordinaria, alla quale non si applicano prelazione e riscatto ex art. 732 c.c., in quanto per la comunione ordinaria vige il principio di libera disposizione della quota ai sensi dell'art. 1103 c.c. [v. Cass. ord. 21.05.2018 n. 12504;
Cass. 27.03.2015 n. 6293].
11 Sostiene infatti l'appellante (1955) che al momento dell'acquisto da Parte_1 Per_8
(2002) la comunione era già da tempo divenuta ordinaria, in virtù dei diversi atti di
[...]
alienazione succedutisi nel tempo a favore anche di soggetti estranei alla stretta cerchia dei coeredi: dalla cessione della quota di , deceduta, alla figlia;
alla CP_13 CP_15
cessione da parte di della propria quota in parti uguali ai fratelli e Persona_6 Per_1
e poi a della propria quota sulla particella 89 Foglio 8; all'acquisto CP_2 CP_20
da parte di delle altre quote sulla particella 89; alla cessione da parte di CP_20 [...]
al Comune di Striano della propria quota sulla particella 49 foglio 3; alla donazione CP_21
Per_ da parte di ai figli e rispettivamente della propria quota di Controparte_2 CP_17
3/12 sul terreno e sull'appartamento.
La censura è infondata. Va premesso che la domanda di riscatto è stata formulata da
[...]
(originario coerede) relativamente alla vendita della quota di (originaria Per_2 Persona_8
coerede). Risulta pertanto rispettato il principio secondo il quale il diritto di prelazione previ- sto dall'art. 732 c.c. è inerente alla qualità di coerede e costituisce un diritto personale e in- trasmissibile, non una qualità intrinseca alla quota o una situazione giuridica autonoma, che possa essere trasferita da sola [Cass. ord. 22.01.2019 n. 1654; Cass. 16.03.2012 n. 4277]. Tale diritto non può circolare neppure per successione mortis causa, e non spetta, pertanto, all'e- rede del coerede. Il soggetto che succede al coerede retraente non può esercitare, in pro- prio, alcun diritto di riscatto, non essendo titolare di analogo diritto di prelazione, ma può proseguire il giudizio già introdotto da o nei confronti di quest'ultimo, al fine di accertare l'avvenuto riscatto da parte del de cuius [cfr. Cass. 26.11.2015 n. 24151].
Ciò premesso, questa Corte intende dar seguito al principio più volte affermato dalla Su- prema Corte secondo il quale la comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordina- ria per il fatto che qualcuno dei coeredi abbia ceduto a un estraneo la propria quota, posto che lo stato di comunione cessa soltanto con la divisione – nel nostro caso mai avvenuta – tramite la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali dell'eredità in di- ritti di proprietà individuali su singoli beni [Cass. 12.10.2007 n. 21491].
Nel caso in esame, lo stesso attore (1955) prospettava in primo grado la Parte_1
volontà che si procedesse allo scioglimento della comunione ereditaria – della quale illustra- va le vicende fino a risalire al de cuius – indicando e CP_5 Persona_2 Parte_3
nando (1923) come titolari di quote pari a 4/24 ciascuno per successione legittima diretta dal citato . Se dunque al momento dell'introduzione del giudizio la comunione po- CP_5
12 teva ancora qualificarsi ereditaria, trova applicazione (ricorrendo gli altri presupposti) l'istitu- to della prelazione ex art. 732 c.c..
21.2- La seconda questione riguarda la possibilità\necessità (affermata dal Tribunale, nega- ta dall'appellante) di qualificare (1955) “estraneo” alla comunione eredita- Parte_1
ria ai sensi dell'art. 732 c.c..
Sostiene l'appellante (1955) di essere partecipe alla comunione dal 1996, Parte_1
ossia da quando ha ricevuto per donazione da suo padre il 50% della sua Persona_1
quota nella comunione ereditaria. Dunque, al momento dell'acquisto della quota da sua zia
, avvenuto nel 2002, egli era quotista della comunione ereditaria e dunque ritiene di Per_3
non poter essere considerato estraneo alla comunione stessa. Peraltro l'atto di donazione si
è consolidato nel decennio successivo (1996-2006), mentre l'azione di riscatto di Per_17
[...
è del 2008. , dunque, ha agito nei confronti di un comunista il cui titolo par- Persona_2
tecipativo alla comunione non era stato messo in discussione con alcuna impugnativa, ormai preclusa. Estraneo alla comunione – secondo l'appellante – è soltanto chi non ne fa parte al momento dell'acquisto e non sia parente dell'autore dell'eredità.
La censura è infondata. Spiega la Suprema Corte – Cass. 28.01.2000 n. 981 – che “sia la comunione che si instaura tra i coeredi del de cuius in ordine ai beni dallo stesso relitti, sia quella che si instaura, a seguito del decesso di uno di tali coeredi, tra i coeredi superstiti e gli eredi del coerede defunto, trovano il loro titolo nella morte di un ascendente e in una plurali- tà di chiamate all'eredità e non possono essere considerate comunioni volontarie, come quel- le derivanti da un accordo contrattuale tra i futuri comunisti”. “La comunione ereditaria, in- stauratasi per legge o per testamento, viene meno solo per effetto del suo scioglimento e del- la divisione dei beni mediante attribuzione a ciascuno di valori corrispondenti alla quota (né tanto meno si trasforma in comunione ordinaria) per cui fino a tale momento persiste il dirit- to di ciascun coerede di esercitare il retratto successorio” (come già detto nell'esaminare il primo motivo di appello). Cass. 23.02.2007 n. 4224 precisa ulteriormente che “il venir meno della comunione ereditaria postula il compimento delle operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c. (formazione dello stato attivo e passivo, resa dei conti, prelevamenti, collazione, de- terminazione e attribuzione delle porzioni”. Nulla di tutto questo è avvenuto nel caso in esa- me.
“La qualità di estraneo richiamata dall'art. 732 c.c.” – prosegue Cass. 981\2000 cit. – “si rife- risce all'eredità di cui fa parte la quota che forma oggetto del riscatto, sicché è estraneo non
13 solo chi non sia legato da vincoli di parentela con i coeredi del de cuius, ma anche chi pur es- sendo parente non partecipa all'eredità di cui fa parte la quota ceduta” [cfr. anche Cass.
12.03.2010 n. 6142]. Nel nostro caso, (1955) è “quotista” – come egli tiene Parte_1
a definirsi – non perché erede del de cuius , né per essere erede di un coere- CP_5
de, ma soltanto in quanto donatario di una quota ereditaria del padre . Il titolo del Per_1
suo diritto è un negozio tra vivi, non la morte di un ascendente.
“La finalità del retratto successorio” (prosegue Cass. 981\2000 cit.) “è quella di mettere a disposizione di ciascun coerede un mezzo per evitare l'inserimento nella comunione eredita- ria, mediante alienazioni a titolo oneroso” (tale fu quella da all'appellante Persona_8 [...]
) “di un soggetto diverso da quello indicato dalla legge o dal testatore”. “Ne con- Parte_1
segue che in caso di coesistenza sugli stessi beni di due o più comunioni per effetto di succes- sive trasmissioni ereditarie, l'identità totale o parziale dei beni che ne formano l'oggetto non esclude che ciascuna delle comunioni abbia un titolo proprio e autonomo e faccia capo a suc- cessioni distinte, per cui se la posizione di "coerede" si determina in base all'eredità dalla quale soltanto essa derivò, allo stesso modo va determinata quella di "estraneo" che, nella previsione dell'art. 732 c.c., ad essa si contrappone”.
Pertanto, (1955), pur essendo partecipe alla comunione e quindi parte Parte_1
essenziale del giudizio di divisione in corso, non è coerede nella comunione nata dalla morte del nonno e si presenta quindi ad essa estraneo nel senso voluto dalla legge. Sicché CP_5
è legittimato passivo nell'azione di retratto promossa con fondamento dal coerede Per_18
e proseguita dalla sua erede .
[...] Controparte_6
21.3- La terza questione attiene al principio per il quale i diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 c.c. in favore del coerede postulano che l'alienazione compiuta da un al- tro coerede riguardi la quota ereditaria (o parte di essa) intesa come porzione ideale dell'u- niversum ius defuncti, e vanno perciò esclusi quando, attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie, risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario [Cass. 23.04.2010 n.
9744]. E l'indagine del giudice di merito diretta ad accertare, ai fini dell'ammissibilità del re- tratto successorio, se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fat- to, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giu-
14 ridici [Cass. 30.08.2023 n. 25462].
Nel nostro caso non è efficacemente contestata la circostanza che – tramite il Persona_8
suo procuratore speciale (1955) – abbia venduto a (1955) Parte_1 Parte_1
la sua quota ereditaria, sebbene l'atto del 27.03.2002 indichi, come oggetto Persona_7
della compravendita, i diritti ereditari (pari alla quota indivisa di 1/6) distinguendo il terreno dal fabbricato. Da un facile riscontro tra l'atto e il compendio dei beni da divi- Persona_7
dere come elencati nella sentenza impugnata si desume che effettivamente alie- Persona_8
nò al nipote (1955) l'intera sua quota dell'asse ereditario. Risulta così conferma- Parte_1
to che l'atto di alienazione, riguardando l'intera quota e non singoli beni, abilita il coerede all'azione di retratto. Pertanto l'appello di , sul punto, è in- Persona_2 Parte_1
fondato e va respinto.
22- Con riguardo alla reconventio reconventionis, che il Tribunale ha dichiarato inammissi- bile, l'appellante (1955) così conclude: «dichiarare ammissibile la recon- Parte_1
ventio reconventionis, esperita tempestivamente dall'attore (n. 1955), con Parte_1
rinvio al giudice di prime cure per la nomina di un CTU che accerti i danni provocati dai co- munisti e le migliorie apportate dall'appellante e condanni gli altri comunisti al ristoro in fa- vore dell'appellante in proporzione alla quota di ciascuno ovvero integri in tal senso il man- dato conferito al CTU nominato con ordinanza del 5.12.2018». La domanda trae spunto – come spiega proprio l'appellante – dalla domanda riconvenzionale di accertamento dell'usu- capione, con la quale gli attori in riconvenzionale avrebbero implicitamente ammesso di es- sersi occupati soltanto di «singole porzioni del bene, e non dell'intero fondo quali condomini, disinteressandosi costoro, dunque, della manutenzione della cosa comune nella sua integri- tà».
Da questa considerazione astratta, (1955) – quotista solo per quanto ri- Parte_1
cevuto in donazione dal padre, non anche per quanto comprato dalla zia , atteso il re- Per_3
tratto esercitato con successo dal coerede – fa scaturire una domanda di risar- Persona_2
cimento danni (per omessa manutenzione) e\o di rimborso spese (per pretese migliorie) pri- va di alcuna allegazione di circostanze concrete. È sintomatico che l'appellante richiami la
«precisazione effettuata (…) in prime memorie 183, VI comma, c.p.c. (dep. 13.02.2008) “te- nere conto, all'atto della divisione e della formazione delle singole quote degli eventuali danni e migliorie apportate al bene comune dai comproprietari”», sollecitando al riguardo una c.t.u. palesemente esplorativa, e come tale inammissibile, «con rinvio al giudice di prime
15 cure», al quale – impegnato nel prosieguo del processo divisionale – questa Corte non può certo impartire prescrizioni al di fuori delle valutazioni imposte dal gravame avverso la sen- tenza non definitiva. Se – come scrive l'appellante – il «calcolo delle migliorie attiene ad un
'naturalis' della divisione che è il rendiconto delle spese sostenute dai singoli comunisti e, pertanto, non poteva essere escluso in nessun caso dal Collegio in questa prima fase del giu- dizio, attenendo alla seconda, quella della divisione», evidentemente siamo fuori dalla tutela aquiliana (che è tutt'altra cosa) chiesta con la reconventio reconventionis. Tutela che – in quanto non supportata da un'adeguata allegazione e dimostrazione di circostanze significati- ve – va negata con pronuncia di rigetto.
23- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado.
24- Sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quan- CP_1
to dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , c.f. , e sull'appello incidentale di , c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
nei confronti di , c.f. quale erede di C.F._2 Controparte_2 C.F._3
, c.f. , c.f. , e CP_17 C.F._4 CP_4 C.F._5 Parte_7
, c.f. in proprio e quali eredi di;
[...] C.F._6 Persona_1 Parte_8
, c.f. in qualità di erede di;
e dei contumaci
[...] C.F._7 Persona_2 Parte_7
, , , , e
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_2 CP_12 [...]
; avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Torre Annunziata CP_22
16.01.2019 n. 115, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello di c.f. , e in Parte_1 C.F._1
parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto confermata, rigetta l'originaria do- manda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione proposta da Per_19
(nato il [...], morto il 26.12.2009), e;
[...] CP_4 CP_17
b) rigetta l'appello incidentale di;
CP_1
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado;
d) dà atto che sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo CP_1
pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
16 Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1955 (v. sentenza impugnata, pag. 13), spostando la questione sul piano negoziale (titolo de- rivativo), è incompatibile con l'allegata usucapione. Per converso, l'usucapione allegata dagli attori in riconvenzionale, ove dimostrata, lungi dall'attuare il vecchio progetto Ruggiero, comporterebbe da una lato la sottrazione dei beni usucapiti all'asse ereditario da dividere, dall'altro la partecipazione degli usucapenti per le quote di rispettiva spettanza – in quanto
(aventi causa dei) coeredi e dunque comproprietari – alla divisione di quanto resta del relitto una volta detratti i beni usucapiti. Conseguirebbero così porzioni in aggiunta a quanto usu- capito, in palese difformità dal progetto Ruggiero che si assume di fatto attuato o volersi at- tuare.
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2227/2019 RG in materia di usucapione e retratto successorio (appel- lo avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Torre Annunziata 16.01.2019 n. 115), vertente tra
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e di- Parte_1 C.F._1
feso dall'avv. Alessio Guasco, appellante e
, c.f. nato a Palma Campania il [...], in [...] CP_1 C.F._2
erede di (nato il [...], morto il 26.12.2009), rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Gennaro Alvino, appellato / appellante incidentale nonché
, c.f. nato a [...] il [...], quale erede Controparte_2 C.F._3 CP_3
, c.f. nato a [...] il [...], deceduto in Bo-
[...] C.F._4
scotrecase il 3.04.2021, rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Iuliano, e , c.f. CP_4
, nato a Striano il [...], in [...] e quale erede di C.F._5 Persona_1
(nato il [...], morto il 26.12.2009) rappresentato e difeso dagli avv.ti Loredana Ferra- mosca e Damiano Iuliano, appellati e
, c.f. nato a Striano il [...], in [...] e quale ere- CP_5 C.F._6
1 de di (nato il [...], morto il 26.12.2009), procuratore di se stesso ex art. Persona_1
86 c.p.c., appellato e
, c.f. nata a [...] il [...], in Controparte_6 C.F._7
qualità di erede di (nato il [...], morto il 3.05.2018), rappresentata e di- Persona_2
fesa dall'avv. Donato Sorvillo, appellata e
, , , , CP_7 CP_8 CP_5 Controparte_9 CP_10 CP_11
[...
, , , appellati contumaci CP_12 Controparte_13
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.05.2024.
Premessa
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 28.05.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Antefatto
1- Il 21.09.1943 muore . La sua eredità è devoluta, ab intestato, in parti CP_5
Contr uguali ai sette figli , (1923), , , , e Per_3 Parte_1 CP_13 Per_1 CP_2 Per_2
[..
. Là dove necessario, accanto al nome, si indicherà l'anno di nascita per evitare confusione tra omonimi. Non rileva la posizione della vedova del de cuius, , che beneficia Persona_4
del solo usufrutto, destinato a estinguersi alla sua morte (30.12.1987). Le sette quote si ar- ricchiranno per rappresentazione del patrimonio relitto del nonno paterno de- Parte_1
ceduto ab intestato il 17.03.1948. muore il 14.07.1950 e la sua quota passa al- CP_13
la figlia per la nuda proprietà e al vedovo Controparte_15 Parte_2
per l'usufrutto.
Con atto per notaio del 26.03.1975, cede la propria quota per il 50% Per_5 Persona_6
ciascuno ai germani e . Persona_1 Controparte_2
Con atto per notaio del 12.12.1996, (coniugato con Per_5 Persona_1 CP_16
[..
) dona la nuda proprietà della propria quota per il 50% ciascuno ai figli Parte_1
(1955) e . CP_4
Con atto per notaio del 27.03.2002, (1955) compra la quota Persona_7 Parte_1
della zia . Persona_8
2 Con atto per notaio del 13.01.2003, dona al figlio la Per_9 Controparte_2 CP_17
sua quota (3/12) del terreno e al figlio (successivamente deceduto) la sua quota Persona_10
(3/12) del fabbricato.
Con atto per notaio del 20.12.2004, dona l'usufrutto della propria Per_11 Persona_1
quota al figlio (1955). Parte_1
Giudizio di primo grado
2- Nel 2007 (1955) promuove il giudizio per lo scioglimento della comu- Parte_1
nione dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata (RG 3371\2007), sul presupposto che per il terreno con fabbricato rurale in Striano, Via San Valentino, Contrada Rivolta, p.lle 216, 217,
218, 73, le quote di comproprietà siano le seguenti: esso attore (1955), Parte_1
7/24; AT , 4/24; (1923), 4/24; , 6/24; Per_2 Parte_1 CP_17 CP_4
(nuda proprietà) e (usufrutto), 3/24; per il fabbricato urbano in Striano, Tra- Persona_1
versa Municipio n. 5, le quote siano le seguenti: esso attore (1955), 7/24; Parte_1
AT , 4/24; (1923), 4/24; (nuda proprietà) e Per_2 Parte_1 CP_4 [...]
(usufrutto), 3/24; eredi di , ossia , , Per_1 Persona_10 Controparte_2 CP_17 [...]
e 6/24. CP_5 Persona_12
Si costituiscono i genitori dell'attore, e . Deducono di aver Persona_1 Persona_13
già diviso il proprio patrimonio fra i tre figli, (1955), e , median- Parte_1 CP_4 CP_5
te atti di donazione. In riconvenzionale chiedono la riduzione delle donazioni fatte a Per_14
(1955) e per reintegrare la quota del figlio .
[...] CP_4 CP_5
3- Si costituisce (1923), figlio e coerede del deceduto nel Parte_1 CP_5
1943, di cui si è detto all'inizio. Deduce l'infondatezza della domanda perché nel 1955 i sette eredi, con la madre , avevano incaricato un tecnico per un progetto di divisione Persona_4
del terreno, contenuto in una perizia giurata dinanzi al Pretore di Pompei il 26.10.1955. Esso
(1923) era stato immesso nel possesso di una porzione di terreno della su- Parte_1
perficie di mq.
4.080 su buona parte della p.lla 218, a confine con altra porzione assegnata a
, con apposizione di termini lapidei. Da allora esso (1923) Persona_2 Parte_1
aveva acquistato per usucapione la predetta zona di terreno. Avrebbe inoltre usucapito un vano terraneo e due camere al primo piano del fabbricato in Traversa Municipio n. 27 (già civico 5). In riconvenzionale chiede dichiararsi l'acquisto della proprietà per usucapione.
Chiede anche il riscatto della porzione del fabbricato rurale p.lla 73 del foglio 8 alienata da al nipote (qui attore) (1955), con violazione del diritto di prela- Persona_8 Parte_1
3 zione dei coeredi e in mancanza di denuntiatio.
4- Si costituiscono e , aderendo alla domanda di divisione. Pro- CP_4 CP_17
pongono riconvenzionale di usucapione con riferimento ai terreni occupati dai loro danti causa, in conformità al progetto di divisione bonaria redatto dal tecnico nel 1955.
5- Opponendosi alle riconvenzionali di usucapione di (1923), AT Parte_1 CP_4
e AT Gaetano, l'attore (1955), con reconventio reconventionis, ne chiede Parte_1
la condanna al risarcimento del danno per mancata manutenzione dei fondi. Nella prima memoria, tale domanda viene specificata in domanda di riconoscimento delle migliorie ap- portate dall'attore alla proprietà comune.
6- Con distinto atto di citazione, agisce contro (1955) in ri- Persona_2 Parte_1
scatto della quota alienata da al predetto (1955), con violazione Persona_8 Parte_1
del diritto di prelazione. Le due cause vengono riunite.
7- Interviene , figlio di , per partecipare alla divisione dell'asse CP_5 Persona_1
dei propri genitori. Deduce che i fratelli (1955) e hanno alie- Parte_1 CP_4
nato a [...] un terreno in via Sarno, incamerando il prezzo;
e hanno riscosso l'indennità ver- sata dal Comune di Striano per l'esproprio di un terreno in Via Monte. Chiedono la divisione previa riunione fittizia dell'asse e formazione di lotti.
8- Il 15.03.2010 il giudizio è interrotto per la morte di e riassunto nei con- Persona_1
fronti degli eredi, già costituiti, (1955), e . Parte_1 CP_4 CP_5
9- Il 7.11.2012 il giudizio è interrotto per la morte di (1923), riassunto nei Parte_1
confronti degli eredi. Tra questi, si costituisce . CP_1
Sentenza di primo grado
10- Con sentenza non definitiva del 16.01.2019 n. 115, il Tribunale di Torre Annunziata così decide:
a) dichiara che nel compendio da dividere vanno considerati i seguenti beni: 1) appezzamen- to di terreno agricolo con fabbricato rurale sito in Striano, alla via San Valentino, Contrada
Rivolta, riportato nel CT del Comune di Striano, al foglio 8, particella n.216, are 49,52, parti- cella 217, are 95,25, particella 218, are 51,55, particella n. 73, are 3,21 fabbricato rurale sen- za rendita, della complessiva superficie catastale di ettari uno, are novantanove e centiare cinquantatré. Il tutto confinante con via S. Valentino, con appezzamento di terreno di
[...]
, con beni con la via Rivolta e con beni . Di tale fondo, va escluso dal- Per_1 Per_15 CP_15
la divisione, in quanto acquisito per usucapione da (del 1923), Parte_1 CP_11
4 Co
e , e per essi i loro eredi o aventi causa a titolo particolare, rispettivamente Persona_1
la quota I di mq. 4020, IV di mq 4050 (con esclusione del fabbricato rurale) e V di mq 3945, come individuate nella planimetria allegata alla perizia giurata redatta dal geom. CP_18
in data 8.10.1955 e giurata presso la pretura di Pompei in data 26.10.1955, allegata
[...]
alla produzione dei convenuti e;
2) fabbricato urbano sito in CP_4 CP_17
Striano, alla via Traversa Municipio n.5, composto di due vani terranei e di due stanze so- vrapposte con accessori, riportato in CT al foglio 9, particelle 692-693;
b) dichiara che (del 1923), e , e per essi i loro Parte_1 Controparte_2 Persona_1
eredi o aventi causa a titolo particolare, hanno acquistato per usucapione l'intera proprietà rispettivamente della quota I di mq. 4020, IV di mq 4050 (con esclusione del fabbricato rura- le) e V di mq 3945, come individuate nella planimetria allegata alla perizia giurata del geom.
in data 8.10.1955 e giurata presso la Pretura di Pompei in data CP_18
26.10.,1955, allegata alla produzione dei convenuti e , del terre- CP_4 CP_17
no sito in Striano, alla via San Valentino, Contrada Rivolta, riportato nel CT del comune di
Striano, al foglio 8, particella n,216, are 49.52, particella 217, are 95,25, particella 218, are
51,55;
c) dichiara inammissibile la domanda di retratto successorio proposta da Parte_1
(del 1923);
d) accerta e dichiara il diritto di prelazione di nell'acquisto della quota di Persona_2 Per_8
e, per l'effetto;
[...]
e) dichiara che è, a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto, sostituito a Persona_2 [...]
(del 1955) nel diritto di proprietà della quota per il prezzo di euro Parte_1 Persona_8
11.910,11;
f) dispone che il prezzo di acquisto indicato nella lettera che precede sia versato all'attuale proprietario, (del 1955) entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudica- Parte_1
to della presente sentenza e che il trasferimento della proprietà così disposto è sottoposto al- la condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito:
g) dichiara inammissibile la reconventio reconventionis proposta da (del Parte_1
1955) nei confronti dei convenuti (del 1955) – e per esso dei suoi eredi – Parte_1
e;
CP_17 CP_4
h) dichiara, altresì, inammissibili le domande di riduzioni proposte da – e per Persona_1
esso dai suoi eredi – e da;
CP_5
5 i) dispone rimettersi la presente causa sul ruolo istruttorio del g.i. dott.ssa Raffaella Cappiel- lo, come da separata ordinanza, per il prosieguo delle operazioni divisionali;
j) spese al definitivo”.
La causa prosegue in primo grado per la divisione.
Appello
11- (1955) propone appello e rassegna le seguenti conclusioni: «riforma- Parte_1
re, ferme le altre statuizioni, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 115/2019 gra- vata nelle parti in cui a) ha accolto la domanda di usucapione (lett. a, b); 2) ha accolto la do- manda di retratto successorio (lett. d, e, f); c) ha dichiarato inammissibile la reconventio re- conventionis (lett. g) e per l'effetto
1. Rigettare le domande riconvenzionali di usucapione di (del 1923), Parte_1 [...]
e , mancandone i presupposti di legge;
CP_17 CP_4
2. Rigettare la domanda di riscatto ex art. 732 c.c. avanzata da nei confronti di Persona_2
(del 1955); Parte_1
3. Dichiarare ammissibile la reconventio reconventionis, esperita tempestivamente da
[...]
n. 1955), con rinvio al giudice di prime cure per la nomina di un CTU che accerti i Parte_3
danni provocati dai comunisti e le migliorie apportate dall'appellante e condanni gli altri co- munisti al ristoro in favore dell'appellante in proporzione alla quota di ciascuno;
4. Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali».
12- Con comparsa depositata il 4.09.2019 si costituisce , così concludendo: CP_5
«1) Rigettare l'appello proposto da perché inammissibile e infondato in fat- Parte_1
to e diritto e confermare la decisione di primo grado;
2) Condannarsi l'appellante alla refu- sione delle spese (…)».
13- Con comparsa depositata il 20.09.2019 si costituisce , in qualità di erede di CP_1
(1923), così concludendo: «In via preliminare e assorbente:
1- dichiarare l'i- Parte_1
nammissibilità dell'appello proposto da per carenza dei requisiti ri- Parte_4
chiesti dall'art. 342 c.p.c.. Nel merito:
2- rigettare in toto, perché infondato nei fatti e in dirit- to (…) l'appello come proposto da 1955 (…);
3- accogliere, in parziale rifor- Parte_1
ma della sentenza impugnata, lo spiegato atto incidentale e, per l'effetto, riconoscere e di- chiarare acquistato per usucapione da la porzione di fabbricato urba- Parte_5
no ubicato in Striano traversa Municipio n. 27, già civico 5. In ogni caso:
4- condannare l'atto- re-appellante al pagamento di spese (…), con attribuzione al sottoscritto procuratore che di-
6 chiara farne anticipo».
14- Con comparsa depositata il 10.10.2019 si costituisce , in qualità Controparte_6
di erede (coniuge) di , e così conclude: «rigettare l'appello proposto dal sig. Persona_2
(…) confermando la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata (…), Parte_1
con conseguente riduzione del prezzo di riscatto nella misura corrispondente alla quota usu- capita di fatto sottratta al riscatto;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese (…) con attribuzione al procuratore antistatario».
15- Con comparsa depositata in data 11.10.2019 si costituiscono e CP_4 CP_3
, quest'ultimo in proprio e in qualità di erede di , rassegnando le seguenti
[...] Persona_10
conclusioni: «dichiarare l'avverso inammissibile o comunque rigettarlo integralmente nel me- rito. Con vittoria di spese (…)».
16- Il 3.04.2021 muore . Il decesso è formalmente dichiarato dai suoi difen- CP_17
sori con nota depositata il 29.11.2023. La Corte dichiara l'interruzione con ordinanza in data
1.03.2024. Frattanto (1955) ha riassunto il giudizio. Parte_1
17- Con comparsa depositata il 24.05.2024 si costituisce in qualità di erede Controparte_2
di e così conclude: «dichiarare l'avverso [appello] inammissibile o comunque CP_17
rigettarlo integralmente nel merito. Con vittoria di spese (…)».
18- Con ordinanza del 31.05.2024 la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
19- Usucapione. L'appellante (1955) censura la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui ha accolto le domande di usucapione di (1923), e Parte_1 CP_4
, sul presupposto (confermato da testimoni) che il progetto di divisione redat- CP_17
to nel 1955 dal geom. avesse determinato una divisione “di fatto” del bene, con CP_18
conseguente immissione di singoli quotisti nel possesso esclusivo delle cinque strisce di ter- reno individuate, tre sole delle quali oggetto della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione.
Sostiene l'appellante che gli elementi considerati dal Tribunale definiscono semmai un pro- filo di possesso da parte dei comunisti uti condomini più che uti domini delle singole porzio- ni. La perizia giurata del geom. si limitò a formare sette lotti, di cui cinque corri- CP_18
spondenti alle cinque strisce di terreno di Via San Valentino, nella prospettiva di un futuro sorteggio in realtà mai avvenuto. Dunque, non è vero – secondo l'appellante – e non è pro- vato in alcun modo che nel 1955 sarebbe iniziato un possesso esclusivo di singoli compro-
7 prietari su singole e determinate strisce. In successivi atti di compravendita o donazione i coeredi o loro aventi causa si sono sempre qualificati comunisti, sul presupposto ora implici- to ora esplicito di una comunione non ancora intaccata da assegnazioni di porzioni determi- nate a singoli condividenti.
20- La censura è fondata. Va premesso che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, impone al giudice nazio- nale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzare, anche sul piano probatorio, la sussi- stenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul prece- dente titolo dominicale [Cass. 30.08.2017 n. 20539]. La prova, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva, è complessa e deve essere ampiamente concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla efficacia e sufficienza delle medesime a dimostrare un comportamento corrispondente all'e- sercizio del diritto vantato, e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare inequivocabilmente il concreto possesso uti dominus esercitato ininterrot- tamente sul bene.
A ciò deve aggiungersi l'obiettiva difficoltà di dimostrare il possesso esclusivo del compro- prietario, poiché il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivocabile che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti contro i compossessori e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice composses- sore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà [Cass.
6.10.2016 n. 20039].
In altri termini, in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determi- natosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguen- za di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per converso, necessario, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabil- mente incompatibile con il possesso altrui e volta ad evidenziare una inequivocabile volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. L'onere della relativa prova grava su co-
8 lui che invochi l'avvenuta usucapione del bene [Cass. 20.09.2007 n. 19478; Cass. 15.06.2001
n. 8152; Cass. 18.02.1999 n. 1367].
Deve aggiungersi che, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequi- vocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva;
per cui, ove possa sussi- stere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formale, la volontà di possedere in via esclusiva [Cass.
9.04.1990 n. 2944].
Nel caso in esame, occorre partire dalla considerazione che il progetto di divisione redatto dal geom. nel 1955 divide l'asse ereditario in sette lotti, ma nulla dice dell'assegna- CP_18
zione dei lotti ai sette eredi. È pacifico che non fu formalizzata alcuna divisione negoziale, tanto che ancora il 18.04.2001 i comunisti col figlio , Controparte_2 CP_17 Parte_6
[... (1923) col figlio e col figlio (1955) sottoscrissero CP_2 Persona_1 Parte_1
una proposta di divisione bonaria che però non fu condivisa da . Proposta (pro- Persona_2
dotta in giudizio e non contestata) nella quale i comproprietari riconoscono la persistenza della comunione ereditaria, qualificandosi come meri 'detentori' di singole strisce del terre- no, nemmeno del tutto coincidenti con quelle individuate nella perizia del geom. CP_18
del 1955. Dunque, ancora nel 2001 i comunisti si qualificavano come proprietari su bene in- diviso, non affatto decurtato da porzioni usucapite da chicchessia.
Peraltro, l'adombrata intenzione dei condividenti di formalizzare il progetto del CP_18
9 Non si deve poi dimenticare che il “possesso” non è una circostanza di fatto sulla quale i testi possano deporre, ma una qualificazione giuridica (tra altre possibili) della relazione ma- teriale tra un soggetto e un immobile e dell'attività di gestione, cura, manutenzione ed even- tuale coltivazione (anche esclusiva) che il primo dedichi al secondo. I testimoni escussi, tra i quali braccianti assoldati occasionalmente da singoli coeredi (o aventi causa) per lavorare su specifiche porzioni del fondo, riferiscono circostanze compatibili tanto con il possesso esclu- sivo uti dominus, quanto con il compossesso o la detenzione per conto della comunione (in tale ultimo senso vige una presunzione juris tantum). Nemmeno le variazioni catastali che il singolo comunista abbia ottenuto a proprio beneficio (v. sentenza pag. 8) sono dirimenti in favore di chi affermi di avere acquistato per usucapione ove questi non provi d'averle porta- te a conoscenza degli altri compossessori o che questi l'abbiano altrimenti conseguita senza alcuna reazione [Cass. 25.09.2002 n. 12531].
Una volta che si escluda che il progetto del 1955 (prodromico di una divisione ne- CP_18
goziale mai formalizzata e privo di abbinamenti tra singoli lotti e singoli coeredi) possa al tempo stesso costituire l'atto iniziale della volontà di taluno dei condividenti di appropriarsi uti dominus di una porzione dell'asse ereditario o di un bene che ne faccia parte, resterebbe il problema – rimasto insoluto – di individuare il dies a quo del ventennio della pretesa usu- capione, che la sentenza impugnata a pag. 13 colloca in un momento imprecisato successivo al 1971, senza tuttavia indicare a quale circostanza specifica – o a quale condotta rivelatrice di un mutato animus degli usucapenti – il termine vada ancorato.
L'esatta collocazione temporale del ventennio – attesi i suoi confini nebulosi – è resa ancor più difficile da una serie di atti che coinvolsero i condividenti relativamente ai beni caduti in successione. Dopo la cessione che sei coeredi – qualificandosi comunisti – fecero della quota della defunta sorella agli eredi di lei (1971), avvenne che il 26.03.1975 CP_13 Persona_6
cedette la propria quota in misura del 50% ciascuno ai fratelli e per atto Per_1 CP_2
notar ; i fratelli acquistarono come comunisti, con accrescimento delle proprie quo- Per_5
te. Nel 1996 , con atto per notar , donò ai propri figli Persona_1 Per_5 Parte_1
(1955) e la nuda proprietà di beni ereditari nella misura del 50% ciascuno. Il CP_4
18.04.2001, come già accennato, i comunisti col figlio , Controparte_2 CP_17 Parte_3
nando (1923) col figlio , col figlio (1955) sottoscrissero CP_2 Persona_1 Parte_1
una proposta di divisione bonaria non andata a buon fine. Successivi atti – del 27.03.2002 per notar con cui (1955) acquistò dalla zia la quota Persona_7 Parte_1 Persona_8
10 di quest'ultima, pari a 4/24 dell'asse ereditario;
del 13.01.2003 con cui donò Controparte_2
al figlio la sua quota di 3/12 sul terreno e al figlio (poi deceduto) la CP_17 Persona_10
quota di 3/12 sull'appartamento – fanno riferimento a una perdurante comunione per quote ideali.
Difetta pertanto la prova – che l'ordinamento esige rigorosa - dell'acquisto per usucapione di beni ereditari da parte degli attori in riconvenzionale (1923), Parte_1 CP_19
[... e . Ciò vale, naturalmente, anche per l'appello incidentale di , CP_17 CP_1
che va respinto.
In definitiva, la sentenza impugnata dev'essere riformata, con rigetto dell'originaria do- manda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione.
21- Retratto. impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ac- Parte_1
colto la domanda di volta a far accertare la violazione del diritto di prelazione Persona_2
e ad esercitare la facoltà di retratto relativamente all'atto di alienazione – per notaio
[...]
del 27.03.2002 – della quota ereditaria da a Persona_16 Persona_8 Parte_1
(1955).
In proposito, l'appellante (1955) censura la sentenza impugnata nella par- Parte_1
te in cui ha ritenuto che “la circostanza che l'acquirente (…) sia unito da legami parentali al venditore (…), non pregiudica la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del retratto”; e nel- la parte in cui ha affermato che “nel caso che ne occupa (…) la comunione ereditaria non possa ritenersi venuta meno” giacché “solamente quando siano state compiute le operazioni divisionali, dirette a eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità del retratto successorio, di cui all'art 732 c.c., che postula la preesistenza dello stato di comunione dell'eredità”; per cui “l'eventuale vendita o donazione della propria quota ideale, da parte di alcuni dei coeredi, non importa di per sé il venire meno della comunione, salvo che non siano state compiute le operazioni divisionali”.
21.1- La prima questione è se la comunione ereditaria dei sette germani abbia cessa- Pt_1
to di essere tale per essersi trasformata in comunione ordinaria, alla quale non si applicano prelazione e riscatto ex art. 732 c.c., in quanto per la comunione ordinaria vige il principio di libera disposizione della quota ai sensi dell'art. 1103 c.c. [v. Cass. ord. 21.05.2018 n. 12504;
Cass. 27.03.2015 n. 6293].
11 Sostiene infatti l'appellante (1955) che al momento dell'acquisto da Parte_1 Per_8
(2002) la comunione era già da tempo divenuta ordinaria, in virtù dei diversi atti di
[...]
alienazione succedutisi nel tempo a favore anche di soggetti estranei alla stretta cerchia dei coeredi: dalla cessione della quota di , deceduta, alla figlia;
alla CP_13 CP_15
cessione da parte di della propria quota in parti uguali ai fratelli e Persona_6 Per_1
e poi a della propria quota sulla particella 89 Foglio 8; all'acquisto CP_2 CP_20
da parte di delle altre quote sulla particella 89; alla cessione da parte di CP_20 [...]
al Comune di Striano della propria quota sulla particella 49 foglio 3; alla donazione CP_21
Per_ da parte di ai figli e rispettivamente della propria quota di Controparte_2 CP_17
3/12 sul terreno e sull'appartamento.
La censura è infondata. Va premesso che la domanda di riscatto è stata formulata da
[...]
(originario coerede) relativamente alla vendita della quota di (originaria Per_2 Persona_8
coerede). Risulta pertanto rispettato il principio secondo il quale il diritto di prelazione previ- sto dall'art. 732 c.c. è inerente alla qualità di coerede e costituisce un diritto personale e in- trasmissibile, non una qualità intrinseca alla quota o una situazione giuridica autonoma, che possa essere trasferita da sola [Cass. ord. 22.01.2019 n. 1654; Cass. 16.03.2012 n. 4277]. Tale diritto non può circolare neppure per successione mortis causa, e non spetta, pertanto, all'e- rede del coerede. Il soggetto che succede al coerede retraente non può esercitare, in pro- prio, alcun diritto di riscatto, non essendo titolare di analogo diritto di prelazione, ma può proseguire il giudizio già introdotto da o nei confronti di quest'ultimo, al fine di accertare l'avvenuto riscatto da parte del de cuius [cfr. Cass. 26.11.2015 n. 24151].
Ciò premesso, questa Corte intende dar seguito al principio più volte affermato dalla Su- prema Corte secondo il quale la comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordina- ria per il fatto che qualcuno dei coeredi abbia ceduto a un estraneo la propria quota, posto che lo stato di comunione cessa soltanto con la divisione – nel nostro caso mai avvenuta – tramite la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali dell'eredità in di- ritti di proprietà individuali su singoli beni [Cass. 12.10.2007 n. 21491].
Nel caso in esame, lo stesso attore (1955) prospettava in primo grado la Parte_1
volontà che si procedesse allo scioglimento della comunione ereditaria – della quale illustra- va le vicende fino a risalire al de cuius – indicando e CP_5 Persona_2 Parte_3
nando (1923) come titolari di quote pari a 4/24 ciascuno per successione legittima diretta dal citato . Se dunque al momento dell'introduzione del giudizio la comunione po- CP_5
12 teva ancora qualificarsi ereditaria, trova applicazione (ricorrendo gli altri presupposti) l'istitu- to della prelazione ex art. 732 c.c..
21.2- La seconda questione riguarda la possibilità\necessità (affermata dal Tribunale, nega- ta dall'appellante) di qualificare (1955) “estraneo” alla comunione eredita- Parte_1
ria ai sensi dell'art. 732 c.c..
Sostiene l'appellante (1955) di essere partecipe alla comunione dal 1996, Parte_1
ossia da quando ha ricevuto per donazione da suo padre il 50% della sua Persona_1
quota nella comunione ereditaria. Dunque, al momento dell'acquisto della quota da sua zia
, avvenuto nel 2002, egli era quotista della comunione ereditaria e dunque ritiene di Per_3
non poter essere considerato estraneo alla comunione stessa. Peraltro l'atto di donazione si
è consolidato nel decennio successivo (1996-2006), mentre l'azione di riscatto di Per_17
[...
è del 2008. , dunque, ha agito nei confronti di un comunista il cui titolo par- Persona_2
tecipativo alla comunione non era stato messo in discussione con alcuna impugnativa, ormai preclusa. Estraneo alla comunione – secondo l'appellante – è soltanto chi non ne fa parte al momento dell'acquisto e non sia parente dell'autore dell'eredità.
La censura è infondata. Spiega la Suprema Corte – Cass. 28.01.2000 n. 981 – che “sia la comunione che si instaura tra i coeredi del de cuius in ordine ai beni dallo stesso relitti, sia quella che si instaura, a seguito del decesso di uno di tali coeredi, tra i coeredi superstiti e gli eredi del coerede defunto, trovano il loro titolo nella morte di un ascendente e in una plurali- tà di chiamate all'eredità e non possono essere considerate comunioni volontarie, come quel- le derivanti da un accordo contrattuale tra i futuri comunisti”. “La comunione ereditaria, in- stauratasi per legge o per testamento, viene meno solo per effetto del suo scioglimento e del- la divisione dei beni mediante attribuzione a ciascuno di valori corrispondenti alla quota (né tanto meno si trasforma in comunione ordinaria) per cui fino a tale momento persiste il dirit- to di ciascun coerede di esercitare il retratto successorio” (come già detto nell'esaminare il primo motivo di appello). Cass. 23.02.2007 n. 4224 precisa ulteriormente che “il venir meno della comunione ereditaria postula il compimento delle operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c. (formazione dello stato attivo e passivo, resa dei conti, prelevamenti, collazione, de- terminazione e attribuzione delle porzioni”. Nulla di tutto questo è avvenuto nel caso in esa- me.
“La qualità di estraneo richiamata dall'art. 732 c.c.” – prosegue Cass. 981\2000 cit. – “si rife- risce all'eredità di cui fa parte la quota che forma oggetto del riscatto, sicché è estraneo non
13 solo chi non sia legato da vincoli di parentela con i coeredi del de cuius, ma anche chi pur es- sendo parente non partecipa all'eredità di cui fa parte la quota ceduta” [cfr. anche Cass.
12.03.2010 n. 6142]. Nel nostro caso, (1955) è “quotista” – come egli tiene Parte_1
a definirsi – non perché erede del de cuius , né per essere erede di un coere- CP_5
de, ma soltanto in quanto donatario di una quota ereditaria del padre . Il titolo del Per_1
suo diritto è un negozio tra vivi, non la morte di un ascendente.
“La finalità del retratto successorio” (prosegue Cass. 981\2000 cit.) “è quella di mettere a disposizione di ciascun coerede un mezzo per evitare l'inserimento nella comunione eredita- ria, mediante alienazioni a titolo oneroso” (tale fu quella da all'appellante Persona_8 [...]
) “di un soggetto diverso da quello indicato dalla legge o dal testatore”. “Ne con- Parte_1
segue che in caso di coesistenza sugli stessi beni di due o più comunioni per effetto di succes- sive trasmissioni ereditarie, l'identità totale o parziale dei beni che ne formano l'oggetto non esclude che ciascuna delle comunioni abbia un titolo proprio e autonomo e faccia capo a suc- cessioni distinte, per cui se la posizione di "coerede" si determina in base all'eredità dalla quale soltanto essa derivò, allo stesso modo va determinata quella di "estraneo" che, nella previsione dell'art. 732 c.c., ad essa si contrappone”.
