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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 2460 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto: lesione personale
vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 16/05/1947, (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], C.F._2
(C.F. ), nato a [...] Parte_3 C.F._3
(NA) l'11/01/1979 e (C.F. Parte_4
), tutti quali eredi legittimi di C.F._4 Persona_1
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 12/01/2020,
elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla Piazza G. Bovio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Romito Massimiliano (C.F.
), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._5
procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 17 E
(P. IVA , quale Impresa Controparte_1 P.IVA_1
Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
per le Vittime della Strada verificatisi nella Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Trav. M. Fiore n. 11, presso lo studio dell'Avv. Buonanno Rosa (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._6
in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03/02/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22/02/2022, , Parte_1
e esponevano Parte_2 Parte_3 Parte_4
che: in data 25/12/2017, alle ore 12:50 circa, si trovava Persona_1
in Grumo Nevano, al Corso Garibaldi, quando, mentre stava attraversando la strada dopo aver ricevuto la precedenza da un auto proveniente dalla propria destra, veniva investita da un motociclo che sorpassava sulla destra la predetta auto;
il conducente del motociclo si allontanava repentinamente, rendendo impossibile rilevarne il numero di targa;
la riportava lesione per le quali veniva accompagnata Per_1
al P.O. dell'Ospedale Cardarelli, ove le veniva diagnosticata la frattura
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 17 scomposta dell'omero sinistro;
i postumi invalidanti residuati sono quantificabili nella misura del 18% di danno biologico, oltre ITT per 16
giorni, ITP al 50% per 90 giorni ed ITP al 25% per 90 giorni;
la Per_1
depositava apposita denuncia-querela, ma il procedimento veniva archiviato;
l'evento ha provocato nella la paura di uscire dalla Per_1
propria abitazione, dalla quale si allontanava solo quando necessario e sempre accompagnata da parenti o conoscenti;
per tali ragioni, va riconosciuto il risarcimento del danno biologico conseguente al sinistro,
adeguatamente personalizzato per l'aggravamento delle sofferenze già
patite dalla la quale era già affetta da importanti patologie ed ha Per_1
quindi subìto un peggioramento della qualità della vita.
Concludevano come di seguito esposto: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace così provvedere: − accertare la responsabilità esclusiva, nella produzione del sinistro de quo, del conducente del motociclo investitore rimasto sconosciuto;
− per l'effetto, condannare la convenuta società, nella spiegata qualità, al risarcimento in favore degli istanti, quali eredi
della sig,ra , di tutti i danni rapportabili alle lesioni Persona_1
patite dalla de cuius, come quantificati nel corpo del presente atto o
nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, ivi compreso il danno
biologico da invalidità permanente e temporanea, la personalizzazione
del danno, le spese mediche sostenute, documentate e non (secondo l'id
quod plerumque accidit) ed infine condannare la convenuta al
pagamento degli interessi legali e da rivalutazione monetaria dalla data
del fatto a quella del soddisfo, ovvero al pagamento della maggiore o
minore somma ritenuta equa dall'ill.mo Giudicante, il tutto nei limiti di
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 17 € 52.000,00; − con vittoria di spese, di diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione del 30/05/2022 si costituiva tardivamente nel giudizio la contestando specificamente gli Controparte_1
avversi assunti e, in particolare: - contestando la legittimazione ad agire degli attori e la propria legittimazione passiva a resistere in giudizio;
- eccependo la nullità dell'atto di citazione per difetto di causa petendi;
- contestando specificamente l'evento descritto in citazione;
- negando, in subordine, la ricorrenza delle conseguenze lesive come descritte in citazione e contestando, contestualmente, il quantum debeatur.
Ella ha quindi concluso: “perchè l'Ill.mo Tribunale adito: A) oneri controparti della integrazione della domanda e, in caso di
inottemperanza, disponga ai sensi dell'articolo 164 comma 2 c.p.c.; B)
rigetti le avverse pretese perchè improponibili, inammissibili,
improcedibili, infondate in fatto e in diritto. Spese vinte;
C) contenga
l'eventuale accoglimento delle avverse pretese nei limiti del tempestivamente e ritualmente richiesto, del giusto e del provato. Spese vinte. Impugnativa riservata”.
Assegnato alle parti termine per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del
03/02/2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 17 1. In prima battuta mette conto precisare che, prima ancora delle eccezioni sollevate in rito, riveste carattere assorbente l'infondatezza nel merito della domanda attorea;
e ciò in ossequio al principio della cd.
“ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, “l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione optano per un'applicazione del c.d. principio della “ragione più liquida” anche nel rapporto tra le questioni di merito e questioni di rito, consentendo al
Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (Cass., n. 5804/2017). Dunque, in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al giudice “sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr., da ultimo, Cass., n. 9370/2018; Cass., n. 2909/2017; Cass., n.
2853/2017; Cass., n. 2977/2016; Cass., Sez. Un., n. 23542/2015; Cass.,
Sez. Un., n. 9936/2014; Cass., n. 12202/2014; Cass., n. 15106/2013;
Cass., Sez. Un., n. 6826/2010). In definitiva, il principio della ragione più liquida - imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 17 coerenza logico sistematica - consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 della
Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così Cass., n. 9370/2018).
In applicazione degli enunciati principi, la domanda proposta dagli attori va dunque rigettata in quanto priva di fondamento.
2. Preliminarmente, deve ritenersi irrilevante la circostanza della mancata riassunzione del giudizio recante il n. 7716/2019 R.G.,
dichiarato interrotto con decreto del 03/06/2021, nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c., ciò in quanto, come è noto, l'estinzione del giudizio – sia pur accertata incidenter tantum anche dal giudice successivamente adito (così Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 2983 del
13/11/1963 e Cass. n. 1793/1965), senza necessità di alcun provvedimento (cfr. Cass. civ., sez. II, 11/06/2013, n. 14661; si v., sul punto, Cass. civ., sez. II, 19/11/2013, n. 25944 e in tal senso anche Cass.
n. 825/2006) – non estingue l'azione né il diritto sostanziale ad esso sotteso (cfr. l'art. 310 c.p.c.), con la conseguenza che l'azione può essere riproposta in altro, diverso, giudizio del tutto autonomo dal precedente salvo il decorso del termine di prescrizione, nella fattispecie nemmeno eccepito (così Cass. civ., sez. III, 13/04/2010, n. 8720 in Giust. civ.
Mass. 2010, 4, 528 nonché Cass. civ., sez. II, 08/03/2010, n. 5570 in
Giust. Civ. Mass. 2010, 3, 336).
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 17 3. Orbene, ritenuta sotto questo punto di vista l'ammissibilità della domanda, essa è come anticipato nel merito infondata.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli eredi di Persona_1
chiedevano il risarcimento delle lesioni da quest'ultima patite in occasione del sinistro verificatosi in data 25/12/2017, alle ore 12:50
circa, in Grumo Nevano, al Corso Garibaldi, nei pressi dell'incrocio tra
Via Galileo e la strada senza uscita (anch'essa denominata Corso
Garibaldi).
Secondo quanto prospettato dagli attori, in tali circostanze di tempo e luogo, la stava attraversando la strada dopo aver ricevuto la Per_1
precedenza da una vettura proveniente dalla propria destra, quando è stata investita da un motociclo che sorpassava sulla destra l'auto che si era fermata.
Diverse sono, tuttavia, le incongruenze tra quanto narrato dagli attori e quanto emerso dagli atti ritualmente acquisiti al giudizio, senza che le stesse possano dirsi dissipate dalla testimonianza (particolarmente generica e imprecisa, come si vedrà) dell'unico teste escusso.
