TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 169 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] a Parte_1 C.F._1
Cambara (PR) il 15/08/1962;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_2 C.F._2
(PR) il 06/04/1991;
• (C.F.: ), nato in [...] a CP_1 Parte_3 C.F._3
Presidente (SP) il 22/10/1997; Per_1
• (C.F.: ) nata in Brasile a [...] Parte_4 C.F._4
(PR) il 01/01/1960;
• (C.F.: ), nato in [...] a Parte_5 C.F._5
Londrina (PR) il 21/04/1995; tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via R.L. 24 n. 8, presso lo studio dell'avv. La Malfa Maria
Stella, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_2
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 26/03/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Sessano del Persona_2
Molise (Isernia), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il Persona_2 Persona_3
17/02/1899;
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_6 o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano Parte_4
in data 18/10/1986;
o , nata il [...] e coniugatasi in Brasile in data Parte_1
13/09/1986 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, né le origini, benché presumibilmente brasiliano e quindi astrattamente straniero;
- da , al di lei figlio, (odierno Parte_4 Parte_5
ricorrente), nato il [...];
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_2
brasiliano in data 17/01/2021;
o , nato il [...]. Parte_7
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriori alle sentenze di incostituzionalità n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
1 e 10 della legge n. 555/1912 che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il doc. n. 19 allegato al ricorso, raffigurante le pagine del sito web del Consolato Generale di San Paolo, portale “Prenotami”, dal quale si evince che, alla data del 3 febbraio 2025, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
I ricorrenti, inoltre, hanno dato contezza, in ogni caso, delle lunghe liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione, come emerge, in particolare, dai documenti n. 20 e n. 21 allegati al ricorso, dai quali si evince: • da un lato, che il numero dei richiedenti in lista di attesa, da parte del , Parte_8
è pari:
o a 28.740 per l'anno 2021;
o a 13.859 per l'anno 2020;
o a 20.574 per l'anno 2019;
• dall'altro lato, che i richiedenti in lista di attesa, da parte del di Curitiba, è pari a Parte_8
86.390.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni – lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti – , si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_2
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_2
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 169/2025, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
Così deciso in Campobasso, 26 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 169 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] a Parte_1 C.F._1
Cambara (PR) il 15/08/1962;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_2 C.F._2
(PR) il 06/04/1991;
• (C.F.: ), nato in [...] a CP_1 Parte_3 C.F._3
Presidente (SP) il 22/10/1997; Per_1
• (C.F.: ) nata in Brasile a [...] Parte_4 C.F._4
(PR) il 01/01/1960;
• (C.F.: ), nato in [...] a Parte_5 C.F._5
Londrina (PR) il 21/04/1995; tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via R.L. 24 n. 8, presso lo studio dell'avv. La Malfa Maria
Stella, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_2
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 26/03/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Sessano del Persona_2
Molise (Isernia), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il Persona_2 Persona_3
17/02/1899;
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_3 Persona_4
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_6 o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano Parte_4
in data 18/10/1986;
o , nata il [...] e coniugatasi in Brasile in data Parte_1
13/09/1986 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, né le origini, benché presumibilmente brasiliano e quindi astrattamente straniero;
- da , al di lei figlio, (odierno Parte_4 Parte_5
ricorrente), nato il [...];
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_2
brasiliano in data 17/01/2021;
o , nato il [...]. Parte_7
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriori alle sentenze di incostituzionalità n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
1 e 10 della legge n. 555/1912 che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il doc. n. 19 allegato al ricorso, raffigurante le pagine del sito web del Consolato Generale di San Paolo, portale “Prenotami”, dal quale si evince che, alla data del 3 febbraio 2025, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
I ricorrenti, inoltre, hanno dato contezza, in ogni caso, delle lunghe liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione, come emerge, in particolare, dai documenti n. 20 e n. 21 allegati al ricorso, dai quali si evince: • da un lato, che il numero dei richiedenti in lista di attesa, da parte del , Parte_8
è pari:
o a 28.740 per l'anno 2021;
o a 13.859 per l'anno 2020;
o a 20.574 per l'anno 2019;
• dall'altro lato, che i richiedenti in lista di attesa, da parte del di Curitiba, è pari a Parte_8
86.390.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni – lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti – , si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_2
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_2
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 169/2025, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
Così deciso in Campobasso, 26 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo