Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10633/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 10633 dell'anno 2024 su ricorso presentato da
rappresentato e difeso e domiciliato dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARANI CONSUELO come in atti, ricorrente contro
) rappresentata e difesa e domiciliata dall'avv. CP_1 C.F._2
FABRIS PEA PATRIZIA come in atti, resistente con l'intervento in giudizio del MINISTERO CP_2
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per entrambe le parti congiuntamente come da note scritte in sostituzione d'udienza dd. 2 e
4.12.2024:
1) Disporsi che la figlia venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione di proprietà di quest'ultimo;
2) Tenuto conto dell'età di , che ha 17 anni, la frequentazione con la madre avverrà Per_1
liberamente;
3) Disporsi la revoca, dal mese di aprile 2024, del mantenimento di a carico del padre e Per_1 disporsi l'obbligo a carico della madre di versare, dal mese di ottobre 2024, un assegno a titolo
1
oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, noto alle parti;
4) Disporsi che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun genitore coaffidatario come per legge;
5) Darsi atto che le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione e confermano che la presente clausola non ha natura stilistica contenendo una pattuizione finalizzata a definire ogni loro rapporto;
6) Spese di lite compensate;
”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PENZO premesso che nel corso degli anni la frequentazione con la figlia (nata il Pt_1 Per_1
22.02.2007) si è adattata alle mutate esigenze evolutive della ragazza, e che la stessa ha espresso la volontà di vivere stabilmente presso il padre, ha adito il Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 200 del 20 gennaio 2015, modificate con decreto di accoglimento n. cronol. 2433/2019 del 20.02.2019 del Tribunale di
Venezia.
Il ricorrente ha chiesto la modifica dei citati provvedimenti relativamente alla collocazione prevalente della figlia e al mantenimento della stessa. In particolare, ha chiesto Parte_1
che venga disposta la collocazione della minore presso il padre;
che venga revocato l'obbligo al contributo al mantenimento posto a proprio carico;
che venga disposto un contributo al mantenimento a carico della madre per euro 486,00 mensili.
Si è costituita la resistente, la quale, dando atto di aver raggiunto un accordo CP_1
con il resistente per giungere ad una definizione consensuale del giudizio, ha avanzato istanza di celebrazione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
È stato fissato termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza.
Con note scritte depositate in data 2-4/12/2024 le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni e rinunciato alla concessione di ulteriori termini.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c sulle conclusioni sopra riportate e riferita al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati, e ritenuto che essi non siano contrari all'interesse della figlia , anche in considerazione del prossimo Per_1
raggiungimento della maggiore età da parte della stessa;
2 ritenuto di poter recepire le condizioni concordate dai genitori;
ritenuto che
le spese debbano compensarsi atteso l'intervenuto accordo e la conforme istanza dei difensori a riguardo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica parziale delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 200 del 20 gennaio 2015 del Tribunale di Venezia, modificate con decreto di accoglimento n. cronol. 2433/2019 del 20.02.2019 del Tribunale di Venezia:
1) ratifica gli accordi tra le parti in punto di collocazione, visita e mantenimento della figlia minore nonché in punto di rapporti patrimoniali fra le parti, come in epigrafe indicati e che si hanno qui per trascritti;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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