In effetti, come evidenziato dalla convenuta: A) non vi è certezza circa il luogo di verificazione dell'evento; B) il teste escusso non figura tra quelli che hanno assistito all'evento, come indicati nella querela presentata dalla defunta dopo l'evento e versata in atti;
C) non vi è
concordanza di vedute nemmeno sul veicolo responsabile del sinistro;
D) la testimonianza è apparsa generica ed inattendibile;
E) tale deposizione testimoniale deve essere valutata con particolar rigore,
atteso il mancato intervento delle forze dell'ordine e di autoambulanza
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 17 nonostante la gravità delle lesioni riportate dalla defunta;
F) né nel
Verbale di Pronto Soccorso né nel Diario Clinico vi sono dichiarazioni circa l'impossibilità per la malcapitata di identificare il veicolo o un'eventuale omissione di soccorso da parte del suo conducente;
G) va pure sottolineata la tardività della presentazione della denuncia - querela da parte della signora avvenuta a distanza di 73 giorni Persona_1
dalla data in cui il preteso investimento avrebbe avuto luogo.
Le numerose incongruenze di cui si è detto, peraltro efficacemente evidenziate dalla convenuta, inducono il Tribunale a dubitare della veridicità dei fatti narrati in citazione, con il conseguente rigetto della domanda giudiziale.
Ora, prima di procedere all'esame della domanda nel merito, occorre rilevare che la fattispecie de qua rientra nell'ambito di responsabilità disciplinato dall'art. 19, co. 1, lett. a), della L. 990/69 - poi trasfuso nell'art. 283 del Codice delle assicurazioni private - trattandosi di circostanza in cui viene dedotta l'impossibilità di identificare il veicolo investitore da parte del soggetto coinvolto nel sinistro, ipotesi che impone una valutazione particolarmente rigorosa del quadro istruttorio.
Sul punto la Suprema Corte, conformemente a quanto già
precedentemente statuito, ha ribadito che “spetta a chi agisce in giudizio
nei confronti della impresa designata dalla Consap-FGVS fornire la
prova dei fatti costitutivi del diritto, individuati alla lett. a) della norma
sopra indicata: 1) in una situazione di mero fatto implicante l'esistenza
del sinistro come fatto storico;
2) nelle circostanze che hanno nel caso concreto impedito al danneggiato di identificare il veicolo” (cfr., tra le
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 17 altre, Cass. n. 13282/16).
Gli elementi addotti a sostegno della sussistenza dei due presupposti ora richiamati, come si è anticipato, devono essere valutati con particolare rigore, in considerazione del fatto che la domanda viene azionata nei confronti di un soggetto (il Fondo di Garanzia Vittime della Strada) del tutto estraneo alla causazione del danno, dovendosi bilanciare la tutela delle vittime di sinistri stradali con l'esigenza di prevenzione di richieste speculative, bilanciamento che richiede un vaglio logico-giuridico approfondito.
Orbene, nel caso di specie, si riscontrano nella citazione una evidente genericità nella deduzione del fatto ed una carenza dei particolari e dettagli necessari per una precisa ricostruzione del sinistro, il cui effettivo accadimento non può dunque ritenersi adeguatamente dimostrato. La dinamica dell'evento indicata da parte attrice, invero, non ha trovato conforto nelle risultanze probatorie acquisite all'esito dell'espletata istruttoria, ponendosi in contraddizione rispetto alla documentazione acquisita e alle dichiarazioni rilasciate dal teste escusso nel corso del giudizio.
In primo luogo, va rilevato come nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi non siano mai stati individuati chiaramente i punti d'urto tra il veicolo e la avendo gli attori riferito in maniera imprecisa Per_1
soltanto che il motoveicolo “impattava l'istante con la propria fiancata sinistra, causandone la caduta al suolo con il lato sinistro” (cfr. p. 3 della memoria I termine ex art. 183 c.p.c.). Tale descrizione non chiarisce, in particolare, quale parte del corpo della sarebbe stata Per_1
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 17 attinta dal motoveicolo, posto peraltro che risulta piuttosto inverosimile che la danneggiata possa essere stata urtata dalla fiancata sinistra di un motoveicolo proveniente dalla sua destra e non, piuttosto, dalla ruota anteriore o dal manubrio.