Pertanto, (1955), pur essendo partecipe alla comunione e quindi parte Parte_1
essenziale del giudizio di divisione in corso, non è coerede nella comunione nata dalla morte del nonno e si presenta quindi ad essa estraneo nel senso voluto dalla legge. Sicché CP_5
è legittimato passivo nell'azione di retratto promossa con fondamento dal coerede Per_18
e proseguita dalla sua erede .
[...] Controparte_6
21.3- La terza questione attiene al principio per il quale i diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 c.c. in favore del coerede postulano che l'alienazione compiuta da un al- tro coerede riguardi la quota ereditaria (o parte di essa) intesa come porzione ideale dell'u- niversum ius defuncti, e vanno perciò esclusi quando, attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie, risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario [Cass. 23.04.2010 n.
9744]. E l'indagine del giudice di merito diretta ad accertare, ai fini dell'ammissibilità del re- tratto successorio, se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fat- to, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giu-
14 ridici [Cass. 30.08.2023 n. 25462].
Nel nostro caso non è efficacemente contestata la circostanza che – tramite il Persona_8
suo procuratore speciale (1955) – abbia venduto a (1955) Parte_1 Parte_1
la sua quota ereditaria, sebbene l'atto del 27.03.2002 indichi, come oggetto Persona_7
della compravendita, i diritti ereditari (pari alla quota indivisa di 1/6) distinguendo il terreno dal fabbricato. Da un facile riscontro tra l'atto e il compendio dei beni da divi- Persona_7
dere come elencati nella sentenza impugnata si desume che effettivamente alie- Persona_8
nò al nipote (1955) l'intera sua quota dell'asse ereditario. Risulta così conferma- Parte_1
to che l'atto di alienazione, riguardando l'intera quota e non singoli beni, abilita il coerede all'azione di retratto. Pertanto l'appello di , sul punto, è in- Persona_2 Parte_1
fondato e va respinto.
22- Con riguardo alla reconventio reconventionis, che il Tribunale ha dichiarato inammissi- bile, l'appellante (1955) così conclude: «dichiarare ammissibile la recon- Parte_1
ventio reconventionis, esperita tempestivamente dall'attore (n. 1955), con Parte_1
rinvio al giudice di prime cure per la nomina di un CTU che accerti i danni provocati dai co- munisti e le migliorie apportate dall'appellante e condanni gli altri comunisti al ristoro in fa- vore dell'appellante in proporzione alla quota di ciascuno ovvero integri in tal senso il man- dato conferito al CTU nominato con ordinanza del 5.12.2018». La domanda trae spunto – come spiega proprio l'appellante – dalla domanda riconvenzionale di accertamento dell'usu- capione, con la quale gli attori in riconvenzionale avrebbero implicitamente ammesso di es- sersi occupati soltanto di «singole porzioni del bene, e non dell'intero fondo quali condomini, disinteressandosi costoro, dunque, della manutenzione della cosa comune nella sua integri- tà».
Da questa considerazione astratta, (1955) – quotista solo per quanto ri- Parte_1
cevuto in donazione dal padre, non anche per quanto comprato dalla zia , atteso il re- Per_3
tratto esercitato con successo dal coerede – fa scaturire una domanda di risar- Persona_2
cimento danni (per omessa manutenzione) e\o di rimborso spese (per pretese migliorie) pri- va di alcuna allegazione di circostanze concrete. È sintomatico che l'appellante richiami la
«precisazione effettuata (…) in prime memorie 183, VI comma, c.p.c. (dep. 13.02.2008) “te- nere conto, all'atto della divisione e della formazione delle singole quote degli eventuali danni e migliorie apportate al bene comune dai comproprietari”», sollecitando al riguardo una c.t.u. palesemente esplorativa, e come tale inammissibile, «con rinvio al giudice di prime
15 cure», al quale – impegnato nel prosieguo del processo divisionale – questa Corte non può certo impartire prescrizioni al di fuori delle valutazioni imposte dal gravame avverso la sen- tenza non definitiva. Se – come scrive l'appellante – il «calcolo delle migliorie attiene ad un
'naturalis' della divisione che è il rendiconto delle spese sostenute dai singoli comunisti e, pertanto, non poteva essere escluso in nessun caso dal Collegio in questa prima fase del giu- dizio, attenendo alla seconda, quella della divisione», evidentemente siamo fuori dalla tutela aquiliana (che è tutt'altra cosa) chiesta con la reconventio reconventionis. Tutela che – in quanto non supportata da un'adeguata allegazione e dimostrazione di circostanze significati- ve – va negata con pronuncia di rigetto.
23- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado.
24- Sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quan- CP_1
to dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , c.f. , e sull'appello incidentale di , c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
nei confronti di , c.f. quale erede di C.F._2 Controparte_2 C.F._3
, c.f. , c.f. , e CP_17 C.F._4 CP_4 C.F._5 Parte_7
, c.f. in proprio e quali eredi di;
[...] C.F._6 Persona_1 Parte_8
, c.f. in qualità di erede di;
e dei contumaci
[...] C.F._7 Persona_2 Parte_7
, , , , e
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_2 CP_12 [...]
; avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Torre Annunziata CP_22
16.01.2019 n. 115, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello di c.f. , e in Parte_1 C.F._1
parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto confermata, rigetta l'originaria do- manda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione proposta da Per_19
(nato il [...], morto il 26.12.2009), e;
[...] CP_4 CP_17
b) rigetta l'appello incidentale di;
CP_1
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado;
d) dà atto che sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo CP_1
pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
16 Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1955 (v. sentenza impugnata, pag. 13), spostando la questione sul piano negoziale (titolo de- rivativo), è incompatibile con l'allegata usucapione. Per converso, l'usucapione allegata dagli attori in riconvenzionale, ove dimostrata, lungi dall'attuare il vecchio progetto Ruggiero, comporterebbe da una lato la sottrazione dei beni usucapiti all'asse ereditario da dividere, dall'altro la partecipazione degli usucapenti per le quote di rispettiva spettanza – in quanto
(aventi causa dei) coeredi e dunque comproprietari – alla divisione di quanto resta del relitto una volta detratti i beni usucapiti. Conseguirebbero così porzioni in aggiunta a quanto usu- capito, in palese difformità dal progetto Ruggiero che si assume di fatto attuato o volersi at- tuare.