Sul punto non soccorre neppure la testimonianza resa da Tes_1
all'udienza del 26/02/2024, il quale, pur riferendo di aver visto
[...]
una moto che ha urtato la “con il lato sinistro”, non sapeva Per_1
precisare “quale parte del corpo della signora veniva urtata” e nemmeno ha saputo indicare in primo luogo se sul luogo teatro del sinistro vi fossero le strisce pedonali e, in secondo luogo, il modello della moto che ha investito la malcapitata, la cilindrata, né tantomeno il colore, il che, per quanto osservato dalla convenuta, rende la testimonianza gravemente inattendibile e inverosimile.
Può dunque dubitarsi della veridicità della deposizione testimoniale,
nella parte in cui si afferma che dopo il contatto con la signora
[...]
il motociclista possa aver proseguito la corsa: “atteso il Per_1
ristrettissimo spazio che avrebbe dovuto esservi tra l'autovettura ed il marciapiedi, attesa l'imprevedibilità della posizione che il pedone avrebbe assunto in esito alla caduta, qualunque motociclista, per evitare di investire il pedone al suolo avrebbe bruscamente rallentato, e ciò
avrebbe dovuto renderne possibile l'identificazione” (così,
efficacemente, la convenuta).
Ancora, sulla base delle deduzioni e delle risultanze istruttorie in atti non risulta individuato con sufficiente grado di precisione il luogo in cui il sinistro si sarebbe verificato.
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 17 In citazione veniva dedotto che la si trovava nei pressi Per_1
dell'incrocio tra Via Galileo GA e la strada senza uscita (Corso
Garibaldi) ove, al civico n. 181, si trovava la sua abitazione;
ad ulteriore riprova di quanto affermato, con la seconda memoria istruttoria gli attori depositavano un estratto di Google Maps ed una foto dei luoghi ove il presunto sinistro si sarebbe verificato, sulle quali veniva anche annotato dove si trovasse l'appartamento della e quali fossero le direzioni Per_1
di marcia del motociclo e del pedone.
Tali elementi si appalesano tuttavia in netto contrasto rispetto a quanto dichiarato in sede di denuncia-querela, considerato che la aveva Per_1
asserito che, al momento del sinistro, si trovava “appena fuori al civico
181 dove abito, e stavo attraversando la strada in compagnia di mio
figlio ; sempre nella denuncia viene precisato che il Parte_2
presunto veicolo investitore proveniva dal centro di Grumo Nevano e,
dopo il sinistro, si allontanava repentinamente svoltando a destra in via
Galileo GA (cfr. denuncia-querela del 08/03/2018).
Analoga ricostruzione dei fatti era stata operata anche nell'atto introduttivo del giudizio n.R.G. 7716/19, precedentemente instaurato dalla dinanzi a Questo Tribunale e poi dichiarato interrotto in Per_1
seguito al decesso dell'attrice; anche in tale sede, inizialmente, la Per_1
aveva sostenuto di trovarsi “all'altezza del civico 181”, salvo poi modificare parzialmente la ricostruzione dei fatti con la seconda memoria istruttoria, riportando una dinamica più simile a quella indicata nell'atto introduttivo del presente giudizio (cfr. in proposito citazione e memorie istruttorie del giudizio n.R.G. 7716/19, versate in atti dalla
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 11 di 17 Generali).
Anche in questo caso le dichiarazioni testimoniali non contribuiscono a chiarire la vicenda, atteso che il non ha individuato con Tes_1
precisione il punto dove è avvenuto il sinistro, ma ha solo dichiarato che sua madre abitava nello stesso parco dove viveva la e che al Per_1
momento del sinistro egli si trovava “fuori al parco (…). Era la strada
provinciale che si chiama Corso Garibaldi, che da Grumo Nevano porta ad Arzano”, dichiarazione che tuttavia non collima con la descrizione di cui alla citazione.
D'altro canto, anche dall'esame visivo delle riproduzioni fotografiche versate in atti, è evidente ictu oculi come il civico n. 181 non si trovi affatto in prossimità dell'incrocio indicato nelle foto stesse come il punto dove si è verificato lo scontro tra il veicolo ed il pedone.
A tanto si aggiunga anche l'ulteriore incongruenza presente nel referto di Pronto Soccorso del 25/12/2017, nel quale, pur essendo stata riportata tra le “circostanze dichiarate” l'annotazione “impatto pedone motociclo”, in sede di anamnesi veniva invece verbalizzato che la paziente accedeva presso il per “riferito impatto pedone CP_2
auto”, dichiarazione della quale mai la ha chiesto (o dimostrato Per_1
di aver chiesto) la rettifica.
Da ultimo, va evidenziato come il tenore delle dichiarazioni testimoniali rilasciate dal - teste il cui nominativo, tra l'altro, non è mai stato Tes_1
indicato nella querela - sia stato vago ed impreciso, posto che, oltre alle numerose contraddizioni già sopra evidenziate, questi non ha saputo indicare il modello, la cilindrata o il colore né del motoveicolo
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 12 di 17 investitore, né tantomeno dell'auto sulla quale la sarebbe stata Per_1
caricata per il trasporto in Ospedale;
inoltre, pur avendo sostenuto che il luogo teatro dell'evento si trova nelle immediate vicinanze del parco dove abita sua madre, il non ricordava neppure se nel punto Tes_1
dove la ha attraversato la strada fossero presenti le strisce Per_1
pedonali.
A quanto precede va aggiunto che la prova testimoniale assunta nel corso del processo deve essere valutata con particolare rigore, per una pluralità di ragioni: - trattasi di un unico testimone;
- sul luogo del sinistro, nonostante i danni asseritamente subiti dall'attore, non veniva allertata la pubblica autorità; - il nominativo del citato testimone non risulta indicato dalla defunta in sede di querela.
Ora, preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così,
di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9
agosto 2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione.
Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione testimoniale del teste escusso, considerate le gravissime contraddizioni in cui lo stesso è incorso.
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 13 di 17 Considerato che trattasi di teste oculare, tale circostanza mina fortemente la loro credibilità, che non è stata in alcun modo corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
In definitiva, “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi
della domanda, e qualora siffatto convincimento venga fondato non sul
rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto,
tale da essere considerato come ostativo al raggiungimento della
certezza necessaria alla decisione e, qualora, con valutazione
congruamente motivata, quel giudice reputi non superabile il contrasto
sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie (documentali),
inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, la conseguente
insufficienza de quadro probatorio non può che ricadere in danno della
parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (cfr.
Cass. civ., sez. lav., 10/03/2015, n. 4773 nonché Cass. civ., sez. II,
15/02/2010, n. 3468 in Giust. civ. Mass. 2010, 2, 205).
Orbene, se è vero che l'omessa o incompleta (anche per omessa indicazione dei testimoni) denuncia all'autorità giudiziaria non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia effettivamente verificato
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 18/06/2012, n. 9939), tale elemento deve essere comparativamente valutato con il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti.
Ciò posto, il Tribunale ritiene che la domanda vada respinta per
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 14 di 17 insussistenza della prova - del cui onere l'attrice era gravata, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. ciò non vuol dire che egli sia sostanzialmente esonerato dalla prova anche dei primi due elementi, i quali, anzi, devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione, e finanche il luogo di accadimento dell'evento, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà del convenuto, onere tuttavia non assolto.
In definitiva, alla luce della evidente precarietà del quadro istruttorio,
non può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova del verificarsi del sinistro dedotto in lite, sicché la domanda deve essere integralmente
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 15 di 17 rigettata.
***
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione (individuato in base al petitum) sino ad €
52.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi di Parte_4 Persona_1
contro così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione;
2) condanna , Parte_1 Parte_2
e al pagamento, Parte_3 Parte_4
in favore di delle spese di lite che qui Controparte_1
si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 08/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 16 di 17 come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 2460/2022 R.G – Sentenza Pagina 17 di 17